Min.Lavoro: Piano di potenziamento dei CpI e delle politiche attive

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2019, il Decreto 28 giugno 2019 con l’adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Il Piano avrà durata triennale ed sarà aggiornato annualmente.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 giugno 2019
Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in
particolare l'art. 8, che disciplina l'ordinamento della agenzie;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2017, n. 57 recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione per una misura nazionale di
contrasto alla poverta'», e in particolare l'art. 22, che detta
disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni»;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro» e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che, allo scopo di
garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica
attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonche' di
assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni
amministrative, delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 4, lettera c), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo
all'istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione
partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4,
comma 1, che, in attuazione del richiamato art. 1, comma 4, lettera
c), della legge n. 183 del 2014, istituisce l'Agenzia nazionale delle
politiche attive del lavoro - ANPAL;
Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che espressamente prevede che
«ANPAL subentra nella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro
S.p.a. ed il suo presidente ne diviene amministratore unico, senza
diritto a compensi, con contestuale decadenza del Consiglio di
amministrazione di Italia Lavoro S.p.a.
Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.a. adotta il nuovo
statuto, che prevede forme di controllo da parte ANPAL tali da
assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.a.,
ed e' soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017 - 2019», e in particolare l'art. 1,
comma 595, che dispone il cambio di denominazione della societa'
Italia Lavoro S.p.a. in «ANPAL Servizi S.p.a.»;
Considerato che ANPAL Servizi S.p.a. supporta l'ANPAL nella
realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone
in cerca di occupazione; nel rafforzamento dei servizi per l'impiego
a favore delle fasce particolarmente svantaggiate nonche' nella
ricollocazione dei disoccupati;
Considerato che ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete
dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle
competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del predetto decreto
legislativo n. 150/2015;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni
per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali»;
Visto l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015,
con il quale, allo scopo di completare la transizione in capo alle
regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive
del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di
consolidarne l'attivita' a supporto della riforma delle politiche
attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, e'
stato previsto il trasferimento del personale delle citta'
metropolitane e delle province in servizio preso i centri per
l'impiego alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o
ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge
di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed, in particolare,
l'art. 12, comma 3, recante «Disposizioni finanziarie per
l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»;
Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta
del 17 aprile 2019 relativamente al Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del
lavoro;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante
«Completamento della riforma della struttura dello Stato, in
attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante
«Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 302 del 31
dicembre 2018 - Supplemento ordinario n. 63) concernente la
«Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
per il triennio 2019-2021» e, in particolare, la Tabella 4;
Considerato che, nella tabella 4 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio
finanziario 2019, le risorse stanziate quale contributo statale alle
spese di funzionamento dei centri per l'impiego sono appostate sul
capitolo 1232 «Contributo alle spese di funzionamento dei centri per
l'impiego» - missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 -
Azione - «Promozione e realizzazione di interventi a favore
dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei
lavoratori svolta dall'ANPAL» di competenza del Centro di
responsabilita' amministrativa 2 - Segretariato generale;
Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e finanze n.
99648 del 23 maggio 2019 registrato dalla Corte dei conti al n. 807
del 3 giugno 2019, e con decreto del Ragioniere generale dello Stato
n. 172840 del 27 giugno 2019 registrato dalla Corte dei conti al n.
933 del 28 giugno 2019, sono state apportate le variazioni
amministrative in termini di competenza e cassa sui competenti
capitoli di bilancio di questo Ministero in attuazione del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di
conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed in particolare
sul capitolo 1232 p.g. 1 «Contributo alle regioni per il concorso
alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego» - e sul
capitolo 2234 p.g. 1 «Contributo statale alle spese di funzionamento
e ai costi generali di struttura di ANPAL Servizi S.p.a.», missione
26 (politiche per il lavoro) - Programma 10 - di competenza del
Centro di responsabilita' amministrativa 2 - Segretariato generale,
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
Ritenuto necessario procedere all'adozione del Piano straordinario
di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive
del lavoro;
Ritenuto necessario procedere, altresi', al riparto delle risorse
previste per l'attuazione del predetto Piano straordinario;
Decreta:
Art. 1
Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle
politiche attive del lavoro
1. E' adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri
per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, approvato come da intesa dalla Conferenza Stato-Regioni,
nella seduta del 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione
e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di
cittadinanza e individua le risorse destinate allo sviluppo degli
interventi e dei servizi necessari.
3. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.
Art. 2
Risorse
1. Le complessive risorse, afferenti all'attuazione del Piano di
cui all'art. 1, sono cosi' individuate:
a) risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera b),
punto 1) del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato
con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26:
anno 2019 euro 467.200.000,00;
anno 2020 euro 403.100.000,00.
Le risorse sopra indicate sono ripartite alle regioni sulla
base dei criteri previsti dall'allegato 1 del Piano straordinario
denominato «Riparto alle regioni e PA delle unita' di personale
previste dall'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n.
145».
Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra
evidenziate e' allegato alla tabella B del presente decreto di cui
costituisce parte integrante;
b) risorse aggiuntive di cui all'art. 12, comma 3, del citato
decreto-legge n. 4/2019, coordinato con legge di conversione 28 marzo
2019, n. 26:
anno 2019 euro 150.000.000,00 (di cui fino a 80.000.000,00
destinati ad Anpal Servizi S.p.a. e euro 70.000.000,00 da ripartire
alle regioni sulla base del criterio indicato nella tabella 1 del
Piano straordinario, denominata «Stima dei fabbisogno di navigator
per regione e provincia di residenza dei nuclei familiari
potenzialmente beneficiari del reddito di cittadinanza»);
anno 2020 euro 130.000.000,00 destinate ad Anpal Servizi
S.p.a.;
anno 2021 euro 50.000.000,00 destinate ad Anpal Servizi S.p.a.
Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra
evidenziate e' allegato alla tabella C del presente decreto di cui
costituisce parte integrante;
c) risorse di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 258,
4° periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 12,
comma 8, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, da
ripartire sulla base del criterio di riparto previsto dall'allegato 1
del Piano denominato «Riparto alle regioni e PA delle unita' di
personale previste dall'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre
2018, n. 145»;
anno 2019 euro 120.000.000,00 (di cui 80.000.000,00 sono
trasferiti secondo le modalita' previste dal successivo art. 3, comma
3);
anno 2020 e successivi euro 160.000.000,00.
Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra
evidenziate e' allegato alla tabella D del presente decreto di cui
costituisce parte integrante;
d) risorse aggiuntive di cui all'art. 12, comma 3-bis, del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di
conversione 28 marzo 2019, n. 26:
anno 2020 euro 120.000.000,00;
anno 2021 e successivi euro 304.000.000,00.
Le risorse dell'anno 2020 sono ripartite alle regioni sulla
base dei criteri previsti dalla tabella 1 del Piano denominata «Stima
dei fabbisogno di navigator per regione e provincia di residenza dei
nuclei familiari potenzialmente beneficiari del reddito di
cittadinanza».
Le risorse dell'anno 2021 sono ripartite alle regioni per euro
240.000.000,00 sulla base dei criteri previsti dalla tabella 1 del
Piano denominata «Stima dei fabbisogno di navigator per regione e
provincia di residenza dei nuclei familiari potenzialmente
beneficiari del reddito di cittadinanza».
Le restanti risorse pari a euro 64.000.000,00 sono ripartite
sulla base dei criteri previsti dall'allegato 1 del Piano
straordinario denominato «Riparto alle regioni e PA delle unita' di
personale previste dall'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre
2018, n. 145».
Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra
evidenziate e' allegato alla tabella E del presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
Art. 3
Trasferimenti
1. Le risorse di cui all'art. 2, punto a), sono trasferite dal
competente Centro di responsabilita' Segretariato generale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti
modalita':
per l'anno 2019 il 50% delle risorse e' erogato all'esito del
perfezionamento del presente decreto ministeriale.
