Min.Lavoro: operazioni straordinarie nelle imprese sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018, il Decreto n. 50 del 27 aprile 2018 con le disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 aprile 2018
Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (Decreto n. 50/2018)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, l'art.
1, comma 2, lettera c), che prevede l'adozione di un decreto
legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa
sociale;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 112 del 2017, che prevede che gli atti di
trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda debbano
essere posti in essere in conformita' alle disposizioni dell'apposito
decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore;
Ritenuto pertanto di procedere alla definizione delle predette
disposizioni;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale del Terzo
settore nella seduta del 20 aprile 2018;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalita' con cui le imprese
sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di
trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano
la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in
caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della
qualifica. Alle societa' cooperative si applicano le norme speciali
previste dal codice civile.
2. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 112, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e
5 del presente decreto si applicano limitatamente alle attivita'
indicate nel regolamento adottato ai sensi del predetto art. 1 del
decreto legislativo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art.
6 del presente decreto.
3. Per «atto scritto avente data certa» si intende un atto scritto
la cui data di sottoscrizione e' attestata da un notaio o da un
pubblico ufficiale o con le altre modalita' consentite dalla legge.
Art. 2
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni
straordinarie
1. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto
avente data certa, l'intenzione di procedere a una operazione
straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di
azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento
dell'attivita' d'impresa di interesse generale, allegando alla
comunicazione la documentazione di cui agli articoli 4 e 5,
necessaria alla valutazione di conformita' dell'operazione al
decreto. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti la predetta
comunicazione e' disposta dall'organo di amministrazione individuato
dal regolamento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
n. 112 del 2017 o, in mancanza, come individuato e risultante dal
registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 5 comma 2 della
legge 20 maggio 1985 n. 222.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di
quanto prodotto dall'impresa sociale, svolge l'istruttoria
verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano
preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del
patrimonio e il perseguimento delle attivita' di interesse generale
di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle
finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, da parte dei soggetti
risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda
o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attivita' di
interesse generale e delle finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale da parte del cessionario.
3. Al termine dell'istruttoria, il Ministero rilascia
l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in
assenza di un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende
concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
Art. 3
Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di
trasformazione, fusione e scissione
1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-quater
del codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica
dell'ente avente la qualifica di impresa sociale. Nel caso di
operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le
norme vigenti richiedono la predisposizione di particolari documenti
con contenuto informativo obbligatorio, e' necessario adattare le
informazioni alla natura degli stessi.
Art. 4
Trasformazione, fusione e scissione
1. In caso di trasformazione, fusione o scissione, l'organo di
amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della
data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente
competente a deliberare sull'operazione straordinaria, l'intenzione
di procedere al compimento dell'operazione. A tale atto, avente forma
scritta e data certa, che dovra' contenere una sintetica descrizione
dell'operazione da porre in essere, sono allegate la situazione
patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti, secondo le modalita'
di cui ai commi 2 e seguenti e la relazione degli amministratori
redatta secondo le modalita' di cui al comma 5. Dall'atto deve
risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente
competente, nonche' quella in cui deve essere depositato il progetto
di fusione o scissione.
2. La situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti
nell'operazione deve essere riferita:
a) in caso di trasformazione, a una data non anteriore di
oltre centoventi giorni rispetto al giorno di convocazione
dell'assemblea straordinaria o di altro organo statutariamente
competente a deliberare sulla trasformazione;
b) in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di
oltre centoventi giorni rispetto a quella in cui il progetto di
fusione o scissione viene depositato con le modalita' previste dal
codice civile.
3. La situazione patrimoniale deve comprendere i documenti
costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 112 del 2017 secondo le forme normalmente utilizzate
dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi
di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
4. La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dall'ultimo
bilancio di esercizio:
a) in caso di trasformazione, laddove la delibera sia approvata
entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di
esercizio approvato;
b) in caso di fusione o scissione, nel caso in cui l'esercizio
cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non
oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione
o scissione secondo le modalita' previste nel codice civile.
In tali casi l'organo di amministrazione e' tenuto a fornire un
supplemento di informativa a integrazione di quanto indicato nel
bilancio, al fine di aggiornare le informazioni.
5. La relazione degli amministratori deve indicare:
a) le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria;
b) le modalita' attraverso cui il soggetto risultante
dall'operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito
dell'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del
patrimonio e il perseguimento delle attivita' e delle finalita'
proprie dell'impresa sociale;
c) la prevedibile evoluzione dell'attivita' dell'impresa dopo
l'effettuazione dell'operazione.
6. Qualora debba essere predisposta la relazione di cui all'art.
2500-sexies del codice civile ovvero la relazione di cui all'art.
2501-quinquies del codice civile, le informazioni di cui al comma 5
possono essere inserite nel medesimo documento.
Art. 5
Cessione d'azienda o di un ramo d'azienda
1. In caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo
allo svolgimento dell'attivita' d'impresa di interesse generale,
l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni
prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo
statutariamente competente a deliberare, l'intenzione di procedere
all'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa e nel
quale deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo
statutariamente competente, e' allegata la situazione patrimoniale
dell'ente, secondo le modalita' di cui al comma 2, la relazione
giurata di cui al comma 3 e la relazione degli amministratori ai
sensi del comma 4.
2. La situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalita'
di cui all'art. 4, comma 2, deve essere riferita a una data non
anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione
dell'organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione.
3. La relazione giurata, redatta da un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, deve
attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale.
4. La relazione degli amministratori deve indicare:
a) le ragioni che giustificano il compimento della cessione;
b) le modalita' con cui il cessionario intenda garantire il
perseguimento delle attivita' e finalita' di interesse generale
dell'impresa sociale cedente;
c) la prevedibile evoluzione dell'attivita' dell'ente dopo il
compimento dell'operazione;
d) il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione
dello stesso.
Art. 6
Devoluzione
1. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita
volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista
devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 12, comma 5, del
decreto legislativo n. 112 del 2017, l'organo di amministrazione
dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati
identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti
beneficiari della devoluzione - ivi inclusi, per questi ultimi,
qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno
tre anni, gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo
settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere.
2. All'atto di cui al comma 1 sono allegati:
a) il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente
competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in
liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di
impresa sociale;
b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto che
devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione nonche'
dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo
stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno
tre anni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n.
112 del 2017;
c) accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.
3. In caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla
devoluzione del patrimonio di cui al presente articolo e all'art. 12
del decreto legislativo n. 112 del 2017, si applicano le previsioni
di cui all'art. 15, comma 6 e seguenti.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 8
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il decreto del Ministro della solidarieta' sociale 24 gennaio
2008, recante «Adozione delle linee guida per le operazioni di
trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in
essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11
aprile 2008, n. 86, e' abrogato.
Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia
decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2018
Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1972



