Min.Lavoro: Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il Decreto 4 luglio 2019 con l’adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.
Le disposizioni recate dal Decreto 4 luglio 2019 si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione. Dal medesimo esercizio cessa l’efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro della solidarietà sociale, del 24 gennaio 2008.
Fonte: Ministero del Lavoro
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO N.
117/2017 E, CON RIFERIMENTO ALLE IMPRESE SOCIALI, DELL'ART. 9 COMMA
2 DECRETO LEGISLATIVO N. 112/2017.
§ 1. Introduzione e riferimenti normativi
La legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma
del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale» ha assoggettato gli enti del Terzo
settore, all'art. 3, comma 1, lettera a) «obblighi di trasparenza e
di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicita'
dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante
la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale», imponendo
altresi' all'art. 4, comma 1, lettera d) che le forme e modalita' di
amministrazione e controllo degli enti siano ispirate tra gli altri
al principio della trasparenza e, lettera g) che gli «obblighi di
controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e
d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei
terzi» siano «differenziati anche in ragione della dimensione
economica dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse pubbliche».
All'art. 6, comma 1, lettera f) viene stabilito che gli obblighi
di trasparenza a carico delle imprese sociali devono essere
«specifici». Ha inoltre previsto (art. 7, comma 3) che «Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui
all'art. 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di
bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale
delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore, anche in
attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera o)»,
ovvero la valorizzazione del «ruolo degli enti nella fase di
programmazione, a livello territoriale...» e l'individuazione di
«criteri e modalita' per l'affidamento agli enti dei servizi
d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualita'
e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza e
semplificazione... nonche' criteri e modalita' per la verifica dei
risultati in termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni».
In attuazione di quanto sopra, il decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha previsto all'art.
14, comma 1 che «Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite,
proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro
devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo
settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale
redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui
all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo
conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata
e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione
dell'impatto sociale delle attivita' svolte». In aggiunta a quanto
sopra, sono tenuti per esplicita previsione del codice a redigere e
rendere pubblico il bilancio sociale, prescindendo dai limiti
dimensionali, in ragione della loro specificita' e delle loro
funzioni, i centri di servizio per il volontariato di cui all'art.
61, comma 1, lettera l).
In maniera analoga, indipendentemente dal valore complessivo
delle entrate il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
la «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»
prevede all'art. 9, comma 2 che le imprese sociali, ivi comprese le
cooperative sociali e i loro consorzi, depositino presso il registro
delle imprese e pubblichino nel proprio sito internet «il bilancio
sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale
del Terzo settore di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge
6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della
natura dell'attivita' esercitata e delle dimensioni dell'impresa
sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle
attivita' svolte». Nel caso di gruppi d'imprese sociali la redazione
e il deposito del bilancio sociale devono essere eseguiti «in forma
consolidata» (art. 4, comma 2).
Ulteriori espliciti riferimenti al bilancio sociale sono presenti
nel codice nelle norme che individuano specifici contenuti del
documento; analoghe disposizioni sono presenti anche nel decreto
legislativo n. 112/2017 in materia d'impresa sociale. Tra essi:
ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CTS gli enti danno conto nel
bilancio sociale di aver rispettato il principio secondo cui «la
differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non puo' essere
superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della
retribuzione annua lorda», in coerenza con l'analoga disposizione
dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017; tale
decreto, inoltre, prevede a carico delle imprese sociali, (con
esclusione di quelle costituite in forma di societa' cooperativa a
mutualita' prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti)
anche l'ulteriore contenuto ex art. 11, comma 3, relativo
all'indicazione delle forme e modalita' di coinvolgimento dei
lavoratori e degli utenti;
ai sensi dell'art. 30, comma 7 del CTS, il bilancio sociale da'
atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci sull'osservanza
«delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e
8» e contiene l'attestazione dei sindaci stessi circa la conformita'
del documento alle linee guida di cui all'art. 14; analoga previsione
e' rinvenibile all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n.
112/2017 relativamente alle imprese sociali (con esclusione delle
cooperative sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni
di cui all'art. 10 citato);
negli enti filantropici (art. 39, comma 1) il bilancio sociale
«deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed
effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei
beneficiari diversi dalle persone fisiche».
