Min.Salute: fabbisogno di specialisti da formare
Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2026, il Decreto 31 luglio 2026, con la determinazione del numero globale di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico veterinario e psicologo per il triennio accademico 2025-2027 ed assegnazione delle borse di studio finanziate con fondi statali alle tipologie di scuole di specializzazioni per l’anno accademico 2025/2026.
Fonte: Min. Salute
MINISTERO DELLA SALUTE
Determinazione del numero globale di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico veterinario e psicologo per il triennio accademico 2025-2027 ed assegnazione delle borse di studio finanziate con fondi statali alle tipologie di scuole di specializzazioni per l'anno accademico 2025/2026.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 32,
comma 12 relativo alla quota del Fondo sanitario nazionale destinata
al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici
specialisti;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante
«Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CEE,
98/21/CEE, 98/63/CEE e 99/46/CEE che modificano la direttiva
93/16/CEE»;
Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n.
368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno
di medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il
numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze
di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale;
Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, per il quale
il numero di laureati appartenenti alle categorie dei medici
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea e'
determinato ogni tre anni secondo le medesime modalita' previste per
i medici dall'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini
della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle
risorse gia' previste;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 gennaio 2006, n. 270, concernente il «Riassetto
delle scuole di specializzazione di area veterinaria»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n.
68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
126 del 3 giugno 2015 - S.O. n. 25, concernente «Riordino delle
scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 16
settembre 2016, n. 716 concernente «Riordino delle Scuole di
specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"» che individua
le tipologie di Scuola di specializzazione di area sanitaria, il
profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi
didattici suddivisi in aree e classi, cui possono accedere i soggetti
in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in
medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di scuola;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 21 gennaio 2019, n. 50, concernente il «Riordino degli
ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area
psicologica»;
Visto il comma 339 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre
2024, n. 207 che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 8 della legge
n. 401 del 29 dicembre 2000, disponendo che «a decorrere dall'anno
accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 e'
corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di
studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui»;
Considerato che l'art. 1, comma 340, della suddetta legge di
bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 ha disposto che «per le
finalita' di cui al comma 339, il finanziamento sanitario corrente e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e sono vincolati,
nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025), recante «Misure
urgenti in materia economica» e in particolare l'art. 2, comma 3, che
ha autorizzato un'ulteriore spesa pari ad euro 4.423.830 per l'anno
2025 e ad euro 2.026.830 a decorrere dall'anno 2026;
Vista la nota prot. n. 17759 del 18 marzo 2025 e la nota prot. n.
17836 del 18 marzo 2025 del Ministro della salute trasmesse
rispettivamente al Coordinamento tecnico della Commissione salute ed
alle Federazioni nazionali degli Ordini interessati, recanti la
richiesta di fabbisogno di specialisti da formare per le professioni
di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico
veterinario, psicologo, finalizzata agli accessi al primo anno di
corso per il triennio accademico 2025-2027;
Rilevato che con nota prot. n. 206567 del 23 aprile 2025, le
regioni e le province autonome hanno comunicato per il tramite del
Coordinamento tecnico della Commissione salute presso la Regione del
Veneto il fabbisogno di specialisti da formare per le professioni di
biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico
veterinario, psicologo, per il primo anno di corso del triennio
accademico 2025-2027;
Vista la comunicazione del 17 ottobre 2025, acquisita in pari data
al prot. DAR n. 17982 con la quale il Coordinamento tecnico della
Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province
autonome ha comunicato l'assenso condizionato all'accoglimento delle
richieste di variazione del fabbisogno gia' comunicate al Ministero
della salute dalle Regioni Veneto, Umbria, Piemonte e Lazio, rispetto
alla documentazione allegata alla suddetta nota prot. DAR 16042 del
17 settembre 2025;
Preso atto della stima del fabbisogno formativo di specialisti da
formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico,
odontoiatra, medico veterinario, psicologo per il triennio accademico
2025-2027 presentato dalle regioni e dalle province autonome, nonche'
dalle federazioni nazionali degli ordini delle professioni sopra
menzionate sanitarie;
Considerato che il principio generale adottato nella determinazione
del fabbisogno formativo per l'anno accademico 2025/2026 e' stato il
pieno accoglimento da parte del Ministero della salute dei fabbisogni
espressi dalle regioni e dalle province autonome;
Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 6 novembre 2025 (Rep. Atti n.
