Min.Salute: fabbisogno di specialisti da formare

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2026, il Decreto 31 luglio 2026, con la determinazione del numero globale di specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, medico veterinario e psicologo per il triennio accademico 2025-2027 ed assegnazione delle borse di studio finanziate con fondi statali alle tipologie di scuole di specializzazioni per l’anno accademico 2025/2026.

 

 

Fonte: Min. Salute

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2026 

Determinazione del numero globale di specialisti da  formare  per  le
professioni di biologo,  chimico,  farmacista,  fisico,  odontoiatra,
medico veterinario e psicologo per il triennio  accademico  2025-2027
ed assegnazione delle borse di studio finanziate  con  fondi  statali
alle tipologie di scuole di specializzazioni  per  l'anno  accademico
2025/2026.
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449,  recante  «Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 32,
comma 12 relativo alla quota del Fondo sanitario nazionale  destinata
al finanziamento delle borse di studio per la formazione  dei  medici
specialisti; 
  Visto il decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CEE,
98/21/CEE,  98/63/CEE  e  99/46/CEE  che  modificano   la   direttiva
93/16/CEE»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo  n.
368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno
di medici specialisti da formare sulla base  del  quale  il  Ministro
della salute, di concerto con il Ministro, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il
numero globale dei medici specialisti  da  formare  annualmente,  per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto  delle  esigenze
di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, con riferimento alle  attivita'  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
  Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, per  il  quale
il  numero  di  laureati  appartenenti  alle  categorie  dei   medici
veterinari,  odontoiatri,  farmacisti,  biologi,   chimici,   fisici,
psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea  e'
determinato ogni tre anni secondo le medesime modalita' previste  per
i medici dall'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno  anche  ai  fini
della ripartizione annuale delle borse di  studio  nell'ambito  delle
risorse gia' previste; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 27 gennaio 2006,  n.  270,  concernente  il  «Riassetto
delle scuole di specializzazione di area veterinaria»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015,  prot.  n.
68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.
126 del 3 giugno 2015 -  S.O.  n.  25,  concernente  «Riordino  delle
scuole di specializzazione di area sanitaria»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di  concerto  con  il  Ministro  della  salute  del  16
settembre  2016,  n.  716  concernente  «Riordino  delle  Scuole   di
specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"» che  individua
le tipologie di Scuola di  specializzazione  di  area  sanitaria,  il
profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi
didattici suddivisi in aree e classi, cui possono accedere i soggetti
in possesso di titolo di studio diverso dalla  laurea  magistrale  in
medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di scuola; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 gennaio 2019, n. 50, concernente il «Riordino  degli
ordinamenti  didattici  delle  scuole  di  specializzazione  di  area
psicologica»; 
  Visto il comma 339 dell'art. 1 della legge di bilancio 30  dicembre
2024, n. 207 che ha introdotto il comma 1-bis all'art. 8 della  legge
n. 401 del 29 dicembre 2000, disponendo che  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2024-2025, agli  specializzandi  di  cui  al  comma  1  e'
corrisposta, per tutta la durata  legale  del  corso,  una  borsa  di
studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui»; 
  Considerato che l'art.  1,  comma  340,  della  suddetta  legge  di
bilancio n. 207  del  30  dicembre  2024  ha  disposto  che  «per  le
finalita' di cui al comma 339, il finanziamento sanitario corrente e'
incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e sono  vincolati,
nell'ambito del medesimo finanziamento sanitario corrente, 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2026»; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2025,  n.  156,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del  19  dicembre  2025),  recante  «Misure
urgenti in materia economica» e in particolare l'art. 2, comma 3, che
ha autorizzato un'ulteriore spesa pari ad euro 4.423.830  per  l'anno
2025 e ad euro 2.026.830 a decorrere dall'anno 2026; 
  Vista la nota prot. n. 17759 del 18 marzo 2025 e la nota  prot.  n.
17836  del  18  marzo  2025  del  Ministro  della  salute   trasmesse
rispettivamente al Coordinamento tecnico della Commissione salute  ed
alle Federazioni  nazionali  degli  Ordini  interessati,  recanti  la
richiesta di fabbisogno di specialisti da formare per le  professioni
di  biologo,  chimico,  farmacista,   fisico,   odontoiatra,   medico
veterinario, psicologo, finalizzata agli accessi  al  primo  anno  di
corso per il triennio accademico 2025-2027; 
  Rilevato che con nota prot.  n.  206567  del  23  aprile  2025,  le
regioni e le province autonome hanno comunicato per  il  tramite  del
Coordinamento tecnico della Commissione salute presso la Regione  del
Veneto il fabbisogno di specialisti da formare per le professioni  di
biologo,   chimico,   farmacista,   fisico,    odontoiatra,    medico
veterinario, psicologo, per il  primo  anno  di  corso  del  triennio
accademico 2025-2027; 
  Vista la comunicazione del 17 ottobre 2025, acquisita in pari  data
al prot. DAR n. 17982 con la quale  il  Coordinamento  tecnico  della
Commissione salute della Conferenza delle regioni  e  delle  province
autonome ha comunicato l'assenso condizionato all'accoglimento  delle
richieste di variazione del fabbisogno gia' comunicate  al  Ministero
della salute dalle Regioni Veneto, Umbria, Piemonte e Lazio, rispetto
alla documentazione allegata alla suddetta nota prot. DAR  16042  del
17 settembre 2025; 
  Preso atto della stima del fabbisogno formativo di  specialisti  da
formare per le professioni di biologo, chimico,  farmacista,  fisico,
odontoiatra, medico veterinario, psicologo per il triennio accademico
2025-2027 presentato dalle regioni e dalle province autonome, nonche'
dalle federazioni nazionali  degli  ordini  delle  professioni  sopra
menzionate sanitarie; 
  Considerato che il principio generale adottato nella determinazione
del fabbisogno formativo per l'anno accademico 2025/2026 e' stato  il
pieno accoglimento da parte del Ministero della salute dei fabbisogni
espressi dalle regioni e dalle province autonome; 
  Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano del 6 novembre  2025  (Rep.  Atti  n.
193/CSR),  recante  «Determinazione  del  fabbisogno   formativo   di
specialisti da  formare  per  le  professioni  di  biologo,  chimico,
farmacista, fisico, odontoiatra,  veterinario  e  psicologo,  di  cui
all'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n.  401,  per  gli
anni solari 2025, 2026, 2027», in base al quale la determinazione del
fabbisogno del numero globale degli specialisti  da  formare  per  le
predette  professioni,  per  il  triennio  accademico  2025-2027   e'
definita, cosi' come riportato nelle tabelle  1,  2,  3  e  4,  parti
integranti del suddetto Accordo; 
  Tenuto conto che con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 febbraio 2026, registrato alla  Corte  dei  conti  il  14
maggio  2026,  al  n.  1494,  si  e'  provveduto  ad  assegnare  alle
universita' lo stanziamento statale per l'anno  2025  secondo  quanto
disposto dall'art. 8 comma 1-bis della legge n. 401/2000 e  dall'art.
1, comma 340 della legge n. 207/2024,  come  integrato  dall'art.  2,
comma 3 del decreto-legge 29 ottobre 2025,  n.  156,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191; 
  Vista la nota prot. n. 73513 del 20 novembre 2025 con la  quale  il
Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e  delle
finanze di conoscere le  risorse  effettivamente  disponibili,  sulla
base delle vigenti  autorizzazioni  di  spesa  per  l'anno  2025,  da
destinare al finanziamento delle borse  di  studio  da  corrispondere
alle categorie di cui all'art. 8, comma 1, della  legge  29  dicembre
2000,  n.  401,  al  fine  della  programmazione  del  fabbisogno  di
specialisti delle categorie in oggetto, nonche' il numero di borse di
studio, da corrispondere alle medesime categorie, finanziabili con le
risorse  statali  relative  al  primo  anno  per  l'anno   accademico
2025/2026; 
  Tenuto conto di quanto comunicato  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con nota prot. n. 90817 del 21 aprile 2026, secondo cui
la  normativa  sopra  richiamata  non  prevede   un   meccanismo   di
anticipazione analogo a quello previsto per  le  specializzazioni  di
area medica di cui all'art. 39  del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368 e, pertanto, potranno essere erogate le somme  spettanti
agli atenei soltanto al perfezionarsi del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di riparto delle somme  per  i  corrispondenti
anni accademici; 
  Considerato che con la medesima nota prot. n. 90817 del  21  aprile
2026 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che  il
livello del finanziamento per l'anno accademico 2025/2026,  stanziato
sul  fondo  sanitario  nazionale-capitolo   2700   ai   sensi   della
legislazione vigente, da destinare alla corresponsione delle borse di
studio per le categorie di cui all'art. 8, comma 1,  della  legge  29
dicembre 2000, n. 401, e' pari a 32.026.830 euro, ai  quali,  solo  a
seguito dell'avvenuta registrazione del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, potranno aggiungersi i risparmi di spesa  per
3.389.126,13  euro  e  che,   conseguentemente,   la   platea   degli
specializzandi non medici, iscritti tra il primo e il quarto anno  di
corso a cui riconoscere la borsa di studio  non  potra'  superare  le
complessive 6.710 unita', ovvero le 7.420 unita', considerando  anche
i risparmi sopra richiamati, rimandando al Ministero dell'universita'
e della ricerca per le  puntuali  informazioni  in  merito  al  costo
dell'anno accademico 2024/2025 ed  alla  quantificazione  in  via  di
stima l'eventuale finanziamento residuo; 
  Tenuto conto che con successiva nota prot. n.  158708  in  data  11
giugno 2026, in riscontro all'ulteriore richiesta del Ministero della
salute prot.  n.  35192  del  14  maggio  2026  ed  a  seguito  delle
interlocuzioni intercorse con il Ministero dell'universita'  e  della
ricerca di cui alla nota prot. n. 1978 del 28  aprile  2026  ed  alla
nota prot. n. 2312 dell'11 maggio 2026, il Ministero dell'economia  e
delle finanze nel richiamare la normativa vigente, ha precisato  che,
relativamente   all'a.a.   2024/2025   le   risorse   disponibili   a
legislazione vigente sono pari  ad  euro  34.423.830  per  un  totale
complessivo di borse finanziabili per  il  medesimo  anno  accademico
pari a n. 7.212, di cui n. 6.502  gia'  finanziate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20  febbraio  2026  per  un
totale  di  euro  31.034.704  ed  un  residuo  di   euro   3.389.126,
corrispondente al costo di 710 borse,  da  destinare  all'Universita'
degli studi di Napoli Federico II con futuro decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
  Tenuto conto, altresi', che con la medesima nota  prot.  n.  158708
dell'11 giugno 2026 il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ha
comunicato che il margine residuo delle disponibilita' finanziarie da
utilizzare per il finanziamento delle borse di studio in oggetto  per
il primo anno di corso dell'anno  accademico  2025/2026,  cosi'  come
risultante sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'universita'
e della ricerca,  e'  pari  a  euro  7.254.960  e  che,  considerando
l'importo lordo della  borsa,  pari  a  euro  4.773,  tale  ammontare
corrisponde a 1.520 borse massime  finanziabili  per  primo  anno  di
corso dell'a.a. 2025/2026; 
  Ritenuto opportuno procedere alla determinazione del fabbisogno del
numero globale degli specialisti da formare  per  le  professioni  di
biologo,   chimico,   farmacista,   fisico,    odontoiatra,    medico
veterinario, psicologo per il triennio accademico 2025-2027,  nonche'
all'assegnazione delle  borse  di  studio  finanziabili  con  risorse
statali  per  tipologia  di  scuola,  relative  al  primo   anno   di
specializzazione per l'anno accademico  2025/2026,  da  destinare  ai
laureati appartenenti alle categorie di laureati di cui  all'art.  8,
comma 1-bis, della legge 29 dicembre 2000,  introdotto  dall'art.  1,
comma 339, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il triennio accademico 2025-2027,  tenuto  conto  di  quanto
sancito nell'Accordo  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano  del  6  novembre  2025  (Rep.  atti  n.
193/CSR) richiamato nelle  premesse,  il  fabbisogno  di  specialisti
biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, medici  veterinari
e psicologi da formare e' determinato in complessive  11.643  unita',
ed, in particolare, in 3.986 unita' per l'anno  2025,  corrispondente
all'a.a. 2024/2025, in 3.866 unita' per l'anno  2026,  corrispondente
all'a.a. 2025/2026 ed in 3.791 unita' per l'anno 2027, corrispondente
all'a.a.   2026/2027   ripartito   per    ciascuna    tipologia    di
specializzazione e per  ciascuna  professione  come  riportato  nelle
Tabelle 1 e 2  allegate  al  presente  decreto  e  costituenti  parte
integrante dello stesso. 
                               Art. 2 
 
