Min.Lavoro: risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze – anno 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero per gli Affari Regionali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, il Decreto 26 settembre 2016 con il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l’anno 2016.
Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l’anno 2016, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 390 milioni, alle Regioni, e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro.
Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive per l’anno 2016 è il seguente:
Totale delle risorse finanziarie da ripartire € 400.000.000, di cui:
- Fondi destinati alle Regioni € 390.000.000,00 (vedi riparto)
- Fondi destinati al Ministero del lavoro per progetti sperimentali in materia di vita indipendente € 10.000.000,00
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 26 settembre 2016
Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE,
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE,
con delega in materia di politiche per la famiglia
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»
con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente
l'integrazione sociosanitaria;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
sociosanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2001;
Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni
assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con
riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le
non autosufficienze;
Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti
l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati
dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159, con il
quale si dispone che lo stanziamento del Fondo per le non
autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a
sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e'
incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, comma 405, che
dispone l'incremento della stanziamento del Fondo per le non
autosufficienze di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016;
Visto l'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, che dispone
lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di
potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere
effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilita'
grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio
1998, n. 162;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30
novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali
istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale;
Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del comma 109 della
legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e
comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che
sarebbero state attribuite alle province stesse in assenza del
predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a
partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello
Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi
spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui
all'art. 1, comma 159, della legge n. 190 del 2014, a legislazione
previgente la dotazione del Fondo per le non autosufficienze sarebbe
stata pari a zero euro, e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata
trasferita alle regioni;
Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilita' a
decorrere dal 2015 sul Fondo per le non autosufficienze, sono da
considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui
quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilita' 2015, non
comprende le quote afferenti alle province autonome di Trento e
Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del
2009, sono pertanto da ritenersi escluse;
Considerato che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato
regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, con cui sono state
stabilite le modalita' per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica per l'anno 2016 da parte delle regioni a statuto
ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 208 del
2015, le regioni, entro trenta giorni dal raggiungimento dell'Intesa
medesima, possono comunicare al Ministero dell'economia e finanze le
risorse del bilancio dello Stato alternative rispetto a quelle
indicate al fine di assolvere al contributo di finanza pubblica per
la parte di competenza;
Considerato che, in base all'Intesa sopra richiamata, la Regione
Lazio ha richiesto il totale definanziamento della quota spettante
per l'anno 2016, nella misura di 35.217.000 euro, che verra' quindi
accantonata per intero e resa indisponibile;
Visto il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti
e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2,
del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato
Programma d'azione biennale, da parte della Conferenza unificata in
data 24 luglio 2013 e, in particolare, la raccomandazione ivi
contenuta formulata dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il
finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche,
servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16
dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2016 con il quale al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e' stata attribuita la delega in materia di politiche per
la famiglia;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 3 agosto
2016;
Decreta:
Art. 1
Riparto delle risorse
1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per
l'anno 2016, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota
pari a 390 milioni, alle regioni, per le finalita' di cui all'art. 2
e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art. 6. Il
riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive
per l'anno 2016 e' riportato nell'allegata tabella 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto. Il riparto alle regioni
avviene secondo le quote riportate nell'allegata tabella 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2016 sono basati
sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la
non autosufficienza:
a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75
anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, nella misura del 40%.
3. I criteri di cui al comma 2 sono oggetto di specifica
integrazione e revisione ai fini del riparto per l'anno 2017 in esito
alla rilevazione, di cui all'art. 3, comma 5, del numero delle
persone con disabilita' gravissima, come definite ai sensi dell'art.
3, comma 2. I medesimi criteri sono modificabili e integrabili negli
anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con
la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali con
riferimento alle persone non autosufficienti.
4. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di
incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per
le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni con le
stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto, come da
tabella 2.
