Min.Lavoro: RdC – beneficio addizionale per avvio di lavoro autonomo o di impresa

​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021, il Decreto del 12 febbraio 2021, con le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.

 

Richiesta del beneficio economico 

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 febbraio 2021 

Modalita’ di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                 ed 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni», ed in particolare: 
    l'art. 3, comma 9, primo periodo, che prevede  che,  in  caso  di
variazione della condizione occupazionale nelle forme  dell'avvio  di
un'attivita' d'impresa o di lavoro  autonomo,  svolta  sia  in  forma
individuale che di partecipazione da parte di uno o  piu'  componenti
il  nucleo  familiare  nel  corso  dell'erogazione  del  reddito   di
cittadinanza  (Rdc),  la  variazione  dell'attivita'  e'   comunicata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  trenta
giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio; 
    l'art. 3, comma 9,  terzo  periodo,  secondo  cui,  a  titolo  di
incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 8, comma  4,
il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per  due  mensilita'
successive a quella di  variazione  della  condizione  occupazionale,
ferma restando la durata complessiva del beneficio; 
    l'art. 8, comma 4, primo periodo, in base al quale ai beneficiari
del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa  autonoma  o  di  impresa
individuale o una societa' cooperativa, entro i primi dodici mesi  di
fruizione del Rdc, e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio
addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nel  limite  di  780  euro
mensili; 
    l'art. 8, comma 4, secondo periodo, che prevede che le  modalita'
di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale debbano essere
stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed
il Ministro dello sviluppo economico; 
    l'art. 8, comma 5, primo periodo, secondo  cui  il  diritto  alla
fruizione  degli  incentivi  previsti  dal   medesimo   articolo   e'
subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma
1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    l'art. 12, comma 1, che autorizza la spesa complessiva  a  valere
sulla quale insistono gli oneri  del  beneficio  addizionale  di  cui
all'art. 8, comma 4; 
    l'art. 12, commi 9 e 10, concernenti le procedure da  seguire  ai
fini del rispetto dei limiti di spesa programmati,  ivi  comprese  le
attivita' di monitoraggio delle erogazioni  degli  incentivi  di  cui
all'art. 8; 
  Visto l'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo
il quale «La  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e  privati  sono  subordinate  alla
predeterminazione da parte delle  amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; 
  Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, del 19 aprile 2019,  relativo  alle  modalita'  di  utilizzo
della Carta reddito di cittadinanza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Considerato che l'incentivo di cui al citato art. 8,  comma  4  del
decreto-legge n. 4 del 2019, consiste in un  «beneficio  addizionale»
al Rdc, che trova presupposto nella percezione dello stesso, e che e'
necessario individuarne le  modalita'  di  richiesta  ed  erogazione,
seguendo i principi e le  regole -  per  quanto  compatibili -  della
prestazione principale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per  l'avvio  di
attivita' di lavoro autonomo, di impresa individuale  o  di  societa'
cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi  di  fruizione  del
reddito di cittadinanza (Rdc), e' concesso - ai  sensi  dell'art.  8,
comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - ai soggetti che  si
trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: 
    a) risultino, al momento della  presentazione  della  domanda  di
beneficio addizionale,  essere  componenti  di  un  nucleo  familiare
beneficiario di Rdc in corso di erogazione; 
    b) abbiano avviato, entro i primi dodici mesi  di  fruizione  del
Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma  o  di  impresa  individuale  o
abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la  prestazione
di attivita' lavorativa da parte del socio; 
    c) non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti  la  richiesta
del beneficio addizionale,  un'attivita'  lavorativa  autonoma  o  di
impresa  individuale,  o  non  abbiano  sottoscritto,  nello   stesso
periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale
il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita'
lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la  quale
si chiede il beneficio addizionale; 
    d) non siano componenti di nuclei familiari  beneficiari  di  Rdc
che abbiano gia'  usufruito  del  beneficio  addizionale  di  cui  al
presente decreto. 
  2.  L'ammontare  del  beneficio  addizionale,  riconosciuto  ad  un
determinato soggetto ai sensi dell'art. 8, comma 4 del  decreto-legge
n. 4 del 2019, e' decurtato dell'importo eventualmente  gia'  erogato
al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del  Rdc,
a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 3, comma 9,  terzo  periodo,
del citato decreto-legge. 
  3. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di cui  all'art.  3,
comma 9 del decreto-legge n. 4 del 2019. 
                               Art. 2 
 
