Min.Lavoro: prolungato il sostegno al reddito per gli esodati del 2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, il Decreto Interministeriale (Lavoro – Economia) n. 98616 del 7 marzo 2017 , il quale ha fissato in 90.000 euro la spesa per l’erogazione del prolungamento del sostegno del reddito a favore dei lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 30 aprile 2010 ma non sono rientrati nel contingente di coloro che hanno potuto andare in pensione con le finestre fisse antecedenti alla riforma del 2010.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7 marzo 2017
Articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 -
Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del
reddito. (Decreto n. 98616).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e
formazione;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il
quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei
trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita';
Visto il comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il
quale prevede che ai soggetti individuati nel medesimo comma 5 si
applicano le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78;
Visto il comma 5-bis del medesimo art. 12, introdotto dall'art. 1,
comma 37, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base
al quale, «con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a
c) del comma 5, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui
alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' disporre, in
deroga alla normativa vigente, in alternativa a quanto previsto dal
citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di
tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e, in ogni caso, per
una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la
data computata con riferimento alle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del
trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito
dal presente articolo»;
Visto il comma 6 dell'art. 12 di cui ai capoversi precedenti, in
base al quale:
l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al
monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a
decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste
dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del
numero di 10.000 domande di pensione, l'I.N.P.S. non prendera' in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dal comma 5 del medesimo art. 12;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente norme
in materia di controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 63655
del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed
integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore
di seicentosettantasette lavoratori che nell'anno 2011 non sono
rientrati nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito;
e' stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 68225
del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed
integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore
di tremilaquattrocentonovantaquattro lavoratori che, nell'anno 2012,
non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito;
e' stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 76353
del 16 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e
integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che, nell'anno 2013 non rientrano nel contingente di
10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30
luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela
del reddito;
il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i
quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, per un numero di
mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la
data computata con riferimento alle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base
di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2013;
e' stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 79413
del 14 febbraio 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e
integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013;
il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori
innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2014 e
relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito
autorizzati con decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre
2013;
e' stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 85708
del 24 ottobre 2014, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed
integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori che, nell'anno 2014 non rientrano nel contingente di
10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30
luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela
del reddito;
il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori per i
quali il medesimo prolungamento abbia avuto inizio in una data
ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014, per un numero di
mensilita' non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la
data computata con riferimento alle disposizioni in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data
della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base
di quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e
comunque per un numero di mensilita' non oltre il 31 dicembre 2014;
e' stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 88332
del 9 marzo 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e
integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei
lavoratori gia' destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014;
il prolungamento e' stato concesso in favore dei lavoratori
innanzi citati limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2015 e
relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito
autorizzati con decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre
2014;
e' stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 92094
del 29 settembre 2015, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore
di millequattrocentonovanta lavoratori che, nell'anno 2015, non
rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito;
e' stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 96512
del 1° luglio 2016, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successive
modifiche ed integrazioni, con il quale:
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore
di trentasei lavoratori che, nell'anno 2016, non rientrano nel
contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e,
comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela
del reddito;
e' stato autorizzato l'I.N.P.S. ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra
indicati che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla
base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Considerato che dal monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. risulta
che, per l'anno 2017, i lavoratori interessati dal prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari ad
undici lavoratori, tutti cessati dal servizio entro la data del 30
aprile 2010, per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione
e formazione pari ad euro 90.000,00;
Ritenuto di concedere il prolungamento dell'intervento di tutela
del reddito in favore di undici lavoratori beneficiari rientranti,
nell'anno 2017, nelle previsioni di cui all'art. 12, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 20 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'I.N.P.S. all'erogazione del
prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei
lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente, nel limite di
spesa di euro 90.000, 00;
Decreta:
Art. 1
E' concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito,
con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di undici
lavoratori che, nell'anno 2017, non rientrano nel contingente di
10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30
luglio 2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito.
Il prolungamento e' concesso per un numero di mensilita' non
superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di
quanto stabilito dall'art. 12 del medesimo decreto-legge.
Art. 2 L'I.N.P.S. e' autorizzato, nel limite di spesa di euro 90.000,00 ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di undici lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Art. 3
Per l'anno 2017 gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione
del presente decreto, pari complessivamente ad euro 90.000,00 sono
posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2017
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 437



