Min.Lavoro: individuazione lavoratori discontinui dello spettacolo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023, il Decreto Interministeriale 25 luglio 2023 con l’individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.
Ai fini dell’introduzione dell’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, di cui all’art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), il Ministero ha individuato quali lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell’ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005, quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 luglio 2023
Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente
l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance»;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, recante «Disposizioni concernenti l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo» e, in particolare, l'art. 3, primo comma, che individua
le figure professionali soggette all'obbligo assicurativo presso l'ex
ENPALS, ora Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e Fondo
pensioni lavoratori sportivi (FPSP);
Visto, altresi', il secondo comma, del medesimo art. 3, del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, che attribuisce
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il
Ministro della cultura e il Ministro con delega per lo sport, il
potere di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure
professionali soggette all'obbligo assicurativo presso l'ex ENPALS,
ora Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e Fondo
pensioni lavoratori sportivi (FPSP), al fine di adeguare la platea
dei lavoratori assicurati sulla base dell'evoluzione delle tecnologie
produttive e dell'inserimento nel mercato del lavoro di figure
professionali che applicano abilita' innovative;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS»,
e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede la distinzione in
tre gruppi dei lavoratori di cui all'art. 3, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ai fini
dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalita' di
calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
10 novembre 1997, recante «Individuazione in tre gruppi delle
categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori
dello spettacolo istituito presso l'ENPALS», che ha individuato le
categorie di soggetti rientranti, rispettivamente, nei tre gruppi
sopra menzionati;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
15 marzo 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante «Adeguamento delle categorie dei lavoratori
assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza dei lavoratori dello spettacolo», che ha ampliato le
categorie di lavoratori dello spettacolo che devono essere iscritti
obbligatoriamente presso l'ex ENPALS, ora Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo (FPLS) e Fondo pensioni lavoratori sportivi (FPSP),
sulla scorta dell'evoluzione delle professionalita' e delle forme di
regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di settore;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
15 marzo 2005 di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, recante «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei
soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo, istituito presso l'ENPALS», che ha rimodulato la
composizione dei tre gruppi di lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 182 del 1997, inizialmente individuata dal decreto
ministeriale 10 novembre 1997, a seguito dell'ampliamento delle
categorie dei lavoratori dello spettacolo operata dall'innanzi citato
decreto interministeriale adottato in pari data ai sensi dell'art. 3,
comma 2, primo periodo, del predetto decreto legislativo n. 708 del
1947;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante «Delega al Governo e
altre disposizioni in materia di spettacolo» e, in particolare,
l'art. 2, comma 6 che prevede, fra l'altro, che «Il Governo e'
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui
all'art. 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un
decreto legislativo per il riordino e la revisione degli
ammortizzatori e delle indennita' e per l'introduzione di
un'indennita' di discontinuita', quale indennita' strutturale e
permanente, in favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche'
dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla
lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge»;
Ritenuto necessario procedere all'individuazione, nell'ambito dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del
solo settore dello spettacolo in favore dei quali e' prevista
un'indennita' di discontinuita';
Ritenuto di individuare, nell'ambito dei lavoratori indicati nel
decreto interministeriale del 15 marzo 2005 recante «Integrazione e
ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo
pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso
l'ENPALS», i lavoratori discontinui del solo settore dello spettacolo
in quelli che svolgono attivita', seppure indirettamente, connesse
con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
Decreta:
Art. 1
Individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei
lavoratori discontinui del settore dello spettacolo ai sensi
dell'art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106.
1. Ai fini dell'introduzione dell'indennita' di discontinuita',
quale indennita' strutturale e permanente, di cui all'art. 2, comma
6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, sono individuati quali
lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell'ambito
delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera
b), dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
182, come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005,
quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed
imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche,
televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al
facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti
pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di
audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del
doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli
viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la
distribuzione dei film.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 25 luglio 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro della cultura
Sangiuliano



