Min.Salute: Frontalieri Italia-Svizzera – compartecipazione alla spesa sanitaria
Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2025, il Decreto 14 novembre 2025, con la definizione delle quote a carico dei lavoratori che operano in Svizzera a seguito degli accordi tra l’Italia e la Confederazione elvetica.
Fonte: Min. Salute
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 novembre 2025
Spesa sanitaria dei lavoratori frontalieri – Svizzera
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone entrato in vigore il 1° giugno 2002;
Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 883/2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che stabilisce che
laddove la persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in
uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano
nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate per
conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di
residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa
applica, come se fossero assicurati in virtu' di tale legislazione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 943, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo
1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che
modifica la convenzione stessa»;
Visto l'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori
frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a
Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 13 giugno 2023, n. 83, che individua i soggetti rientranti
nell'ambito di applicazione dell'Accordo costituiti dalle persone
fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali
lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato
contraente;
Visto l'Accordo amichevole che definisce le aree di confine,
sottoscritto il 22 dicembre 2023 «Procedura di amichevole
composizione ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, della Convenzione
del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la repubblica
italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
(Convenzione), nonche' ai sensi degli articoli 2 e 6 dell'Accordo del
23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri
("Accordo"). Elenco dei comuni compresi nella zona di 20 km dal
confine tra gli Stati contraenti»;
Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 -
Supplemento ordinario - n. 40 ed in particolare l'art. 1 e i seguenti
commi:
comma 237, lettera a), che prevede il versamento alla regione di
residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario
nazionale da parte dei residenti che lavorano e soggiornano in
Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale;
comma 237, lettera b), che prevede il versamento alla regione di
residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario
nazionale da parte dei i frontalieri di cui all'art. 9, paragrafo 1,
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera
relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo
aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n.
83, nei casi in cui e' stato esercitato il diritto di opzione per
l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo 3, lettera b),
relativo alla Svizzera, dell'allegato XI del regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
comma 237, lettera c), che prevede il versamento alla regione di
residenza di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario
nazionale da parte dei i familiari a carico dei soggetti di cui alle
lettere a) e b);
Vista altresi' la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento
ordinario - n. 43 ed in particolare il comma 100, dell'art. 1 nel
quale e' previsto che «Al primo periodo del comma 238, dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di 200 euro
per ogni mese lavorato,» sono inserite le seguenti: «raddoppiabili in
caso di omesso pagamento o comunicazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502»;
Visto il capo IV del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri che disciplina l'assistenza sociosanitaria e, in
particolare, l'art. 21 riguardante i percorsi assistenziali integrati
e i seguenti commi:
comma 2: «Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso
unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della
persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il
profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province
autonome organizzano tali attivita' garantendo uniformita' sul
proprio territorio nelle modalita', nelle procedure e negli strumenti
di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse
fasi del progetto di assistenza.»;
comma 3: «Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i
bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed e'
redatto dall'unita' di valutazione multidimensionale, con il
coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale
sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua
famiglia. Il coordinamento dell'attivita' clinica rientra tra i
compiti del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile del
rapporto di cura sia stato diversamente identificato.»;
Considerato, pertanto, che entro i limiti previsti dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i trattamenti
socio sanitari possono essere erogati anche all'interno di modelli
innovativi di welfare, quali quelli di housing sociale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli concernenti
la contrattazione collettiva»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro area sanita' -
triennio 2019 - 2021 - sottoscritto in data 23 gennaio 2024, per il
personale medico;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto sanita' - triennio 2019 - 2021 - sottoscritto
in data 2 novembre 2022, per il personale infermieristico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 238, della legge n. 213
del 2023 spetta alla regione di residenza definire annualmente la
quota di compartecipazione familiare, nella misura individuata tra il
3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la
progressivita' del contributo in rapporto al reddito netto e ai
carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro
per ogni mese lavorato;
Preso atto che in base alla sopra menzionata disposizione di cui al
comma 238 le somme affluite al bilancio di ciascuna regione
interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle
aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e
infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non
superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo;
Visto altresi' il comma 239, dell'art. 1 della stessa legge in base
al quale con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le
modalita' di assegnazione delle somme e di versamento del contributo
nonche' la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette
Regioni, al personale di cui al comma 238;
Sentiti i presidenti delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta,
Lombardia e della Provincia autonoma di Bolzano, confinanti con la
Svizzera che hanno espresso un parere favorevole con nota della
Conferenza delle Regioni prot. n. 6602/C7SAN del 23 ottobre 2025;
Decreta:
Art. 1
Determinazione della quota
di compartecipazione familiare
1. Ai sensi della normativa citata in premessa, le regioni di
residenza interessate e la Provincia autonoma di Bolzano, con propri
provvedimenti, definiscono annualmente la quota di compartecipazione
familiare dovuta dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
compresa tra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del
6 per cento, attuando la progressivita' del contributo in rapporto al
reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un
massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di
omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno
2024, al salario netto percepito in Svizzera.
Art. 2
Versamento delle quote di compartecipazione
1. Le quote di compartecipazione di cui all'art. 1, comma 237,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono versate, annualmente, dai
soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti
dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e affluiscono direttamente ai
bilanci delle regioni interessate e della Provincia autonoma di
Bolzano.
Art. 3 Destinazione delle risorse affluite alle regioni ed alle province autonome interessate 1. Le somme, affluite ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono prioritariamente destinate dalle regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con propri provvedimenti, ad incrementare il trattamento accessorio del personale medico e infermieristico impegnato nelle aree di confine cosi' come definite nelle premesse; le regioni e la Provincia autonoma di Bolzano possono utilizzare fino al 30% delle somme affluite ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, al potenziamento e al sostegno dei rispettivi servizi socio-sanitari regionali e provinciali, entro i limiti delle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza, anche nell'ambito di modelli innovativi di welfare, quali l'housing sociale, destinate alla popolazione residente nelle zone di confine come sopra descritte, ivi compresi i frontalieri residenti nelle medesime aree. 2. La quota di cui al comma 1, destinata dalle regioni interessate e dalla Provincia autonoma di Bolzano ad incrementare il trattamento accessorio del personale medico ed infermieristico, impegnato nelle aree di confine dei servizi sanitari interessati, non puo' superare il 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, e potra' essere in misura inferiore al 20 per cento qualora le somme versate ai sensi dell'art. 2, siano insufficienti a garantire l'incremento del trattamento accessorio del personale medico e infermieristico nella misura individuata, e comunque fino a concorrenza delle effettive disponibilita'. 3. Qualora la quota destinata a incrementare il trattamento accessorio del personale medico e infermieristico impegnato nelle aree di confine superi il 20 per cento dello stipendio tabellare lordo di tale personale, le Regioni interessate e la Provincia autonoma di Bolzano impiegano l'importo eccedente per incrementare la quota relativa al sostegno dei rispettivi servizi socio-sanitari regionali e provinciali delle aree di confine.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo secondo
la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2025
Il Ministro della salute
Schillaci
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1599



