Min.Lavoro: modalità estensive dell’ISEE corrente

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, il Decreto n. 5 luglio 2021 con la disciplina delle modalità estensive dell’ISEE corrente.

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 luglio 2021 

Disciplina delle modalita' estensive dell'ISEE corrente.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e,  in
particolare: 
    l'art. 2, comma 5, che prevede che «L'ISEE puo' essere sostituito
da analogo indicatore,  definito  «ISEE  corrente»  e  calcolato  con
riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento  della
richiesta della prestazione, quando ricorrano le  condizioni  di  cui
all'art. 9 e secondo le modalita' ivi descritte»; 
    l'art. 5, che definisce le modalita' di calcolo  dell'«Indicatore
della  situazione  patrimoniale»  necessario  ai  fini  del   calcolo
dell'ISEE; 
    l'art.  9,  che  indica  le  circostanze  nelle  quali  possibile
richiedere il calcolo dell'ISEE corrente e le relative  modalita'  di
calcolo e validita'; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'» come modificato, in particolare, dal decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
reddito   di   cittadinanza   e   di   pensioni»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare: 
    l'art. 10, comma 4, come da ultimo  modificato  dall'art.  7  del
decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante «Disposizioni urgenti
per la tutela del lavoro e per la risoluzione  di  crisi  aziendali»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
che stabilisce, fra l'altro, che «In ciascun anno,  a  decorrere  dal
2020, all'inizio del periodo di validita', fissato al 1°  gennaio,  i
dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU  sono  aggiornati
prendendo a riferimento il secondo anno precedente.  Resta  ferma  la
possibilita' di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e
i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza  per  il
nucleo familiare, mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente  da
individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze»; 
    l'art. 10, comma 5, come da ultimo  modificato  dall'art.  28-bis
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure  urgenti  di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche  situazioni  di
crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58,  che  stabilisce  che  «L'ISEE  corrente  e  la  sua   componente
reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un  ISEE  in
corso di validita', qualora si sia verificata  una  variazione  della
situazione lavorativa, di cui all'art. 9, comma 1, lettere a),  b)  e
c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del
2013,  ovvero  una  variazione   dell'indicatore   della   situazione
reddituale corrente superiore al 25%, di  cui  al  medesimo  art.  9,
comma 2, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'art. 4,
comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  n.  159  del  2013.  La  variazione  della  situazione
lavorativa  deve  essere  avvenuta  posteriormente  al   1°   gennaio
dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato
in via  ordinaria  di  cui  si  chiede  la  sostituzione  con  l'ISEE
corrente. Nel caso di interruzione dei trattamenti di  cui  al  primo
periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per  il  calcolo
dell'ISEE  corrente  sono  individuati  con  le  medesime   modalita'
applicate in caso  di  variazione  della  situazione  lavorativa  del
lavoratore  dipendente  a  tempo  indeterminato.  A   decorrere   dal
quindicesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della  DSU
finalizzato alla  richiesta  dell'ISEE  corrente,  emanato  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente e'  calcolato
con le modalita' di cui al presente comma e ha validita' di sei  mesi
dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai  fini  della
successiva richiesta dell'erogazione  delle  prestazioni,  salvo  che
intervengano  variazioni  nella  situazione  occupazionale  o   nella
fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE  corrente  e'
aggiornato entro due mesi dalla variazione»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
9 agosto 2019, recante «Individuazione delle modalita'  tecniche  per
consentire  al  cittadino  di  accedere   alla   dichiarazione   ISEE
precompilata resa disponibile in via  telematica  dall'INPS»,  e,  in
particolare: 
    l'art. 2,  comma  4,  che  prevede  che  «Eventuali  omissioni  o
difformita'   riscontrate   nei   dati   dichiarati   rispetto   alle
informazioni disponibili  negli  archivi  dell'INPS  o  dell'anagrafe
tributaria, incluse eventuali difformita' su saldi e  giacenze  medie
del patrimonio mobiliare,  sono  indicate  in  sede  di  attestazione
dell'ISEE nelle modalita' di cui all'art. 4»; 
    l'art. 4,  che  definisce  le  modalita'  di  segnalazione  delle
eventuali omissioni o difformita' in sede di attestazione ISEE; 
    l'art. 5, che stabilisce che «L'ISEE corrente e' calcolato  nelle
modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147
del 2017, a far data dall'entrata  in  vigore  del  provvedimento  di
approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato  alla
richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3,
del regolamento ISEE. Ai fini dell'attestazione  dell'ISEE  corrente,
l'INPS puo' rilevare eventuali omissioni o  difformita',  rispetto  a
quanto dichiarato,  mediante  la  consultazione  delle  comunicazioni
obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o  al
compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4  del  2019.  Con
successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito l'INPS, alla luce dell'evoluzione della disponibilita'  delle
comunicazioni di cui al primo periodo in maniera piena, tempestiva ed
affidabile,  sono  individuate  le  modalita'  con  cui  le  medesime
comunicazioni  sono  utilizzate   dall'INPS   per   precompilare   le
dichiarazioni ai fini del calcolo dell'ISEE corrente»; 
  Considerato che il citato art. 10, comma 4, del decreto legislativo
n. 147 del 2017 prevede che, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  sono  individuate  modalita'   estensive   dell'ISEE
corrente mediante le quali consentire di aggiornare i dati  prendendo
a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno  precedente,  qualora
vi sia convenienza per il nucleo familiare; 
  Ritenuto  che  l'attuale  formulazione  dell'ISEE   corrente   gia'
consente l'aggiornamento dei dati  reddituali  e  che,  pertanto,  e'
necessario intervenire sul solo aggiornamento dei dati patrimoniali; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali reso in data 13 maggio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
    a) «Regolamento ISEE»: il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.   159,   recante   «Regolamento
concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i  campi
di   applicazione   dell'Indicatore   della   situazione    economica
equivalente (ISEE)»; 
    b) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al regolamento ISEE; 
    c) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le modalita' di  cui
all'art. 9 del regolamento ISEE, come ridefinite ai  sensi  dell'art.
10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
    d) «Indicatore della situazione patrimoniale»: l'indicatore della
situazione patrimoniale di cui all'art. 5 del regolamento ISEE; 
    e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'art. 10 del regolamento ISEE; 
    f) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
    g) «Comunicazioni obbligatorie»: le comunicazioni  relative  alle
assunzioni che i datori di lavoro privati  sono  tenuti  a  dare,  ai
sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso
ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019; 
    h)  «Sistema  informativo  ISEE»:  il  Sistema  informativo  ISEE
gestito dall'INPS, di cui all'art. 11 del regolamento ISEE. 
                               Art. 2 
 