In linea di massima quindi il legislatore delegato dei decreti
112 e 117 del 2017 individua nel bilancio sociale, attraverso i
connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il
registro unico del Terzo settore o presso il registro delle imprese,
nonche' di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale da parte degli enti del Terzo settore, lo strumento
attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai
numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla
rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei
terzi presenti nella legge delega.
Il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione di
missione (art. 13 del codice), che insieme allo stato patrimoniale e
al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio degli enti e
«illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario
dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita'
statutarie».
Inoltre, il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua
dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica come
processo di crescita della capacita' dell'ente di rendicontare le
proprie attivita' da un punto di vista sociale attraverso il
coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.
Al fine di accompagnare l'attuazione delle presenti linee guida,
il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 58 e
ss. del decreto legislativo n. 117/2017 potra' promuovere
un'attivita' di raccolta e diffusione di buone prassi e di
monitoraggio sull'applicazione delle medesime linee guida.
§ 2. Le finalita' delle linee guida
La finalita' delle presenti linee guida, in adesione al disposto
normativo, e' quindi quella di definire i contenuti e le modalita' di
redazione del bilancio sociale, per consentire agli enti interessati
di adempiere all'obbligo normativo, ma anche per mettere a
disposizione degli associati, dei lavoratori e dei terzi (ivi incluse
le pubbliche amministrazioni) elementi informativi sull'operato degli
enti e dei loro amministratori, nonche' sui risultati conseguiti nel
tempo.
Il bilancio sociale puo' essere definito come uno «strumento di
rendicontazione delle responsabilita', dei comportamenti e dei
risultati sociali, ambientali ed economici delle attivita' svolte da
un'organizzazione. Cio' al fine di offrire un'informativa strutturata
e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo
della sola informazione economica contenuta nel bilancio di
esercizio» (1) La locuzione «rendicontazione delle responsabilita'
dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici»
puo' essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di
«Accountability». Tale termine comprende e presuppone oltre ai
concetti di responsabilita' quelli di «trasparenza» e «compliance»,
«la prima... intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni
aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la
predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a
rendere visibili decisioni, attivita' e risultati... la seconda si
riferisce al rispetto delle norme... sia come garanzia della
legittimita' dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli
standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici
di condotta» (2)
Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune
implicazioni:
la necessita' di fornire informazioni ulteriori rispetto a
quelle meramente economiche e finanziarie; (3)
la possibilita' data ai soggetti interessati, attraverso il
bilancio sociale, di conoscere il valore generato dall'organizzazione
ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti.
In questo modo il bilancio sociale si propone di:
fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle
attivita', della loro natura e dei risultati dell'ente;
aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;
favorire processi partecipativi interni ed esterni
all'organizzazione;
fornire informazioni utili sulla qualita' delle attivita'
dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilita'
di valutazione e di scelta degli stakeholders;
dare conto dell'identita' e del sistema di valori di
riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte
strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed
effetti;
fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli
stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti;
rendere conto del grado di adempimento degli impegni in
questione;
esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a
perseguire;
fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente
nel quale esso opera;
rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la
sua ripartizione.
Esula dal presente documento la trattazione della valutazione di
impatto sociale, che costituira' oggetto di specifiche linee guida,
ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106.
§ 3. I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale
Dalle disposizioni normative citate al paragrafo 1 risulta
pertanto che sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i
seguenti enti del Terzo settore:
gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o
entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14,
comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);
i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1,
lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);
le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n.
112/2017), ivi comprese le cooperative sociali (4)
i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'art.
4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma
consolidata).
La redazione e pubblicazione del bilancio sociale, nei casi in
cui l'ente del Terzo settore non vi sia tenuto per esplicita
disposizione di legge, puo' rappresentare anche il soddisfacimento di
un impegno assunto direttamente dall'ente nei confronti dei propri
stakeholders, o lo strumento attraverso il quale l'ente stesso ha
modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo,
aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad
associarsi o sostenerlo finanziariamente. Nulla vieta quindi che
quanti non siano tenuti per legge decidano comunque di redigere e
pubblicare, ad es. sul proprio sito istituzionale, il bilancio
sociale. Naturalmente in questo caso, il documento non dovra'
necessariamente essere predisposto in conformita' con le presenti
linee guida e con la disciplina contenuta nelle disposizioni
rinvenibili nei decreti legislativi sopra citati, pur invitando alla
loro applicazione.
