Min.Salute: COVID-19 – Linee guida con le modalità organizzative nel trasporto pubblico

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1 settembre 2021, l’Ordinanza 30 agosto 2021 con l’adozione delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».

 

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 agosto 2021 

Adozione delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche', alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9-quater; 
  Visto, altresi', l'art. 10-bis, del citato decreto-legge 22  aprile
2021, n. 52, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida  di
cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro  della  salute,
di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa  con  la
Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio  2021,
n. 105, il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,  si
applicano le misure di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti», e, in particolare,
l'art. 2; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52,  e,
in particolare, l'art. 31; 
  Visto, altresi', l'allegato 15 al predetto decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,  recante  «Linee  guida  per
l'informazione agli  utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il
contenimento della diffusione del covid-19 in  materia  di  trasporto
pubblico», e il relativo allegato tecnico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
17 marzo 2021, n.  751,  recante  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali  trasmissibili»,  concernente  la  costituzione  del  Comitato
tecnico scientifico; 
  Vista la nota prot. n. 31682 del 30 agosto 2021, con  la  quale  il
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ha
trasmesso il documento recante «Linee guida per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione  del   COVID-19   nel   trasporto   pubblico»,   ai   fini
dell'adozione dello stesso ai sensi dell'art. 10-bis  del  richiamato
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in sostituzione dell'allegato 15
del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  2  marzo
2021; 
  Preso atto  del  positivo  avviso  espresso  dal  Comitato  tecnico
scientifico nella seduta del 27 agosto 2021  in  merito  al  predetto
documento; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi  dell'art.  10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  il  documento
recante «Linee guida per l'informazione agli utenti  e  le  modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del  COVID-19  nel
trasporto pubblico», che aggiorna e sostituisce il documento  di  cui
all'allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato tecnico; 
 
                               Emanano 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
i servizi di trasporto pubblico devono  svolgersi  nel  rispetto  del
documento recante «Linee guida per l'informazione agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 nel trasporto pubblico», nei termini indicati  dal  Comitato
tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo  della  protezione
civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 27  agosto  2021,  che
costituisce parte integrante della presente ordinanza. 
  2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce, ai  sensi
dell'art.  10-bis,  del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  le
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  covid-19  in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato  15  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  nonche'  il
relativo allegato tecnico. 
  3. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1, si applicano i
coefficienti di riempimento previsti dalle linee guida  di  cui  alla
presente ordinanza, anche in deroga, laddove previsto,  all'art.  31,
comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021. 
                               Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti  a  decorrere  dalla  data
della sua adozione. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 agosto 2021 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                      Speranza        
Il Ministro delle infrastrutture 
  e della mobilita' sostenibili   
           Giovannini            

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
A norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento  durante  lo  svolgimento  della  fase  del
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti 
e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 
                                                             Allegato 
 
