Min.Salute: COVID-19 – misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 settembre 2020, l’Ordinanza 21 settembre 2020 riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Fonte: Min. Salute

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 settembre 2020 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05139) 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli  artt.  32,  117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
settembre  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre  2020,
n. 222; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la nota del 21 settembre 2020 della Direzione generale  della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di  un  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma  1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre  misure
urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul
territorio nazionale; 
  Sentiti il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
              Misure urgenti di contenimento e gestione 
                      dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19,
all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute  12
agosto 2020, come prorogata e integrata dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 7  settembre  2020,  le  parole  «Croazia,
Grecia, Malta o Spagna» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Croazia,
Francia (limitatamente alle  Regioni  Alvernia-Rodano-Alpi,  Corsica,
Hauts-de-France,   Île-de-France,   Nuova    Aquitania,    Occitania,
Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna». 
  2. Per i territori della Francia  diversi  da  quelli  indicati  al
comma  1  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e
integrato dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  7
settembre 2020. 
  3. Al fine di adeguare le misure di contenimento  della  diffusione
del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle  persone  che
intendono  fare  ingresso  nel  territorio  nazionale   e   che   nei
quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o  transitato  negli
Stati e territori  di  seguito  indicati  si  applica  la  disciplina
seguente: 
    a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco  B
dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 agosto 2020; 
    b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di  cui  all'elenco  E
dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 agosto 2020. 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sino  all'adozione  di  un  successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7  ottobre
2020. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 settembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

                               ______ 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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