Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del personale dei settori chimico e farmaceutico

​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2021, il Decreto Interministeriale del 4 dicembre 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’istituzione del Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2020 

Fondo TRIS – Fondo di solidarieta’ bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti»  ed,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visti il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed, in  particolare,
gli articoli da 26 a  40  che  recano  la  disciplina  dei  Fondi  di
solidarieta' bilaterali; 
  Visto, in particolare,  l'art.  26,  comma  9  del  citato  decreto
legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di  solidarieta'
bilaterali, possono avere le seguenti finalita': 
    a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,  in  termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste  dalla  legge
in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  ovvero  prestazioni
integrative,  in  termini  di  importo,  rispetto  a  trattamenti  di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; 
    b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 26, comma 10 del suddetto decreto legislativo  n.  148
del 2015, che prevede che per le finalita' di cui al comma 9, i Fondi
di  solidarieta'  bilaterali  possono  essere  istituiti   anche   in
relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei  datori  di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione della normativa
in materia d'integrazione salariale; 
  Visto l'art. 32, comma 1 del sopra menzionato  decreto  legislativo
n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di  solidarieta'  bilaterali
possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalita'
di cui al comma 9 dell'art. 26 del medesimo  decreto  legislativo  n.
148 del 2015; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ed
in particolare l'art. 22; 
  Visto gli accordi sindacali stipulati in data 15  luglio  2019  tra
Farmindustria, Federchimica, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL,  UILTEC-UIL  e
tra  Farmindustria,  Federchimica  e  UGL  CHIMICI,  FAILC-CONFAIL  e
FIALC-CISAL con i  quali,  in  attuazione  delle  disposizioni  sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il «Fondo TRIS  -  Fondo
di solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del  personale
dei settori chimico e farmaceutico», ai sensi dell'art. 26, commi 9 e
10, e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Considerata l'esigenza  espressa  dalle  parti  sociali  firmatarie
degli accordi sindacali del 15 luglio 2019  di  costituire  il  sopra
citato Fondo di solidarieta' bilaterale; 
  Ritenuto  pertanto,  di  istituire  il  «Fondo  TRIS  -  Fondo   di
solidarieta' bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei
settori chimico  e  farmaceutico»,  ai  sensi  degli  articoli  26  e
seguenti del decreto legislativo n. 148  del  2015  alla  luce  degli
accordi sindacali del 15 luglio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) il «Fondo TRIS - Fondo di solidarieta' bilaterale  per
il  sostegno  del  reddito  del  personale  dei  settori  chimico   e
farmaceutico», d'ora in avanti Fondo. 
  2. Il Fondo non  ha  personalita'  giuridica  e  gode  di  autonoma
gestione  finanziaria  e  patrimoniale  presso  l'INPS,   del   quale
costituisce gestione. 
                               Art. 2 
 
