Min.Lavoro: requisiti delle Agenzie per il lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2018, il Decreto 10 aprile 2018, con i requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In particolare, la presenza di competenze professionali adeguate e locali idonei per l’esercizio dell’attività.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2018 

Requisiti delle Agenzie per il lavoro, in attuazione dell'articolo 5,
comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  n.  276  del  2003.
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  10
settembre  2003,  n.  276  che,  tra  i   requisiti   richiesti   per
l'iscrizione  all'albo  delle  Agenzie  per  il  lavoro,  prevede  la
disponibilita' di uffici in locali idonei allo  specifico  uso  e  di
adeguate competenze professionali,  dimostrabili  per  titoli  o  per
specifiche  esperienze  nel  settore  delle  risorse  umane  o  nelle
relazioni industriali, secondo quanto  precisato  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali con decreto da  adottarsi,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  sentite  le
associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente
piu' rappresentative; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e  in  particolare,  l'art.  9,
comma 1, lettera h); 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
5 maggio 2004, recante «Requisiti delle Agenzie  per  il  lavoro,  in
attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276»; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 21 dicembre 2017; 
  Sentite le associazioni dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative nella riunione del  26  gennaio
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Competenze professionali 
 
  1. Le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo  n.  276  del  2003,  di   seguito   denominato   decreto
legislativo, devono avere personale qualificato secondo le  modalita'
di seguito indicate: 
    a) per le Agenzie di somministrazione di lavoro e per le  agenzie
di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a),  b)  e  c)
del decreto legislativo: 
      1) almeno quattro unita' nella sede principale; 
      2) almeno due unita' per ogni unita' organizzativa; 
      3) per ogni unita' organizzativa va indicato  un  responsabile,
anche con funzioni di operatore; 
    b) per le agenzie di ricerca  e  selezione  del  personale  e  di
supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art.  4,  comma
1, lettere d) ed e) del decreto legislativo: 
      1) almeno due unita' nella sede principale; 
      2) almeno una unita' per ogni  eventuale  unita'  organizzativa
periferica; 
      3) per ogni unita' organizzativa va indicato  un  responsabile,
anche con funzioni di operatore. 
  2.  Per  personale  qualificato  si  intende  personale  dotato  di
adeguate   competenze    professionali    che    possono    derivare,
alternativamente,  da  un'esperienza  professionale  di  durata   non
inferiore a due anni acquisita  in  qualita'  di  dirigente,  quadro,
funzionario o  professionista,  nel  campo  della  gestione  o  della
ricerca e selezione del personale, della somministrazione di  lavoro,
della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego,  della
formazione professionale,  dell'orientamento,  della  mediazione  tra
domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali. 
  3.  Ai  fini  dell'acquisizione  dell'esperienza  professionale  di
minimo due anni di cui al  comma  2,  si  tiene  altresi'  conto  dei
percorsi  formativi  certificati  dalle  regioni  e  dalle   Province
autonome di Trento e di Bolzano e promossi anche  dalle  associazioni
maggiormente rappresentative in materia di ricerca  e  selezione  del
personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata
non inferiore ad un anno. 
  4. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro  da  almeno  due
anni   costituisce   titolo   idoneo    alternativo    all'esperienza
professionale. 
  5. Le agenzie per il  lavoro  comunicano  all'ANPAL  l'organigramma
aziendale  delle  unita'  organizzative   articolato   per   funzioni
aziendali con allegati i curricula e  le  variazioni  successivamente
intervenute. Tale elenco deve essere consultabile da parte di  coloro
che intendono avvalersi dei servizi delle agenzie. 
                               Art. 2 
 
                Locali per l'esercizio dell'attivita' 
 
  1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di  locali  e
attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei
allo svolgimento dell'attivita' di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del
decreto legislativo. 
  2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la  propria
attivita' devono essere distinti da quelli di  altri  soggetti  e  le
strutture relative ai medesimi locali  devono  essere  adeguate  allo
svolgimento dell'attivita' nonche' conformi alla normativa in materia
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 
  3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle  attivita'
autorizzate ai sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  devono
possedere i seguenti requisiti: 
    a) conformita' alla disciplina urbanistica-edilizia vigente; 
    b)  conformita'  alle  norme  in  materia  di  igiene,  salute  e
sicurezza sul lavoro; 
    c) conformita' alle norme in materia di barriere  architettoniche
e accessibilita' e visitabilita' per i disabili; 
    d) dotazione, nelle sedi,  di  attrezzature,  spazi  e  materiali
idonei allo svolgimento delle attivita', in coerenza con il  servizio
effettuato; 
    e) presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore; 
    f) indicazione visibile all'esterno  dei  locali  dell'orario  di
apertura al pubblico; 
    g) indicazione  visibile  all'interno  dei  locali  dei  seguenti
elementi informativi: 
      1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i  servizi
per il lavoro erogabili; 
      2) il nominativo del responsabile dell'unita' organizzativa. 
  4.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  somministrazione  e
intermediazione e' richiesta la presenza di almeno sei sedi operative
adibite  a  sportello  in  almeno  quattro  regioni  sul   territorio
nazionale. 
  5. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle  attivita'
autorizzate alla somministrazione e intermediazione devono possedere,
in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 3, i seguenti: 
    a) garanzia di una fascia di  venti  ore  settimanali  minime  di
apertura degli sportelli al pubblico; 
    b) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa. 
                               Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le Agenzie per il lavoro gia' autorizzate allo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la fondazione  di
cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo,  si  adeguano  alle
disposizioni del presente decreto entro un anno dalla sua entrata  in
vigore. 
  2. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le
istanze di autorizzazione successive alla sua entrata in vigore. 
                               Art. 4 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  5  maggio  2004,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2  luglio  2004,  n.  153,  e'
abrogato. 
    Roma, 10 aprile 2018 
 
                                                 Il Ministro: Poletti
La Redazione

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