Art. 2
Finalita'
1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli
organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le
risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla
realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali
nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in
favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto
dell'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le
seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli
essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del
costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'art. 2, comma 2,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:
a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non
autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento
dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza
personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la
permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei
modelli di assistenza domiciliari;
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e
alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari
nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di
servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate
dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di
familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e
alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari
all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in
strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano
effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo
l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate
nel piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e
ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a
ciclo continuativo di natura non temporanea.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla
copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza
socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse gia'
destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non
autosufficienti da parte delle regioni, nonche' da parte delle
autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma
precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a
quelli sanitari.
Art. 3
Disabilita' gravissime
1. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente
decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una
quota non inferiore al 40%, per gli interventi di cui all'art. 2 a
favore di persone in condizione di disabilita' gravissima, ivi
inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica.
2. Per persone in condizione di disabilita' gravissima, ai soli
fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie
dell'indennita' di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio
1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi
dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle
seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di
Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow
Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non
invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio
sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con
livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA
Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti
asimmetrici ambedue le lateralita' devono essere valutate con lesione
di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia
neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4
arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e
Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come
compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche
con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare
inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di
insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le
frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilita' comportamentale dello spettro
autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo
classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level
of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che
necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore,
sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi
condizioni psicofisiche.
3. Le scale per la valutazione della condizione di disabilita'
gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), e h), sono
illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per l'individuazione
delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui al
comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di cui all'allegato 2
del presente decreto. Nel caso la condizione di cui al comma 2,
lettere a) e d), sia determinata da eventi traumatici e
l'accertamento dell'invalidita' non sia ancora definito ai sensi
delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque
accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento,
ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in
presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte
dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo
funzionale.
4. La definizione di disabilita' gravissima di cui al comma 2 e'
adottata in via sperimentale e sottoposta a valutazione a seguito
della rilevazione di cui al comma 5. Le regioni che sulla base della
definizione adottata all'art. 3, comma 1, del decreto
interministeriale 14 maggio 2015, di riparto del Fondo nazionale per
le non autosufficienze afferente all'annualita' 2015, non abbiano
gia' incluso tra le persone con disabilita' gravissima quelle nelle
condizioni individuate al comma 2, si impegnano a farlo nei propri
atti di programmazione entro il termine del 2017, ferma restando la
rilevazione di cui al comma 5.
5. Le regioni rilevano il numero di persone in condizione di
disabilita' gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia
di disabilita', secondo le condizioni individuate al comma 2, lettere
da a) a i). Il numero rilevato e' comunicato al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali entro il primo trimestre 2017 ai fini della
definizione di livelli essenziali delle prestazioni per le persone
con disabilita' gravissima, da garantire su tutto il territorio
nazionale nei limiti della quota di risorse del Fondo per le non
autosufficienze a tal fine rese disponibili.
6. Per le persone in condizione di disabilita' gravissima rilevate
ai sensi del comma 5, le informazioni sulla presa in carico e le
prestazioni erogate sono messe a disposizione del Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010,
secondo le modalita' previste dal decreto interministeriale 16
dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del modulo
SINA di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto
interministeriale. Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti
erogatori degli interventi di cui al presente articolo, sono
utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di
persone in condizione di disabilita' gravissima rilevate ai sensi del
comma 5. A tal fine, con riferimento alle prestazioni di cui all'art.
2 erogate a valere sul Fondo per le non autosufficienze per le sole
persone in condizione di disabilita' gravissima, e' compilato il
campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3 della tabella 2
del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la
voce «A1.21», indipendentemente dalle caratteristiche della
prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei
mezzi, ed il campo «2.3.5 - Denominazione prestazione» della medesima
sezione 3 indicando «FNA - Disabilita' gravissime».