193/CSR), recante «Determinazione del fabbisogno formativo di
specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico,
farmacista, fisico, odontoiatra, veterinario e psicologo, di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, per gli
anni solari 2025, 2026, 2027», in base al quale la determinazione del
fabbisogno del numero globale degli specialisti da formare per le
predette professioni, per il triennio accademico 2025-2027 e'
definita, cosi' come riportato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4, parti
integranti del suddetto Accordo;
Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 febbraio 2026, registrato alla Corte dei conti il 14
maggio 2026, al n. 1494, si e' provveduto ad assegnare alle
universita' lo stanziamento statale per l'anno 2025 secondo quanto
disposto dall'art. 8 comma 1-bis della legge n. 401/2000 e dall'art.
1, comma 340 della legge n. 207/2024, come integrato dall'art. 2,
comma 3 del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191;
Vista la nota prot. n. 73513 del 20 novembre 2025 con la quale il
Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle
finanze di conoscere le risorse effettivamente disponibili, sulla
base delle vigenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2025, da
destinare al finanziamento delle borse di studio da corrispondere
alle categorie di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre
2000, n. 401, al fine della programmazione del fabbisogno di
specialisti delle categorie in oggetto, nonche' il numero di borse di
studio, da corrispondere alle medesime categorie, finanziabili con le
risorse statali relative al primo anno per l'anno accademico
2025/2026;
Tenuto conto di quanto comunicato dal Ministero dell'economia e
delle finanze con nota prot. n. 90817 del 21 aprile 2026, secondo cui
la normativa sopra richiamata non prevede un meccanismo di
anticipazione analogo a quello previsto per le specializzazioni di
area medica di cui all'art. 39 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368 e, pertanto, potranno essere erogate le somme spettanti
agli atenei soltanto al perfezionarsi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di riparto delle somme per i corrispondenti
anni accademici;
Considerato che con la medesima nota prot. n. 90817 del 21 aprile
2026 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il
livello del finanziamento per l'anno accademico 2025/2026, stanziato
sul fondo sanitario nazionale-capitolo 2700 ai sensi della
legislazione vigente, da destinare alla corresponsione delle borse di
studio per le categorie di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29
dicembre 2000, n. 401, e' pari a 32.026.830 euro, ai quali, solo a
seguito dell'avvenuta registrazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, potranno aggiungersi i risparmi di spesa per
3.389.126,13 euro e che, conseguentemente, la platea degli
specializzandi non medici, iscritti tra il primo e il quarto anno di
corso a cui riconoscere la borsa di studio non potra' superare le
complessive 6.710 unita', ovvero le 7.420 unita', considerando anche
i risparmi sopra richiamati, rimandando al Ministero dell'universita'
e della ricerca per le puntuali informazioni in merito al costo
dell'anno accademico 2024/2025 ed alla quantificazione in via di
stima l'eventuale finanziamento residuo;
Tenuto conto che con successiva nota prot. n. 158708 in data 11
giugno 2026, in riscontro all'ulteriore richiesta del Ministero della
salute prot. n. 35192 del 14 maggio 2026 ed a seguito delle
interlocuzioni intercorse con il Ministero dell'universita' e della
ricerca di cui alla nota prot. n. 1978 del 28 aprile 2026 ed alla
nota prot. n. 2312 dell'11 maggio 2026, il Ministero dell'economia e
delle finanze nel richiamare la normativa vigente, ha precisato che,
relativamente all'a.a. 2024/2025 le risorse disponibili a
legislazione vigente sono pari ad euro 34.423.830 per un totale
complessivo di borse finanziabili per il medesimo anno accademico
pari a n. 7.212, di cui n. 6.502 gia' finanziate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2026 per un
totale di euro 31.034.704 ed un residuo di euro 3.389.126,
corrispondente al costo di 710 borse, da destinare all'Universita'
degli studi di Napoli Federico II con futuro decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Tenuto conto, altresi', che con la medesima nota prot. n. 158708
dell'11 giugno 2026 il Ministero dell'economia e delle finanze ha
comunicato che il margine residuo delle disponibilita' finanziarie da
utilizzare per il finanziamento delle borse di studio in oggetto per
il primo anno di corso dell'anno accademico 2025/2026, cosi' come
risultante sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'universita'
e della ricerca, e' pari a euro 7.254.960 e che, considerando
l'importo lordo della borsa, pari a euro 4.773, tale ammontare
corrisponde a 1.520 borse massime finanziabili per primo anno di
corso dell'a.a. 2025/2026;
Ritenuto opportuno procedere alla determinazione del fabbisogno del
numero globale degli specialisti da formare per le professioni di
biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico
veterinario, psicologo per il triennio accademico 2025-2027, nonche'
all'assegnazione delle borse di studio finanziabili con risorse
statali per tipologia di scuola, relative al primo anno di
specializzazione per l'anno accademico 2025/2026, da destinare ai
laureati appartenenti alle categorie di laureati di cui all'art. 8,
comma 1-bis, della legge 29 dicembre 2000, introdotto dall'art. 1,
comma 339, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
Decreta:
Art. 1
1. Per il triennio accademico 2025-2027, tenuto conto di quanto
sancito nell'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 6 novembre 2025 (Rep. atti n.
