Min.Lavoro: fondi paritetici interprofessionali – modalità di rimborso delle risorse

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, il Decreto 14 marzo 2023 con la definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 marzo 2023 

Definizione dei criteri e delle modalita’ di rimborso, per le annualita’ 2022 e 2023, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 242, che stabilisce che:  «Al  fine  di  favorire  percorsi  di
incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti
di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati
al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, per gli  anni
2022 e 2023, ai Fondi  paritetici  interprofessionali  costituiti  ai
sensi dell'art. 118  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che
finanziano  percorsi  di   incremento   delle   professionalita'   di
lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli  11,  21,
comma 1, lettere a), b)  e  c),  e  30  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'art. 1,  comma  722,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' annualmente  rimborsato  con
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del  costo  dei
programmi formativi realizzati in  favore  dei  soggetti  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)» e  successive  modificazioni  e,  in  particolare,
l'art. 118; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 722; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183»  e  successive
modificazioni e, in particolare,  l'art.  11,  l'art.  21,  comma  1,
lettere a), b) e c), e l'art. 30; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive  modificazioni  e,
in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera c),  l'art.  4,  comma  1,
l'art. 9, comma 1, lettera n) e l'art. 17; 
  Vista la circolare ANPAL 10 aprile 2018, n. 1 recante «Linee  guida
sulla  gestione  delle  risorse  finanziarie  attribuite   ai   Fondi
paritetici interprofessionali  per  la  formazione  continua  di  cui
all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e, in particolare,
il paragrafo 3.2  -  in  cui  si  prevede  che  ai  Fondi  paritetici
interprofessionali «in nessun caso  e'  [...]  consentito  utilizzare
negli avvisi risorse non ancora assegnate»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 2 agosto 2022, n. 142, recante  «Modalita'  di  attuazione  delle
iniziative  di  carattere  formativo  o   di   riqualificazione   dei
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie  (art.
25-ter,  comma  4  del  decreto  legislativo  n.  148/2015)»  e,   in
particolare, l'art. 4, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente  la
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  ai  sensi
dell'art. 4, commi 58 e 68, legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto   con   il   Ministro   dell'istruzione,   il   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e i Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito
il Ministro  dello  sviluppo  economico,  5  gennaio  2021  (Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 13  del  18  gennaio  2021),  recante
«Disposizioni    per    l'adozione    delle    linee    guida     per
l'interoperativita'  degli  enti  pubblici   titolari   del   sistema
nazionale di certificazione delle competenze»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  14
dicembre 2021, con il quale e'  adottato  il  Piano  nazionale  nuove
competenze, che definisce il quadro di coordinamento  strategico  per
gli interventi  di  aggiornamento  e  qualificazione/riqualificazione
volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle
transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia  da
COVID-19; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», come modificato dal decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  24  giugno  2021,  n.   140,   recante
«Regolamento concernente modifiche al regolamento  di  organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  310  del  31
dicembre 2021  -  Supplemento  ordinario  -  n.  50)  concernente  la
«Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2022  e
per  il  triennio  2022-2024»  e,  in  particolare,  la  tabella   4,
riguardante il bilancio di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali che attribuisce al Centro di  responsabilita'
della Direzione  generale  delle  politiche  attive  del  lavoro,  al
capitolo  di  bilancio  1233,  il  rimborso   ai   Fondi   paritetici
interprofessionali del  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  di  cui  all'art.  1,  comma  722,  della  legge  n.  190/2014
relativamente alle annualita' finanziarie 2022 e 2023; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 10 febbraio 2022, n.  25,  registrato  dall'Ufficio  centrale  di
bilancio  al  n.   84,   in   data   21   febbraio   2022,   relativo
all'assegnazione ai dirigenti degli uffici  di  livello  dirigenziale
generale, in linea con la citata tabella 4, delle risorse finanziarie
ricomprese negli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2022; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE); 
  Ritenuto, in ossequio  al  dettato  normativo,  di  individuare  le
modalita' di attuazione e monitoraggio dei programmi formativi di cui
all'art. 1, comma 242, della legge 30 dicembre  2021,  n.  234  e  di
erogazione dei relativi contributi, nonche' individuare i criteri  di
ripartizione delle risorse tra i Fondi  medesimi  per  le  annualita'
2022 e 2023 e  provvedere  contestualmente  alla  determinazione  del
riparto relativo all'annualita' 2022; 
  Considerato,  ai  fini  della   individuazione   dei   criteri   di
ripartizione delle risorse, che i lavoratori dirigenti  sono  esclusi
dai  trattamenti  di  integrazione  salariale  di  cui   al   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e tenuto conto  che  il  valore
del gettito annuale  assegnato  da  INPS  rappresenta  un  indicatore
oggettivo e certo, rappresentativo  della  operativita'  dei  singoli
Fondi paritetici interprofessionali; 
  Visti i dati di gettito  assegnato  da  INPS  ai  Fondi  paritetici
interprofessionali relativi alle annualita' 2020 e 2021 acquisiti con
nota prot. mlps n. 44/5771 del 13 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con il presente decreto si definiscono criteri  e  modalita'  di
rimborso, per le  annualita'  2022  e  2023,  delle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in favore
dei Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'art.
118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388  (di  seguito  Fondi),  che
finanziano  percorsi  di   incremento   delle   professionalita'   di
lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli  11,  21,
comma 1, lettere a), b)  e  c),  e  30  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148. 
  2. I percorsi di cui al  comma  1  possono  concorrere  anche  alla
realizzazione  delle  iniziative  di   carattere   formativo   o   di
riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalita'
di  attuazione  delle  iniziative  di  carattere   formativo   o   di
riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
straordinarie». 
                               Art. 2 
 