L'allegato 15 al vigente decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e' sostituito dal seguente: 
Linee  guida  per  l'informazione  agli   utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del  COVID-19  nel
trasporto pubblico. 
    Il  14  marzo  2020  e'   stato   adottato   il   Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di  lavoro   (d'ora   in   poi
«Protocollo»), relativo a tutti i settori produttivi (successivamente
aggiornato il 6 aprile 2021) e, in data 20 marzo 2020, il  protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19  negli  ambienti  nel  settore  dei  trasporti  e  della
logistica. 
    In relazione al mutare  della  situazione  epidemiologica,  della
percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale,  nonche'  ai
recenti provvedimenti adottati dal Governo  in  materia,  si  ritiene
necessario aggiornare le presenti linee  guida  che  stabiliscono  le
modalita'  di   informazione   agli   utenti,   nonche'   le   misure
organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti,
al fine di  consentire  lo  svolgimento  del  servizio  di  trasporto
pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni  pubbliche  e
delle attivita' private, nella  consapevolezza  della  necessita'  di
contemperare in maniera appropriata il contenimento  e  il  contrasto
del rischio sanitario con le attivita' di istruzione, di  formazione,
di lavoro, culturali e produttive del Paese quali  valori  essenziali
per l'interesse generale e tutelati dalla Costituzione. 
    Si premette che la tutela  dei  passeggeri  che  beneficiano  del
sistema dei trasporti non  e'  indipendente  dall'adozione  di  altre
misure di carattere generale, definibili quali «misure di sistema». 
    Di conseguenza, si richiamano, di seguito, le  principali  misure
di questo tipo, fatta salva la possibilita' per le regioni e province
autonome di introdurre prescrizioni piu' restrittive nel sistema  dei
trasporti ex art. 32  della  legge  n.  833/1978,  in  ragione  delle
diverse condizioni territoriali e logistiche, delle diverse  zone  di
contagio  in  cui  ricade  il  territorio  a  seconda  degli   indici
epidemiologici di riferimento. 
Misure «di sistema». 
    L'articolazione dell'orario di lavoro,  differenziato  con  ampie
finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa, e' importante  per
modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire  conseguentemente  i
rischi di aggregazione connessi alla mobilita' generale.  Ugualmente,
importante e' anche la  differenziazione  e  il  prolungamento  degli
orari di apertura  degli  uffici,  degli  esercizi  commerciali,  dei
servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado. 
    Al  riguardo  risulta  fondamentale   l'attivita'   dei   «Tavoli
prefettizi», istituiti per la definizione del  piu'  idoneo  raccordo
tra gli orari di inizio e termine delle attivita'  didattiche  e  gli
orari  dei  servizi  di  trasporto   pubblico   locale,   urbano   ed
extraurbano. Nella stessa  sede,  potra'  essere  anche  valutato  il
raccordo tra la programmazione dei servizi per la mobilita' locale  e
la differenziazione degli orari dei servizi pubblici, delle attivita'
produttive e commerciali e degli orari  di  inizio  e  termine  della
didattica per assicurare la stessa in  presenza.  Gli  stessi  Tavoli
potranno  prevedere  trasporti  aggiuntivi  ad  esclusivo  uso  degli
studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'art.
51, comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
    I  Tavoli  prefettizi  sono   integrati,   rispetto   all'attuale
composizione, dalla  partecipazione  del  dirigente  regionale  della
prevenzione sanitaria. Inoltre, i Tavoli  potranno  contemplare,  per
una  diversificazione  degli  orari  di  lavoro  delle  imprese  piu'
rilevanti sul territorio  e  impattanti  sulla  mobilita',  anche  la
partecipazione del mobility manager di area. 
    Tali  misure  vanno  modulate  in  relazione  alle  esigenze  del
territorio  e  al  bacino  di  utenza  di  riferimento,  avendo  come
riferimento quantitativo la necessita' di ridurre in modo consistente
i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo  presenti  nel
periodo antecedente l'emergenza sanitaria.  E'  raccomandata,  quando
possibile, l'incentivazione della mobilita' sostenibile  (biciclette,
e-bike, ecc.) e il piu' ampio coordinamento  sinergico  con  i  piani
spostamenti casa-lavoro redatti dai mobility  manager  in  attuazione
del decreto del Ministero della transizione ecologica del  12  maggio
2021. 
    La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico rimane un punto essenziale per  garantire:  a)  la
tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita
la deroga al distanziamento interpersonale sulla base  di  specifiche
prescrizioni; b) l'attuazione di corrette misure  igieniche;  c)  per
prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.
Una chiara  e  semplice  comunicazione  in  ogni  contesto  (stazioni
ferroviarie, metropolitane, aeroporti,  stazioni  autobus,  mezzi  di
trasporto, etc.), mediante pannelli ad  informazione  mobile,  e'  un
punto essenziale per comunicare le necessarie regole  comportamentali
nell'utilizzo dei mezzi di trasporto. 
    L'aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante
le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante  l'utilizzo
degli strumenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare: 
      le disposizioni di cui all'art. 200 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, con particolare riferimento al comma 6-bis, ove si prevede che
in deroga all'art. 87, comma 2,  del  codice  della  strada,  possono
essere destinate ai servizi di linea per trasporto di  persone  anche
le autovetture a uso di terzi di cui all'art. 82,  comma  5,  lettera
b), del medesimo codice; 
      le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge  16  luglio
2020,  n.  76,  concernenti  le  procedure  di  semplificazione   per
l'affidamento dei servizi. 
    Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli enti
di governo del  trasporto  pubblico  locale  in  ciascuna  regione  e
provincia autonoma, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge
n. 73/2021, convertito con modificazioni  dalla  legge  n.  106/2021,
sono considerati essenziali per fronteggiare le esigenze di trasporto
conseguenti alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
e a tal fine si e' provveduto  con  la  legge  di  bilancio  2021  al
finanziamento straordinario di 840 milioni di euro per le  regioni  e
per 150 milioni di euro per le province  e  i  comuni.  Tali  servizi
aggiuntivi, in base alle disposizioni di  cui  al  citato  art.  200,
comma 6-bis di cui alla legge  richiamata,  possono  essere  previsti
anche per il trasporto pubblico locale ferroviario. 
    Si  richiama,   altresi',   il   rispetto   delle   sottoelencate
disposizioni  e  raccomandazioni  generali,  valide  per   tutte   le
modalita' di trasporto: 
      la sanificazione e l'igienizzazione dei locali,  dei  mezzi  di
trasporto e dei mezzi  di  lavoro  deve  riguardare  tutte  le  parti
frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le
modalita' definite dalle specifiche  circolari  del  Ministero  della
salute e dell'Istituto superiore di sanita',  come  ad  esempio,  con
