Min.Salute: COVID-19 – modifica degli Stati presenti nell’Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, l’Ordinanza 22 ottobre 2021, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l’Ordinanza modifica l’elenco degli Stati presenti nell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

 

 

Fonte: Min. Salute

 

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 ottobre 2021 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/953 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato  COVID  digitale  dell'UE)  per  agevolare   la   libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/954 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 giugno 2021,  su  un  quadro  per  il  rilascio,  la
verifica  e   l'accettazione   di   certificati   interoperabili   di
vaccinazione, di test e di  guarigione  in  relazione  alla  COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di  paesi  terzi
regolarmente soggiornanti o  residenti  nel  territorio  degli  Stati
membri durante la pandemia di COVID-19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visti l'art. 3 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che
disciplina  l'impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  e   il
successivo art. 12, comma 2,  il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1°  agosto  al
31 dicembre 2021, si applicano  le  misure  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.
19 del 2020»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.  133,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio  in  sicurezza
delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in  materia  di
trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52,  e,
in particolare, l'Allegato 20; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno  2021,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disposizioni
attuative dell'articolo 9, comma  10,  del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la  graduale  ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n.
143; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la raccomandazione (UE) 2021/1782  dell'8  ottobre  2021  del
Consiglio che, da ultimo, modifica la raccomandazione  (UE)  2020/912
del Consiglio, prevedendo che «dall'8 ottobre 2021 gli  Stati  membri
dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la  restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per  quanto  riguarda
le persone residenti nei Paesi terzi elencati nell'Allegato I»; 
  Visto, in particolare, l'Allegato  1  alla  citata  raccomandazione
(UE) 2021/1782 del Consiglio, che individua i «Paesi  terzi,  regioni
amministrative speciali e altre entita' e  autorita'  territoriali  i
cui  residenti  non  dovrebbero  essere  soggetti  alla   restrizione
temporanea alle frontiere esterne dei  viaggi  non  essenziali  verso
l'UE»; 
  Vista la circolare  prot.  n.  34414  del  30  luglio  2021,  della
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,   concernente
l'equipollenza  delle  certificazioni  vaccinali  e   di   guarigione
rilasciate dagli Stati terzi per gli usi  previsti  dall'art.  3  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105; 
  Vista la circolare prot. n. 42957  del  23  settembre  2021,  della
Direzione   generale   della   prevenzione   sanitaria,   concernente
l'equivalenza  dei  vaccini   anti   SARS-CoV-2/COVID   somministrati
all'estero; 
  Considerato   l'andamento   nazionale   e   internazionale    della
trasmissione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  caratterizzato   dalla
prevalente circolazione della variante B.1.617.2,  classificata  come
VOC dal World Health Organization; 
  Ritenuto necessario e  urgente,  nelle  more  dell'adozione  di  un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
tenuto  conto  delle  modifiche  apportate   all'Allegato   1   della
richiamata raccomandazione (UE)  2020/912,  e  sentita  la  Direzione
generale della prevenzione sanitaria, prevedere nuove disposizioni in
materia di limitazione degli spostamenti dall'estero; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della  presente  ordinanza,  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «certificazione verde COVID-19»: certificazione verde COVID-19
rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.
87, ovvero certificato COVID digitale dell'UE di cui  ai  regolamenti
UE 2021/953 e 2021/954; 
    b) «isolamento fiduciario»: periodo di sorveglianza  sanitaria  e
di isolamento fiduciario secondo le modalita' di cui all'articolo  51
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 
    c) «PLF» o «passenger locator form»: modulo di localizzazione del
passeggero, compilato in formato digitale nei termini  e  secondo  la
tempistica individuati con circolare della Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria. 
                               Art. 2 
 
  1. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo  Stato
della Citta' del Vaticano non  sono  soggetti  a  limitazioni  ne'  a
obblighi di dichiarazione. 
  2. Le certificazioni rilasciate dalle  competenti  autorita'  della
Repubblica di San Marino e dello Stato della Citta'  del  Vaticano  a
seguito di una vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  validata  dall'Agenzia
europea per i medicinali e di avvenuta guarigione,  sono  considerate
equivalenti a quelle italiane, anche per le finalita' d'uso  previste
dal  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, anche  nei  termini
di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge 21  ottobre  2021,  n.
146. Le certificazioni di cui al  presente  articolo  possono  essere
esibite in formato digitale o cartaceo. 
                               Art. 3 
 