Ovviamente, solo i documenti conformi alle presenti linee guida
potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai
sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».
§ 4. I destinatari del bilancio sociale
Il bilancio sociale e' per sua natura «un documento pubblico,
rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire informazioni
sull'ente del Terzo settore che lo ha redatto, attraverso il quale «i
lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di
attenzione e considerazione che l'Organizzazione riserva nella
propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders» (5)
Inoltre, considerato che si tratta di un documento da pubblicare
assicurandone una idonea diffusione, lo stesso e' destinato a
raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati.
L'art. 4, comma 1, lettera g) della legge delega individua anche
gli associati e i lavoratori tra i beneficiari degli obblighi di
rendicontazione, di trasparenza e di informazione in capo all'ente
del Terzo settore.
Infine, considerato che tale strumento puo' «favorire lo
sviluppo, all'interno... di processi di rendicontazione di
valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una
gestione piu' efficace e coerente con i valori e la missione» (6) ,
e' evidente come tra i destinatari del bilancio sociale vi siano gli
operatori, decisori e amministratori interni, ovvero coloro che
all'interno dell'ente formulano e/o approvano le strategie e le
pongono in essere, gli associati, che approvano il bilancio annuale e
sono chiamati a condividere le strategie di piu' lungo periodo, le
istituzioni (autorita' amministrative e decisori politici), il
pubblico dei potenziali donatori.
Le informazioni sui risultati sociali, ambientali o economici
finanziari rivestono, per i differenti interlocutori dell'ente,
importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle attese
che ne derivano.
A mero titolo esemplificativo, la lettura del bilancio sociale
consente:
agli associati di comprendere se le strategie sono state
formulate correttamente, di adattarle ad un cambio del contesto
esterno, di verificare l'operato degli amministratori;
agli amministratori di correggere / riprogrammare le attivita'
a breve/medio termine, di «rispondere» a chi ha loro conferito
l'incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di
confrontare i risultati nel tempo (relativamente ai risultati
precedenti) e nello spazio (con le attivita' di enti analoghi), di
verificare l'efficacia delle azioni intraprese in relazione ai
destinatari di riferimento;
alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli
enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni
e di verificarne le modalita' di impiego dei fondi pubblici;
ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile e
trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse a determinati
fini e verificare ex post in che modo le risorse donate sono state
utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza nei confronti
delle finalita' istituzionali.
§ 5. I principi di redazione del bilancio sociale
La redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di:
i. rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo
le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e
dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e
ambientali della sua attivita', o che comunque potrebbero influenzare
in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder;
eventuali esclusioni o limitazioni delle attivita' rendicontate
devono essere motivate;
ii. completezza: occorre identificare i principali stakeholder
che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e inserire
tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali
stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali
dell'ente;
iii. trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico
seguito per rilevare e classificare le informazioni;
iv. neutralita': le informazioni devono essere rappresentate in
maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa,
riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza
distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli
amministratori o di una categoria di portatori di interesse;
v. competenza di periodo: le attivita' e i risultati sociali
rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / manifestatisi
nell'anno di riferimento;
vi. comparabilita': l'esposizione deve rendere possibile il
confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia
- per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni
con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore
e/o con medie di settore);
vii. chiarezza: le informazioni devono essere esposte in
maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile
anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza
tecnica;
viii. veridicita' e verificabilita': i dati riportati devono
far riferimento alle fonti informative utilizzate;
ix. attendibilita': i dati positivi riportati devono essere
forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati
negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli
effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati
come certi;
x. autonomia delle terze parti: ove terze parti siano
incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero
di garantire la qualita' del processo o formulare valutazioni o
commenti, deve essere loro richiesta e garantita la piu' completa
autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti
di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.
§ 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale
Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il
bilancio sociale dovra' contenere almeno le informazioni di seguito
indicate, suddivise in sezioni a seconda della dimensione oggetto di
analisi. In caso di omissione di una o piu' setto-sezioni l'ente
sara' tenuto a illustrare le ragioni che hanno condotto alla mancata
esposizione dell'informazione.
