Min.Lavoro: voucher per servizi di baby-sitting alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici

ministero lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016, il Decreto 1° settembre 2016 con l’estensione dell’erogazione del voucher per l’acquisto dei servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, al termine del periodo di fruizione dell’indennità di maternità e nei 3 mesi successivi ovvero per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, hanno la facoltà di richiedere per l’anno 2016, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (ai sensi dell’art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92).

La richiesta può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale.

Per accedere al beneficio la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale delle 2 opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 settembre 2016 

Estensione dell'erogazione del voucher per l'acquisto dei servizi  di
baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per  l'infanzia,
alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53», e successive modificazioni, ed  in  particolare
il Capo V relativo al congedo parentale ed il Capo  XI,  che  estende
alcune tutele alle lavoratrici autonome; 
  Visto, in particolare, l'art. 66 del decreto legislativo  26  marzo
2001, n. 151 recante «Indennita' di  maternita'  per  le  lavoratrici
autonome e le imprenditrici agricole», che al  comma  1  prevede  che
alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre  e  colone,
artigiane ed esercenti attivita' commerciali di  cui  alle  leggi  26
ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22  luglio  1966,  n.
613, alle imprenditrici agricole a titolo  principale,  nonche'  alle
pescatrici autonome della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque
interne venga corrisposta una indennita' giornaliera per  il  periodo
di gravidanza e per quello successivo al parto,  calcolata  ai  sensi
dell'art. 68; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita»,  e  successive  modificazioni,  la  quale,  al   fine   di
promuovere  una  cultura  di  maggiore   condivisione   dei   compiti
genitoriali e favorire la  conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di
lavoro, all'art. 4, comma 24,  lettera  b),  attribuisce  alla  madre
lavoratrice, al termine del congedo obbligatorio e in alternativa  al
congedo parentale,  la  possibilita'  di  avvalersi  di  voucher  per
l'acquisto di servizi di baby-sitting o per  far  fronte  agli  oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi  privati
accreditati; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del  28
ottobre 2014, con il quale sono stabiliti i criteri di accesso  e  le
modalita' di utilizzo delle misure di cui  al  citato  art.  4  della
legge 28 giugno 2012,  n.  92,  in  favore  delle  lavoratrici  madri
dipendenti di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro,
nonche' delle iscritte alla gestione  separata  di  cui  all'art.  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», che all'art. 1, comma 282,  stabilisce  che  al
fine di sostenere la genitorialita' il beneficio di cui  all'art.  4,
comma 24,  lettera  b),  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e'
riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016,  ferme
restando le relative disposizioni attuative e che al  relativo  onere
si provvede, quanto a 10 milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2»; 
  Visto l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  il
quale, ai medesimi fini di cui al comma  282,  estende  il  beneficio
previsto dall'art. 4 della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  in  via
sperimentale e nel limite di spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici; 
  Vista la circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013 e, in  particolare,
il  paragrafo  5  relativo  all'elenco  delle  strutture  accreditate
eroganti servizi per l'infanzia; 
  Considerato che l'art. 1, comma 283, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, sopra citato, prevede che i criteri di accesso e le modalita'
di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia 
 
  1. Le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, ivi  comprese  le
coltivatrici dirette,  mezzadre  e  colone,  artigiane  ed  esercenti
attivita' commerciali, imprenditrici agricole  a  titolo  principale,
nonche' le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e  delle
acque interne di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, di seguito «lavoratrici», al termine del  periodo
di fruizione dell'indennita' di maternita' e nei tre mesi  successivi
ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita
del bambino, hanno la facolta' di  richiedere  per  l'anno  2016,  in
luogo   del   congedo   parentale,   un    contributo    utilizzabile
alternativamente per il servizio di baby-sitting  o  per  far  fronte
agli oneri della rete pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei
servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24,  lettera
b), della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. La richiesta puo' essere presentata anche dalle lavoratrici  che
abbiano usufruito in parte del congedo parentale. 
                               Art. 2 
 