acqua e detergente seguita dall'applicazione di  disinfettanti  d'uso
comune, come alcol  etilico  o  ipoclorito  di  sodio  opportunamente
dosati (cfr. l'appendice al presente allegato,  nonche'  il  rapporto
ISS-COVID-19   n.   12/2021   «Raccomandazioni   ad   interim   sulla
sanificazione  di  strutture  non  sanitarie  nell'attuale  emergenza
COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19
n.  25/2020»).  L'igienizzazione  e  la  disinfezione   deve   essere
assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve  essere
effettuata  in  relazione  alle  specifiche  realta'  aziendali  come
previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi; 
      nelle   stazioni   ferroviarie,   nelle   autostazioni,   negli
aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza  e'
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad
uso dei passeggeri; 
      sulle metropolitane, sugli  autobus  e  su  tutti  i  mezzi  di
trasporto  pubblico  regionale  e  locale  devono  essere  installati
appositi dispenser per la distribuzione  di  soluzioni  idroalcoliche
per la frequente detersione delle mani; 
      all'ingresso e in caso di permanenza nei luoghi di  accesso  al
sistema del trasporto pubblico (stazioni  ferroviarie,  autostazioni,
fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare,
salvo  diverse  prescrizioni,  una   mascherina   chirurgica   o   un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore; 
      ottimizzare la presenza di personale  preposto  ai  servizi  di
vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza; 
      e' necessario incentivare la vendita di biglietti  con  sistemi
telematici; 
      nelle stazioni o  nei  luoghi  di  acquisto  dei  biglietti  e'
opportuno installare  punti  vendita  e  distributori  di  mascherine
chirurgiche e dispositivi di sicurezza; 
      vanno previste misure per la gestione dei  passeggeri  e  degli
operatori nel caso in cui  sia  accertata  una  temperatura  corporea
superiore a 37,5° C, o nel caso di violazione dell'obbligo di accesso
ai trasporti per mezzo  di  certificazione  verde  COVID-19,  di  cui
all'art. 9, comma  2,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n 87; 
      vanno adottati sistemi di informazione e di  divulgazione,  nei
luoghi  di  transito  dell'utenza,  relativi  al  corretto  uso   dei
dispositivi di protezione individuale, nonche' ai  comportamenti  che
la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle  stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti, dei porti  e  dei  luoghi  di  attesa,
nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto  e  durante  il
trasporto medesimo; 
      vanno adottate misure  organizzative  per  la  regolamentazione
degli  accessi  alle  principali  stazioni   e   autostazioni,   agli
aeroporti, ai porti al fine di evitare assembramenti e ogni possibile
occasione di contatto, assicurando, per quanto possibile, il rispetto
della distanza interpersonale minima di un metro; 
      vanno adottate misure  organizzative,  con  predisposizione  di
specifici piani operativi,  finalizzate  a  limitare  ogni  possibile
occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo  di
trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni  e
autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate  alla
sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo  di  trasporto.  Si
raccomanda  per  quanto  possibile   il   rispetto   della   distanza
interpersonale minima di un metro, escludendo da tale  limitazione  i
minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati  da  persona  che
vive  nella  stessa  unita'  abitativa.  Per  i   non   vedenti   non
accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa dovra'
essere  predisposta  un'adeguata  organizzazione  del  servizio   per
garantire  la  fruibilita'  dello  stesso  servizio,  garantendo   la
sicurezza sanitaria; 
      vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme  di
comunicazione, su ogni mezzo di trasporto,  sulla  necessita'  e  sul
corretto utilizzo, negli spazi chiusi della mascherina  chirurgica  o
di dispositivi individuali di livello di protezione superiore e sulla
necessita', ove possibile, di rispettare la  distanza  interpersonale
minima di un metro anche negli spazi  aperti,  e  ove  cio'  non  sia
possibile,  indossare  sempre,  una  mascherina   chirurgica   o   un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore; 
      nel caso in cui per accesso al mezzo di trasporto sia richiesta
la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a  bordo  il
distanziamento di un metro non e' necessario nel caso  si  tratti  di
persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa,  nonche'  tra  i
congiunti e le  persone  che  intrattengono  rapporti  interpersonali
stabili.  Tale  situazione   puo'   essere   sempre   autocertificata
dall'interessato (si riportano  alcuni  esempi:  coniuge,  parenti  e
affini in linea retta e collaterale non conviventi,  ma  con  stabile
frequentazione; persone, non  legate  da  vincolo  di  parentela,  di
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi). Cio' anche a  ragione  della  possibile  tracciabilita'  dei
contatti tra i predetti soggetti; 
      al fine di aumentare  l'indice  di  riempimento  dei  mezzi  di
trasporto  potranno  essere  installati  separatori   removibili   in
materiale  idoneo  tra  i  sedili  che   non   comportino   modifiche
strutturali sulle disposizioni  inerenti  la  sicurezza,  prevedendo,
comunque, la periodica sanificazione. Le  aziende  di  trasporto,  le
imprese e gli esercenti ferroviari possono, comunque,  autonomamente,
avviare ogni attivita' utile per individuare  materiale,  idoneo  per
consentire la separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla
certificazione sanitaria del CTS; 
      va  realizzata,  ove  strutturalmente  possibile,   anche   con
specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi
di trasporto. 
    Raccomandazioni per tutti gli utenti  dei  servizi  di  trasporto
pubblico: 
      non  usare  il  trasporto  pubblico  se  si  hanno  sintomi  di
infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore); 
      acquistare i biglietti preferibilmente in formato  elettronico,
on-line o tramite app; 
      usare,  oltre  ai  casi  espressamente  previsti,   sempre   la
mascherina chirurgica o altro dispositivo di  protezione  individuale
di livello superiore negli spazi al chiuso  o  anche  all'aperto  nel
caso in cui non sia assicurato il distanziamento interpersonale di un
metro; 
      seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno  delle
stazioni o alle fermate mantenendo, ove  possibile,  la  distanza  di
almeno un metro dalle altre persone ed  evitando  assembramenti,  ove
cio' non sia possibile  indossare  una  mascherina  chirurgica  o  un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore; 
      utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la  salita
e la discesa, rispettando, ove possibile, la distanza  interpersonale
di un metro; 
      sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo, ove  prescritto,
il distanziamento dagli altri occupanti; 
      evitare  di  avvicinarsi  o   di   chiedere   informazioni   al
conducente; 
      nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente  le  mani  ed
evitare di toccarsi il viso. 
 
