Min.Lavoro: Legge di Bilancio 2026 – le principali misure per lavoratori, imprese e famiglie

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica una sintesi delle novità in materia di lavoro contenute nella legge 30 dicembre n. 199/2025 (cd. Legge di Bilancio 2026).

Al centro del provvedimento sono state poste nuovamente le misure per sostenere i redditi più bassi e il potere d’acquisto delle retribuzioni, riducendo la tassazione per famiglie, lavoro dipendente e ceto medio, insieme alla previsione di interventi che hanno come obiettivo il sostegno alle imprese e alla produttività.

Di seguito la sintesi delle principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie.

Revisione della disciplina dell’IRPEF. Prevede la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota relativa al secondo scaglione IRPEF (compresa tra 28 e 50mila euro) con risparmi che possono arrivare a 440 euro annui. Al fine di sterilizzare gli effetti della riduzione per chi ha un reddito annuo complessivo superiore a 200mila euro è stata prevista la riduzione di 440 euro della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri.

Carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Incrementa di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione del Fondo destinato a sostenere l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di famiglie con ISEE non superiore a 15mila euro.

Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali. Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente – nell’anno 2025 – non superiore a 33mila euro.

Detassazione dei premi di produttività. Circoscrive ai premi erogati nel 2025 la tassazione agevolata al 5% e riduce all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa. Inoltre, innalza a 5mila euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3mila euro).

Proroga della riduzione dell’IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti. Estende all’anno 2026 la norma con cui si prevede, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50% (ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile).

Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%. Per il periodo d’imposta 2026, assoggetta ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di:

  1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL);
  2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (come individuati dai CCNL);
  3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dai CCNL).

La misura opera salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Le misure sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40mila euro.

Aumento esenzione buoni pasto elettronici. Eleva da 8 a 10 euro la soglia esentasse di buoni pasto resi in forma elettronica.

Misure in favore delle imprese del settore agricolo. Proroga per il 2026 la misura prevista originariamente dalla legge di bilancio per il 2017 nella quale si prevede che, ai fini IRPEF, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

•             0%, fino a 10mila euro;

•             50%, oltre 10mila euro e fino a 15mila euro;

•             100%, oltre 15mila euro.

Sono escluse da tale misura di favore le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che hanno esercitato l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.

Misure in materia di lavoro in agricoltura. Stabilizza la disciplina per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. La disciplina ora era stata introdotta al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

Adeguamento del tetto di spesa per il 5×1000. Prevede che l’autorizzazione di spesa per la liquidazione della quota del 5×1000 dell’IRPEF, a decorrere dall’anno 2026, sia aumentata a 610 milioni di euro annui (rispetto ai 525 milioni di dotazione per il 2025).

Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero per chi traferisce la residenza fiscale in Italia. Innalza:

  • a 300mila euro l’importo dovuto forfettariamente per ciascun periodo in cui è valida l’opzione (a fronte dei 200mila euro previsti a legislazione vigente);
  • a 50mila euro (a fronte dei 25mila euro previsti a legislazione vigente) l’importo ridotto dovuto forfettariamente, per ciascun periodo d’imposta, per ciascuno dei familiari per cui può essere esercitata l’opzione (coniuge; figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, dei discendenti prossimi; genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suoceri; fratelli e sorelle, anche unilaterali).

Le suddette disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a partire dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026 e che non abbiano risieduto in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.

Condizioni di accesso al regime forfetario. Conferma, per l’anno 2026, l’elevazione a 35mila euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, oltre la quale non è possibile avvalersi del regime forfettario.

Computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE. Prevede che, nella componente patrimoniale rilevante per la definizione dell’ISEE, si tenga conto anche delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato. Le misure attuative saranno indicate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo il quale gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate avranno 90 giorni per adottare gli atti necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con quanto disposto dalla presente misura (nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Fino ad allora restano salve le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza. Nelle more dell’adeguamento del regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE, modifica, ai fini dell’accesso ad alcune prestazioni, i criteri di calcolo della situazione patrimoniale. In particolare, innalza la soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà da 52.500 euro a 91.500, prevedendo inoltre un ulteriore incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (attualmente la maggiorazione si attiva dal terzo figlio convivente in poi). Ridetermina inoltre le maggiorazioni della scala di equivalenza, di cui al regolamento ISEE.

