Min.Lavoro: modifiche al decreto istitutivo del fondo di solidarietà bilaterale SOLIMARE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, il Decreto ministeriale del 17 maggio 2017, con la modifica al decreto 8 giugno 2015, n. 90401, relativo all’istituzione del fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 maggio 2017
Modifica al decreto 8 giugno 2015, n. 90401 relativo all'istituzione del fondo di solidarieta' bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE. (Decreto n. 99295).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non
coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria;
Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia
d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di
accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da
parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di
solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria;
Visto l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
che stabilisce che i fondi siano istituiti presso l'INPS con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto, l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
che prevede la possibilita' di apportare modifiche agli atti
istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi
1 e 2 dell'art. 26;
Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 90401
dell'8 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17
agosto 2015, con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta'
bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE avente lo scopo di
attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e
del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 95933
del 23 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2016, con il quale, ai sensi dell'art. 26, commi 7 e 8 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, e' stato ampliato il campo di
applicazione del Fondo di solidarieta' bilaterale del settore
marittimo - SOLIMARE a tutte le imprese armatoriali che occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 9 settembre 2016 tra
Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori e FILT
CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI con cui e' stato convenuto di modificare
l'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 90401 dell'8 giugno 2015, rimodulando il limite massimo
dell'onere a carico del Fondo di solidarieta' bilaterale del settore
marittimo - SOLIMARE per l'erogazione della prestazione dell'assegno
ordinario in rapporto alla contribuzione ordinaria dovuta dal singolo
datore di lavoro;
Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 8, comma 3, del decreto n.
90401 dell'8 giugno 2015, dando seguito a quanto stabilito
nell'accordo sindacale del 9 settembre 2016, circa la variazione
dell'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione
dell'assegno ordinario;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8
giugno 2015, n. 90401, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'onere a carico del Fondo per l'erogazione della prestazione
di cui all'art. 6, comma 1, e' determinato in misura non superiore a
quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo
datore di lavoro a far data dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto
conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore
dello stesso datore di lavoro. In via transitoria, il predetto limite
e' modificato come segue: nessun limite per le prestazioni erogate
nell'anno 2016; dieci volte nell'anno 2017; otto volte nell'anno
2018; sette volte nell'anno 2019; sei volte nell'anno 2020 e cinque
volte nell'anno 2021.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2017
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1641