Gli enti di Terzo settore che volontariamente scelgono di
redigere il bilancio sociale devono comunque fare riferimento al
predetto schema ai fini di una rappresentazione attendibile ed
esaustiva delle informazioni. Per questi ultimi e' consentita una
esposizione ridotta in relazione alle specificita' proprie dell'ente
ma che sia comunque in grado di rispondere alle finalita' informative
del bilancio sociale quale strumento di rendicontazione delle
responsabilita', dei comportamenti e dei risultati sociali,
ambientali ed economici delle attivita' svolte dall'organizzazione.
1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale:
eventuali standard di rendicontazione utilizzati; (7)
cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione
rispetto al precedente periodo di rendicontazione;
altre informazioni utili a comprendere il processo e la
metodologia di rendicontazione.
2) Informazioni generali sull'ente:
nome dell'ente;
codice fiscale;
partita IVA;
forma giuridica (8) e qualificazione ai sensi del codice del
Terzo settore;
indirizzo sede legale;
altre sedi;
aree territoriali di operativita';
valori e finalita' perseguite (missione dell'ente); (9)
attivita' statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5
del decreto legislativo n. 117/2017 e/o all'art. 2 del decreto
legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il
perimetro delle attivita' statutarie sia piu' ampio di quelle
effettivamente realizzate, circostanziando le attivita'
effettivamente svolte;
altre attivita' svolte in maniera secondaria/strumentale;
collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in
reti, gruppi di imprese sociali...);
contesto di riferimento.
3) Struttura, governo e amministrazione:
consistenza e composizione della base sociale /associativa (se
esistente);
sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilita'
e composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche
istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono
in carica, nonche' eventuali cariche o incaricati espressione di
specifiche categorie di soci o associati);
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie,
approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticita' interna e
alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;
mappatura dei principali stakeholder (personale, soci,
finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione,
collettivita') e modalita' del loro coinvolgimento. In particolare,
le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite
nella forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente e agli
enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del
decreto legislativo n. 112/2017 «Revisione della disciplina in
materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto delle forme e
modalita' di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti
direttamente interessati alle attivita' dell'impresa sociale
realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017;
4) Persone che operano per l'ente:
tipologie, consistenza e composizione (10) del personale che ha
effettivamente operato per l'ente (con esclusione quindi dei
lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con
una retribuzione (a carico dell'ente o di altri soggetti) o a titolo
volontario, comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti;
(11) attivita' di formazione e valorizzazione realizzate. Contratto
di lavoro applicato ai dipendenti. Natura delle attivita' svolte dai
volontari;
struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennita' di
carica e modalita' e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti,
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche'
agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e
minima dei lavoratori dipendenti dell'ente; in caso di utilizzo della
possibilita' di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di
autocertificazione, modalita' di regolamentazione, importo dei
rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno
usufruito;
Le informazioni sui compensi di cui all'art. 14, comma 2 del
codice del Terzo settore costituiscono oggetto di pubblicazione,
anche in forma anonima, sul sito internet dell'ente o della rete
associativa cui l'ente aderisce.
5) Obiettivi e attivita':
informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate
nelle diverse aree di attivita', sui beneficiari diretti e indiretti,
sugli output risultanti dalle attivita' poste in essere e, per quanto
possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali
portatori di interessi. Se pertinenti possono essere inserite
informazioni relative al possesso di certificazioni di qualita'. Le
attivita' devono essere esposte evidenziando la coerenza con le
finalita' dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di
gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per
il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi
programmati;
per gli enti filantropici: elenco e importi delle erogazioni
deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione
dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, numero dei beneficiari
persone fisiche, totale degli importi erogati alle persone fisiche;
elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento
dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali
situazioni.
6) Situazione economico-finanziaria:
provenienza delle risorse economiche con separata indicazione
dei contributi pubblici e privati;
specifiche informazioni sulle attivita' di raccolta fondi;
finalita' generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo
di riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al
pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse;
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali
criticita' emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe
in campo per la mitigazione degli effetti negativi.
7) Altre informazioni:
indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono
rilevanti ai fini della rendicontazione sociale;
informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento
alle attivita' dell'ente (12) : tipologie di impatto ambientale
connesse alle attivita' svolte; politiche e modalita' di gestione di
tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e
materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori
assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei
settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior
livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno
enucleare un punto specifico («Informazioni ambientali») prima delle
«altre informazioni», per trattare l'argomento con un maggior livello
di approfondimento;
altre informazioni di natura non finanziaria (13) , inerenti
gli aspetti di natura sociale, la parita' di genere, il rispetto dei
diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.;
informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione
e all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali
questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.
