Min.Salute: obbligo mascherine nelle strutture sanitarie sino al 31 dicembre

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, l’Ordinanza del 31 ottobre 2022, con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

E’ prorogato l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.


L’Ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

 

 

Fonte: Min. Salute


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 31 ottobre 2022 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da
COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle
vie respiratorie.
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della  sanita'  puo'  emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni»; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto l'art. 44  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017 recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.  1,  comma  7,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502»,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
2017; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia
sanitaria»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  29  settembre  2022,
recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei  dispositivi  di
protezione  delle  vie  respiratorie»,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2022; 
  Vista la nota della Direzione generale della prevenzione  sanitaria
prot. n. 44824-28/10/2022-DGPRE; 
  Tenuto conto della maggiore  pericolosita'  del  contagio  connessa
alle   situazioni   di   fragilita'   nelle   strutture    sanitarie,
socio-sanitarie  e  socio-assistenziali  in   relazione   all'attuale
scenario  della  pandemia  da  COVID-19  ed  all'approssimarsi  della
stagione influenzale; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario   e   urgente   prevedere   misure
concernenti  l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie   sull'intero   territorio   nazionale   in    relazione
all'accesso   alle    strutture    sanitarie,    socio-sanitarie    e
socio-assistenziali; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le  motivazioni  in  premessa,  e'  prorogato  l'obbligo  di
utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte
dei  lavoratori,  degli  utenti  e  dei  visitatori  delle  strutture
sanitarie,  socio-sanitarie  e   socio-assistenziali,   comprese   le
strutture di  ospitalita'  e  lungodegenza,  le  residenze  sanitarie
assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le  strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti,  e  comunque  le
strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. 
  2. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie: 
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una
persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del
dispositivo. 
  3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono  tenuti  a
verificare  il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo. 
                               Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° novembre 2022 al 31
dicembre 2022. 
  2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2022 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2763 
La Redazione

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