  1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco C  dell'Allegato
20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
come gia' modificata dall'art. 3 dell'ordinanza  del  Ministro  della
salute 29 luglio 2021, e' sostituita dalla seguente: 
    «Elenco C 
    Austria, Belgio, Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca  (incluse
isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Francia  (inclusi
Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri
territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania,
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi
(esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo),
Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca,
Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna   (inclusi   territori   nel
continente  africano),  Svezia,  Ungheria,  Islanda,   Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco». 
  2. L'ingresso nel territorio nazionale per  le  persone  che  hanno
soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori  di  cui  al
comma 1  nei  quattordici  giorni  antecedenti,  e'  consentito  alle
seguenti condizioni: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli, del Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare  controlli,  di  una  delle  certificazioni
verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente; 
    c) in caso di  avvenuto  ingresso  nel  territorio  nazionale  in
violazione delle previsioni di cui alla lettera b), sottoposizione  a
isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo  indicato  nel  Passenger
Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione  a  un
test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di  tampone,  alla
fine di detto periodo. 
                               Art. 4 
 
  1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D  dell'Allegato
20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
come gia' modificata dall'art. 3 dell'ordinanza  del  Ministro  della
salute 29 luglio 2021, e' sostituita dalla seguente: 
    «Elenco D 
    Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile,  Emirati  Arabi
Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait,  Nuova  Zelanda,
Qatar, Ruanda, Regno Unito  di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  nord
(compresi  Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi
britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi   i   territori   non
appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea,  Singapore,
Stati   Uniti   d'America,   Ucraina,   Uruguay;   Taiwan,    Regioni
amministrative speciali di Hong Kong e di Macao». 
  2.  L'ingresso  nel  territorio  nazionale  a  persone  che   hanno
soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori  di  cui  al
comma 1  nei  quattordici  giorni  antecedenti,  e'  consentito  alla
contestuale presenza delle seguenti condizioni: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli, del Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e'
deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione   verde
COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo,  a  seguito  di
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di  una  certificazione
rilasciata dalle autorita' sanitarie  competenti  a  seguito  di  una
vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European
Medicines Agency - EMA). Tale ultima certificazione  e'  riconosciuta
come equivalente a quella di cui all'art. 9, comma 2, lettera a)  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE  2021/953  e
2021/954.  Le  persone  che  hanno  soggiornato  o  transitato,   nei
quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale,
in Canada, Giappone  e  Stati  Uniti  d'America,  possono,  altresi',
esibire la  certificazione  verde  COVID-19  di  avvenuta  guarigione
ovvero  la  certificazione  rilasciata  dalle   autorita'   sanitarie
competenti attestante l'avvenuta guarigione. Le certificazioni di cui
al presente comma  possono  essere  esibite  in  formato  digitale  o
cartaceo; 
    c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e'
deputato a effettuare i controlli, della  certificazione  di  essersi
sottoposto,  nelle  settantadue  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine  e'  ridotto  a
quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran  Bretagna  e
Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale
e basi britanniche nell'isola di Cipro ed  esclusi  i  territori  non
appartenenti al continente europeo). 
  3. In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui  al
comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi  al  test
molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si  applica
la  misura  dell'isolamento  fiduciario  per  cinque  giorni   presso
l'indirizzo indicato nel Passenger Locator  Form,  con  l'obbligo  di
sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone, alla fine di detto periodo. 
                               Art. 5 
 