Dichiarazione Sostitutiva Unica Prevede che, a decorrere dal 2026, l’INPS cooperi anche con il Ministero dell’Interno e l’ACI per le attività relative alla precompliazione delle DSU.

Pace fiscale. Consente di estinguere debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, in unica soluzione o in 9 anni (54 rate bimestrali di ugual valore), e include anche i debiti derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti ad INPS. La misura è riservata ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma omesso i pagamenti.

Modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Esclude, a determinate condizioni, l’applicazione dell’aliquota d’imposta addizionale del 10% sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario. La misura è possibile qualora il soggetto che eroga la remunerazione destini a favore degli Enti del Terzo Settore una somma almeno doppia rispetto all’addizionale dovuta.

Assunzioni a tempo indeterminato. Autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni di euro per l’anno 2027 e 271 milioni di euro per l’anno 2028, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali. Prevede che tali risorse vengano destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. Demanda a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la disciplina degli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei suddetti limiti di spesa.

Eliminato il mese di sospensione dopo la 18esima mensilità ADI. Con riferimento alla fruizione dell’Assegno di Inclusione, elimina il periodo di sospensione di 1 mese, attualmente previsto per coloro i quali abbiano già fruito del beneficio 18 mensilità. Consente pertanto di fruire di ADI, senza soluzione di continuità, per periodi ulteriori di 12 mesi (previa presentazione della domanda e fermo restando la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa). Prevede infine che allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio possa essere rinnovato (sempre previa presentazione della domanda). L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 % dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato. L’erogazione del contributo straordinario dell’ADI previsto per l’anno 2025 dal DL n. 92/2025 è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali la 18ma mensilità di ADI sia ricaduta nel mese di novembre 2025.

Proroga al 31 dicembre 2026 dell’APE Sociale. Si conferma l’applicazione nel 2026 dell’APE sociale nella versione prevista dalla legge di bilancio per il 2025 (confermando, quindi, per l’accesso alla misura il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, per i soggetti che si trovino in condizione di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti individuati dalla normativa). Prevede, inoltre, l’applicazione di alcune misure di semplificazione nell’accesso alla domanda anche per i soggetti che verranno a trovarsi nel corso del 2026 nelle condizioni indicate dalla normativa vigente. Il beneficio non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.

Misure in materia di ammortizzatori sociali. Prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro, dell’indennità omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2026) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio. Precisa che il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell’indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito. Proroga, per l’anno 2026, l’esonero dalla contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi. Proroga, per il 2026 e in deroga ai limiti generali di durata e di alcuni requisiti sul numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione). Proroga la CIG straordinaria per gli stabilimenti produttivi ILVA per l’anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione). Il beneficio opera anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. Proroga al 31 dicembre 2026 alcune convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le regioni per le politiche attive a favore dei lavoratori socialmente utili. Stanziati ulteriori 20 milioni di euro per la Filiera delle Telecomunicazioni. Sono inoltre previsti 63,3 milioni di euro di Cigs per salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno mille dipendenti e piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per via della loro complessità degli stessi. Prevede che per l’anno 2026 possa essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (anche in presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria – per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale – nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Nel confermare la proroga fino al 2027 dell’efficacia delle misure della CIGS in deroga per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza delle regioni interessate, incrementa di 50 milioni, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il limite di spesa previsto per garantire le suddette misure (esso viene, quindi, portato da 100 a 150 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027). Incrementa per gli anni 2027 e 2028 i limiti complessivi di spesa in relazione ai benefici contemplati dalla disciplina sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale dei settori coinvolti. Il limite di spesa per il 2027 passa da 21,9 milioni a 24,1 milioni, mentre per il 2028 aumenta dagli attuali 3,5 milioni a 12,2 milioni.

Liquidazione anticipata della NASpI in 2 rate. Prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, ma in 2 rate:

•             la prima pari al 70% dell’intero importo;

•             la seconda del restante 30% da corrispondere al termine della durata della prestazione, e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

L’erogazione della seconda rata è concessa previa verifica della mancata rioccupazione del beneficiario, nonché previa verifica del fatto che il soggetto medesimo non sia titolare di pensione diretta (eccetto l’assegno ordinario di invalidità).