                    Estensione dell'ISEE corrente 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE  corrente,  in
presenza di un ISEE in corso di  validita',  puo'  essere  presentato
anche in caso l'Indicatore della  situazione  patrimoniale  calcolato
prendendo a riferimento l'anno precedente a quello  di  presentazione
della DSU differisca per piu' del 20% rispetto al medesimo indicatore
calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al
presente  comma,  fermi  restando   l'indicatore   della   situazione
reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente
e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione  patrimoniale
calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo
a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della  DSU,
secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
  2. L'ISEE corrente, calcolato secondo le modalita' di cui al  comma
precedente,  ha  validita'  fino  al   31   dicembre   dell'anno   di
presentazione  del  modulo  sostitutivo  ai  fini  della   successiva
richiesta dell'erogazione delle prestazioni. 
  3.  Laddove,   ricorrendo   le   condizioni   per   l'aggiornamento
contestuale sia della componente reddituale dell'ISEE corrente  nelle
modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147
del 2017 che della componente patrimoniale  ai  sensi  del  comma  1,
vengano aggiornate ambedue le componenti, l'ISEE corrente ha comunque
validita'  fino,  e  non  oltre,  al   31   dicembre   dell'anno   di
presentazione  del  modulo  sostitutivo  ai  fini  della   successiva
richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo  che  intervengano
variazioni nella  situazione  occupazionale  o  nella  fruizione  dei
trattamenti; in quest'ultimo  caso,  l'ISEE  corrente  e'  aggiornato
entro due mesi dalla variazione. 
  4. Laddove, successivamente alla presentazione, ai, sensi del comma
1, di un ISEE corrente riferito alla, parte patrimoniale,  ricorrendo
le condizioni che permettono la  presentazione  di  un  aggiornamento
anche con riferimento alla parte  reddituale,  venga  presentata  una
Dichiarazione  sostitutiva  unica  a  tali  fini,  anche   la   parte
patrimoniale   deve   essere    aggiornata.    Parimenti,    laddove,
successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito  alla
parte  reddituale,  ricorrendo  le  condizioni  che   permettono   la
presentazione di un aggiornamento anche con  riferimento  alla  parte
patrimoniale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica  a
tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata. 
                               Art. 3 
 
                             Modulistica 
 
  1. Ai fini  della  presentazione  dell'ISEE  corrente,  come  sopra
definito, entro trenta giorni dall'emanazione del  presente  decreto,
viene definito  su  proposta  dell'INPS,  ai  fini  dell'approvazione
secondo le modalita' di cui all'art. 10,  comma  3,  del  regolamento
ISEE, il modulo integrativo  della  DSU  contenente  le  informazioni
necessarie al calcolo dell'indicatore della  situazione  patrimoniale
riferito  all'anno  precedente,  con  riferimento  a   ciascuno   dei
componenti del nucleo familiare. 
                               Art. 4 
 
                       Omissioni e difformita' 
 