                       Contenuti dei percorsi 
                   di incremento delle competenze 
 
  1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, i Fondi  finanziano
percorsi di incremento delle professionalita'  rivolti  a  lavoratori
destinatari di trattamenti di integrazione salariale in  costanza  di
rapporto di lavoro e finalizzati  a  favorirne  il  mantenimento  del
livello occupazionale nell'impresa. 
  2. I percorsi di cui al comma 1 sono organizzati dai Fondi  secondo
le modalita' di programmazione del conto collettivo e  le  regole  di
gestione previste dalle disposizioni vigenti e devono  rispondere  ai
medesimi requisiti di cui all'art. 3, commi 3 e  4  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto  2022,  n.
142. 
                               Art. 3 
 
                   Criteri di riparto e modalita' 
                     di erogazione delle risorse 
 
  1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1,  per
le  annualita'  2022  e  2023,  e'  destinato   l'importo   di   euro
120.000.000,00 di cui al versamento disposto ai  sensi  dell'art.  1,
comma 722, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  a  valere  sul
capitolo 1233 «Rimborso ai Fondi  paritetici  interprofessionali  del
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di  cui  all'art.  1,
comma  722,  della  legge  n.  190/2014»,  iscritto  nello  stato  di
previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
Missione 26 «Politiche per il  lavoro»,  programma  26.10  «Politiche
attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e  la  formazione»,
azione  2  «Promozione  e  realizzazione  di  interventi   a   favore
dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione  professionale  dei
lavoratori   svolta   dall'ANPAL»,    Centro    di    responsabilita'
amministrativa 16 - Direzione generale politiche attive del lavoro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate  annualmente  tra  i
Fondi, con esclusione dei Fondi relativi ai dirigenti e  senza  tener
conto di eventuali sezioni speciali dei dirigenti costituite  ad  hoc
dagli altri Fondi, in proporzione alla media degli ultimi due anni di
gettito assegnato da INPS a ciascun Fondo e nello specifico: 
    le risorse relative all'annualita' 2022 sono assegnate sulla base
della media del gettito assegnato da INPS ai Fondi negli anni 2020  e
2021; 
    le risorse relative all'annualita' 2023 sono assegnate sulla base
della media del gettito assegnato da INPS ai Fondi negli anni 2021  e
2022. 
  3. Le risorse relative  all'annualita'  2022  assegnate  a  ciascun
Fondo sono riportate nella tabella 1 «Assegnazione  delle  risorse  -
annualita' 2022» sulla base dei dati indicati nella tabella  2  «Dati
gettito INPS 2020-2021» di cui all'allegato  1,  parte  integrante  e
costitutiva del  presente  decreto  e  verranno  erogate  secondo  le
modalita' specificate nei commi 5 e 6 del presente articolo. 
  4. Le risorse relative all'annualita' 2023  saranno  assegnate  con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base
dei criteri di cui al presente articolo. 
  5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai  Fondi  secondo  la
seguente modalita': 
    a) un acconto pari al 60% del contributo e'  erogato  sulla  base
dell'adozione da parte dei Fondi paritetici interprofessionali  degli
atti di programmazione dei percorsi di  incremento  delle  competenze
per l'ammontare degli importi ripartiti; 
    b) il saldo nel limite del restante 40% del contributo e' erogato
sulla base degli esiti documentali degli avvenuti controlli  e  della
rendicontazione finale delle attivita' da parte dei Fondi. 
  6. Ai fini dell'erogazione dell'acconto, il Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali provvede all'erogazione delle somme assegnate
su domanda  dei  Fondi  compilata  sulla  base  del  modello  di  cui
all'allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente  atto.
Alla richiesta dovra' essere allegata copia  di  uno  o  piu'  avvisi
pubblici riferiti alle risorse da trasferire e  relativi  a  percorsi
coerenti con i contenuti di cui all'art 2. I  Fondi  provvedono  alla
richiesta dell'acconto entro e non oltre  nove  mesi  dalla  data  di
assegnazione delle risorse. 
  7. Ai fini dell'erogazione del saldo, il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  provvede  all'erogazione  delle  somme  su
domanda dei Fondi corredata da un report di sintesi degli  interventi
rendicontati, in relazione agli avvisi adottati, nonche' degli  esiti
degli avvenuti controlli sulle  operazioni  svolte,  sulla  base  del
modello di cui all'allegato 3, che costituisce parte  integrante  del
presente atto. Al report dovra' essere allegata anche  una  relazione
sintetica  descrittiva  degli  esiti   degli   interventi   posti   a
finanziamento. I Fondi provvedono alla richiesta del  saldo  entro  e
non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione delle risorse. 
  8. La mancata trasmissione della documentazione di cui ai commi 6 e
7 entro i termini stabiliti autorizza il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali  alla  eventuale  riassegnazione  delle  somme  non
utilizzate da parte dei Fondi. 
                               Art. 4 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, ferme restando  le
funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli  9  e  17  del  decreto
legislativo  14  settembre  2015,   n.   150,   ANPAL   monitora   la
programmazione  e  attuazione  dei  percorsi  di   incremento   delle
professionalita' di cui all'art. 1 e  ne  riferisce  annualmente  gli
esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  Il presente decreto e' trasmesso per il visto  e  la  registrazione
alla Corte dei conti e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it. Il decreto entra
in vigore il giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 marzo 2023 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Calderone        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 920 
Allegato 1 
Tabella 1 "Assegnazione delle risorse - Annualita' 2022" 
Tabella 2 "Dati gettito INPS 2020-2021"      
Allegato 2 
MODULO RICHIESTA ACCONTO 
Allegato 3 
MODULO RICHIESTA SALDO 
 
Allegato A 
Parte di provvedimento in formato grafico 
La Redazione

Autore: La Redazione

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