Min.Lavoro: misura massima della retribuzione di 2° livello oggetto di sgravio contributivo – 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2012, il Decreto 24 gennaio 2012 contenente la determinazione, per l’anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo, previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2012

Determinazione, per l'anno 2011,  della  misura  massima  percentuale
della  retribuzione  di  secondo  livello   oggetto   dello   sgravio
contributivo previsto dall'articolo  1,  comma  47,  della  legge  n.
220/2010. (12A06160) 
                        IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
  
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24  dicembre
2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare  la
contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria  pari  a
650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010; 
  Visto il terzo periodo  del  predetto  comma  67,  che  prevede  la
concessione, in via sperimentale per  il  triennio  2008-2010  e  nel
limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno
sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione  di  cui
alle lettere a), b) e c) della disposizione medesima,  relativo  alla
quota di retribuzione imponibile di cui  all'art.  12,  terzo  comma,
della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  costituita  dalle  erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello,  delle  quali  siano  incerti  la  corresponsione  o
l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo
medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita'  e
altri   elementi   di   competitivita'   assunti   come    indicatori
dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati; 
  Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n.  247  del  2007,
che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
le  modalita'  di  attuazione  del  precedente  comma  67  anche  con
riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba
essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei   limiti   finanziari
previsti, l'ammissione al  predetto  beneficio  contributivo,  e  con
particolare riguardo al monitoraggio  dell'attuazione,  al  controllo
del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. 
  Visto il quarto periodo del menzionato comma  68,  che  stabilisce,
relativamente allo sgravio contributivo per gli  anni  successivi  al
2010, uno specifico incremento, per 650 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2011, del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,  comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Visto l'art. 53, commi 1 e 2, del  decreto-legge  31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, che prevede, per le somme erogate ai lavoratori  dipendenti  del
settore privato, in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
contratti colettivi territoriali o aziendali, correlate a  incrementi
di produttivita',  qualita',  redditivita',  innovazione,  efficienza
organizzativa  e  collegate  ai  risultati   riferiti   all'andamento
economico,  o  agli  utili  dell'impresa  o  a  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita'  aziendale,
uno sgravio dei contributi dovuti dal  lavoratore  e  dal  datore  di
lavoro; 
  Visto l'art. 1, comma 47, quarto periodo, della legge  13  dicembre
2010, n. 220, il quale prevede che il predetto sgravio dei contributi
e' concesso, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre  2011,
con i criteri e le modalita' di cui ai gia'  citati  commi  67  e  68
dell'art. 1 della legge n. 247 del 2007,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai  sensi  del  quarto
periodo del suddetto comma 68; 
  Visto il «Protocollo su previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per
l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007  che,  nella
parte relativa all'incentivazione  della  contrattazione  di  secondo
livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra
contrattazione aziendale e contrattazione territoriale; 
  Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre  2009  e  3
agosto 2011, che hanno disciplinato, rispettivamente, la  concessione
dello sgravio, in via sperimentale, con riferimento agli  anni  2008,
2009 e 2010; 
  Visto l'accordo quadro sulla riforma  degli  assetti  contrattuali,
sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in  data
22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che  vengano  incrementate,
rese strutturali, certe e facilmente  accessibili,  tutte  le  misure
volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e  contributi,
la contrattazione di secondo livello; 
  Considerata l'opportunita' di avvalersi dei criteri appena citati; 
  Ravvisata l'esigenza che,  ai  fini  dell'ammissione  al  beneficio
contributivo di cui al comma 47 dell'art. 1 della citata legge n. 220
del 2010, i contratti territoriali  debbano  determinare  criteri  di
misurazione  e  valutazione  economica  della  produttivita',   della
qualita',  della  redditivita',  dell'innovazione  e  dell'efficienza
organizzativa,  sulla  base   di   indicatori   assunti   a   livello
territoriale con riferimento alla specificita' di  tutte  le  imprese
del settore; 
  Considerato che, fermi  restando  i  vigenti  criteri  assunti  dai
contratti aziendali o  territoriali  come  indicatori  dell'andamento
economico delle imprese  e  dei  suoi  risultati,  occorre  pervenire
all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in  materia
riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato
protocollo del 23 luglio 2007; 
  Ravvisata la necessita' di determinare, ai sensi del  citato  comma
47 dell'art. 1 della legge n. 220  del  2010,  per  l'anno  2011,  la
misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sulla
quale e' concesso lo sgravio per tale anno; 
  Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 1955, n. 797, che individua i  redditi  da  lavoro  dipendente
soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,   n.   338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
che individua la retribuzione minima da assumere  come  base  per  il
calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale; 
  Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che subordina la concessione dei benefici  normativi  e  contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale
al possesso, da parte del datore di lavoro, del  documento  unico  di
regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di  legge
ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche'
di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi 
 