Aumento di 20 euro al mese delle pensioni per chi è in condizioni disagiate. A decorrere dal primo gennaio 2026, aumenta (da 8 a 20 euro mensili) l’importo dell’incremento delle maggiorazioni sociali per le pensioni delle persone in condizioni di disagio. Conseguentemente, aumenta da 104 a 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l’incremento non è riconosciuto.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento. Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori, l’aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Per il personale militare delle forze armate, inclusi carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco è previsto dal primo gennaio 2028 – oltre all’aumento generale – l’incremento di un mese per il 2028, di un ulteriore mese per il 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2030 dei requisiti per il pensionamento. Per i dipendenti del pubblico impiego, a partire dal 2027, la liquidazione del trattamento di fine rapporto sarà anticipata di tre mesi per effetto della riduzione da12 a 9 mesi del termine entro cui l’ente erogatore deve provvedere al pagamento.

Disposizioni in materia di previdenza complementare. Dal primo luglio 2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione. La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare al fondo INPS è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti. Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti. Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti. Sono inoltre previste specifiche misure per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari, nonché numerose modifiche alla disciplina del finanziamento, delle prestazioni e di attribuzioni della COVIP.

Salgono le sanzioni per la violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il provvedimento eleva da 25mila a 500mila euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste nei confronti di chi commette diverse violazioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari. Si tratta delle sanzioni previste:

•             per chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione “fondo pensione” senza essere iscritto all’Albo tenuto a cura della COVIP;

•             nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali, di titolari delle funzioni fondamentali, dei responsabili delle forme pensionistiche complementari, dei liquidatori e dei commissari nominati in relazione alle rispettive competenze che abbiano commesso diverse tipologie di violazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari (tra cui, tra l’altro, violazioni delle disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità).

Eleva da 15.500 a 500.000 euro il limite massimo delle sanzioni amministrative previste per i suddetti soggetti, che non effettuino (nel termine prescritto dalla normativa di settore) le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità.

Aumento bonus mamme. Sale da 40 a 60 euro mensili il bonus mamme per le lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata) con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, titolari di un reddito da lavoro inferiore a 40mila euro annui, nelle more dell’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio per il 2025 per le lavoratrici madri di 2 o più figli, dipendenti o autonome (posticipato al 2027). Lo stesso incremento è riconosciuto alle madri lavoratrici dipendenti (e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18esimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. In tal caso, il reddito da lavoro non deve provenire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato o coincidere temporalmente alla vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici. A decorrere dal primo gennaio 2026, riconosce ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, ad esclusione di premi e contributi Inail, a carico del datore di lavoro, per massimo 8mila euro all’anno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Prevede che l’esonero spetti:

•             per 12 mesi dalla data di assunzione, qualora sia con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);

•             per 24 mesi data di assunzione, qualora sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

•             per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, qualora il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. maxi-deduzione).

Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro. Dal primo gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del 10imo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario il 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL), fino a un massimo di 3mila euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario) L’esonero è subordinato al mantenimento del complessivo monte orario di lavoro. Si prevede che resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, e con l’obiettivo di preservare l’occupazione:

  1. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto di fruire del congedo parentale, in luogo degli attuali 12 anni;
  2. estende fino al 14esimo anno di età del bambino il diritto al prolungamento del congedo parentale previsto per figli con disabilità;
  3. estende il riconoscimento dell’indennità del 30% della retribuzione, a titolo di trattamento economico del congedo parentale (e del suddetto prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità);
  4. estende le previsioni anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

Con riferimento al congedo per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (riconosciuto alternativamente a ciascun genitore):

  • innalza a 10 giorni (rispetto ai 5 vigenti) il limite massimo di giorni fruibili all’anno;
  • eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità e della parità di genere. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino.

Sostegno delle attività socioeducative a favore dei minori. Viene istituito un Fondo, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato a finanziare le iniziative dei comuni per potenziare i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Per la realizzazione di comunità estive per bambini ed anziani, anche mediante rigenerazione di edifici dismessi, è aumentata l’autorizzazione di spesa a 100mila euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 550mila euro per il 2026 e 700mila euro per il 2027.

Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Per finanziare iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, è istituito un Fondo con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Prevede che il Fondo sia destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.

Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Incrementa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2026, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di:

  • potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
  • rafforzare le azioni dei centri antiviolenza e delle case-rifugio.

Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Incrementa la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – al fine di sostenere le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà – di 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 (l’incremento in questione è destinato al cd. reddito di libertà). Incrementa il fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, prevedendo che tali risorse vengano ripartite in parti uguali per le seguenti finalità:

  1. realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività dei centri antiviolenza (con ripartizione tra le regioni secondo modalità previste dalla normativa di settore);
  2. realizzazione e rafforzamento di iniziative ed attività delle case rifugio per donne vittime di violenza.

Istituisce un fondo (con dotazione di 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027) volto a consentire alle donne vittima di violenza di genere di accedere a ogni servizio, strumento o agevolazione, per cui la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio ISEE. Il beneficio potrà essere fruito per i primi 12 mesi successivi alla presa in carico e avvio degli interventi di protezione previsti dalla normativa vigente.

Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani. Al fine di potenziare le misure contro la tratta degli esseri umani, incrementa di 4 milioni di euro per l’anno 2026 e 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027 le risorse per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dal T.U. Immigrazione, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità.

Istituzione del Fondo per il benessere psicologico. Al fine di favorire il benessere psicologico e psicofisico, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un Fondo per il benessere psicologico con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono finalizzate:

  • alla promozione di incentivi per aziende e imprese, volti a introdurre o rafforzare un sistema di aiuto psicologico ai dipendenti;
  • a istituire e implementare servizi e sportelli psicologici forniti dalle università in favore degli studenti.

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro. Subordina il riconoscimento della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Area ZES estesa alle zone del Sisma Centro Italia 2016. Prevede l’applicazione, anche nel 2026, delle agevolazioni per la zona franca urbana per le zone del Sisma Centro Italia 2016. In particolare, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (l’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana). Il limite di spesa entro cui è autorizzata l’applicazione delle agevolazioni è di 11,7 milioni di euro per l’anno 2026.

Livelli essenziali delle prestazioni – LEPS nella materia “Assistenza”. Istituisce un Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, un’offerta omogenea dei servizi sull’intero territorio nazionale, attraverso criteri oggettivi per la quantificazione delle risorse. Dispone che entro il 30 giugno 2026, con DPCM, siano determinati i livelli di spesa di riferimento per ciascun ATS. Stabilisce che con uno o più decreti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, saranno definiti i sistemi operativi e le modalità integrate di monitoraggio dei servizi sociali. Incrementa di 200 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027, il Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi. L’incremento è volto a perseguire il raggiungimento dell’obiettivo di garantire la presenza di un’équipe multidisciplinare, composta a livello di ATS, da uno psicologo ogni 30mila abitanti e da un educatore professionale socio pedagogico ogni 20mila abitanti. Prevede che al finanziamento degli altri obiettivi e prestazioni del Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore concorrano gli stanziamenti già disposti dalla legge di bilancio 2024. Le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 27 milioni annui a decorrere dal 2027 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine di rideterminare gli importi delle prestazioni (una tantum), a carico del medesimo Fondo, in favore dei familiari superstiti.

Fondo per misure a favore delle imprese. Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo da ripartire – con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 – al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Specifica che tali risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta c.d. Transizione 4.0.

Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia. Prevede la possibilità di concedere, fino al 31 dicembre 2026, l’indennità – pari al trattamento di mobilità in deroga – in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nel 2020. La misura, che permette di poter percepire l’indennità in continuità con quanto già precedentemente previsto, si rivolge ai lavoratori che nel 2020 hanno fatto richiesta per la concessione dell’indennità (prevista originariamente dalla legge di bilancio per il 2019 e più volte prorogata). Prevede che agli oneri derivanti dalla misura in parola – valutati in euro 1.332.000 per l’anno 2026 – si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Modifiche all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Modifica, dal primo gennaio 2026, la disciplina in materia di requisiti di accesso all’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. In particolare:

  • innalza da 30mila a 35mila euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio;
  • prevede un regime derogatorio e più favorevole per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo, in termini di numero minimo di giornate di contribuzione richieste per poter ottenere l’indennità. Modifica, inoltre, l’ambito temporale considerato ai fini del computo delle giornate, con riferimento ad altre indennità: si prevede che, ai fini del calcolo delle giornate minime richieste, non si computino le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di ALAS e di NASpI nell’anno o negli anni presi in considerazione.

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Incrementa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il Fondo per le pari opportunità, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza (tramite l’istituzione ed il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti).

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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