Ministero dell’istruzione: autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2016, il Decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016 con l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 6.750 unità di personale ATA per l’anno scolastico 2015/2016 e 4.051 unità di personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017, nonché 25.198 unità di personale docente su posto comune, 7.221 unità di personale docente di sostegno, 285 dirigenti scolastici e 53 unità di personale educativo per l’anno scolastico 2016/2017.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 2016
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente
vacanti e disponibili, 6.750 unita' di personale ATA per l'anno
scolastico 2015/2016 e 4.051 unita' di personale ATA per l'anno
scolastico 2016/2017, nonche' 25.198 unita' di personale docente su
posto comune, 7.221 unita' di personale docente di sostegno, 285
dirigenti scolastici e 53 unita' di personale educativo per l'anno
scolastico 2016/2017.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, e in particolare l'art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in
particolare l'art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni,
che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa
relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'art. 3,
comma 1, che nell'ambito della disciplina delle facolta' di
assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce
l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008) e, in particolare, l'art. 2, comma 414, come
modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013,
che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto
relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della
consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno
complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in misura
pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno
scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016;
Visto l'art. 15, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013 che
prevede il regime delle assunzioni del personale docente ed educativo
per gli anni 2014-2016 e l'autorizzazione, a decorrere dall'anno
scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti di
sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili
nell'organico di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di
cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016), ed in particolare l'art. 1, comma 257, che
prevede, al fine di assicurare continuita' alle attivita' previste
negli accordi sottoscritti con scuole o universita' dei Paesi
stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e
riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua
straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo'
chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio
retribuito per non piu' di due anni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 75, della legge n. 107 del
2015, in base al quale l'organico dei posti di sostegno e'
determinato nel limite previsto dal sopra richiamato art. 2, comma
414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007, e dall'art. 15,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, ferma restando la
possibilita' di istituire posti in deroga ai sensi dell'art. 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 1, comma
605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013,
come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 7 aprile
2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2014, n. 87, che prevede la trasformazione in graduatorie ad
esaurimento delle graduatorie regionali del concorso a dirigente
scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi;
Visto l'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015, che prevede
che per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di
dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilita' e
previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione,
fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di
cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti
scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20% ai soggetti
idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il
reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, predispone le
necessarie misure applicative;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 27 agosto 2015 n. 635, che disciplina le procedure
per la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi
dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista le legge 7 aprile 2014, n. 56, recante del riordino delle
funzioni delle province;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015), ed in particolare l'art. 1, commi da 420 a 428,
riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle
province;
Visto, in particolare, il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 190
del 2014 che, nel prevedere il divieto di effettuare nuove
assunzioni, ha espressamente escluso il personale non amministrativo
del comparto scuola dalle suddette procedure di mobilita';
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 14 settembre 2015, recante criteri per la
mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti
di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,
nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento
delle funzioni di polizia municipale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
dicembre 2015, con il quale il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' stato autorizzato, ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad avviare, per il triennio scolastico 2016/2018, procedure
concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui n. 52.828 docenti comuni,
n. 5.766 docenti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dell'11 giugno 2015, n. 16644, recante richiesta di
autorizzazione, ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis, della legge n.
449 del 1997, per l'anno scolastico 2015/2016, alle nomine in ruolo,
tra l'altro, di n. 6.243 unita' di personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (A.T.A.), a fronte di un pari numero di cessazioni con
decorrenza 1° settembre 2015;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dell'11 maggio 2016, n. 12255, con la quale, con
riferimento al numero delle cessazioni comunicato con la precedente
nota dell'11 giugno 2015, n. 16644, si specifica che nel corso
dell'anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 264,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in deroga al principio per cui
le cessazioni hanno decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno
scolastico, si sono verificate ulteriori cessazioni per n. 507 unita'
di personale ATA e che tali posti saranno destinati alla
ricollocazione del personale interessato dalle procedure di mobilita'
di cui alla legge n. 190 del 2014;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, del 30 giugno 2016, n. 16492, recante richiesta di
autorizzazione, per l'anno scolastico 2016/2017, alla nomina in ruolo
di personale docente della scuola, per un contingente totale di n.
32.419 unita', di cui n. 25.198 unita' di personale docente e n.