                  Finalita' e beneficiari del Fondo 
 
  1. I destinatari degli  interventi  del  Fondo  sono  i  lavoratori
dipendenti con qualsiasi qualifica e  categoria  legale,  compresi  i
dirigenti,  dei  settori  industriali  chimico,  farmaceutico,  fibre
chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL, indipendentemente dal  numero
dei lavoratori occupati. 
  2. L'attivazione delle prestazioni del Fondo da parte di aziende  e
lavoratori e' facoltativa. 
  3. Il Fondo, in un quadro coordinato con gli strumenti  legislativi
vigenti di sostegno al reddito  o  di  flessibilita'  in  uscita  dal
mercato del lavoro, ha le seguenti finalita': 
    a) assicurare assegni straordinari  di  sostegno  al  reddito  ai
lavoratori cessati dal servizio che raggiungano i requisiti  previsti
per il pensionamento di vecchiaia o anticipata nei successivi  cinque
anni; 
    b)  favorire  percorsi  di   innovazione   delle   organizzazioni
aziendali,   di   ricambio   generazionale   e   rinnovamento   delle
professionalita'. 
                               Art. 3 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  (in  seguito
«comitato»). 
  2. Il  comitato  e'  composto  da  sei  esperti,  in  possesso  dei
requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita',  e  di  assenza  di
conflitto di interessi, di cui agli articoli  37  e  38  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente  designati  dalle  parti
firmatarie degli accordi del 15 luglio 2019, dei quali tre  designati
da Farmindustria e Federchimica e tre designati dalle  organizzazioni
sindacali  firmatarie  dei   suddetti   accordi,   nonche'   da   due
rappresentanti, con  qualifica  di  dirigente,  rispettivamente,  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  possesso  dei   requisiti   di
onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del
2015. 
  3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali ed ha una durata di quattro anni e,  in  ogni
caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo comitato. I  componenti
del comitato allo scadere del mandato  restano  in  carica,  in  ogni
caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. Nel caso  in
cui, durante il mandato, cessino dall'incarico per qualunque  causale
uno  o  piu'  componenti  del  comitato,  si  provvedera'  alla  loro
sostituzione con le modalita' di cui al comma precedente. 
  4.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
indennita' o rimborso spese. 
  5. I componenti del comitato cessano dall'incarico: 
    a) alla naturale scadenza dell'incarico, previo insediamento  del
nuovo comitato; 
    b)  per  decadenza,  in  caso  di  perdita   dei   requisiti   di
professionalita' e di assenza di conflitto di interesse e perdita dei
requisiti di onorabilita', di cui agli articoli 37 e 38  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015; 
    c) in caso di rinuncia, comunicata per iscritto ai componenti del
comitato; 
    d) in caso di decesso; 
    e) in caso di revoca del mandato da parte della parte designante. 
  6. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso  tra  i
propri   membri    secondo    un    regime    di    alternanza    tra
Farmindustria-Federchimica  e  organizzazioni  sindacali  e  dura  in
carica  secondo  i  seguenti  criteri  temporali:  quattro  anni  per
Farmindustria-Federchimica  e  quattro  anni  per  le  organizzazioni
sindacali. Il primo mandato spetta a Farmindustria-Federchimica ed ha
una durata di quattro anni. 
  7. Le deliberazioni del comitato sono  assunte  a  maggioranza  dei
presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il  voto  del
presidente. Le riunioni del comitato sono valide quando sia  presente
almeno la maggioranza dei componenti. 
  8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS,   nonche'   il   direttore   generale
dell'istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 
  9. Ai sensi dell'art. 36, comma 7 del decreto  legislativo  n.  148
del 2015, l'esecuzione delle decisioni  adottate  dal  comitato  puo'
essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte
del direttore generale dell'INPS.  Il  provvedimento  di  sospensione
deve  essere  adottato  nel  termine  di  cinque  giorni  ed   essere
sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata,  al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di  cui  all'art.  3,
comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479  e  successive
modificazioni; entro tre  mesi,  il  presidente  stabilisce  se  dare
ulteriore corso alla decisone o se annullarla. Trascorso tale termine
la decisione diviene esecutiva. 
  10. La convocazione delle riunioni e' a cura del presidente e  deve
essere inviata a tutti i componenti, tramite posta elettronica o  fax
almeno cinque giorni prima della  data  fissata,  specificando  data,
ora, luogo e ordine del giorno. 
  11. Resta salva la possibilita' per i  componenti  di  chiedere  la
partecipazione con modalita'  telematica,  attraverso  l'utilizzo  di
tecnologie  idonee,  quali:  teleconferenza,  videoconferenza,  posta
elettronica e chat. Gli  strumenti  tecnologici  utilizzati  dovranno
garantire ai partecipanti la possibilita' di visionare gli atti della
riunione, partecipare alla discussione,  condividere  i  documenti  e
votare le delibere del comitato. 
                               Art. 4 
 
            Compiti del comitato amministratore del Fondo 
 
  1. Il comitato assolve i seguenti compiti: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
delle prestazioni previste dal decreto istitutivo; 
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti; 
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
    e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza; 
    f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da  leggi  o
regolamenti. 
                               Art. 5 
 
                        Assegno straordinario 
 
  1. I destinatari dell'assegno straordinario sono i  lavoratori  che
raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia  o  anticipata  nei
successivi cinque anni dalla cessazione del  rapporto  di  lavoro.  I
lavoratori forniscono idonea documentazione al fine di verificare  il
necessario requisito contributivo. Il Fondo puo',  altresi',  erogare
la prestazione prevista dall'art. 22, commi 1 e 2  del  decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2019, n. 26 e nel rispetto del comma 4 del medesimo art. 22 del
decreto-legge n. 4 del 2019,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 26 del 2019. 
  2.  Ai  lavoratori  che  raggiungono  il  diritto   alla   pensione
anticipata prima della  pensione  di  vecchiaia  e'  riconosciuto  il
versamento della contribuzione correlata, per i periodi  non  coperti
da  altra  assicurazione   obbligatoria   o   figurativa,   fino   al
raggiungimento del diritto alla pensione. 
  3. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese
le misure di  sostegno  al  reddito  relative  alla  risoluzione  del
rapporto di lavoro,  l'importo  dell'assegno  e'  ridotto  in  misura
corrispondente,  fermo  restando  il  trattamento  complessivo,   ivi
compresa la contribuzione correlata. 
                               Art. 6 
 
                        Prestazioni ulteriori 
 
  1. Nel rispetto dell'art. 32, comma 1 del  decreto  legislativo  n.
148  del  2015,  il  Fondo   riconosce   le   prestazioni   ulteriori
disciplinate dall'art. 22, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.
26. 
                               Art. 7 
 