  1. Ai fini dell'attestazione dell'ISEE corrente,  di  cui  all'art.
11, comma 4, del regolamento ISEE,  l'INPS  puo'  rilevare  eventuali
omissioni o difformita', rispetto a quanto  dichiarato,  mediante  la
consultazione delle comunicazioni  obbligatorie.  Ai  medesimi  fini,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua  e  rende  disponibile  all'INPS  nelle  modalita'  di  cui
all'art. 11, comma 3 del regolamento ISEE, l'esistenza di  omissioni,
ovvero difformita' dei dati auto-dichiarati rispetto ai dati presenti
nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria,  incluse  eventuali
difformita' su saldi e giacenze  medie  del  patrimonio  mobiliare  e
l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'art.  7,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. Mediante accordi convenzionali sono stabilite  le  modalita'  di
scambio di dati tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS per le finalita'
del  presente  comma,  nel  rispetto  delle   misure   di   sicurezza
individuate dal disciplinare  tecnico  definito  dall'INPS  ai  sensi
dell'art. 12, comma 2, del regolamento ISEE. 
  2. In sede di attestazione dell'ISEE corrente, oltre alle omissioni
o difformita' eventualmente riscontrate anche ai sensi dell'art.  11,
comma 5, del regolamento ISEE, sono  riportate,  con  riferimento  al
patrimonio mobiliare, le informazioni a livello del componente e  del
nucleo familiare, di cui all'art. 4, comma 2, lettere  a)  e  b)  del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  9  agosto
2019. 
  3. Alla  luce  delle  omissioni  ovvero  difformita'  rilevate,  il
soggetto richiedente la prestazione puo' presentare un  nuovo  modulo
DSU di richiesta dell'ISEE corrente, ovvero puo' comunque  richiedere
la prestazione mediante l'attestazione  relativa  alla  dichiarazione
presentata recante le  omissioni  o  le  difformita'  rilevate.  Tale
dichiarazione e' valida ai fini  dell'erogazione  della  prestazione,
fatto salvo il diritto degli  enti  erogatori  di  richiedere  idonea
documentazione atta a dimostrare la  completezza  e  veridicita'  dei
dati indicati nella dichiarazione. 
                               Art. 5 
 
                              Controlli 
 
  1.  Periodicamente,  via  via   che   le   informazioni   risultano
disponibili, i dati  auto-dichiarati  sono  sottoposti  a  controlli,
anche successivi al rilascio dell'attestazione, con le  modalita'  di
cui all'art. 11 del  regolamento  ISEE,  e  a  verifica  di  coerenza
rispetto a quanto risultante  dalle  comunicazioni  obbligatorie.  In
particolare, l'INPS procede al controllo dei dati di cui all'art. 10,
comma 8, del  regolamento  ISEE,  di  concerto  con  l'Agenzia  delle
entrate, con riguardo alla concreta disponibilita'  degli  stessi.  A
tali fini sono utilizzate le comunicazioni obbligatorie  e  le  altre
pertinenti informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e  negli
archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze  medie
del  patrimonio  mobiliare  dei  componenti   il   nucleo   familiare
comunicate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'art. 11, comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati
i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa, sulla base
di accordi convenzionali, nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza
individuate dal disciplinare  tecnico  definito  dall'INPS  ai  sensi
dell'art. 12, comma 2, del regolamento ISEE. 
  2. I controlli di cui al comma  precedente  sono  svolti  dall'INPS
sulla base  di  un  piano  predisposto  annualmente  dall'Istituto  e
presentato  ad  un  tavolo  tecnico  composto  dallo   stesso   INPS,
dall'Agenzia delle  entrate  e  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, che puo' chiederne modificazioni e integrazioni. 
  3. In caso di omissioni e/o difformita' rilevate successivamente al
rilascio dell'attestazione dell'ISEE  corrente,  l'attestazione  gia'
presente  nel  Sistema  informativo   ISEE   viene   sostituita   con
l'attestazione  riportante  le   omissioni   e   difformita'   e   il
beneficiario  viene  avvertito  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata o ordinaria  ovvero  per  il  tramite  dell'intermediario
indicato nella DSU di ISEE corrente. 
  4. Gli enti erogatori, incluso l'INPS, anche ai fini dei  controlli
di propria competenza effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 6,  del
regolamento ISEE, accedono al Sistema informativo ISEE e in  presenza
di omissioni o difformita' possono,  anche  in  corso  di  erogazione
della prestazione, richiedere idonea documentazione atta a dimostrare
la completezza e veridicita' dei dati indicati  nella  dichiarazione,
in assenza della quale provvedono  ad  ogni  adempimento  conseguente
alla non veridicita' dei dati dichiarati,  inclusa  la  comunicazione
all'INPS di  eventuali  dichiarazioni  mendaci  effettuata  ai  sensi
dell'art. 11,  comma  6,  del  regolamento  ISEE.  Nel  caso  risulti
accertata la indebita fruizione di prestazioni agevolate attribuibile
alla presentazione di una dichiarazione mendace, il  dichiarante  non
puo' ottenere il rilascio dell'ISEE corrente per il  periodo  di  due
anni previsto dall'art. 75, comma 1-bis, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», applicandosi le sanzioni di decadenza dai benefici e
penali di cui ivi agli articoli 75 e 76. 
                               Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2021. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
derivanti dal presente decreto con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 5 luglio 2021 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Orlando           
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2283 

La Redazione

Autore: La Redazione

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