La rimanente quota e' trasferita dietro richiesta della regione
corredata da apposita attestazione circa l'avvenuto utilizzo o
l'impegno giuridicamente vincolante, ai sensi e per le finalita' di
cui all'art. 2, punto a) del presente decreto, delle risorse gia'
anticipate e destinate per i piani di potenziamento, anche
infrastrutturale, dei Centri per l'impiego.
Il piano di ripartizione alle regioni per l'anno 2019 di euro
467.200.000,00 e' allegato alla tabella B 1 del presente decreto di
cui costituisce parte integrante;
per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, all'esito della ricezione della documentazione attestante
l'effettivo utilizzo o l'impegno giuridicamente vincolante di tutte
le risorse gia' erogate per l'anno 2019, con apposito provvedimento
procede al trasferimento delle risorse pari a complessivi euro
403.100.000,00.
Le predette risorse sono trasferite alle singole regioni previa
presentazione di apposita documentazione, giuridicamente vincolante,
attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche
infrastrutturale, dei centri per l'impiego.
2. Le risorse di cui all'art. 2, punto b), sono trasferite dal
competente Centro di responsabilita' Segretariato generale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti
modalita':
euro 70.000.000,00 per l'anno 2019, sono trasferite alle regioni
all'esito dell'avvenuta stipula delle convenzioni previste dall'art.
12, comma 3, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, tra le
regioni e Anpal Servizi S.p.a. che avra' cura di trasmetterle al
Ministero;
euro 68.000.000,00 per l'anno 2019 sono trasferite ad ANPAL
Servizi S.p.a. all'esito del perfezionamento del presente atto.
3. Le risorse di cui all'art. 2, punto c), sono trasferite dal
competente Centro di responsabilita' Segretariato generale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti
modalita':
per le risorse dell'anno 2019 si procede a erogare un importo
pari a complessivi euro 80.000.000,00 all'esito del perfezionamento
del presente atto.
Le rimanenti risorse sono trasferite all'esito della ricezione
delle attestazioni da parte delle singole regioni delle eventuali
ulteriori spese sostenute.
Il piano di ripartizione alle regioni delle risorse sopra
evidenziate e' allegato alla tabella D 1 del presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
A decorrere dal 2020 le risorse sono trasferite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che provvedera' all'erogazione delle
quote spettanti alle regioni previa presentazione, da parte delle
medesime, di apposite richieste corredate da specifica dichiarazione
che i lavoratori assunti in applicazione del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26,
risultino ancora nelle piante organiche degli enti medesimi.
Con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali saranno individuati modalita' e termini per la trasmissione,
da parte delle regioni, della documentazione necessaria al
trasferimento delle risorse.
4. Le risorse di cui all'art. 2, punto d), saranno trasferite,
proporzionalmente, con le modalita' definite con successivo decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4
Monitoraggio
1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle risorse
assegnate ai sensi del presente decreto, le regioni, con cadenza
trimestrale, comunicano ad ANPAL i dati necessari alla realizzazione
di report dei flussi finanziari. Con la medesima cadenza trimestrale,
le regioni comunicano, altresi', le informazioni concernenti lo stato
di avanzamento delle attivita' e delle iniziative intraprese in
attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo alla
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto
il territorio nazionale.
2. Con cadenza trimestrale ANPAL Servizi S.p.a. produce apposite
relazioni sullo stato di avanzamento delle attivita' previste dal
Piano.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse mediante
relazioni inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con periodicita' semestrale, dal Presidente dell'ANPAL.
Art. 5
Compensazioni o conguagli
Con successivo provvedimento sono individuate eventuali forme di
compensazione o conguaglio, relative alle risorse gia' trasferite e
non utilizzate o alle risorse ancora da trasferire di cui all'art. 2
del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato agli Organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Roma, 28 giugno 2019
Il Ministro: Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1-2814