  1. Per il primo anno di corso dell'anno  accademico  2025/2026,  il
numero di  borse  di  studio  finanziabili  con  risorse  statali  da
destinare ai laureati appartenenti alle categorie di laureati di  cui
all'art. 8, comma 1,  della  legge  29  dicembre  2000,  n.  401,  e'
determinato in 1.520 unita',  suddiviso  per  ciascuna  tipologia  di
specializzazione, come riportato nella Tabella 3 allegata al presente
decreto e costituente parte integrante dello stesso. 
  2. Nel riparto delle borse di studio di cui al comma 1, al fine  di
pervenire ad una distribuzione  quanto  piu'  aderente  possibile  al
fabbisogno  rappresentato   dalle   regioni   e   province   autonome
determinato complessivamente in 3.866 unita'  per  l'anno  accademico
2025/2026, tenuto conto che il medesimo fabbisogno  non  puo'  essere
interamente soddisfatto dal numero di borse finanziabili con  risorse
statali pari a 1.520 unita', e'  stato  adottato,  come  criterio  di
distribuzione, il peso percentuale  del  fabbisogno  complessivamente
espresso dalle regioni per il medesimo anno accademico  per  ciascuna
figura professionale di cui alla tabella 1. Si e' pertanto  pervenuti
alla ripartizione delle 1.520 borse statali tra le categorie  di  cui
all'art.  8,  comma  1,  della  legge  29  dicembre  2000,  n.   401.
Successivamente, nel rispetto del  criterio  della  proporzionalita',
nell'ambito del contingente  definito  per  categoria  professionale,
tali borse sono state suddivise tra  le  scuole  di  specializzazione
sulla base del fabbisogno regionale di cui alla tabella  2  allegata,
anche redistribuendo tra le stesse il fabbisogno riportato alla  voce
«specializzazioni non indicate» della tabella 2 medesima. 
  3. Nell'ambito del contingente di borse assegnate  alle  scuole  di
specializzazione alle quali possono accedere i laureati  appartenenti
a piu' categorie professionali, compatibilmente con il  numero  e  la
categoria professionale dei laureati  candidati  per  l'accesso  alle
scuole medesime, la distribuzione delle borse di studio e' effettuata
tenendo conto, per  quanto  possibile,  della  ripartizione  indicata
nella tabella 3 allegata al presente decreto. 
  4. Alla ripartizione delle borse di studio fra ciascuna  scuola  di
specializzazione   si   provvede    con    decreto    del    Ministro
dell'universita' e della ricerca, acquisito il  parere  del  Ministro
della salute, in analogia a  quanto  previsto  per  i  contratti  dei
medici specialisti dall'art. 35, comma 2 del decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368. 
  5. L'erogazione delle somme spettanti alle Universita' avra'  luogo
all'avvenuto perfezionamento del relativo decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di riparto  delle  somme,  adottato  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1-bis  della  legge  29  dicembre  2000,  n.  401,
mediante utilizzo del fondo sanitario per l'esercizio 2026. 
                               Art. 3 
 