          Allegato tecnico - singole modalita' di trasporto 
 
                       Settore trasporto aereo 
 
    A far data dal 1° settembre 2021 e  fino  al  31  dicembre  2021,
termine di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e'  consentito,
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n 87, l'accesso agli aeromobili adibiti a  servizi  commerciali
di trasporto di persone. Tale disposizione non si applica ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. 
    I  vettori  aerei,  nonche'  i  loro  delegati,  sono  tenuti   a
verificare che l'utilizzo  del  servizio  di  trasporto  avvenga  nel
rispetto   delle   predette   prescrizioni.   Le   verifiche    delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge. 
    Per il settore del trasporto  aereo  vanno,  altresi',  osservate
specifiche misure di contenimento per i passeggeri riguardanti sia il
corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. 
    Misure da adottare nelle stazioni aeroportuali. 
    E' necessario osservare le seguenti misure da parte dei  gestori,
degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri: 
      gestione  dell'accesso  alle   aerostazioni   prevedendo,   ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
      interventi organizzativi e  gestionali  e  di  contingentamento
degli accessi al fine di: 
        favorire la distribuzione e il distanziamento del pubblico in
tutti gli spazi comuni dell'aeroporto; 
        prevenire affollamenti  in  tutte  le  aree  e  in  tutte  le
operazioni aeroportuali; 
      previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto
e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati  i  flussi
di utenti in entrata e uscita; 
      ingresso nell'area sensibile dell'aeroporto, ad  eccezione  del
personale che presta la propria attivita' lavorativa  nella  predetta
area, consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19,  di  cui  all'art.  9,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  17  giugno  2021,  n  87.  Prima  di  accedere  all'area
sensibile tutti i passeggeri saranno sottoposti a  misurazione  della
temperatura attraverso l'utilizzo di termocamere o  di  termometri  a
infrarossi  senza  contatto.  Non  sara'  consentito   l'accesso   al
passeggero la cui temperatura risulti superiore a 37,5°C; 
      e' raccomandato di osservare, ove possibile, il  distanziamento
interpersonale di un metro all'interno dei terminal  e  in  tutte  le
altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto  passeggeri),  ove
cio' non sia possibile  indossare  una  mascherina  chirurgica  o  un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre
obbligatorio se trattasi di spazi al chiuso indossare una  mascherina
chirurgica o un dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello
superiore; 
      nelle  operazioni  di  sbarco  e  imbarco  dei  passeggeri   va
utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria. In  caso  di
trasporto tramite navetta bus  va  comunque  evitato  l'affollamento,
prevedendo l'80% della capienza massima  come  disciplinata  per  gli
automezzi, garantendo al tempo stesso il piu'  possibile  l'areazione
naturale del mezzo; 
      vanno  assicurate,  anche  tramite  segnaletica,  le  procedure
organizzative  per  ridurre  i  rischi  di  affollamento  e   mancato
distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri  dedicati
alla riconsegna; 
      attivita'  di  igienizzazione  e  sanificazione  in  ogni  area
dell'infrastruttura, terminal  e  aeromobili,  anche  piu'  volte  al
giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili,  con
specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere  toccate
dai passeggeri in circostanze ordinarie.  Tutti  i  gate  di  imbarco
devono essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli  impianti
di climatizzazione vanno gestiti con  procedure  e  tecniche  miranti
alla prevenzione della contaminazione batterica e virale. 
    Misure da adottare a bordo degli aeromobili: 
      le operazioni di imbarco e di sbarco devono  avvenire  evitando
ogni assembramento e,  comunque,  ove  possibile,  nel  rispetto  del
distanziamento interpersonale di un metro, eccetto  che  tra  persone
che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i  congiunti  e
le persone che  intrattengono  rapporti  interpersonali  stabili  (si
riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea  retta  e
collaterale non conviventi ma con  stabile  frequentazione;  persone,
non legate da vincolo di parentela,  affinita'  o  di  coniugio,  che
condividono abitualmente gli stessi  luoghi).  La  sussistenza  delle
predette    qualita'    puo'    essere     sempre     autocertificata
dall'interessato; 
      deve essere effettuata la misurazione della  temperatura  prima
dell'accesso all'aeromobile e la salita a bordo deve  essere  vietata
in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; 
      la durata massima di utilizzo della mascherina  chirurgica  non
deve essere superiore alle quattro ore, prevedendone la  sostituzione
per periodi superiori; 
      devono   essere   disciplinate   le   salite   e   le   discese
dall'aeromobile e la collocazione  al  posto  assegnato  al  fine  di
evitare  contatti  stretti  tra   i   viaggiatori   nella   fase   di
movimentazione; 
      sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in  on-line
o   in   aeroporto   e   comunque   prima   dell'imbarco,   specifica
autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due  giorni  prima
dell'insorgenza  dei  sintomi  e  fino  a  quattordici  giorni   dopo
l'insorgenza dei  medesimi;  il  termine  di  quattordici  giorni  e'
ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati; 
      sia assunto l'impegno, da parte dei  viaggiatori,  al  fine  di
definire la tracciabilita'  dei  contatti,  di  comunicare  anche  al
vettore   ed   all'autorita'   sanitaria   territoriale    competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa  entro  otto  giorni
dallo sbarco dall'aeromobile; 
      devono essere limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti
nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i
gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di
bagaglio a mano di dimensioni consentite per  la  collocazione  nelle
cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e  di  discesa
selettive, in relazione ai posti assegnati a  bordo  dell'aeromobile,
garantendo i dovuti  tempi  tecnici  operativi  al  fine  di  evitare
assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al  minimo  le
fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al
momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti  in
prossimita' delle cappelliere); 
      gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione  ecc.),  da
collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito
contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento  dell'imbarco,
per evitare il contatto tra gli indumenti personali  dei  viaggiatori
nelle stesse cappelliere; 
      e' consentita  la  capienza  massima  prevista  a  bordo  degli
aeromobili, ferme restando l'adozione delle  precedenti  misure,  nel
caso in cui l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre  minuti,  i  flussi
siano verticali e siano  adottati  i  filtri  HEPA,  in  quanto  tali
precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria. 
 
