Min.Salute: COVID-19 – misure di contenimento per chi arriva dall’India
Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 26 aprile 2021, l’Ordinanza 25 aprile 2021, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India
Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
L’ingresso e il traffico aereo dall’India sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza;
- intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
- siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.
Nei casi summenzionati, l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dall’India sono consentiti secondo la seguente disciplina:
- obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall’India, il tampone di cui alla presente lettera e’ effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’art. 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
- obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.
L’Ordinanza produce effetti dal 27 aprile al 12 maggio 2021.
Fonte: Min. Salute
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 25 aprile 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile
al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 22 aprile 2021, n. 96;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2021, n. 77;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021 recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 aprile 2021, n. 92;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la nota del 24 aprile 2021 del direttore generale della
prevenzione sanitaria in merito all'incremento dei casi registrati in
India in ragione anche della maggiore contagiosita' di una nuova
variante di SARS-CoV-2;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di
un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
misure idonee a limitare l'ingresso di viaggiatori internazionali
provenienti dall'India;
Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e di cui alle ordinanze in
premessa, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio
nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno
soggiornato o transitato in India.
2. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei
quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno
soggiornato o transitato in India, anche se asintomatiche, sono
obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel
territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare
o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ingresso e il traffico
aereo dall'India sono consentiti a condizione che i soggetti non
manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle
seguenti situazioni:
a) abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore
alla presente ordinanza;
b) intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la
residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione
civile;
c) siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili
motivi di necessita', all'ingresso in Italia.
4. Nei casi di cui al comma 3, fermi restando gli obblighi di
dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della
salute 16 aprile 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dall'India
sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione
di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso
nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro
quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel
territorio nazionale mediante volo proveniente dall'India, il tampone
di cui alla presente lettera e' effettuato al momento dell'arrivo in
aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di
cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di dieci giorni presso l'abitazione o la
dimora nei termini di cui all'art. 51, commi da 1 a 5, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa
comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per
territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o
antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ingresso nel territorio
nazionale e' altresi' consentito nelle situazioni previste all'art.
51, comma 7, lettere f), m) e n), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del
Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in
deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51 secondo la seguente
disciplina:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art.
50;
b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque
sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di
essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso
nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro
quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento.
6. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione
del passeggero digitale di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro
della salute 16 aprile 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», le disposizioni del presente articolo non si applicano
all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di
persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test
molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al
momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove
possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio
nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai voli,
anche indiretti, iniziati non oltre il giorno della pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
8. Resta altresi' fermo quanto stabilito all'allegato 28 del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante
"Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera
uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio".
Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 12 maggio 2021.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 aprile 2021
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1271



