Min.Salute: COVID-19 – Lazio: limitazione agli spostamenti e didattica a distanza
Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020, l’Ordinanza 21 ottobre 2020, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative alla Regione Lazio.
Due le norme principali.
Limitazione agli spostamenti notturni
Prevista una limitazione agli spostamenti in orario notturno (articolo 2). Sul territorio della Regione, dalle ore 24,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute.
La limitazione sarà attiva dalle ore 24,00 del 23 ottobre al 22 novembre 2020.
La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Potenziamento della didattica digitale
Con esclusione degli iscritti al primo anno, dovrà essere previsto un potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle università, per una quota pari al 50% degli studenti delle secondarie e del 75 per gli studenti universitari.
La predetta limitazione sarà attiva dal 26 ottobre al 25 novembre 2020.
Fonte: Min. Salute
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 ottobre 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
IL MINISTRO DELLA SALUTE
d'intesa con
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in
particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga
fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento
dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16
maggio 2020, n. 33;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35», recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020,
n. 253;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18
ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35», recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020,
n. 258;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 21 settembre 2020
che ha disposto ulteriori misure in relazione all'andamento
epidemiologico su scala internazionale;
Visto il documento recante «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale» predisposto dal Ministero della
salute, dall'Istituto superiore di sanita', dal coordinamento delle
regioni e province autonome che fornisce elementi generali per
rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella
stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020
Conferenza delle regioni e delle province autonome);
Considerato che:
a seguito del regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un
costante aumento del numero di contagiati, registrato anche in
correlazione all'aumento dell'attivita' di testing;
come evidenziato nel documento del Ministero della salute citato,
sono necessarie sia misure non farmacologiche volte a rallentare la
trasmissione del virus SARS-CoV-2, che misure di preparedness e,
quindi, di potenziamento del contenimento gia' attuato e, in attesa
dell'immunita', misure volte alla strutturazione di un sistema di
convivenza e adattamento del servizio sanitario alla gestione delle
patologie in modo combinato con il virus, per pazienti positivi,
spesso asintomatici o paucisintomatici;
in proposito, le azioni di fase VI, elaborate dalla Direzione
salute della Regione Lazio, richiedono un ulteriore potenziamento in
termini di offerta ospedaliera e di presa in carico e gestione
territoriale dell'attivita' assistenziale, con incremento della
dotazione posti letto COVID dedicati e con la predisposizione di
percorsi separati, rafforzando le funzioni di prevenzione e controllo
delle infezioni correlate all'assistenza;
Dato atto che:
con nota prot. n. 837904 del 30 settembre 2020 inoltrata a tutte le
associazioni di categoria e agli enti del Servizio sanitario
regionale l'amministrazione ha richiesto l'eventuale manifestazione
di disponibilita' all'allestimento di posti letto per acuti ordinari,
di terapia intensiva, semintensiva, e di posti UDI oltre che di
assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale in regime
residenziale;
con proprie note le strutture Ospedale Israelitico, Villa Tiberia,
Villa Serena, San Feliciano, Policlinico Di Liegro, Ospedale Vannini,
Campus Bio Medico, INI Citta' Bianca, Villa delle Querce, Casa di
Cura Guarnieri, IDI, Nuova Itor, Regina Apostolorum, Policlinico
Casilino, Villa S. Pietro Fatebenefratelli, Policlinico Gemelli hanno
manifestato l'interesse alla destinazione delle stesse a COVID Center
(totale o parziale) dedicate all'assistenza di pazienti affetti da
virus SARS-CoV-2;
in data 20 ottobre 2020 le aziende e gli enti del Servizio
sanitario regionale pubblici hanno rappresentato le azioni di sistema
che stanno approntando per far fronte all'intervento di rafforzamento
e di gestione combinata di assistenza verso pazienti positivi;
Ritenuto opportuno, pertanto, allo scopo di potenziare l'offerta
sanitaria e contrastare e contenere il diffondersi del virus,
provvedere nei seguenti termini:
incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di
pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e
private ulteriori rispetto a quella gia' inserite nella rete COVID,
anche parzialmente dedicate e provvedere all'ampliamento dei posti di
quelle gia' inserite in rete, secondo la configurazione riportata
nella tabella allegata alla presente ordinanza per farne parte
integrante e sostanziale (allegato 1);
dare mandato alla Direzione salute e integrazione sociosanitaria,
in coordinamento con l'Unita' di crisi regionale, di provvedere alla
definizione dei trasferimenti di attivita' tra nodi della rete,
necessari all'attuazione del suo potenziamento come sopra ordinato, e
conseguentemente al riassetto complessivo dell'attivita'
assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata
riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento
assegnati;
dare mandato alla Direzione salute e integrazione sociosanitaria,
in coordinamento con l'Unita' di crisi regionale, di disporre
l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo
dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza
COVID-19;
limitare gli spostamenti durante la fascia oraria 24,00-5,00 del
giorno successivo a comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessita' o motivi di salute;
potenziare la didattica a distanza sia presso le scuole secondarie
che presso le universita';
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e
motivate integrino le condizioni di eccezionalita' ed urgente
necessita' di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e
contenere il diffondersi del virus;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Potenziamento della rete COVID
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si
ritiene necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati
all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando
strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella gia'
inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere
all'ampliamento dei posti di quelle gia' inserite in rete, secondo la
configurazione riportata nella tabella allegata alla presente
ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
2. Alla Direzione salute e integrazione sociosanitaria della
Regione Lazio, in coordinamento con l'Unita' di crisi regionale, e'
demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti
di attivita' tra nodi della rete, necessari all'attuazione del suo
potenziamento come sopra ordinato, e conseguentemente al riassetto
complessivo dell'attivita' assistenziale derivante dalle
riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche
parziale, dei livelli di finanziamento assegnati.
3. La Direzione salute e integrazione sociosanitaria della Regione
Lazio, in coordinamento con l'Unita' di crisi regionale, disporra'
l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo
dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza
COVID-19.
Art. 2
Limitazione agli spostamenti in orario notturno
1. Sul territorio della regione, dalle ore 24,00 alle ore 5,00 del
giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo
il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e
viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessita' o
d'urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle
situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale
incombe sull'interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2).
Art. 3 Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle universita' 1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno. 2. Le universita' incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al settantacinque per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attivita' formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni (quali, ad esempio, le attivita' nei laboratori scientifici, le attivita' formative da esercitare necessariamente presso servizi clinici secondo piani definiti dalle strutture preso le quali vengono svolti, le attivita' di tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non procrastinabili).
Art. 4
Disposizioni finali
1. Le disposizioni dell'art. 1 della presente ordinanza producono
effetto dalla data di pubblicazione.
2. Le disposizioni dell'art. 2 della presente ordinanza producono
effetto dalle ore 24,00 del 23 ottobre 2020 per il periodo di trenta
giorni.
3. Le disposizioni dell'art. 3 della presente ordinanza producono
effetto a decorrere dal 26 ottobre 2020 per il periodo di trenta
giorni.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2020
Il Ministro della salute
Speranza
Il presidente
della Regione Lazio
Zingaretti
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Avvertenza:
A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.