                    Settore marittimo e portuale 
 
    Trasporto marittimo di passeggeri. 
    A far data dal 1° settembre 2021 e  fino  al  31  dicembre  2021,
termine  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, l'accesso alle navi e traghetti adibiti  a  servizio  di
trasporto  interregionale,  sino  al  raggiungimento  della  capienza
dell'80% rispetto alla capienza  massima  prevista.  Sono  esclusi  i
traghetti impiegati per i collegamenti  marittimi  nello  Stretto  di
Messina, ai quali si applicano le prescrizioni previste  per  il  tpl
marittimo come ad es. per il collegamento da e per le  isole  minori.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per  eta'  dalla
campagna  vaccinale  e  ai  soggetti  esenti  sulla  base  di  idonea
certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con
circolare del Ministero della salute. 
    I vettori marittimi, nonche'  i  loro  delegati,  sono  tenuti  a
verificare che l'utilizzo  del  servizio  di  trasporto  avvenga  nel
rispetto   delle   predette   prescrizioni.   Le   verifiche    delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato  decreto-legge  n.
52/2021, al momento dell'imbarco. 
    Con riferimento al settore del  trasporto  marittimo,  specifiche
previsioni sono dettate in materia di prevenzione  dei  contatti  tra
passeggeri e personale di  bordo,  di  mantenimento  di  un  adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della  nave.
In particolare, e' prevista l'adozione delle sottoelencate misure: 
      evitare, per quanto possibile,  i  contatti  fra  personale  di
terra  e  personale  di  bordo;  e',  comunque,   raccomandato,   ove
possibile, il rispetto della distanza  interpersonale  di  almeno  un
metro  e  ove  cio'  non  sia  possibile  indossare  una   mascherina
chirurgica o un dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello
superiore; e' sempre obbligatorio se trattassi  di  spazi  al  chiuso
indossare una mascherina chirurgica o un  dispositivo  di  protezione
individuale di livello superiore; 
      i passeggeri dovranno indossare necessariamente una  mascherina
chirurgica o un dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello
superiore; 
      vanno rafforzati i servizi di  pulizia,  ove  necessario  anche
mediante  l'utilizzo  di  macchinari  specifici  che  permettono   di
realizzare la disinfezione dei locali di bordo  e  degli  altri  siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini; 
      l'attivita' di disinfezione va eseguita in modo  appropriato  e
frequente sia a bordo (con modalita'  e  frequenza  dipendenti  dalla
tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle  navi
la disinfezione avra' luogo durante la sosta in  porto,  avendo  cura
che  le  operazioni  di  disinfezione   non   interferiscano   o   si
sovrappongano con l'attivita'  commerciale  dell'unita'.  Nei  locali
pubblici questa riguardera' in modo specifico  le  superfici  toccate
frequentemente  come  pulsanti,  maniglie  o  tavolini.  Le   normali
attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di  lavoro
devono avvenire,  con  modalita'  appropriate  alla  tipologia  degli
stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello stesso con l'uso di
prodotti messi  a  disposizione  dall'azienda  osservando  le  dovute
prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.); 
      le imprese adottano misure organizzative per evitare ogni forma
di affollamento e assembramento in tutte le fasi  della  navigazione,
incluse le operazioni di  imbarco  e  sbarco.  Per  i  traghetti  con
trasporto   di   autoveicoli   dovranno   essere   previste    misure
organizzative e di contingentamento  per  evitare  che  i  passeggeri
affollino le vie di accesso nella fase di  recupero  dei  veicoli  al
momento dello sbarco; 
      le  imprese  forniscono  indicazioni  e  opportuna  informativa
tramite il proprio personale o mediante display; 
      vanno  evitati  contatti  ravvicinati  del  personale  con   la
clientela  ad  eccezione  di  quelli  indispensabili  in  ragione  di
circostanze emergenziali e comunque con le previste  precauzioni  dei
dispositivi individuali; 
      per il TPL marittimo e' necessario  utilizzare  una  mascherina
chirurgica o un dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello
superiore.  Sono  previste  le  stesse  possibilita'  di  indici   di
riempimento dell'80% con gli accorgimenti previsti per  il  trasporto
pubblico locale. 
    Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime  e  punti  di
imbarco/sbarco passeggeri. 
    Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine
di evitare una concentrazione di persone in quei  luoghi  soggetti  a
diffusa  frequentazione,  come  le  stazioni  marittime,  i  terminal
crociere  e  le  banchine  di  imbarco/sbarco  di  passeggeri.   Sono
indicate,  a  tal  fine,  le  seguenti  misure  organizzative  e   di
prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle  aree  in
concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali
in relazione al regime giuridico delle aree stesse: 
      predisposizione  di  un  apposito  piano   di   prevenzione   e
protezione, contenente l'analisi del rischio e le  misure  necessarie
alla  sua  mitigazione,  in  coerenza  con  le  vigenti  disposizioni
nazionali in materia di emergenza da COVID-19; 
      corretta         gestione         delle          infrastrutture
portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla  sosta/transito  di
passeggeri avendo cura di: 
        informare l'utenza in  merito  ai  rischi  esistenti  e  alle
necessarie misure di prevenzione,  quali  utilizzare  una  mascherina
chirurgica o un dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello
superiore; l'igiene periodica delle mani; 
        promuovere la piu' ampia diffusione  di  sistemi  on-line  di
prenotazione e di acquisto dei  biglietti,  limitando  al  minimo  le
operazioni di bigliettazione in porto; 
        evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito
attraverso il ricorso a forme di  contingentamento  e  programmazione
degli accessi,  utilizzo  di  percorsi  obbligati  per  l'ingresso  e
l'uscita; 
        raccomandare  il  rispetto,  ove  possibile,  della  distanza
interpersonale  di  un  metro  tra  le  persone;  ove  cio'  non  sia
possibile, indossare una mascherina chirurgica o  un  dispositivo  di
protezione individuale di livello superiore; 
        installare   un   adeguato   numero   di   distributori    di
disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani; 
        programmare  frequentemente  un'appropriata  sanificazione  e
igienizzazione degli ambienti nei quali  transitano  i  passeggeri  e
delle superfici esposte al  contatto,  con  particolare  riguardo  ai
locali igienici. 
Settore trasporto  pubblico  locale  automobilistico,  metropolitano,
  tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare,  costiero  e
  ferroviario di competenza delle regioni e delle province autonome. 
    E' consentito, in ragione  dell'attuale  livello  di  popolazione
vaccinata avverso l'infezione da COVID-19 e in  considerazione  delle
evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza  medi  dei
passeggeri  indicati  dai  dati  disponibili,  un   coefficiente   di
riempimento  dei  mezzi  adibiti  al  trasporto  pubblico  locale  ed
extraurbano non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione dei mezzi stessi, o analoga  documentazione,  prevedendo
prioritariamente l'utilizzazione dei  posti  a  sedere.  Il  medesimo
coefficiente di riempimento e' applicabile agli autobus NCC,  adibiti
a trasporto pubblico locale. 
    La capacita' di riempimento dell'80%  e'  ammessa  esclusivamente
nelle  regioni  o  nelle  province  autonome  individuate  secondo  i
parametri prescritti dalla  vigente  normativa  come  zona  bianca  o
gialla. In caso di  trasporto  che  interessa  una  regione/provincia
autonoma in zona arancione o rossa valgono  le  prescrizioni  che  si
applicano in tali zone a rischio piu' elevato. 
    Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo
stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria  naturale.
Il suindicato coefficiente di  riempimento  e'  consentito  anche  in
relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di  superficie  e
dei treni metropolitani. Infatti, la maggior parte degli impianti  di
climatizzazione  consente   una   percentuale   di   aria   prelevata
dall'esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata. 
    Ferme  restando  le  precedenti   prescrizioni,   potra'   essere
aumentata la capacita' di  riempimento,  oltre  il  limite  previsto,
esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un
filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti  di  aereazione
che siano preventivamente autorizzati dal CTS. 
    Per il  settore  considerato  trovano  applicazione  le  seguenti
misure specifiche: 
      l'azienda  responsabile  del  servizio  di  trasporto   procede
all'igienizzazione, sanificazione e  disinfezione  dei  treni  e  dei
mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie in materia  oltre  che  delle  ordinanze  regionali  e  del
Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e  MIT  in
data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione  e  la  disinfezione
almeno una volta al giorno  e  la  sanificazione  in  relazione  alle
specifiche realta' aziendali come previsto dal citato protocollo.  Si
raccomanda un'ulteriore  operazione  di  pulizia  e  di  disinfezione
infragiornaliera per i mezzi a piu' elevata frequenza di  utilizzo  e
capacita' di trasporto; 
      i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina
chirurgica o un dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello
superiore; 
      la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire
secondo flussi separati; 
      negli autobus e nei tram va prevista la salita da una  porta  e
la discesa dall'altra porta, ove possibile. Puo' essere utilizzata la
porta in prossimita' del conducente  nel  caso  in  cui  siano  stati
installati appositi separatori protettivi dell'area di guida; 
      vanno rispettati idonei tempi di  attesa  al  fine  di  evitare
contatto tra chi scende e chi sale, anche con  un'eventuale  apertura
differenziata delle porte; 
      per i tram  di  vecchia  generazione  e'  possibile  l'apertura
permanente  dei  finestrini;  ove  possibile,  occorre  mantenere  in
esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo; 
      nei vaporetti la separazione dei flussi va attuata  secondo  le
specificita'  delle  unita'  di  navigazione  lagunari,  costiere   e
lacuali; 
      devono  essere  contrassegnati   con   marker   i   posti   che
eventualmente  non  possono  essere   occupati.   Per   la   gestione
dell'affollamento del veicolo, l'azienda  puo'  dettare  disposizioni
organizzative al  conducente  tese  anche  a  non  effettuare  alcune
fermate. 
    Tali  misure  sono  applicabili,  in  quanto  compatibili,   alle
metropolitane.  Inoltre,  nelle  stazioni  della   metropolitana   e'
necessario: 
      prevedere differenti flussi di entrata e di uscita,  garantendo
ai  passeggeri  adeguata  informazione  per  l'individuazione   delle
banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine  e
sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi; 
      i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina
chirurgica o un dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello
superiore; 
      predisporre idonei sistemi atti a segnalare  il  raggiungimento
dei livelli di saturazione stabiliti; 
      prevedere  l'utilizzo  dei  sistemi  di  videosorveglianza  e/o
telecamere  intelligenti  per  monitorare   i   flussi   ed   evitare
assembramenti, eventualmente con la  possibilita'  di  diffusione  di
messaggi sonori/vocali scritti; 
      installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service
dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte  al  giorno,
contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. 
    Altre misure da adottare: 
      adeguata attivita' informativa e realizzazione di  campagne  di
divulgazione e di  comunicazione  da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome, nonche' delle aziende  responsabili  del  servizio
sulle  misure  di  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  in
relazione alle nuove disposizioni e  raccomandazioni  previste  dalle
presenti Linee guida; 
      adeguamento della frequenza dei mezzi  specialmente  nelle  ore
considerate ad alto flusso di passeggeri, nei  limiti  delle  risorse
disponibili; 
      graduale riavvio delle  attivita'  di  vendita  dei  titoli  di
viaggio a bordo, anche mediante l'utilizzo di  sistemi  di  pagamento
elettronici; 
      graduale riavvio delle attivita' di controllo del possesso  dei
titoli di viaggio e delle prescrizioni  relative  ai  dispositivi  di
protezione individuale, da effettuare, nella prima fase  di  riavvio,
prioritariamente a terra; per il TPL lagunare e  lacuale  l'attivita'
di controllo potra' essere effettuata anche  sui  pontili  e  pontoni
galleggianti delle fermate. 
 