193/CSR) richiamato nelle premesse, il fabbisogno di specialisti
biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, medici veterinari
e psicologi da formare e' determinato in complessive 11.643 unita',
ed, in particolare, in 3.986 unita' per l'anno 2025, corrispondente
all'a.a. 2024/2025, in 3.866 unita' per l'anno 2026, corrispondente
all'a.a. 2025/2026 ed in 3.791 unita' per l'anno 2027, corrispondente
all'a.a. 2026/2027 ripartito per ciascuna tipologia di
specializzazione e per ciascuna professione come riportato nelle
Tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto e costituenti parte
integrante dello stesso.
Art. 2 1. Per il primo anno di corso dell'anno accademico 2025/2026, il numero di borse di studio finanziabili con risorse statali da destinare ai laureati appartenenti alle categorie di laureati di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e' determinato in 1.520 unita', suddiviso per ciascuna tipologia di specializzazione, come riportato nella Tabella 3 allegata al presente decreto e costituente parte integrante dello stesso. 2. Nel riparto delle borse di studio di cui al comma 1, al fine di pervenire ad una distribuzione quanto piu' aderente possibile al fabbisogno rappresentato dalle regioni e province autonome determinato complessivamente in 3.866 unita' per l'anno accademico 2025/2026, tenuto conto che il medesimo fabbisogno non puo' essere interamente soddisfatto dal numero di borse finanziabili con risorse statali pari a 1.520 unita', e' stato adottato, come criterio di distribuzione, il peso percentuale del fabbisogno complessivamente espresso dalle regioni per il medesimo anno accademico per ciascuna figura professionale di cui alla tabella 1. Si e' pertanto pervenuti alla ripartizione delle 1.520 borse statali tra le categorie di cui all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Successivamente, nel rispetto del criterio della proporzionalita', nell'ambito del contingente definito per categoria professionale, tali borse sono state suddivise tra le scuole di specializzazione sulla base del fabbisogno regionale di cui alla tabella 2 allegata, anche redistribuendo tra le stesse il fabbisogno riportato alla voce «specializzazioni non indicate» della tabella 2 medesima. 3. Nell'ambito del contingente di borse assegnate alle scuole di specializzazione alle quali possono accedere i laureati appartenenti a piu' categorie professionali, compatibilmente con il numero e la categoria professionale dei laureati candidati per l'accesso alle scuole medesime, la distribuzione delle borse di studio e' effettuata tenendo conto, per quanto possibile, della ripartizione indicata nella tabella 3 allegata al presente decreto. 4. Alla ripartizione delle borse di studio fra ciascuna scuola di specializzazione si provvede con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute, in analogia a quanto previsto per i contratti dei medici specialisti dall'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 5. L'erogazione delle somme spettanti alle Universita' avra' luogo all'avvenuto perfezionamento del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle somme, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis della legge 29 dicembre 2000, n. 401, mediante utilizzo del fondo sanitario per l'esercizio 2026.
Art. 3
1. Per far fronte alle esigenze formative specifiche evidenziate
dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le
strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, possono
essere previsti ulteriori borse di formazione specialistica in
aggiunta a quelle finanziate dallo Stato.
2. Resta ferma, inoltre, la facolta' per le universita' di
prevedere borse aggiuntive per le predette scuole di specializzazione
finanziate con propri fondi o con fondi acquisiti tramite il
finanziamento di altri soggetti pubblici o privati, sulla base della
capacita' formativa delle singole scuole di specializzazione,
individuata ai sensi della normativa vigente.
3. L'importo annuo delle borse aggiuntive di cui al precedente
comma 2 e' conforme a quanto disposto dall'art. 8, comma 1-bis, della
legge n. 401/2000.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 luglio 2026
Il Ministro della salute
Schillaci
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 811
Tabelle 1 e 2 allegate


