Min.Salute: COVID-19 – Marche e Trento: ulteriori limitazioni
Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 13 marzo 2021, l’Ordinanza 13 marzo 2021, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento.
Fonte: Min. Salute
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 13 marzo 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e, in particolare,
l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale «Dal 15 marzo al 6 aprile 2021,
le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'art. 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'art. 1,
comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si
applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle
quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a
250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati
dell'ultimo monitoraggio disponibile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19;
Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
Visto il verbale del 12 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al
richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
unitamente all'allegato report n. 43, dal quale si evince, sulla base
dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile, che la
Regione Marche e la Provincia autonoma di Trento presentano
un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti;
Vista, altresi', la nota del 12 marzo 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 1,
comma 2, del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ai fini
dell'applicazione, alla Regione Marche e alla Provincia autonoma di
Trento, delle misure di cui al capo V del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
Sentiti i Presidenti della Regione Marche e della Provincia
autonoma di Trento;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure di contenimento del contagio nella Regione Marche e nella
Provincia autonoma di Trento
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali
misure piu' restrittive gia' adottate nel proprio territorio, alla
Regione Marche e alla Provincia autonoma di Trento, si applicano, per
un periodo di quindici giorni, le misure di cui al capo V del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 15 marzo 2021.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 490