         Modalita' di presentazione della domanda di accesso 
                      al beneficio addizionale 
 
  1. Ai fini del riconoscimento  del  beneficio  addizionale  di  cui
all'art. 1, l'avvio delle attivita' e' comunicato, ai sensi dell'art.
3, comma 9 del citato decreto-legge n. 4 del 2019,  mediante  modello
«COM Esteso» entro trenta giorni dall'inizio della stessa attivita'. 
  2. Per le attivita' di cui all'art. 1, avviate nei mesi per i quali
si e' gia' fruito del Rdc e per le  quali,  tuttavia,  non  e'  stata
effettuata la  comunicazione  obbligatoria  nel  termine  dei  trenta
giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta. 
  3. Per le attivita' avviate e regolarmente comunicate, per le quali
la fruizione del Rdc e' ancora in corso,  per  fruire  del  beneficio
addizionale e' necessario effettuare una nuova comunicazione all'INPS
mediante il  nuovo  schema  di  modello  «COM  Esteso»,  allegato  al
presente decreto. 
                               Art. 3 
 
                  Importo del beneficio addizionale 
 
  1. Fermi restando i requisiti di  cui  all'art.  1,  l'importo  del
beneficio addizionale e' pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di
780 euro mensili. L'importo spettante e' calcolato con riferimento al
mese in cui e' avviata l'attivita' oggetto di incentivazione. 
                               Art. 4 
 
       Riconoscimento ed erogazione del beneficio addizionale 
 
  1. Il beneficio addizionale e' riconosciuto  dall'INPS  sulla  base
dei requisiti autodichiarati e delle informazioni  disponibili  negli
archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate.  Resta
salvo, in capo all'INPS,  il  potere  di  verifica  delle  condizioni
autocertificate  con  il  modello  «COM  Esteso»  per  l'accesso   al
beneficio addizionale. 
  2. Il  beneficio  addizionale  e'  erogato  dall'INPS  in  un'unica
soluzione entro il secondo mese successivo a  quello  della  domanda,
con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato  in  sede  di
presentazione della domanda,  o  tramite  bonifico  domiciliato,  nel
rispetto della soglia massima prevista dalla legge per  il  pagamento
in contanti. 
  3. L'erogazione del  beneficio  addizionale  oggetto  del  presente
decreto avviene nel rispetto delle disposizioni  finanziarie  di  cui
all'art. 12, commi 1, 9 e 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. 
                               Art. 5 
 
                  Revoca del beneficio addizionale 
 
  1. Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi: 
    a)  qualora  l'attivita'  lavorativa  autonoma   o   di   impresa
individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima  di  dodici  mesi
dall'avvio della  stessa,  o  nel  caso  in  cui  il  percettore  del
beneficio addizionale abbia  ceduto  la  propria  quota  di  capitale
sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia
ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio,
entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima; 
    b) qualora il Rdc,  in  corso  di  erogazione  al  momento  della
richiesta del beneficio addizionale,  sia  oggetto  di  revoca  nelle
ipotesi previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; 
    c) qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal
Rdc di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 4 del 2019,  o  sia
destinatario di un provvedimento dell'autorita'  giudiziaria  emanato
ai sensi del successivo art. 7-ter. 
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, previo visto e registrazione  della  Corte
dei conti, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo  alla
pubblicazione. 
    Roma, 12 febbraio 2021 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Catalfo 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                             Patuanelli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 931 
La Redazione

Autore: La Redazione

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