       Settore del trasporto funiviario (funivie e seggiovie) 
 
    Per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e  seggiovie,
anche ubicate nei  comprensori  sciistici,  con  finalita'  turistico
commerciale, in relazione alle diverse tipologie di impianti,  dovra'
essere valutato il numero  di  persone  che  vi  avranno  accesso  in
funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di
discesa: 
      seggiovie: capacita' di riempimento del 100% della capienza del
veicolo  con  uso  obbligatorio  di  mascherina   chirurgica   o   un
dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello  superiore.  La
portata e' ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate  con  la
chiusura delle cupole paravento; 
      cabinovie: capacita' di riempimento non superiore al 50%  della
capienza  massima  del  veicolo  e  uso  obbligatorio  di  mascherina
chirurgica o un dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello
superiore; 
      funivie: capacita' di riempimento non superiore  al  50%  della
capienza massima e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o di  un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore; 
      non sono previste limitazioni per le sciovie  e  i  tappeti  di
risalita. 
    Le precedenti capienze massime di riempimento  del  50%  potranno
essere elevate all'80%  nel  caso  in  cui  disposizioni  legislative
introducano, per tali mezzi  di  trasporto,  l'obbligatorieta'  della
certificazione verde covid-19. 
    In  caso  di  necessita'  o  emergenza  (es.  eventi  atmosferici
eccezionali) e'  consentito  per  il  tempo  strettamente  necessario
l'utilizzo dei veicoli con capacita' di riempimento  massima,  sempre
con  l'uso  della  mascherina  chirurgica  o  di  un  dispositivo  di
protezione individuale di livello superiore. 
    Per questo settore trovano applicazione le seguenti misure minime
di sicurezza in funzione delle diverse tipologie di impianti  per  la
regione/provincia autonoma inserita sulla base dei parametri  vigenti
in zona bianca e gialla: 
      a bordo di tutti i sistemi di trasporto  o  veicoli  vigono  le
seguenti disposizioni: 
        obbligo  di  indossare  una  mascherina   chirurgica   o   un
dispositivo di protezione individuale  di  livello  superiore,  anche
inserita in strumenti (come fascia scalda collo in  inverno)  che  ne
facilitano l'utilizzabilita'; 
        disinfezione sistematica dei mezzi; 
      l'accesso agli impianti deve avvenire in modo ordinato, al fine
di  evitare  code  e  assembramenti  di  persone  e  assicurando   il
mantenimento di almeno un metro di distanza interpersonale; 
      i veicoli chiusi (quali cabinovie e ovovie), durante la fase di
trasporto  dei  passeggeri,  devono  essere  areati,   mantenendo   i
finestrini aperti; 
      nelle stazioni: 
        si raccomanda la disposizione di tutti  i  percorsi,  nonche'
delle file d'attesa in modo  tale  da  consentire  il  distanziamento
interpersonale di un metro  tra  le  persone  e,  ove  cio'  non  sia
possibile,  le  stesse  persone  dovranno  indossare  una  mascherina
chirurgica o un dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello
superiore; da tale obbligo sono escluse le persone che  vivono  nella
stessa unita' abitativa nonche' tra i  congiunti  e  le  persone  che
intrattengono rapporti interpersonali stabili  (si  riportano  alcuni
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta  e  collaterale  non
conviventi ma con stabile  frequentazione;  persone,  non  legate  da
vincolo di  parentela,  affinita'  o  di  coniugio,  che  condividono
abitualmente  gli  stessi  luoghi).  La  sussistenza  delle  predette
qualita' puo'  essere  sempre  autocertificata  dall'interessato;  e'
sempre obbligatorio se trattassi di spazi  al  chiuso  indossare  una
mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione  individuale  di
livello superiore; 
        la disinfezione sistematica; 
        l'installazione di dispenser  di  facile  accessibilita'  per
consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale. 
 