  1. Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco  E
dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021 sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti
motivi o condizioni: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri  o  di
persona, anche non convivente, con la quale vi e'  una  comprovata  e
stabile relazione affettiva. 
  2. L'ingresso nel territorio  nazionale  alle  persone,  che  hanno
transitato  o  soggiornato,  nei   quattordici   giorni   antecedenti
all'ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di  cui  all'elenco
E, e' consentito nel rispetto delle modalita' di cui al  comma  3  ed
esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di
Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della  Repubblica  di
San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano; 
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle
lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una
comprovata e stabile relazione affettiva; 
    m)  partecipazione  da  parte  di  atleti,  tecnici,  giudici   e
commissari  di   gara,   rappresentanti   della   stampa   estera   e
accompagnatori  a  competizioni  sportive  di   livello   agonistico,
riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento  del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del  Comitato  italiano
paralimpico (CIP) e regolate da  specifico  protocollo  di  sicurezza
adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento. 
  3. Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti  ai  sensi  del
comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti modalita': 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e  a  chiunque
sia deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale a un test molecolare  o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c) sottoposizione  a  isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo
indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni; 
    d) sottoposizione a un test molecolare o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone, alla fine  dell'isolamento  fiduciario  di  cui
alla lettera c). 
                               Art. 6 
 
  1. A condizione che non insorgano  sintomi  da  COVID-19,  e  fermo
restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form  e  di
sottoposizione  a  test  molecolare  o  antigenico,  la  sorveglianza
sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove  previsti,  non
si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7,  lettere  d),  e),
h), i), m), n), o), p), q) del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021. 
  2. A condizione  che  non  insorgano  sintomi  da  COVID-19,  fermo
restando l'obbligo di presentazione del Passenger  Locator  Form,  le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5,  comma
3, non si applicano alle ipotesi di cui all'art. 51, comma 7, lettere
a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021, nonche': 
    1)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo  scadere  di  detto  termine,  di  lasciare  immediatamente   il
territorio nazionale o,  in  mancanza,  di  iniziare  un  periodo  di
isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo  indicato  nel  Passenger
Locator Form per un periodo di cinque giorni e  di  sottoporsi,  alla
fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone; 
    2) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore
alle centoventi ore per  comprovate  esigenze  di  lavoro,  salute  o
assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di  detto  termine,  di
lasciare immediatamente il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di
iniziare un  periodo  di  isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo
indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e
di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a  un  test  molecolare  o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone; 
    3) a chiunque rientra  nel  territorio  nazionale  a  seguito  di
permanenza di durata non superiore a  quarantotto  ore  in  localita'
estere situate a  distanza  non  superiore  a  60  km  dal  luogo  di
residenza, domicilio o abitazione, purche' lo spostamento avvenga con
mezzo privato; 
    4) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto
ore in localita' del territorio  nazionale  situate  a  distanza  non
superiore a  60  km  dal  luogo  estero  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, purche' lo spostamento avvenga con mezzo privato. 
  3. Nei casi di cui al comma 2, numeri  3)  e  4),  non  si  applica
l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form. 
                               Art. 7 
 
  1. Per le finalita' d'uso  previste  dal  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, in conformita' ai parametri  individuati  con  circolare
del  Ministero  della  salute,  le  certificazioni  rilasciate  dalle
autorita' sanitarie del Canada, Giappone,  Israele,  Regno  Unito  di
Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di  Man,
Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi  i
territori non appartenenti  al  continente  europeo)  e  Stati  Uniti
d'America,  sono  riconosciute  come  equivalenti  a  quelle  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52. Le certificazioni di cui al  presente  articolo  possono
essere esibite in formato digitale o cartaceo. 
                               Art. 8 
 
  1.  I  bambini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni   sono   esentati
dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. 
  2. I minori che accompagnano il genitore  o  i  genitori  non  sono
tenuti a sottoporsi alla misura dell'isolamento  fiduciario  se  tale
obbligo non e' imposto al genitore o ai genitori perche' in  possesso
di un certificato di vaccinazione o di un certificato  di  guarigione
alle condizioni previste. 
  3. L'esenzione dall'isolamento fiduciario prevista dal comma 2, non
si applica ai minori di eta' pari o superiore a sei anni per i  quali
non sia presentata la prova dell'effettuazione del  tampone  previsto
ai fini dell'ingresso in Italia da Stati o territori esteri. 
                               Art. 9 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 26 ottobre 2021 e fino
al 15 dicembre 2021. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 ottobre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

                             __________ 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento, durante  lo  svolgimento  della  fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
La Redazione

Autore: La Redazione

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