                             Condizioni 
 
  1. L'assegno straordinario di cui all'art. 5  e'  corrisposto  sino
alla fine del mese antecedente a quello previsto  per  la  decorrenza
della pensione. La  contribuzione  correlata,  laddove  prevista,  e'
corrisposta  sino  al  raggiungimento  dell'anzianita'   contributiva
necessaria al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata. 
  2. L'erogazione  dell'assegno  straordinario  di  cui  all'art.  5,
compresa la contribuzione correlata, laddove prevista per la pensione
anticipata, non potra' avere una durata  superiore  a  sessanta  mesi
dalla data di decorrenza di accesso al Fondo, nel rispetto di  quanto
stabilito dall'art. 22, comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  3. Il lavoratore ha la facolta' di richiedere in un'unica soluzione
l'assegno straordinario di  cui  all'art.  5.  L'assegno  erogato  in
un'unica soluzione e' pari ad un importo corrispondente al 50%  della
prestazione che sarebbe spettata in forma rateale. In questo caso  la
contribuzione correlata, laddove prevista, non e' dovuta. 
  4.  Per  la  retribuzione  utile  al  calcolo  della  contribuzione
correlata di cui  all'art.  5,  comma  2,  si  deve  far  riferimento
all'art. 40 della legge n. 183 del 2010.  L'aliquota  di  computo  e'
calcolata  sulla  base  dell'aliquota  di  finanziamento  del   Fondo
pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente. Il versamento
della predetta contribuzione correlata e' dovuto per  i  periodi  che
non  sono  gia'  coperti  da   altra   contribuzione   figurativa   o
obbligatoria. 
  5. Le prestazioni fornite dal Fondo sono compatibili  e  cumulabili
con i redditi da lavoro dipendente o  autonomo,  nel  rispetto  delle
normative vigenti. 
  6. Nel  caso  di  prestazioni  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  il
lavoratore  e'   obbligato   a   dare   comunicazione   al   comitato
amministratore del Fondo di ogni  rapporto  di  lavoro  dipendente  o
autonomo  instaurato  durante  il  periodo  di  riconoscimento  della
prestazione, entro dieci giorni dall'instaurazione medesima, al  fine
di verificare la compatibilita' con il nuovo rapporto. 
  7. In caso di inadempimento dell'obbligo di  cui  al  comma  6  del
presente articolo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione,
con  ripetizione  delle  somme  indebitamente  percepite  oltre  agli
interessi e alla rivalutazione capitale. 
                               Art. 8 
 
                Modalita' di accesso alle prestazioni 
 
  1. L'accesso al Fondo  per  ottenere  le  prestazioni  dell'assegno
straordinario, di cui  all'art.  5,  e'  subordinato  ad  un  accordo
sindacale - anche derivante da una procedura di cui alla legge n. 223
del 1991 con unico criterio della non opposizione - previo  confronto
sul  bilancio  occupazionale,  nell'ambito  del  quale  si   conviene
l'accesso al Fondo dei lavoratori in possesso dei previsti  requisiti
soggettivi. 
  Il diritto di accesso al Fondo e' perfezionato con  una  successiva
intesa tra azienda e lavoratore in cui le parti esprimono la volonta'
vincolante di attivare il Fondo  con  l'indicazione  della  specifica
prestazione richiesta. 
  Qualora i processi di riorganizzazione/ristrutturazione  riguardino
un numero inferiore a cinque lavoratori con qualifica  di  dirigente,
quadro, impiegato, qualifica speciale, operaio  o  in  assenza  delle
altre condizioni di cui alla legge n. 223 del  1991,  il  ricorso  al
Fondo  presuppone  un  accordo  in  sede  sindacale,   che   contenga
l'espressa manifestazione di volonta' vincolante di attivare il Fondo
stesso e l'indicazione della prestazione richiesta. 
                               Art. 9 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Il  finanziamento  delle  prestazioni  e,  ove  prevista,  della
contribuzione  correlata,  si  basa  sul  principio  di  contabilita'
separata secondo cui le  prestazioni  sono  riconosciute  nei  limiti
della disponibilita' economica assicurata da ciascuna azienda. 
  2. Il Fondo e' alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento: 
    a) un contributo ordinario  annuale  di  euro  3,00  per  ciascun
lavoratore   ripartito   tra   azienda   e    lavoratore    medesimo,
rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo; 
    b) un contributo straordinario  corrisposto  in  unica  soluzione
dall'azienda prima dell'accesso al Fondo  da  parte  dei  lavoratori,
pari al fabbisogno di copertura  -  comprensivo,  ove  dovuta,  della
contribuzione correlata  -  per  l'intera  durata  delle  prestazioni
richieste. 
  3.  Gli  oneri  di  amministrazione  del  Fondo,   correlati   alle
prestazioni richieste, sono determinati secondo  i  criteri  definiti
dal regolamento di contabilita' dell'INPS. 
                               Art. 10 
 
                  Equilibrio finanziario del Fondo 
 
  1. Il Fondo ha l'obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare
prestazioni in carenza di disponibilita' ai sensi dell'art. 35, comma
1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. L'INPS  e'  tenuto  a  non  erogare  le
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  3. Ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto  legislativo  n.  148
del 2015, il Fondo ha  l'obbligo  di  presentazione,  sin  dalla  sua
costituzione, di bilanci di previsione ad  otto  anni,  basati  sullo
scenario macroeconomico coerente con il  piu'  recente  documento  di
economia e finanza e relativa nota di aggiornamento. 
  4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano  i  principi
di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 dicembre 2020 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Catalfo          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2409 
La Redazione

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