Art. 4
Integrazione socio-sanitaria
1. Al fine di facilitare attivita' sociosanitarie assistenziali
integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le
regioni si impegnano a:
a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione
degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e
ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla lettera
d), da parte di aziende sanitarie e comuni, cosi' da agevolare e
semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari;
b) attivare o rafforzare modalita' di presa in carico della persona
non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza,
che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale
in modo da assicurare la continuita' assistenziale, superando la
frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e
quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non
autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il
mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di
nuove tecnologie;
c) implementare modalita' di valutazione della non autosufficienza
attraverso unita' multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le
componenti clinica e sociale, utilizzando le scale gia' in essere
presso le regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione
bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle
condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti
fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il
comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali
intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
trovino coincidenza per le attivita' di programmazione ed erogazione
integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei
distretti sanitari;
e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme
restando le disponibilita' specifiche dei finanziamenti sanitario,
sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e
delle erogazioni, in un contesto di massima flessibilita' delle
risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della
persona non autosufficiente (es.: budget di cura).
Art. 5
Erogazione e monitoraggio
1. Le regioni comunicano le modalita' di attuazione degli
interventi di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuto conto di
quanto disposto all'art. 3. La programmazione degli interventi si
inserisce nella piu' generale programmazione per macro-livelli e
obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale per
le politiche sociali, secondo le modalita' specificate con il
relativo decreto di riparto. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a
ciascuna regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla
ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di
cui all'art. 2.
2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui
all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce del principio
generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3, comma
5, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati
necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i
trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse
del Fondo stesso, nonche' le procedure adottate per favorire
l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse
spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla
rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle
risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto.
3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e
la rendicontazione degli interventi ai sensi del presente decreto,
fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 6, le regioni e le
province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, a
dare compiuta definizione al Sistema Informativo nazionale per la non
Autosufficienza (SINA), di cui all'art. 5 del decreto
interministeriale 16 dicembre 2014, concernente il regolamento
relativo al Casellario dell'assistenza, secondo le modalita' ivi
previste e anche nella prospettiva dell'integrazione dei flussi
informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo
sanitario, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35.
Art. 6
Progetti sperimentali in materia di vita indipendente
1. A valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze
destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un
ammontare di 10 milioni di euro, nonche' sulle risorse di cui
all'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, per un ammontare
di 5 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura sperimentale,
per complessivi 15 milioni di euro, volte all'attuazione del
Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla
linea di attivita' n. 3, «Politiche, servizi e modelli organizzativi
per la vita indipendente e l'inclusione nella societa'». Le risorse,
volte a potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere
effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilita'
grave, come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio
1998, n. 162, sono attribuite ai territori coinvolti nella
sperimentazione per il tramite delle Regioni sulla base di linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 7
Piano per la non autosufficienza
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con delega in materia di politiche per la famiglia, previa intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e' approvato un Piano triennale per la
non autosufficienza, volto in particolare a definire per il periodo
2017-19:
a) i principi e i criteri per l'individuazione dei beneficiari, a
partire dalla definizione di disabilita' gravissima di cui all'art.
3, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della
disabilita' e con l'obiettivo di adottare una nozione di persone con
necessita' di sostegno intensivo, differenziato sulla base
dell'intensita' del sostegno necessario;
b) lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse del Fondo
per le non autosufficienze nell'ottica di una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale.
2. Al fine della definizione del Piano di cui al comma 1 e'
costituito, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica. Il gruppo valuta, in particolare, la
definizione di disabilita' gravissima, adottata all'art. 3, e propone
eventuali modifiche in esito alla rilevazione di cui all'art. 3,
comma 5, ovvero laddove emerga una necessita' di adeguamento per
altre situazioni non definite nel presente decreto che comunque
configurano una dipendenza vitale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 26 settembre 2016
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con delega in materia di politiche per la famiglia
Costa
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, foglio n. 4038
Tabella 1
Riparto generale delle risorse finanziarie del FNA per l'anno 2016
+-------------------------+-----------------------------+
| Totale delle risorse | |
|finanziarie da ripartire | € 400.000.000,00|
+-------------------------+-----------------------------+
| Fondi destinati alle | |
| regioni | € 390.000.000,00|
+-------------------------+-----------------------------+
| Fondi destinati al | |
| Ministero del lavoro e | |
| delle politiche sociali | |
|per progetti sperimentali| |
| in materia di vita | |
| indipendente | € 10.000.000,00|
+-------------------------+-----------------------------+



