MISE: aumento del budget per la digitalizzazione delle PMI

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2018, il Decreto 23 marzo 2018 con l’incremento della dotazione finanziaria per la concessione del contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese, per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico.
Al fine di sostenere la realizzazione dei progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, sono destinati alla concessione delle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 23 settembre 2014 citato in premessa, euro 242.525.366,25.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 marzo 2018
Incremento della dotazione finanziaria per la concessione del contributo tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese, per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico. (18A03441)
(GU n.116 del 21-5-2018)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, all'art. 6,
comma 1, prevede l'adozione di interventi di finanziamento a fondo
perduto a beneficio di micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto
di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione dei
processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico, tramite la
concessione di voucher di importo non superiore a 10.000 euro;
Visto il comma 2 del medesimo art. 6 del decreto-legge n. 145 del
2013, che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro
dello sviluppo economico, la definizione dell'ammontare
dell'intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di
euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari o sulla collegata
pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269
del 19 novembre 2014, adottato ai sensi del comma 3 del citato art. 6
del decreto-legge n. 145 del 2013 e recante le modalita' di
concessione ed erogazione delle agevolazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del predetto decreto 23
settembre 2014 nel quale e' disposto che i servizi e le soluzioni
informatiche oggetto di agevolazione devono essere acquisiti
successivamente all'assegnazione del voucher alle imprese;
Visto, altresi', l'art. 8, comma 5, del predetto decreto 23
settembre 2014 che prevede, nel caso in cui l'importo complessivo dei
voucher richiesti dalle imprese istanti sia superiore all'ammontare
delle risorse disponibili, il riparto delle risorse in proporzione al
fabbisogno derivante dalla concessione del voucher da assegnare a
ciascun beneficiario;
Visto il decreto adottato in data 7 luglio 2016 dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro dello sviluppo economico
e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in qualita' di Autorita' politica per la coesione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245
del 19 ottobre 2016, che ha destinato alla concessione del voucher
nelle otto regioni del Mezzogiorno l'importo di 32.543.679,00 euro a
carico del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e
Competitivita'» 2014-2020 FESR, rinviando ad apposita delibera CIPE
l'individuazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione da destinare alle regioni del Centro-Nord, nonche' la
ripartizione tra tutte le regioni delle risorse complessivamente
stanziate;
Vista la delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre
2017, che ha assegnato 67.456.321,00 euro a valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione alla concessione del voucher alle imprese
localizzate nelle regioni del Centro-Nord e ha ripartito l'importo
complessivo di euro 100.000.000,00 in misura proporzionale al numero
delle imprese registrate presso le camere di commercio operanti nelle
singole regioni;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 ottobre 2017 e
successive modifiche e integrazioni, con il quale sono individuati i
termini e le modalita' di presentazione delle domande di accesso,
nonche' le modalita' di concessione e di erogazione delle
agevolazioni previste dal predetto decreto 23 settembre 2014;
Visto, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 7, lettera b), del
predetto decreto direttoriale 24 ottobre 2017, nel quale e' stabilito
che le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate
a partire dalle ore 10,00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17,00
del 9 febbraio 2018, esclusivamente tramite la procedura informatica,
accessibile nell'apposita sezione «Voucher digitalizzazione» del sito
web del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it);
Considerato che il termine finale per la presentazione delle
domande di accesso alle agevolazioni e' stato posticipato con decreto
del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
dello sviluppo economico 9 febbraio 2018 alle ore 17,00 del 12
febbraio 2018;
Considerato l'elevato interesse che l'intervento agevolativo ha
suscitato nelle imprese, facendo registrare, nel periodo di apertura
dello sportello agevolativo, la presentazione di circa n. 91.500
domande di agevolazione, corrispondente a un ammontare di
agevolazioni richieste pari a circa 625 milioni di euro;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 14 marzo 2018 con il
quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato
decreto direttoriale 24 ottobre 2017, e' stato definito l'elenco
delle imprese, articolato su base regionale, a cui risulta
assegnabile il voucher di cui al predetto decreto interministeriale
23 settembre 2014;
Considerato che, risultando le richieste agevolative delle imprese
significativamente superiori alla dotazione finanziaria prevista per
l'intervento, l'applicazione del riparto di cui all'art. 8, comma 5,
del decreto interministeriale 23 settembre 2014 comporta
l'attribuzione di un voucher pari in media a circa il 16 per cento
dell'ammontare richiesto dalle imprese;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23,
comma 2, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo
per la crescita sostenibile» e ne individua le specifiche finalita'
per il perseguimento degli obiettivi generali della crescita
sostenibile e della creazione di nuova occupazione nel rispetto delle
contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equita'
sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialita', con
particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa, e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese;
