Iscrizione Enasarco collaboratori dei mediatori creditizi

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 25 marzo 2014, ha risposto ad un quesito del Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), in merito al fatto se debbano essere iscritti all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) i collaboratori delle società di mediazione creditizia.

La risposta in sintesi:

“…Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter annoverare i collaboratori delle società di mediazione creditizia tra i soggetti per i quali ricorre l’obbligo previdenziale in questione.
Tale soluzione trova fondamento nella recente modifica apportata dal D.Lgs. n. 169/2012 al D.Lgs. n. 141/2010, al cui art. 17 è stato aggiunto il comma 4-octies in base al quale “ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”.
Per espressa previsione di legge, pertanto, i collaboratori in questione sono soggetti all’iscrizione ENASARCO dovendo riferirsi, la prima parte dell’art. 17, comma 4-octies, D.Lgs. n. 141/2010, alla tipologia dell’attività dagli stessi esercitata, mentre la restante parte dell’art. 17, comma 4-octies, riguarda l’esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 204/1985 per gli altri operatori del settore finanziario.
Si segnala in proposito che la nota prot. n. 34692 del 27.02.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico – in base alla quale i collaboratori dei mediatori creditizi non devono essere iscritti al registro delle imprese come agenti di commercio in quanto già iscritti all’apposito elenco speciale – vuole esclusivamente precisare i requisiti soggettivi relativi alla figura del collaboratore dei mediatori creditizi (e degli agenti in attività finanziaria) rispetto a quelli previsti per gli agenti di commercio, senza inficiare sulla natura dell’attività da entrambi svolta, riconducibile pur sempre a quella di agenzia disciplinata dal codice civile.
Peraltro si ricorda che il 26.06.2013 la Fondazione ENASARCO ha sottoscritto con l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) un protocollo d’intesa per la regolamentazione delle forme di collaborazione esplicitate dal D.Lgs. n. 141/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2012, nel quale si da atto dell’obbligo di iscrizione alla Fondazione anche dei collaboratori dei mediatori creditizi.”.

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Autore: La Redazione

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