Min.Lavoro: rifinanziato, per l’anno 2019, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il Decreto del 3 luglio 2019 con il quale viene rifinanziato, per l’anno 2019, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, previsto dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 13 della Legge n. 68/1999.
Fonte: Ministero del Lavoro
Art. 13 (Incentivi alle assunzioni)
1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso
a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una
riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per cento e
il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). (22)
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi' concesso, nella
misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile
ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilita'
intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in
caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la
durata del contratto.
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