    Settore ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato 
 
    A far data dal 1° settembre 2021 e  fino  al  31  dicembre  2021,
termine  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n 87, l'accesso ai treni impiegati  nei  servizi  di  trasporto
ferroviario passeggeri di tipo  Intercity,  Intercity  Notte  e  Alta
Velocita'. Tale disposizione non si applica ai soggetti  esclusi  per
eta' dalla campagna vaccinale e ai  soggetti  esenti  sulla  base  di
idonea certificazione medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti
con circolare del Ministero della salute. 
    All'atto della prenotazione il viaggiatore dovra': 
      dichiarare, sotto la personale responsabilita',  di  essere  in
possesso,  all'inizio  del  viaggio,   della   certificazione   verde
COVID-19. Dovra', inoltre, dichiarare con autocertificazione  di  non
aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19
negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi  e  fino  a
quattordici giorni dopo l'insorgenza  dei  medesimi,  il  termine  di
quattordici giorni  e'  ridotto  a  sette  nel  caso  di  viaggiatori
vaccinati; 
      assumere l'impegno, al fine di definire la  tracciabilita'  dei
contatti, di comunicare anche al vettore  e  all'autorita'  sanitaria
territoriale  competente  l'insorgenza  di  sintomatologia   COVID-19
comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio. 
    I vettori ferroviari, nonche' i  loro  delegati,  sono  tenuti  a
verificare che l'utilizzo  del  servizio  di  trasporto  avvenga  nel
rispetto   delle   predette   prescrizioni.   Le   verifiche    delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  secondo  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10 del citato  decreto-legge  n.
52/2021. Le verifiche individuali della certificazione verde COVID-19
e' effettuata a bordo treno all'atto  del  controllo  del  titolo  di
viaggio. Nel caso in cui il  viaggiatore  non  esibisca  la  predetta
certificazione  o  la  stessa  risulti  essere  non   veritiera,   il
viaggiatore e' invitato a spostarsi in una apposita zona riservata ai
passeggeri senza certificazione verde COVID-19 e dovra' scendere  dal
mezzo alla prima fermata utile. Il Capo treno  provvedera'  il  prima
possibile  a  trasmettere  una  apposita   relazione   alla   polizia
ferroviaria al fine di verificare la sussistenza dell'eventuale reato
di falsa dichiarazione resa all'atto della prenotazione in  relazione
al possesso della certificazione verde COVID-19. 
    La capacita' di riempimento dei treni, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni  previste,  e'  dell'80%  della  capienza  massima
prevista. 
    Misure supplementari: 
      informazioni alla clientela attraverso i  canali  aziendali  di
comunicazione (call center, sito web, app) in merito a: 
        misure  di  prevenzione  adottate  in  conformita'  a  quanto
disposto dalle Autorita' sanitarie; 
        notizie circa  le  tratte  ferroviarie  attive,  in  modo  da
evitare l'accesso degli utenti agli uffici  informazioni/biglietterie
delle stazioni; 
        incentivazioni degli acquisti di biglietti on-line. 
    Nelle principali stazioni vanno previste le seguenti azioni: 
      gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove
possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di  uscita,
in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti; 
      garanzia della massima  accessibilita'  alle  stazioni  e  alle
banchine  per  ridurre  gli  affollamenti  sia  in  afflusso  che  in
deflusso; 
      interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione  del
pubblico in tutti gli spazi della stazione onde evitare  affollamenti
nelle zone antistanti le banchine fronte binari; 
      uso di mascherina chirurgica o di un dispositivo di  protezione
individuale di livello superiore per chiunque  si  trovi  all'interno
della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo; 
      previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni
e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi
di utenti in entrata e uscita; 
      attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e
sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; 
      installazione  di  dispenser  di  facile   accessibilita'   per
permettere l'igiene delle mani dei passeggeri; 
      regolamentazione  dell'utilizzo  di  scale  e  tappeti   mobili
favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti; 
      annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle
piattaforme raccomandando gli  utenti  a  mantenere  la  distanza  di
almeno un metro e ove cio' non sia possibile ricordare  l'obbligo  di
indossare una mascherina chirurgica o un  dispositivo  di  protezione
individuale di livello superiore; 
      limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa  e  rispetto  al
loro interno delle  regole,  ove  possibile,  di  distanziamento  dei
passeggeri di un metro che dovranno  utilizzare  necessariamente  una
mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione  individuale  di
livello superiore; 
      ai gate,  dove  presenti,  sono  raccomandati  controlli  della
temperatura corporea. 
    Inoltre,  e'  sempre  raccomandato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di un metro e nel caso non sia possibile i  passeggeri
dovranno utilizzare necessariamente una mascherina  chirurgica  o  un
dispositivo di protezione individuale di livello superiore. E' sempre
obbligatorio,  se  trattasi  di  spazi  al  chiuso,   indossare   una
mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione  individuale  di
livello superiore. 
    Nelle attivita' commerciali vanno previsti: 
      il contingentamento delle presenze; 
      la separazione dei flussi di entrata/uscita; 
      l'utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria; 
      la regolamentazione delle code di attesa; 
      la possibilita' di effettuare acquisti on-line con la  consegna
dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o  ai
margini del negozio senza necessita' di accedervi. 
    A bordo treno e' necessario: 
      posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo,  ove
cio' sia possibile; 
      eliminare la temporizzazione di chiusura  delle  porte  esterne
alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno
delle carrozze ferroviarie; 
      sanificare in modo sistematico i treni; 
      provvedere al potenziamento del personale dedito ai servizi  di
igiene e decoro; 
      individuare sistemi di regolamentazione di salita e discesa  in
modo da evitare assembramenti in corrispondenza  delle  porte,  anche
ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa; 
      che  i  passeggeri  indossino  necessariamente  una  mascherina
chirurgica o un dispositivo  di  protezione  individuale  di  livello
superiore, per una durata massima  di  utilizzo  non  superiore  alle
quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori. 
    Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione on-line): 
      e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a
bordo treno per i viaggi a  media  lunga  percorrenza  con  modalita'
semplificate che evitino il transito dei passeggeri  per  recarsi  al
vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna
«al posto» di alimenti e bevande da  parte  di  personale  dotato  di
guanti  e  mascherina  chirurgica  o  un  dispositivo  di  protezione
individuale di livello superiore; 
      e' obbligatorio l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un
dispositivo di protezione individuale di livello  superiore  per  una
durata  massima  di  utilizzo  non  superiore   alle   quattro   ore,
prevedendone la sostituzione per periodi superiori; 
      vanno disciplinate individualmente le salite e le  discese  dal
treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'
essere cambiato nel corso del viaggio, al fine  di  evitare  contatti
stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione; 
      rinnovare  l'aria  a   bordo   sia   mediante   l'impianto   di
climatizzazione sia mediante  l'apertura  delle  porte  esterne  alle
fermate, prevedendo che i flussi siano  verticali  e  siano  adottate
procedure al fine di garantire che le porte di salita e  discesa  dei
viaggiatori permangano aperte  durante  le  soste  programmate  nelle
stazioni; 
      nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli  di
sicurezza sanitaria, va prevista la misurazione, a cura del  gestore,
della temperatura dei passeggeri in stazione  prima  dell'accesso  al
treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a
37,5° C; 
      dovranno  essere  limitati  al  massimo,  se  non  strettamente
necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno. 
    E' consentita la capienza massima  a  bordo  dei  treni  a  lunga
percorrenza, ferme restando le  precedenti  prescrizioni  aggiuntive,
esclusivamente nel caso  in  cui  sia  garantito  a  bordo  treno  un
ricambio di aria almeno  ogni  tre  minuti  e  l'utilizzo  di  filtri
altamente efficienti come quelli  HEPA  e  la  verticalizzazione  del
flusso dell'aria. 
 
