Min.Lavoro: ripartizione, per l'anno 2012, delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2013, il Decreto 16 novembre 2012 con la ripartizione, per l’anno 2012, delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, ammontanti ad euro 42.908.611,00. Questa è la ripartizione:

1. Somme destinate alle Regioni: € 10.680.362,13;

2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano: € 180.286,77;

3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: € 32.033.310,00

4. Somme da restituire al Comune di Enna, a fronte di quanto versato ai sensi dell’art. 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: € 14.652,10

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2012

Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al  Fondo  nazionale
per le politiche sociali , per l'anno 2012. (13A00135)

(G(GU n.8 del 10-1-2013)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALE

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica»;   Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
del Fondo per le politiche sociali;
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24  dicembre
2003, n. 350;
  Vista la legge 8 novembre  2000,  n.  328,  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001;
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le
disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della  legge  n.  388  del
2000 (legge finanziaria 2001);
  Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e
successive  modificazioni,  recante  «Disposizioni  in   materia   di
volontariato»,  le  cui  risorse  afferiscono  al  fondo   indistinto
attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dagli
stanziamenti previsti  per  gli  interventi,  comunque  finanziati  a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da  altre  disposizioni.  Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
  Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale  prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti,  alla  ripartizione
delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  per  le  finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)»;
  Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art.
2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che
prevede che  la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n.  285,
a  decorrere  dall'anno  2007,  e'  determinata,  limitatamente  alle
risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello
stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con  le  modalita'
di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni;
  Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art.  20,
comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il  triennio
2012-2014»;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2008,
n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,  che  istituisce,  tra
gli altri, il Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali;
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «L'istituzione del
Ministero della Salute», con conseguente modifica della denominazione
«Ministero del Lavoro e  delle  politiche  sociali»  in  luogo  della
precedente «Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali»;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  144  del  7
aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei conti
il 5 agosto 2011, registro n. 11, foglio n. 139.
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n.  150,  che  individua  la  trasparenza,  anche   con   riferimento
all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle  finzioni
istituzionali, come «livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione»;
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto collima 109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010;
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  Generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
  Considerato che il Comune di Enna ha restituito, ai sensi dell'art.
1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con  nota  prot.
54247 del 21 dicembre 2009, le somme non spese  entro  il  30  giugno
2007 per un importo di euro 594.588,45 pur precisando che, per alcuni
beneficiari, a cui era  stato  sospeso  la  prestazione  del  reddito
minimo, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del 18  giugno,
1998, n. 237,  si  era  in  presenza  di  controversie  di  carattere
giurisdizionale non ancora definite;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della  legge  27
dicembre 2006, n, 296, le somme  non  spese  dai  Comuni  sono  state
riassegnate al Fondo nazionale  per  le  politiche  sociali  per  poi
essere distribuite alle Regioni;
  Viste le note prot. 18754 del 25 maggio 2011, prot. 40524  e  40526
del  25  novembre  2011,  con  cui  il  Comune  di  Enna  ha  chiesto
l'accredito della somma di  euro  7.516,11,  euro  1.991,78  ed  euro
5.144,21 da riversare a favore di alcuni soggetti nei  confronti  dei
quali era stata disposta la sospensione  del  beneficio  del  reddito
minimo d'inserimento, successivamente riconosciuto  agli  stessi,  in
via giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato;
  Richiama la nota del Ministero dell'economia e delle finanze  prot.
125542 del 30 dicembre 2011, a firma del  Ragioniere  Generale  dello
Stato, che ritiene ragionevole, in sede di gestione delle risorse del
Fondo Nazionale politiche sociali e tenuto conto degli sviluppi delle
controversie definitesi in materia di reddito minimo di  inserimento,
prevedere  corrispondenti  trasferimenti   di   risorse   ai   Comuni
soccombenti;
  Richiamata la nota del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
prot. 35630 del 26 aprile 2012, a firma del Ragioniere Generale dello
Stato, nella quale si segnala che sullo stanziamento  previsto  dalla
legge di bilancio 2012-2014 per il capitolo n. 3671  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
inerente «Fondo da ripartire per le politiche sociali» pari  ad  euro
69.954.000,00 e' stato effettuato un accantonamento per l'anno  2012,
di  euro  25.363.785  ai  sensi  dell'articolo  l4,  comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 riguardante  la  riduzione  delle
risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni  a  statuto
ordinario;
  Considerato che, per l'effetto dell'art. 13, comma l-quinquies, del
decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge  del  26
aprile 2012, n. 144, e' stato effettuato un ulteriore  accantonamento
di euro 867.513 sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per
le politiche sociali»;
  Considerato quindi che la  somma  disponibile  afferente  al  fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario
corrente,   a   seguito   dei   provvedimenti    suddetti,    ammonta
complessivamente ad euro 43.722.702,00;
  Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in  data
16 luglio 2012, i  rappresentanti  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome e delle Autonomie locali, nel far  presente  di  non  avere,
sotto il profilo strettamente tecnico, osservazioni da  formulare  in
merito allo schema di provvedimento di cui trattasi, hanno  demandato
alla sede politica ogni ulteriore valutazione;
  Preso atto della mancata intesa espressa dalla Conferenza Unificata
nella seduta del 25 luglio 2012;
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che prevede, in caso di mancata intesa,  decorsi  trenta  giorni
dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni  in  cui  e'  stato
posto all'ordine del giorno il provvedimento, il suo  perfezionamento
mediante deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 ottobre 2012, resa ai sensi del citato art. 3,  comma
3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Richiamata la nota del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
prot. 15593 del 30 ottobre 2012,  a  firma  del  Ragioniere  Generale
dello Stato, nella quale si segnala che la disponibilita' finanziaria
del capitolo n. 3671 «Fondo da ripartire per  le  politiche  sociali»
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali dovra' essere ridotta dell'importo di euro 814.091 per l'anno
2012, in  attuazione  dell'art.  2,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge n. 78 del  2010,  a  copertura  degli  oneri  derivanti
dall'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223  del
2012;
  Considerato quindi che la  somma  disponibile  afferente  al  Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario
corrente,  a  seguito  della  menzionata  ulteriore  riduzione  della
disponibilita'  finanziaria,   ammonta   complessivamente   ad   euro
42.908.611,00;
  Ritenuto pertanto di provvedere  alla  ripartizione  delle  risorse
individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi euro
42.908.611,00,  gravanti  sul  capitolo  di  spesa  3671  «Fondo   da
ripartire per le politiche sociali», da  destinare  al  finanziamento
dei vari interventi previsti  dalla  normativa  vigente,  mettendo  a
carico della quota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
l'ulteriore riduzione intervenuta nella disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali
per l'anno 2012, ammontanti ad euro 42.908.611,00 sono ripartite  con
il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli  importi
indicati:
    1. Somme destinate alle Regioni: € 10.680.362,13;
    2. Quota riferita alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano:
€ 180.286,77;
    3. Somme attribuite al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali: € 32.033.310,00
    4. Somme da restituire al Comune di  Enna,  a  fronte  di  quanto
versato ai sensi dell'art. 1, comma  1286  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296:  € 14.652,10.
     Totale: € 42.908.611,00.
                               Art. 2

