Min.Lavoro: Patronati – attività in materia di Reddito e di Pensione di Cittadinanza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto 29 settembre 2021, n. 232, con il Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza.

Il Regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2022.

 

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 settembre 2021, n. 232 

Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attivita' svolte
dagli istituti di patronato e di assistenza  sociale  in  materia  di
Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza.
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge  30  marzo  2001,  n.  152,  concernente  la  «Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,  con  il  quale  e'  stato
adottato il «Regolamento  per  il  finanziamento  degli  Istituti  di
patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge  30  marzo
2001, n. 152»; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  che
ha istituito il «Reddito di Cittadinanza» (RdC)  e  la  «Pensione  di
Cittadinanza» (PdC); 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  5,  comma  1,  del   medesimo
decreto-legge n. 4 del 2019,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 marzo 2019, n.  26,  che,  per  il  2019,  prevede  che  «Le
richieste del RdC e della pensione  di  Cittadinanza  possono  essere
presentate presso gli istituti di patronato  di  cui  alla  legge  30
marzo 2001, n. 152, e valutate come  al  numero  8  della  tabella  D
allegata al regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193»; 
  Visto l'articolo 1, comma 480, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2020,  «il  fondo  istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali», ai fini del finanziamento dell'attivita' di RdC  e  PdC  da
parte degli Istituti di patronato, «e' incrementato di 5  milioni  di
euro»; 
  Visto l'ultimo periodo del medesimo articolo 1,  comma  480,  della
legge n. 160 del 2019, che prevede che «i criteri di ripartizione del
finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con  regolamento  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Ritenuta la necessita' di coordinare i criteri di  ripartizione  di
cui al presente decreto con quelli contenuti nel regolamento  di  cui
al decreto del Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali 10 ottobre 2008, n. 193; 
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 800/2021, n.  1118/2021  e
n.  1455/2021,  espressi  dalla  Sezione  consultiva  per  gli   atti
normativi nelle adunanze, rispettivamente, del 27 aprile 2021, del 22
giugno 2021 e del 26 agosto 2021; 
  Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con
nota prot. 8212 del 23 settembre 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'esercizio 2020 il finanziamento  dell'attivita'
svolta dagli Istituti di patronato e di  assistenza  sociale  di  cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per reddito di cittadinanza (RdC) e
per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell'articolo  5,  comma
1,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, grava  sull'apposito
fondo istituito in base all'articolo 1, comma  480,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, ed inserito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                               Art. 2 
 
  1. Ai fini della ripartizione e  della  successiva  erogazione  del
finanziamento di cui all'articolo 1,  agli  interventi  svolti  dagli
Istituti di patronato per RdC e per PdC e' attribuito  esclusivamente
il punteggio attivita', previsto al numero 8 della Tab. D allegata al
decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, di  seguito  denominato
«decreto»,  pari  a  4  punti,  e  non  anche  il  punteggio  di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto. 
  2. Fermo restando il rispetto dei requisiti  organizzativi  fissati
dall'articolo 7 del decreto, come accertati ai sensi  del  successivo
articolo 8, comma 4, l'assegnazione agli Istituti  di  patronato  del
punteggio di cui al comma 1  e'  subordinata  a  condizione  che  gli
interventi: 
    a) siano definiti positivamente; 
    b) siano prestati a seguito di rilascio di  apposito  mandato  di
assistenza da parte del richiedente. A tale proposito si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto. 
  3. In fase di attribuzione del punteggio di cui al comma 1  non  si
applica  il   meccanismo   di   premialita'/penalizzazione   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto. 
  4. I punti attribuiti agli Istituti di patronato per  le  attivita'
connesse al Rdc e alla Pdc non contribuiscono al  raggiungimento  dei
limiti minimi di punteggio  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto. 
                               Art. 3 
 
  1. Alla erogazione del finanziamento,  con  riferimento  a  ciascun
anno successivo a quello  preso  in  considerazione  per  l'attivita'
svolta, si provvede con le  modalita'  di  cui  all'articolo  13  del
decreto. 
                               Art. 4 
 
  1.  Nell'ambito  delle  verifiche  annuali  espletate  dai  Servizi
ispettivi territoriali del lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto, sulle sedi  periferiche  degli  Istituti  di  patronato,  il
verbale di cui al comma 3 del medesimo articolo, viene integrato  con
le   risultanze   degli   accertamenti   effettuati   al   fine   del
riconoscimento del punteggio di cui all'articolo 2. 
                               Art. 5 
 
  1. Gli adempimenti fissati a carico degli Istituti di patronato, ai
sensi degli articoli 9; 11; 13; comma 1, lettera b); 16, del decreto,
sono  integrati,  con  evidenza  separata,  con   i   dati   relativi
all'attivita' per RdC e per PdC. 
                               Art. 6 
 
  1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
decreto, ha competenza,  nell'ambito  dei  compiti  attribuitile  dal
successivo comma 2 del medesimo articolo 14, anche in materia di  Rdc
e Pdc. 
                               Art. 7 
 
  1. Si applicano,  oltre  alle  norme  del  decreto  richiamate  nei
precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1,
lettere a) e c); 5; 6, commi 3, 4 e 6;  12,  comma  2,  del  medesimo
decreto. 
                               Art. 8 
 
  1.  Sulla  base  dei  dati  trasmessi  annualmente  dall'INPS,   il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a  monitorare
con frequenza biennale i flussi di attivita' svolta dagli Istituti di
patronato e assistenza sociale per Rdc e Pdc, al fine di valutare  la
possibilita' di eventuali modifiche normative in  merito  all'entita'
del punteggio per esse assegnato. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 29 settembre 2021 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
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La Redazione

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