MISE: concessione di contributi a fondo perduto a favore delle PMI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2017, il Decreto 17 luglio 2017 con la concessione di contributi a fondo perduto, in forma di voucher, a favore delle PMI.
Le risorse finanziarie all’attuazione dell’intervento ammontano a euro 20.000.000,00.
Il decreto disciplina la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l’acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente dalle societa’ di temporary export management attraverso la messa a disposizione di uno o più TEM e finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione dei soggetti beneficiari, attraverso attività di analisi e ricerche di mercato, di individuazione e acquisizione di nuovi clienti, di assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d’impresa.
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in stato di attività e risultare iscritte al registro delle imprese;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
d) avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000, con riferimento all’ultimo esercizio contabile chiuso; il possesso di tale requisito non è richiesto per le start-up innovative;
e) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti «de minimis» che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento del massimale di cui all’art. 3, paragrafo 2 del Regolamento de minimis;
f) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi all’art. 1 del Regolamento de minimis;
g) non aver ricevuto, per le spese oggetto delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, altri contributi pubblici che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, concessi per le medesime spese, inclusi quelli attribuiti sulla base del Regolamento de minimis;
h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni le PMI riunite attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete; in tal caso il possesso del requisito previsto alla lettera d), può essere accertato con riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle suddette PMI.
Fonte: MISE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 luglio 2017
Concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, a
favore delle PMI.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, recante le
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive», e in particolare l'art. 30, che prevede
l'adozione di un Piano di promozione straordinaria del Made in Italy
(di seguito Piano) e per l'attrazione degli investimenti in Italia;
Visto il comma 2, lettera i) e il comma 4 del predetto art. 30, i
quali prevedono interventi finalizzati al rafforzamento organizzativo
delle start up nonche' delle micro, piccole e medie imprese, in
particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in
forma di voucher destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n.
1407/2013 sugli aiuti «de minimis», all'acquisizione di figure
professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione,
sulla base di quanto previsto a seguito dell'emanazione di un decreto
del Ministero dello sviluppo economico recante i requisiti
soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione dei voucher
dianzi richiamati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 marzo
2015, registrato dalla Corte dei conti il 30 marzo 2015 con n. 1018,
che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, attua il Piano triennale;
Vista la legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio
2017), che per l'anno 2017 ha stanziato 150 milioni di euro per la
realizzazione del Piano;
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 2017, registrato
dalla Corte dei conti il 31 maggio 2017, fg. 558, che, nel ripartire
lo stanziamento sopra richiamato, assegna euro 20.000.000,00, come
previsto dal Piano, alla concessione di contributi a fondo perduto in
forma di voucher, finalizzati al rafforzamento organizzativo delle
start up nonche' delle piccole e medie imprese, rinviandone la
disciplina attuativa ad un successivo decreto del Ministro dello
sviluppo economico;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238,
recante l'adeguamento dei criteri di individuazione delle piccole e
medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
«Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di
importanza minore «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del
24 dicembre 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158
del 5 dicembre 2013, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico» e, in particolare, l'art. 16,
comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli
incentivi alle imprese l'«esercizio delle funzioni di autorita' di
gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il
contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarita' del
Ministero»;
Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con
decisione della Commissione europea C(2014) 8021 finale, del 29
ottobre 2014;
Visto il Programma operativo nazionale Imprese e competitivita'
2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea
C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, successivamente modificato
con decisione C(2015) 8450 finale del 24 novembre 2015;
Visto, in particolare, l'Asse III - Competitivita' PMI, Priorita'
di investimento: 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di
attivita' per le piccole e medie imprese, in particolare per
l'internazionalizzazione - Azione 3.4.1 «Progetti di promozione
dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su
base territoriale o settoriale»;
Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR,
approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16
dicembre 2015;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 maggio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2015, n. 140,
recante disposizioni per la concessione di contributi a fondo perduto
in forma di voucher finalizzati all'acquisizione di servizi
consulenziali a supporto dei processi di internazionalizzazione delle
start-up nonche' delle micro, piccole e medie imprese;
Visto il decreto del direttore generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 23 giugno
2015, recante i termini per la presentazione delle domande di
assegnazione del «voucher internazionalizzazione», nonche' le
modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni;
Visto il decreto del direttore generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 1° settembre
2015, riportante l'elenco delle societa' fornitrici abilitate a
fornire i servizi per l'internazionalizzazione alle imprese
beneficiarie del voucher di cui al decreto ministeriale del 15 maggio
2015;
Visti gli elenchi riportanti le societa' beneficiarie del suddetto
voucher di cui al decreto del direttore generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi del 16 novembre
2015 e ai decreti dirigenziali della Divisione V - Partenariati e
strumenti finanziari per l'internazionalizzazione del 25 gennaio
2016, 15 febbraio 2016 e 20 maggio 2016;
Visto il decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, recante le modalita' da
adottare per tener conto del rating di legalita' attribuito alle
imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 5-ter, comma 1,
del decreto-legge n. 1 del 2012;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.