           Misura del beneficio e modalita' di erogazione 
 
  1. Il beneficio di cui all'art. 1 consiste in un  contributo,  pari
ad un importo massimo  di  seicento  euro  mensili,  per  un  periodo
complessivo non superiore a tre mesi, in base  alla  richiesta  della
lavoratrice interessata. 
  2. Il contributo per il  servizio  di  baby-sitting  viene  erogato
attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 49 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, mentre nel caso di fruizione della
rete pubblica dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei  servizi  privati
accreditati, il beneficio  consiste  in  un  pagamento  diretto  alla
struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo  massimo
di seicento euro mensili, dietro esibizione da parte della  struttura
della  richiesta  di   pagamento   corredata   della   documentazione
attestante l'effettiva fruizione del servizio. 
                               Art. 3 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1.  Per  accedere  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  la   madre
lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici entro il  31
dicembre 2016, indicando a quale delle due opzioni di cui all'art.  1
intende accedere  e  per  quante  mensilita'  intende  usufruire  del
beneficio  in  alternativa  al  congedo  parentale,  con  conseguente
riduzione dello stesso. La  scelta  del  beneficio  non  puo'  essere
variata, salvo  la  presentazione  di  una  nuova  domanda  entro  il
predetto limite temporale, che comporta la revoca della precedente. 
  2. Il beneficio e' erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7,
comma 1, del presente  decreto,  secondo  l'ordine  di  presentazione
delle domande. 
  3. In relazione all'andamento delle domande ed alle  disponibilita'
residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le
domande presentate  o  presuntivamente  presentabili  per  l'anno  in
corso, con successivo  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, puo' essere indicato un valore massimo dell'indicatore della
situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza
(ISEE) dell'anno di riferimento per  accedere  al  beneficio  di  cui
all'art.  1  ovvero,  anche  in   via   concomitante,   puo'   essere
rideterminata la misura del beneficio di cui all'art. 2, comma 1.  In
ogni caso qualora a seguito delle domande accolte sia stato raggiunto
il  limite  di  spesa  di  cui  all'art.  7,  l'INPS  non  prende  in
considerazione ulteriori domande. 
  4. Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda  tramite
i  canali  telematici  dell'INPS,  la  lavoratrice   deve   procedere
all'acquisizione del voucher entro i successivi 120 giorni tramite  i
medesimi canali  telematici.  La  mancata  acquisizione  del  voucher
telematico entro il termine di 120 giorni si intende come rinuncia al
beneficio. 
                               Art. 4 
 
                      Esclusioni e limitazioni 
 
  1. Non sono ammesse  al  beneficio  di  cui  all'art.  1  le  madri
lavoratrici che  relativamente  al  figlio  per  il  quale  intendono
esercitare la facolta' ivi dedotta: 
    a)  risultano  esentate  totalmente  dal  pagamento  della   rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
convenzionati; 
    b) usufruiscono dei benefici di cui al  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti ed alle pari opportunita', di  cui  all'art.  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  2. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale di cui al  comma
1, lettera a), venga riconosciuto successivamente  all'ammissione  al
contributo di cui all'art. 1, la lavoratrice decade dal beneficio dal
giorno  successivo  al  riconoscimento  del   diritto   all'esenzione
medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite. 
                               Art. 5 
 
 Accesso all'elenco delle strutture pubbliche e private accreditate 
 
  1. L'INPS provvede, ove necessario, alla pubblicazione di  apposite
istruzioni sul sito istituzionale all'indirizzo: www.inps.it, sia  in
relazione all'elenco delle strutture eroganti servizi per  l'infanzia
aderenti alla sperimentazione di cui all'art. 4,  comma  24,  lettera
b), della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  sia  per  le  modalita'  di
pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime. 
  2. Nel caso di opzione per il contributo per  l'accesso  alla  rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione  della  domanda
on-line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la
disponibilita' dei posti presso la  rete  pubblica  dei  servizi  per
l'infanzia o le strutture private accreditate. 
                               Art. 6 
 
                   Riduzione del congedo parentale 
 
  1. La fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comporta, per  ogni
quota mensile richiesta, la corrispondente riduzione di un  mese  del
periodo di congedo parentale  spettante  alla  lavoratrice  ai  sensi
dell'art. 69 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
                               Art. 7 
 
          Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 283, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, il beneficio di  cui  all'art.  1  e'  riconosciuto,  in  via
sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni  di  euro  per  l'anno
2016. 
  2. La relativa spesa gravera' sul capitolo 3530, PG 1, dello  stato
di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali recante «Somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita'». 
  3. L'INPS provvede  al  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con
l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° settembre 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Padoan           

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 3879 
La Redazione

Autore: La Redazione

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