8) Monitoraggio svolto dall'organo di controllo (modalita' di
effettuazione ed esiti):
l'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le
imprese sociali e l'art. 30, comma 7 del codice del Terzo settore per
gli altri enti del Terzo settore prevedono che l'organo di controllo
eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti:
a) per le imprese sociali, ad esclusione delle cooperative
sociali alle quali non sono applicabili le disposizioni di cui
all'art. 10 del decreto legislativo n. 112/2017, osservanza delle
finalita' sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 112/2017 in materia di:
svolgimento da parte dell'impresa, in via stabile e
principale, delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, in
conformita' con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio;
per «via principale» deve intendersi che i relativi ricavi siano
superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale; oppure
delle attivita' in cui siano occupati in misura non inferiore al
trenta per cento dei lavoratori appartenenti ad una delle tipologie
di cui all'art. 2, comma 4, lettere a) e b) secondo le modalita' di
calcolo di cui al comma 5, secondo periodo;
perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso
la destinazione di utili ed avanzi di gestione esclusivamente allo
svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del patrimonio
e l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili
(14) , avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci,
associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui
all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f) e fatta salva la possibilita'
di destinare parte degli utili ad aumenti gratuiti del capitale
sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore
ai sensi e con i limiti di cui all'art. 3, comma 3;
struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con
particolare riferimento alle attivita' di direzione e coordinamento
di un'impresa sociale da parte di soggetti di cui all'art. 4, comma
3;
coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri
soggetti direttamente interessati alle attivita' (15) , con
riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali disposizioni
statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalita' di
coinvolgimento in conformita' alle linee guida ministeriali di cui
all'art. 11, comma 3 (vedi anche punto 3, «Struttura, governo e
amministrazione» del presente paragrafo) (16)
adeguatezza del trattamento economico e normativo dei
lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti e rispetto
del parametro di differenza retributiva massima di cui all'art. 13,
comma 1; rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di
apposito registro, divieto di utilizzare un numero di volontari
superiori a quello dei lavoratori, obblighi assicurativi);
b) per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza
delle finalita' sociali, con particolare riguardo alle disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6,
7 e 8);
esercizio in via esclusiva o principale di una o piu'
attivita' di cui all'art. 5, comma 1 per finalita' civiche
solidaristiche e di utilita' sociale, in conformita' con le norme
particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonche', eventualmente,
di attivita' diverse da quelle di cui al periodo precedente, purche'
nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di
secondarieta' e strumentalita' secondo criteri e limiti definiti dal
decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;
rispetto, nelle attivita' di raccolta fondi effettuate nel
corso del periodo di riferimento, dei principi di verita' trasparenza
e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in
conformita' alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2
del codice del Terzo settore;
perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la
destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti
(ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo
svolgimento dell'attivita' statutaria; l'osservanza del divieto di
distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo
conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);
Il bilancio sociale dovra' pertanto dare conto del monitoraggio
posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e degli esiti
dello stesso mediante la relazione dell'organo di controllo,
costituente parte integrante del bilancio sociale stesso.
§ 7. L'Approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione
del bilancio sociale
Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo
statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo
di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e
l'attestazione di conformita' alle linee guida (punto 8 del
precedente paragrafo).
Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito
(paragrafo 3 delle presenti linee guida) provvedono al deposito
presso il registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di
imprese sociali presso il registro delle imprese, provvedendo
altresi' alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet
o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui
aderiscono.
In particolare:
enti iscritti al registro unico del Terzo settore: 30 giugno di
ogni anno con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3,
codice del Terzo settore);
imprese sociali: in assenza di una specifica disposizione
rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene
applicabile per effetto dell'art. 1, comma 5, di quest'ultimo, la
medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in
via generale agli enti del Terzo settore.
La data sopra individuata riguarda il termine per l'effettuazione
del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato.
Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro V
del codice civile, tenute al deposito del bilancio di esercizio
presso il registro delle imprese entro trenta giorni dalla data del
verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono,
secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie
societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio
successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale
entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del
bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.
Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne
assicurano comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di
comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.
La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali
avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilita' e
di pronta reperibilita' delle informazioni (ad esempio anche creando
sul sito una pagina o sezione dedicata).
Sommario
§ 1. Introduzione e riferimenti normativi
§ 2. Le finalita' delle linee guida
§ 3. I Soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale
§ 4. I Destinatari del bilancio sociale
§ 5. I Principi di redazione del bilancio sociale
§ 6. La struttura e il contenuto del bilancio sociale
§ 7. L'Approvazione, il deposito, la pubblicazione e la
diffusione del bilancio sociale
__________
(1) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida per la redazione del
bilancio sociale delle organizzazioni no profit, 2011.
(2) cfr. voce «Accountability» in Dizionario Treccani di Economia e
Finanza, 2012.
(3) Si tratta di un principio ormai diffuso anche in altri contesti
(ad esempio gia' volontariamente adottato dalle imprese cd.
«socialmente responsabili», che appartengono all'universo
«profit») e recentemente previsto nei confronti della generalita'
di imprese di dimensioni rilevanti (cfr. la direttiva 2014/95/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014
recante «Modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda
la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e
di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di
taluni gruppi di grandi dimensioni» e il relativo decreto
legislativo 30/12/2016 n. 254).
(4) L'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale in
capo alle cooperative sociali, imprese sociali ex lege, discende
direttamente dalla qualificazione non emergendo incompatibilita'
tra l'obbligo in questione e la natura delle cooperative sociali.
Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota
direttoriale prot. 2491 del 22.2.2018, «D.Lgs. 112/2017. Quesiti
in materia di cooperative sociali».
(5) Agenzia per il Terzo settore, Linee Guida e schemi per la
redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit,
2011, pag. 12.
(6) Ibidem, pag. 11
(7) Standard specifici di settore potranno essere elaborati e
promossi ad opera delle reti associative di cui all'art. 41 del
Codice del Terzo settore. In ogni caso l'ente deve dichiarare
nella nota metodologica se e' stato adottato uno standard di
rendicontazione sociale e, in tal caso, quale sia e quale sia il
livello di conformita' con tale standard.
(8) Dovra' farsi riferimento non solo all'inquadramento civilistico
(es. associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta,
fondazione, societa' ecc.) ma anche alla qualificazione ai sensi
del Codice del Terzo settore (es. associazione di promozione
sociale, organizzazione di volontariato, rete associativa, ente
filantropico, impresa sociale, societa' di mutuo soccorso, altro
ente del Terzo settore.
(9) L'espressione del sistema di valori dell'ente deve essere
comprensibile ad ogni stakeholder. In particolare, i valori
devono essere «prescrittivi» (cioe' devono essere intesi come l
guida effettiva del comportamento e dell'attivita' dell'ente),
«stabili» (essere cioe' cogenti per una durata significativa),
«generali» (devono essere in grado di caratterizzare l'insieme
delle attivita' e delle relazioni tra l'ente e i suoi
stakeholders), «universalizzabili (devono essere intesi dall'ente
in modo non occasionale ed essere considerati come validi in
tutti i casi in cui ricorrono le caratteristiche alle quali i
valori si riferiscono).
(10) La composizione terra' conto di eventuali elementi rilevanti (ad
es. per genere, per fascia di eta', per titolo di studio ecc.).
(11) Specificare ad es. l'utilizzo di personale religioso, persone
distaccate da imprese o enti, operatori volontari del Servizio
Civile Universale, volontari di altri enti ecc.
(12) Le informazioni in materia ambientale assumono rilevanza per gli
enti del Terzo settore che gestiscono attivita' comportanti un
impatto ambientale non trascurabile, ad es. per consumo di
energia, produzione di rifiuti ecc.
(13) Quali quelle contenute del decreto legislativo 30/12/2016 n. 254
(14) Si sottolinea che non costituisce distribuzione indiretta degli
utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni
correlati ad attivita' di interesse generale di cui all'art. 2
del decreto legislativo n. n.112/2017 effettuata ai sensi
dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di
condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da
imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa.
(15) Tra cui i volontari
(16) Si ricorda che l'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017 non
e' applicabile alle cooperative a mutualita' prevalente e agli
enti religiosi civilmente riconosciuti.;