221 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare,
l'art. 25, che disciplina le imprese aventi natura di «start-up
innovativa»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, della legge 24 marzo 2015, n. 33 e successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 4, che
disciplina le imprese aventi natura di «PMI innovativa»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
a) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico;
b) «DGPIPS»: Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero;
c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
d) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per
l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24
dicembre 2013;
e) «PON I & C»: Programma operativo nazionale «Impresa e
competitivita'» 2014-2020 FESR - Asse III «Competitivita' PMI»
Priorita' di investimento: 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli
di attivita' per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
- Azione 3.4.1 «Progetti di promozione dell'export destinati a
imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o
settoriale»;
f) «TEM»: figura professionale specializzata nell'erogazione di
servizi volti a facilitare e sostenere i processi di
internazionalizzazione d'impresa;
g) «PMI»: impresa/e di dimensione micro, piccola e media, per come
definita/e all'allegato n. 1 del Regolamento GBER e nel decreto del
Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n.
238;
h) «contratto di rete»: contratto sottoscritto tra due o piu'
soggetti imprenditoriali, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del
decreto-legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9
aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
i) «soggetto/i proponente/i»: PMI ovvero aggregazione/i di PMI
costituita/e attraverso la stipula di un contratto di rete, che
presentano istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul presente
decreto;
j) «soggetti/o beneficiari/o»: soggetti/o proponenti/e ammessi/o
alle agevolazioni a valere sul presente decreto;
k) «societa' di temporary export management»: societa' di capitali
accreditate a fornire, per il tramite dei TEM, servizi di
accompagnamento ai processi di internazionalizzazione d'impresa ai
soggetti beneficiari del presente intervento agevolativo;
l) «regioni meno sviluppate»: Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, e Sicilia;
m) «elenchi beneficiari»: elenchi di cui al decreto direttoriale
del 16 novembre 2015, nonche' ai decreti dirigenziali del 25 gennaio
2016, 15 febbraio 2016 e 20 maggio 2016, riportanti le societa'
beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 15
maggio 2015;
n) «start-up innovative»: imprese definite all'art. 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed iscritte nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del suddetto
art. 25;
o) «PMI innovative»: imprese definite all'art. 4 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, ed iscritte nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 2 del suddetto art. 4;
p) «rating di legalita'»: certificazione istituita con il
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' di attribuzione
alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14
novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza.
Art. 2
Risorse finanziarie e gestione dell'intervento
1. Le risorse finanziarie di cui al decreto interministeriale del
13 aprile 2017 destinate all'attuazione dell'intervento di cui al
presente decreto ammontano a euro 20.000.000,00.
2. La dotazione finanziaria di cui al comma 1 e' incrementata con
ulteriori euro 18.000.000,00 a valere sulle risorse del PON I&C,
ripartiti sulla base dell'effettivo utilizzo in tre annualita',
ciascuna di importo pari a euro 6.000.000,00, da destinare
esclusivamente agli interventi finanziati nelle regioni meno
sviluppate.
3. Con successivi provvedimenti della Direzione generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero, in qualita' di autorita' di
gestione del PON I&C, si provvede alla definizione degli atti e delle
procedure attuative di gestione e trasferimento delle risorse
finanziarie di cui al comma 2, in coerenza con le procedure del
sistema di gestione e controllo del PON I&C.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 sono a carico della
contabilita' speciale n. 1726 «Interventi Aree Depresse».
5. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2,
sono previste tre riserve finanziarie:
a) una quota pari al 3% delle risorse finanziarie disponibili e'
destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti
che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni, sono in possesso del rating di legalita';
b) una quota pari al 10% e' destinata alla concessione delle
agevolazioni alle PMI che, al momento della presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni, risultano essere start-up
innovative ovvero PMI innovative;
c) una quota pari al 60% e' destinata alla concessione delle
agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti
l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il
controllo delle agevolazioni, la DGPIPS puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara,
secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attivita' di gestione
sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite del
7% del loro ammontare.
