Min.Lavoro: modalità di utilizzo della carta di inclusione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024, il Decreto 27 dicembre 2023 con le modalità di utilizzo della carta di inclusione.
Al fine di favorire la piu’ ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, attraverso la Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei seguenti beni e servizi:
a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita’;
b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;
c) giochi pirotecnici;
d) prodotti alcolici.
e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonche’ servizi portuali;
f) armi;
g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
h) servizi finanziari e creditizi;
i) servizi di trasferimento di denaro;
j) servizi assicurativi;
k) articoli di gioielleria;
i) articoli di pellicceria;
m) acquisti presso gallerie d’arte e affini;
n) acquisti in club privati.
I nuclei familiari, residenti in abitazione di proprieta’, per il cui acquisto o per la cui costruzione e’ stato contratto un mutuo, possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un bonifico mensile a favore dell’intermediario che ha concesso il mutuo.
Come previsto dall’articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48del 2023, nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante è di massimo 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.
Nel caso di attribuzione del beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilita’ genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna Carta Adi individuale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Modalita' di utilizzo della carta di inclusione
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e, in particolare:
il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti;
il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di
cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi
alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle
forniture di gas, con onere a carico dello Stato;
il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero
dell'economia e delle finanze individui il gestore del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete
distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della
Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative
all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti
amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le
modalita' attuative del Programma carta acquisti;
Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.»;
Visto in particolare, l'articolo 4, comma 8, del citato
decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede:
al primo periodo che il beneficio economico e' erogato attraverso
uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato
«Carta di inclusione»;
al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla
scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di
inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi
dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni
economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per
l'erogazione del beneficio;
al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento del servizio
di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da
garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo
componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla
definizione del beneficio;
al quarto periodo che, oltre che al soddisfacimento delle
esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione
permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile
non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per
la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in
favore del locatore indicato nel contratto di locazione.
Visto in particolare, l'articolo 4, comma 9, del citato
decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede che, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate
ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione,
nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo
restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi
che prevedono vincite in denaro o altre utilita' nonche' per
l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di
giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Adi»: l'Assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal 1º
gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
48 del 2023;
b) «Carta Adi»: la Carta di inclusione di cui all'articolo 4,
comma 8, del decreto- legge n. 48 del 2023, attraverso la quale e'
erogato il beneficio economico dell'assegno di inclusione;
c) «Carta acquisti»: la carta di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all'acquisto di generi
alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle
forniture di gas;
d) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi di cui al citato articolo 81, comma 35, lett. b), del
decreto-legge n. 112 del 2008;
e) «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare
richiedente il beneficio dell'Adi;
f) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la
componente del beneficio economico dell'Adi ad integrazione del
reddito familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
n. 48 del 2023;
g) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente
del beneficio economico Adi ad integrazione del reddito dei nuclei
familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;
h) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per
calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi e il
beneficio spettante, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge n. 48 del 2023;
i) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il
beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di
beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le
responsabilita' genitoriali o sono inclusi nella scala di
equivalenza.
Art. 2
Utilizzi della Carta Adi
1. Al fine di favorire la piu' ampia partecipazione sociale dei
beneficiari dell'Adi, fermo restando il possesso dei requisiti con
riferimento al godimento di beni durevoli, di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la
Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste
per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari
medesimi, ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei seguenti
beni e servizi:
a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita';
b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del
fumo;
c) giochi pirotecnici;
d) prodotti alcolici.
e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da
diporto, nonche' servizi portuali;
f) armi;
g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
h) servizi finanziari e creditizi;
i) servizi di trasferimento di denaro;
j) servizi assicurativi;
k) articoli di gioielleria;
i) articoli di pellicceria;
m) acquisti presso gallerie d'arte e affini;
n) acquisti in club privati.
2. I nuclei familiari, residenti in abitazione di proprieta', per
il cui acquisto o per la cui costruzione e' stato contratto un mutuo,
possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un bonifico mensile a
favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo.
3. E', in ogni caso, inibito da parte del gestore del servizio
l'uso della Carta Adi in esercizi prevalentemente o
significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui al
comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto per la gestione
del servizio integrato della Carta acquisti sono individuati i
merchant category code (MCC) da disabilitare.
4. E' altresi' inibito da parte del gestore del servizio l'utilizzo
della Carta Adi all'estero e per gli acquisti on-line o mediante
servizi di direct-marketing.
5. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di contante di cui
all'articolo 3 e la possibilita' di effettuare un bonifico mensile
nella misura e secondo le modalita' previste all'articolo 4, comma 8
del decreto-legge n. 48 del 2023.
Art. 3
Limiti di importo per i prelievi di contante
1. Come previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48
del 2023, nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo
familiare, il limite mensile di prelievo di contante e' di massimo
100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.
2. Nel caso di attribuzione del beneficio ad integrazione del
reddito familiare ai singoli maggiorenni del nucleo familiare che
esercitano le responsabilita' genitoriali o sono considerati nella
scala di equivalenza, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di
contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna
Carta Adi individuale.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, comma 15,
del decreto-legge n. 48 del 2023, dall'attuazione del presente
decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dalla data di avvio della presentazione delle domande dell'Adi.
2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte
dei conti.
Roma, 27 dicembre 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 113