Visto il comma 3 del predetto art. 23, che dispone, in particolare,
che con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo alle forme
d'incentivazione previste dall'art. 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta, e che gli
interventi del Fondo sono attivati con bandi ovvero direttive del
Ministro dello sviluppo economico;
Visto il comma 4 del predetto art. 23, che dispone che il Fondo
puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali
gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi,
anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per
gli altri interventi;
Visto il comma 7 del medesimo art. 23, che stabilisce l'abrogazione
delle disposizioni di legge indicate nell'allegato n. 1 dello stesso
decreto-legge n. 83 del 2012;
Visti i commi 8, 9 e 10 del medesimo art. 23, che dispongono che le
disponibilita' rivenienti da capitoli di bilancio o contabilita'
speciali relative agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del
comma 7, accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione dei
procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore
del decreto-legge n. 83 del 2012, sono versate al Fondo per la
crescita sostenibile e che quelle relative a misure di aiuto
destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate
le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del citato decreto 8
marzo 2013, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile
opera attraverso le contabilita' speciali n. 1201 per l'erogazione
dei finanziamenti agevolati e n. 1726 per gli interventi cofinanziati
dall'Unione europea e dalle regioni, nonche' utilizzando l'apposito
capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento;
Considerato che le risorse finanziarie destinate alla concessione
del voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese ai
sensi del citato decreto interministeriale 7 luglio 2016 e della
citata delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017, affluiscono alla
predetta contabilita' speciale n. 1726;
Considerato che tra gli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del
menzionato art. 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 sono
compresi i contratti di programma, di cui all'art. 2, comma 203,
lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che nella
predetta contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita
sostenibile sono presenti risorse affluite a seguito di revoche,
rideterminazioni o rinunce alle agevolazioni concesse nell'ambito del
predetto strumento agevolativo, per un ammontare pari a circa euro
300.000.000,00;
Ritenuto, al fine di assicurare all'intervento per la
digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento
tecnologico di cui all'art. 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n.
145 del 2013 una incisivita' sulla capacita' competitiva delle
piccole e medie imprese maggiore di quella ottenibile con le risorse
oggi disponibili, di incrementare la dotazione finanziaria
complessiva dell'intervento;
Considerato che le sopra citate economie rivenienti dall'abrogato
strumento agevolativo dei contratti di programma, presenti nella
contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile
riservata agli interventi cofinanziati, possono essere destinate alla
concessione del voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie
imprese di cui all'art. 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 145
del 2013, trattandosi di un intervento che, ai sensi della norma
istitutiva e dei provvedimenti attuativi sopra menzionati, e'
finanziato su un programma operativo nazionale relativo alla
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari e sul Fondo
per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della collegata
pianificazione degli interventi nazionali;
Considerato che le predette economie devono essere utilizzate, ai
sensi del citato art. 23, comma 10, del decreto-legge n. 83 del 2012,
nel rispetto della chiave di riparto che prevede la destinazione
delle risorse finanziarie in misura pari all'80 per cento nelle aree
del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo
quanto, da ultimo, previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014);
Considerato che, per assicurare la copertura delle agevolazioni
complessivamente richieste dalle imprese del Mezzogiorno, tenuto
conto dell'importo di euro 32.543.679,00 gia' assegnato ai sensi del
sopra citato decreto interministeriale 7 luglio 2016, risultano
necessarie ulteriori risorse pari a euro 194.020.293,00;
Considerato che, pertanto, sulla base della predetta chiave di
riparto delle risorse finanziarie tra aree del Mezzogiorno e aree del
Centro-Nord, l'incremento della dotazione finanziaria per la
concessione del voucher a valere sulle risorse disponibili nella
contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile,
rivenienti dalle economie sullo strumento agevolativo dei contratti
di programma, abrogato ai sensi dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge n. 83 del 2012, e' quantificato in euro 242.525.366,25;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di sostenere la realizzazione dei progetti di
digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento
tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, sono destinati alla
concessione delle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 23
settembre 2014 citato in premessa, euro 242.525.366,25 a valere sulle
risorse rivenienti da economie registrate nell'ambito dello strumento
agevolativo dei contratti di programma di cui all'art. 2, comma 203,
lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disponibili nella
contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite alla
sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita'
di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e sono utilizzate, ai sensi del comma 10 del medesimo
art. 23, in misura pari all'80 per cento per i progetti delle imprese
localizzate nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento per i
progetti delle imprese localizzate nelle aree del Centro-Nord.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 marzo 2018
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 283