  1. Per far fronte alle esigenze  formative  specifiche  evidenziate
dalle singole  regioni  e  province  autonome  in  cui  insistono  le
strutture  formative,  ove  sussistano  risorse  aggiuntive,  possono
essere  previsti  ulteriori  borse  di  formazione  specialistica  in
aggiunta a quelle finanziate dallo Stato. 
  2.  Resta  ferma,  inoltre,  la  facolta'  per  le  universita'  di
prevedere borse aggiuntive per le predette scuole di specializzazione
finanziate  con  propri  fondi  o  con  fondi  acquisiti  tramite  il
finanziamento di altri soggetti pubblici o privati, sulla base  della
capacita'  formativa  delle  singole  scuole   di   specializzazione,
individuata ai sensi della normativa vigente. 
  3. L'importo annuo delle borse  aggiuntive  di  cui  al  precedente
comma 2 e' conforme a quanto disposto dall'art. 8, comma 1-bis, della
legge n. 401/2000. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 31 luglio 2026 
 
                      Il Ministro della salute 
                             Schillaci         
 
                    Il Ministro dell'universita' 
                           e della ricerca       
                               Bernini           
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze      
                              Giorgetti         
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 811 
Tabelle 1 e 2 allegate
La Redazione

Autore: La Redazione

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