  1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le  allegate
tatabelle nn. 1, 2 e 3, come di seguito specificato:
    Tab. 1: Riparto generale riassuntivo  delle  risorse  finanziarie
anno 2012;
    Tab.  2:  Finanziamento  afferente  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali degli interventi di  competenza  regionale  per  le
politiche sociali, incluse le quote riferite alle  Province  autonome
di Trento e Bolzano;
    Tab. 3: Fondo per gli  interventi  a  carico  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali per  la  copertura  degli  oneri  di
funzionamento   finalizzati   al   raggiungimento   degli   obiettivi
istituzionali.
                               Art. 3

  1. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso.
  2. A tal fine, le  Regioni,  anche  alla  luce  degli  obblighi  di
trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, comunicano al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, nelle forme e  nei  modi  previamente  concordati,
tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello
specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati  e  i  progetti
finanziati con le risorse del Fondo stesso.
                               Art. 4

  1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro  o  da
eventuale   disaccantonamento   di   somme    precedentemente    rese
indisponibili sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire  per  le
politiche  sociali»,  saranno  ripartite,   salvo   quanto   disposto
dall'art. 6, fra le Regioni con le stesse modalita' e criteri di  cui
al presente decreto come da Tabella 2.
                               Art. 5

  1. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le
Regioni con le medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  presente
decreto come  da  Tabella  2,  previo  soddisfacimento  di  eventuali
richieste  di  accredito,  da  parte  dei   Comuni,   in   esito   al
riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,  dei  benefici  di
cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                               Art. 6

  Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e in applicazione della circolare  n.  0128699
del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle  finanze,  le
somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano  sono  rese
indisponibili.
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti.
  Roma, 16 novembre 2012

                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociale
                                                      Fornero

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min  salute  e  Min.
lavoro, registro n. 15, foglio n. 320
La Redazione

Autore: La Redazione

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