Art. 3
Finalita' dell'intervento
1. Il presente decreto disciplina la concessione di contributi a
fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della
sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni
consulenziali, erogate esclusivamente dalle societa' di temporary
export management attraverso la messa a disposizione di uno o piu'
TEM e finalizzate a sostenere i processi di internazionalizzazione
dei soggetti beneficiari, attraverso attivita' di analisi e ricerche
di mercato, di individuazione e acquisizione di nuovi clienti, di
assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale e di
trasferimento di competenze specialistiche in materia di
internazionalizzazione d'impresa.
2. Con i successivi provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, sono
specificati i servizi consulenziali oggetto del contratto tra i
soggetti beneficiari e le societa' di temporary export management.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in stato di attivita' e risultare iscritte al registro
delle imprese;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e
non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria;
c) risultare in regola con il versamento dei contributi
previdenziali;
d) avere conseguito un importo dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni pari almeno a euro 500.000, con riferimento all'ultimo
esercizio contabile chiuso; il possesso di tale requisito non e'
richiesto per le start-up innovative;
e) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti «de
minimis» che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a
valere sul presente decreto, determini il superamento del massimale
di cui all'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento de minimis;
f) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi all'art.
1 del Regolamento de minimis;
g) non aver ricevuto, per le spese oggetto delle agevolazioni
concesse a valere sul presente decreto, altri contributi pubblici che
si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai
sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, concessi per
le medesime spese, inclusi quelli attribuiti sulla base del
Regolamento de minimis;
h) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni di cui al
presente decreto, le PMI, in possesso dei requisiti di cui al comma
1, riunite attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete; in
tal caso il possesso del requisito previsto al comma 1, lettera d),
puo' essere accertato con riferimento alla somma dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni delle suddette PMI.
Art. 5
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, nell'ambito del Regolamento de
minimis, sotto forma di:
a) contributi «voucher early stage», di importo pari a euro
10.000,00, a fronte di un contratto di servizio con la societa' di
temporary export management di importo almeno pari, al netto
dell'IVA, ad euro 13.000,00;
b) contributi «voucher advanced stage», di importo pari a euro
15.000,00, a fronte di un contratto di servizio con la societa' di
temporary export management di importo almeno pari, al netto
dell'IVA, ad euro 25.000,00.
2. Con riferimento al «voucher early stage», per i soggetti
proponenti gia' assegnatari, come risultante dagli elenchi
beneficiari, delle agevolazioni di cui al decreto direttoriale 23
giugno 2015, l'importo del voucher e' pari a euro 8.000,00, fermo
restando l'importo minimo del contratto di cui al comma 1, lettera
a).
3. Al fine di assicurare un piu' efficace sostegno ai soggetti
proponenti del «voucher advanced stage», e' prevista la possibilita'
di richiedere un contributo aggiuntivo, di importo pari a euro
15.000,00, il cui ottenimento e' subordinato alla presentazione di un
progetto di internazionalizzazione, da realizzarsi anche con il
concorso del TEM messo a disposizione dalla societa' di temporary
export management, in grado di produrre ricadute positive sui volumi
di vendita all'estero; le modalita' e le condizioni di concessione ed
erogazione del suddetto contributo aggiuntivo sono definite con i
successivi provvedimenti direttoriali di cui all'art. 8, comma 1.
4. In sede di presentazione delle istanze di agevolazione, ciascun
soggetto proponente puo' presentare un'unica domanda, optando per una
delle tipologie di voucher di cui al comma 1.
Art. 6
Elenco delle societa' di temporary export management
1. Con decreto del direttore generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi e' istituito, in
sostituzione di quanto disposto con analogo provvedimento del 1°
settembre 2015, l'elenco delle societa' di temporary export
management, con le modalita' e sulla base dei requisiti previsti ai
commi successivi.
2. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui al
comma 1 le societa' che, al momento della presentazione della
domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere attive e risultare iscritte al registro delle imprese;
b) essere costituite nella forma di societa' di capitali ovvero di
consorzi tra imprese;
c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e
non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria;
d) risultare in regola con il versamento dei contributi
previdenziali;
e) aver svolto con esito positivo e attraverso la messa a
disposizione di TEM, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino alla data
di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco delle
societa' di temporary export management, almeno 8 progetti di
supporto a processi di internazionalizzazione d'impresa; il possesso
di tale requisito non e' richiesto per le societa' di servizi delle
associazioni imprenditoriali rappresentative ai sensi dell'art. 4,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza in elenco, oltre ai
requisiti di cui al comma 2, e' necessario che sia riscontrata
l'insussistenza delle clausole di esclusione indicate all'art. 80 del
decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
4. I termini e le modalita' di presentazione delle istanze di
iscrizione all'elenco di cui al comma 1, sono definiti con i
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
5. L'elenco delle societa' di temporary export management riporta,
a partire dalla seconda edizione di cui ai provvedimenti direttoriali
previsti all'art. 8, comma 1, l'assegnazione delle medesime a classi
di risultato, determinate sulla base del rapporto tra il numero di
voucher correttamente rendicontati e il numero dei contratti di
servizio sottoscritti, tenuto anche conto della diversa tipologia di
voucher di cui all'art. 5, comma 1. I criteri e le modalita' di
individuazione delle suddette classi di risultato sono specificati
con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili ai contributi di cui al presente decreto le
spese relative ai servizi di affiancamento all'internazionalizzazione
erogati da una delle societa' di temporary export management per il
tramite della figura professionale del TEM e per effetto della
sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, la cui stipula
deve essere successiva alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art.