7.221 unita' di personale docente da destinare al sostegno degli
alunni con disabilita', a fronte di cessazioni pari a n. 16.419 per i
posti comuni e n. 522 per i posti di sostegno e di disponibilita'
residue pari a 8.779 per i posti comuni e n. 6.699 per i posti di
sostegno;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 1° luglio 2016, n. 16568, recante richiesta di
autorizzazione, per l'anno scolastico 2016/2017, a fronte di un
numero di posti di dirigente scolastico vacanti al 1° settembre 2016
pari a n. 1.020 unita', alle nomine in ruolo di n. 285 dirigenti
scolastici, di cui n. 73 unita' per immissione in ruolo dei soggetti
inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio
2011 delle regioni Abruzzo e Campania, n. 1 unita' per riammissione
in servizio, n. 21 unita' per trattenimento in servizio ai sensi
dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015 e n. 190 unita'
ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 27 luglio 2016, n. 20559, recante l'ulteriore
richiesta di autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico
2016/2017, di n. 4.051 unita' di personale ATA, a fronte di un pari
numero di cessazioni;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 27 luglio 2016, n. 20558, recante l'ulteriore
richiesta di autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico
2016/2017, di n. 53 unita' di personale educativo, a fronte di un
pari numero di cessazioni e un numero complessivo di posti vacanti
per tale anno scolastico pari a n. 255 unita';
Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ferma restando la disponibilita' in
organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo,
l'autorizzazione ad assumere:
a) n. 6.750 unita' di personale ATA, di cui n. 507 unita'
destinate alle procedure di mobilita' di cui alla legge n. 190 del
2014, per l'anno scolastico 2015/2016;
b) n. 4.051 unita' di personale ATA per l'anno scolastico
2016/2017;
c) n. 32.419 unita' di personale docente, di cui n. 25.198
unita' di personale docente e n. 7.221 unita' di personale docente da
destinare al sostegno degli alunni con disabilita';
d) n. 285 dirigenti scolastici, di cui n. 73 unita' per
immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del
concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 delle regioni Abruzzo e
Campania, n. 1 unita' per riammissione in servizio, n. 21 unita' per
trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della
legge n. 208 del 2015 e n. 190 unita' ai sensi dell'art. 1, comma 92,
della legge n. 107 del 2015;
e) n. 53 unita' di personale educativo;
Viste le nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 5 agosto 2016, n. 66361/2016, con la quale si esprime
parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
personale docente ed educativo, ATA e dirigenti scolastici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come
modificato dall'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale
effettuare le immissioni in ruolo, salvo quanto previsto dall'art.
1-ter del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, secondo cui per
l'anno scolastico 2016/2017 le assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15
settembre 2016 e la decorrenza economica del contratto di lavoro
consegue alla effettiva presa di servizio;
Visto l'art. 1-quater del medesimo decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, che ha previsto - fino all'approvazione delle graduatorie della
scuola dell'infanzia del concorso di cui all'art. 1, comma 114, della
legge 13 luglio 2015 n. 107 - l'assunzione secondo le modalita' ivi
previste dei soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di
merito della scuola dell'infanzia del concorso, bandito con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'Universita' e della
Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, che non sono stati assunti nei
ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'art. 399,
comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei mjinistri;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 2016;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per
l'anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato n.
6.750 unita' di personale ATA, di cui n. 507 unita' destinate alle
procedure di mobilita' di cui alla legge n. 190 del 2014.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per
l'anno scolastico 2016/2017, ad assumere a tempo indeterminato n.
4.051 unita' di personale ATA.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la decorrenza giuridica
delle immissioni in ruolo e' a partire dal 1° settembre 2016, mentre
quella economica consegue alla presa di servizio presso la sede
assegnata.
4. Le assunzioni in esito alle procedure di mobilita' di cui alla
legge n. 190 del 2014 avranno decorrenza dalla data di presa di
servizio.
Art. 2
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per
l'anno scolastico 2016/2017, ad assumere a tempo indeterminato un
numero di unita' pari a:
a) n. 25.198 per il personale docente su posto comune;
b) n. 7.221 per il personale docente da destinare al sostegno
degli alunni con disabilita';
c) n. 285 dirigenti scolastici, di cui n. 73 unita' per
immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del
concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 delle regioni Abruzzo e
Campania, n. 1 unita' per riammissione in servizio, n. 21 unita' per
trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della
legge n. 208 del 2015 e n. 190 unita' ai sensi dell'art. 1, comma 92,
della legge n. 107 del 2015;
d) n. 53 unita' di personale educativo.
Art. 3
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
trasmette, entro il 31 dicembre 2016, per le necessarie verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati
concernenti il personale assunto ai sensi degli articoli 1 e 2 del
presente decreto, in relazione alle graduatorie utilizzate.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri
reg.ne - prev. n. 2543



