Min.Salute: COVID-19 – patologie che determinano l’obbligo al lavoro agile

Il Ministero della Salute ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione, il Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2022, con il quale sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa deve essere normalmente svolta, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

Queste le patologie che dovranno essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore:

 

Indipendentemente dallo stato vaccinale

  • pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
    • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
    • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
    • attesa di trapianto d’organo;
    • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR- T);
    • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
    • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile );
    • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario );
    • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
    • pregressa splenectomia;
    • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio
  • pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
    • cardiopatia ischemica;
    • fibrillazione atriale;
    • scompenso cardiaco;
    • ictus;
    • diabete mellito;
    • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
    • epatite cronica;
    • obesità.

La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni

  • età >60 anni;
  • condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

 

Decreto Interministeriale del 3 febbraio 2022

 

Fonte: Min. Salute

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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