  1. Le risorse per il finanziamento degli  sgravi  contributivi  per
incentivare la contrattazione di secondo livello di cui  all'art.  1,
comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ripartite  nella
misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del  37,5
per cento per  la  contrattazione  territoriale.  Fermo  restando  il
limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso  di  mancato
utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette
tipologie di contrattazione  la  percentuale  residua  e'  attribuita
all'altra tipologia. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con riferimento all'anno 2011, sulla retribuzione imponibile  di
cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, e'  concesso,  con  effetto
dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro,  nel  rispetto
dei limiti finanziari annui  previsti  a  carico  del  Fondo  di  cui
all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli  3  e  4,  uno
sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste
dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di  secondo
livello,  nella  misura  del  2,25%  per  cento  della   retribuzione
contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma 67,  lettere  b)  e  c),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2012, sulla base dei risultati del
monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  con  apposita  conferenza   dei
servizi  tra  le  amministrazioni  interessate,  indetta   ai   sensi
dell'art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modifiche ed integrazioni,  puo'  essere  rideterminata,  per  l'anno
2011, la misura del limite massimo  della  retribuzione  contrattuale
percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al
comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di
secondo livello, devono: 
    a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia' avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di
lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita',
qualita',  redditivita',  innovazione  ed  efficienza  organizzativa,
oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento  economico  o
agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini
del miglioramento della competitivita' aziendale. 
  4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti
possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese
del settore sul territorio. 
  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389. 
  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  e'
subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello
sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento  dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.   Resta   salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. 
  8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente
dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa  ai  comparti
del pubblico impiego. 
  9. Per le imprese di somministrazione  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma
1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. 
                               Art. 3 
 
 
                              Procedure 
 
  1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.
1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  inoltrano,  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ed
esclusivamente in via telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche
con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri  enti  previdenziali,
secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. 
  2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: 
    a) i dati identificativi dell'azienda; 
    b)  la  data   di   sottoscrizione   del   contratto   aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello; 
    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera
b)  presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente
competente; 
    d) l'importo annuo  complessivo  delle  erogazioni  ammesse  allo
sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2,  commi
1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al comma 3,  e
il numero dei lavoratori beneficiari; 
    e) l'ammontare  dello  sgravio  sui  contributi  previdenziali  e
assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il  limite  massimo
di 25 punti della percentuale a suo carico; 
    f)  l'ammontare  dello  sgravio  in  misura  pari  ai  contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; 
    g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i
contributi pensionistici. 
  3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'
quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del
presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui
all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni. 
                               Art. 4 
 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1. L'ammissione allo  sgravio  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
avviene a decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello
fissato dall'INPS quale  termine  unico  per  la  trasmissione  delle
istanze. 
  2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un  numero
di protocollo informatico. 
  3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo  1,
l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte  le  domande  trasmesse,
provvede all'eventuale riduzione delle somme  richieste  da  ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione  ai  richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze  della  procedura
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 5 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente  decreto  si
provvede a  valere  valere  sui  seguenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali -
Centro di responsabilita' 08 «Politiche Previdenziali»:  4364-7,  per
un ammontare pari a 170 milioni euro; 4367-6, per un ammontare pari a
170 milioni di euro; 4377-1, per un ammontare pari a 310  milioni  di
euro. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2012 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Fornero         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
Il Vice Ministro delegato 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012 
ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min  Salute  e  Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n.257 

 

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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