6.
2. Ai fini dell'ammissibilita' della spesa, il contratto di
servizio di cui al comma 1 deve risultare conforme a quanto stabilito
dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
Art. 8
Presentazione domande e concessione delle agevolazioni
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere
presentate secondo le modalita' e nei termini stabiliti con
successivi decreti del direttore generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
2. Il Ministero procede alla concessione delle agevolazioni secondo
l'ordine cronologico di ricezione delle domande di agevolazione e nei
limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle riserve di cui
all'art. 2, comma 5, nonche' della completezza della domanda e della
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4.
3. Nel caso di incompletezza della domanda ovvero di insussistenza
dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4, si procede a
comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi
dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni.
4. Le agevolazioni sono concesse entro sessanta giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione stabilito
con i successivi provvedimenti di cui al comma 1.
5. Entro sessanta giorni dalla data di concessione delle
agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere,
secondo le modalita' previste dal provvedimento di cui al comma 1 e
pena la decadenza dalle agevolazioni, il contratto di servizio
stipulato con una delle societa' di temporary export management
presenti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1.
Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate in un'unica soluzione, a fronte
della presentazione di titoli di spesa quietanzati e secondo le
modalita' previste dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.
2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, entro sessanta
giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, fatta
salva la completezza della stessa ovvero i maggiori termini correlati
alla necessita' di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali
e tenuto conto di quanto previsto all'art. 132 del reg. (UE)
1303/2013, si provvede a:
a) verificare la regolarita' e la completezza della documentazione
presentata;
b) accertare la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto
beneficiario;
c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa
presentata e il contratto di servizio trasmesso ai sensi di quanto
previsto all'art. 8, comma 5;
d) in caso di concessione del contributo aggiuntivo di cui all'art.
5, comma 3, verificare il rispetto delle condizioni di cui al
medesimo comma 3.
Art. 10
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi gia'
previsti nel presente decreto, sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dal Ministero, anche ai sensi dell'art. 125 del reg. (UE) 1303/2013,
nonche' da organismi statali o sovrastatali competenti in materia,
anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di
avanzamento delle attivita' oggetto di concessione del voucher e le
condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di
effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle
agevolazioni concesse;
c) garantire, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 125,
paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 1303/2013, che sia
mantenuto un sistema di contabilita' separata o un'adeguata
codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni
relative ai pagamenti alla societa' di temporary export management;
d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte
dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore
a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'art.
8, comma 4, tutta la documentazione contabile, tecnica ed
amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai
servizi fruiti tramite le stesse;
e) conservare i predetti documenti giustificativi sotto forma di
originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie
autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese
le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti
esistenti esclusivamente in versione elettronica;
f) soddisfare gli standard di sicurezza accettati per i sistemi
informatici utilizzati, laddove i documenti siano disponibili
esclusivamente in formato elettronico, garantendo che i documenti
conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini
dell'attivita' di audit;
g) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione
dell'intervento, con le modalita' allo scopo individuate, anche con
successivo provvedimento, dal Ministero, con particolare riferimento,
per quanto attiene alle agevolazioni concesse a valere sulle risorse
finanziarie del PON I & C, agli obblighi fissati ai sensi del
paragrafo 2.2 dell'Allegato XII del regolamento CE 1303/2013;
h) per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse
del PON I&C, assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art. 71
del regolamento CE 1303/2013 in tema di stabilita' delle operazioni.
Art. 11
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:
a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di ammissibilita'
previsti all'art. 4;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei
confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
c) mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 10;
d) in tutti gli altri casi previsti dai provvedimenti di cui
all'art. 8, comma 1, nonche' dalla normativa di riferimento.
Roma, 17 luglio 2017
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 761