           Servizi di trasporto commerciali e non di linea 
 
    A far data dal 1° settembre 2021 e  fino  al  31  dicembre  2021,
termine  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, l'accesso, nel limite della  capienza  massima  dell'80%
dei posti consentiti, a: 
      a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone,  ad  offerta
indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
      b) autobus adibiti a servizi di  noleggio  con  conducente,  ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico locale e regionale. 
    Tale disposizione non si applica ai  soggetti  esclusi  per  eta'
dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla  base  di  idonea
certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con
circolare del Ministero della salute. 
    I vettori terrestri, nonche'  i  loro  delegati,  sono  tenuti  a
verificare che l'utilizzo  del  servizio  di  trasporto  avvenga  nel
rispetto   delle   predette   prescrizioni.   Le   verifiche    delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge  n.
52/20121, e il controllo dovra' essere effettuato prima della salita. 
    Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionale  e
di collegamento fra due  regioni  limitrofe,  nonche'  i  servizi  di
navigazione di linea commerciale e servizi turistici, si applicano le
previsioni di carattere generale stabilite per  tutti  i  servizi  di
trasporto  pubblico  regionale  e  locale,   inclusi   l'obbligo   di
utilizzare la mascherina chirurgica o un  dispositivo  di  protezione
individuale di  livello  superiore,  e  l'applicazione  del  medesimo
coefficiente di riempimento. 
    Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie: 
      la misurazione della temperatura dei passeggeri all'atto  della
salita a  bordo  con  divieto  di  accesso  in  caso  di  temperatura
superiore a 37,5° C; 
      l'autocertificazione di non aver  avuto  contatti  stretti  con
persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due  giorni  prima
dell'insorgenza  dei  sintomi  e  fino  a  quattordici  giorni   dopo
l'insorgenza dei  medesimi;  il  termine  di  quattordici  giorni  e'
ridotto a sette nel caso di viaggiatori vaccinati; 
      l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, al fine  di
definire la tracciabilita'  dei  contatti,  di  comunicare  anche  al
vettore   e   all'Autorita'   sanitaria    territoriale    competente
l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa  entro  otto  giorni
dalla fine del viaggio; 
      l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo  di
protezione individuale di livello superiore per  una  durata  massima
non superiore alle quattro  ore,  prevedendone  la  sostituzione  per
periodi superiori. 
    Per i taxi e NCC fino a nove posti: 
      a) e' raccomandato dotare le vetture di paratie  divisorie  tra
le file di sedili; 
      b)  il  passeggero  non  puo'  occupare  il  posto  vicino   al
conducente; 
      c) nelle vetture  omologate  per  il  trasporto  fino  a cinque
persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore piu' di
due passeggeri; 
      d) nelle vetture omologate per  il  trasporto  di  sei  o  piu'
persone dovranno  essere  applicati  modelli  che  non  prevedano  la
presenza di piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili. 
    Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di
persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa,  nonche'  tra  i
congiunti e le  persone  che  intrattengono  rapporti  interpersonali
stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge,  parenti  e  affini  in
linea  retta  e  collaterale   non   conviventi,   ma   con   stabile
frequentazione; persone, non  legate  da  vincolo  di  parentela,  di
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi). La sussistenza delle predette qualita'  puo'  essere  sempre
autocertificata dall'interessato. 
    Per i servizi taxi e NCC di navigazione fino ai  venti  posti  il
personale a bordo dovra' essere collocato nel seguente modo: 
      a) tre persone nella panca di poppa all'aperto; 
      b) il 50% dei posti disponibili nella cabina centrale (disposti
in modo sfalsato); 
      c) due persone a prua (di cui uno il conducente). 
    Le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano nel caso di
persone che vivono nella  stessa  unita'  abitativa,  nonche'  tra  i
congiunti e le  persone  che  intrattengono  rapporti  interpersonali
stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge,  parenti  e  affini  in
linea  retta  e  collaterale   non   conviventi,   ma   con   stabile
frequentazione; persone, non  legate  da  vincolo  di  parentela,  di
affinita' o di coniugio,  che  condividono  abitualmente  gli  stessi
luoghi). La sussistenza delle predette qualita'  puo'  essere  sempre
autocertificata dall'interessato. 
 
                              Appendice 
 
Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di  trasporto  e
  dei mezzi di lavoro. 
    Sulla scorta di quanto  chiarito  nel  Rapporto  ISS-COVID-19  n.
12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue: 
      sanificazione. L'art. 1.1 e) del decreto ministeriale 7  luglio
1997, n. 274 del Ministero dell'industria e del  commercio  definisce
sanificazione  «quelle  attivita'  che  riguardano  il  complesso  di
procedimenti e operazioni atti a rendere  sani  determinati  ambienti
mediante  l'attivita'  di  pulizia  e/o  di   disinfezione   e/o   di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle
condizioni  del  microclima  per  quanto  riguarda  la   temperatura,
l'umidita'   e   la   ventilazione   ovvero   per   quanto   riguarda
l'illuminazione e il rumore»; 
      igienizzazione,  equivalente  di  detersione,  consiste   nella
rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei  microrganismi  in
esso presenti, con conseguente riduzione della carica  microbica.  Il
risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione
meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura
e durata dell'intervento. La detersione e un intervento  obbligatorio
prima di disinfezione e sterilizzazione, perche' lo sporco  e'  ricco
di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed e in grado  di
ridurre l'attivita' dei disinfettanti; 
      disinfezione.  Attivita'  che  riguardano   il   complesso   di
procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un
ambiente,  superficie,  strumento,  ecc.,  con   prodotti   applicati
direttamente, vaporizzati/aerosolizzati  (room  disinfection)  o  con
sistemi generanti in  situ  sostanze  come  principi  attivi/radicali
liberi ossidanti ecc.  Per  i  virus,  una  superficie  si  definisce
disinfettata in presenza di un abbattimento della  carica  virale  di
circa  10.000  unita'  di  quello  iniziale.  Per  le  attivita'   di
disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o  presidi
medico-chirurgici)  la  cui  efficacia  nei  confronti  dei   diversi
microrganismi. 
    Poiche' lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti  biocidi
e  disinfettanti  presidi  medici   chirurgici,   per   ottenere   la
sanificazione dell'ambiente e' necessario abbinare la fase di pulizia
(detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o
presidi medico-chirurgici, come  da  indicazioni  ECDC  e  OMS.  Tali
prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in  campo
sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate. 
    Procedure  diverse  dall'uso  di  prodotti/disinfettanti  chimici
possono essere ipotizzate in funzione del tipo di  applicazione  ove,
ad esempio, non sia possibile utilizzare i  prodotti  chimici  o  nel
caso di esigenze diverse da quelle descritte  nelle  linee  guida  di
ECDC, CDC e  OMS  in  merito  alla  disinfezione  ambienti/superfici.
Tuttavia, come riportato nel capitolo  6  del  rapporto  COVID-19  n.
12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e
presentano rischi di tossicita' per cui la sanificazione con prodotti
chimici appare di norma preferibile. 
    La  frequenza  deve  essere  intesa  come  «almeno  giornaliera»,
essendo  una  frequenza  maggiore   auspicabile;   tuttavia,   questa
frequenza piu' alta non dovrebbe  interferire  con  le  attivita'  di
servizio. A tale scopo  trovano  luogo  le  raccomandazioni  per  una
frequente igiene delle  mani  degli  utenti  e  l'uso  di  mascherina
chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari
nei mezzi di trasporto. 
    Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione  dovranno
conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22  maggio
2020, n. 17644, del Ministero della salute. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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