MISE: agevolazioni per piani di investimento per la riqualificazione delle aree di crisi industriali
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, il Decreto 9 giugno 2015 con i termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.
Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, il decreto stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell’art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012.
E’ data priorità all’attuazione degli interventi nell’ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.
Nell’ambito della realizzazione del Programma di promozione industriale di cui alle leggi n. 181/1989 e n. 513/1993 , il Soggetto gestore opera nel rispetto dei principi generali del Regolamento GBER e, in particolare:
a) per la concessione degli aiuti a finalita’ regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 14 del medesimo regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita’ regionale e delle intensita’ di aiuto ivi stabilite;
b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree di crisi non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 17 del Regolamento GBER;
c) per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 18 del Regolamento GBER;
d) per la concessione degli aiuti per l’innovazione dell’organizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 29 del Regolamento GBER;
e) per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER. 3. I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 giugno 2015
Termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di
programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle
aree di crisi industriali.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di
risanamento della siderurgia;
Vista la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996,
con la quale la Commissione europea ha informato le autorita'
italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti
sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonche'
degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con
la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato
comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorita' italiane adottato le
opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato;
Vista la successiva nota di autorizzazione della Commissione
europea del 18 settembre 2003, C(2003) 3365, con la quale viene
comunicato di considerare compatibile con il mercato comune
l'estensione del sistema agevolativo ex lege n. 181/1989 a nuove aree
di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto
dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria
2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in
presenza di crisi settoriali localizzate;
Viste le ulteriori estensioni degli incentivi ex lege n. 181/1989
riconducibili alla predetta autorizzazione comunitaria del 18
settembre 2003 e approvate con le seguenti norme: art. 1, commi
265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 11, commi 8 e 9,
della legge 14 maggio 2005, n. 80; art. 1, comma 30, della legge 23
dicembre 2005, n. 266; art. 37 della legge 23 febbraio 2006, n. 51,
nonche' con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;
Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPI 13 ottobre
1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990; nel decreto
ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; nel
citato art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere
del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014 -
2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16
settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare,
l'art. 5-ter relativo alla elaborazione e all'attribuzione, su
istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti
nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due
milioni di euro;
Visti la deliberazione 14 novembre 2012, n. 24075, dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il
decreto 20 febbraio 2014, n. 57, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014,
adottati in attuazione del citato art. 5-ter del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 gennaio
2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali
dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia per la realizzazione delle attivita' proprie della
societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al
perseguimento di finalita' pubbliche;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 287 del 7 dicembre 2004, recante: "Criteri e modalita' di
concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle
attivita' produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese, di
cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289";
Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che indica la predetta Agenzia quale "ente
strumentale dell'amministrazione centrale" (punto 2.1.1);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 gennaio
2009, registrato con il n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2009, che ha dettato
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia direttive per l'adeguamento del
regime di aiuti ex-lege n. 181/1989 e successive estensioni al
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 97 del 27 aprile 2010, con cui e' stato approvato il Testo unico
degli indirizzi attuativi regolanti i rapporti tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, per
l'attuazione del programma di promozione industriale di cui all'art.
5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n.
513;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure
urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel seguito "decreto-legge n. 83
del 2012", e, in particolare, l'art. 27, che reca il riordino della
disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva
di aree di crisi industriale complessa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27, comma 8,
del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplinale modalita' di
individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa,
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le
opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, prevedendo
la priorita' di accesso agli interventi;
Visto il comma 8-bis del predetto art. 27, inserito dal
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale e'
disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di
natura non regolamentare, da adottare sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le
modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi
degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi
industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del
medesimo art. 27, che presentano, comunque, impatto significativo
sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;
Ritenuto opportuno, alla luce delle sopra elencate disposizioni
normative, procedere, nell'ambito dell'attuazione del predetto comma
8-bis dell'art. 27, all'aggiornamento degli indirizzi attuativi di
cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio 2010, nonche' al
completamento dei contenuti del predetto decreto ministeriale 31
gennaio 2013 per quanto attiene le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, nei casi
di situazioni di crisi industriale complessa;
Ritenuto opportuno, altresi', introdurre alcune modifiche agli
indirizzi attuativi di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio
2010, volte, tra l'altro, a uniformare la disciplina agevolativa di
cui alla legge n. 181/1989 con quella relativa ad altri interventi
agevolativi;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 7 maggio 2015;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea;
d) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato;
e) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
f) "unita' produttiva": una struttura produttiva, dotata di
autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale,
eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche
fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
g) "Legge 181": il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e
successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione
del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
h) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, come definite
nell'allegato 1 del "Regolamento GBER" e nel decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
i) "Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale": la Carta
degli aiuti a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020
contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c), del TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre
2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369;
l) "importo di aiuto corretto": importo massimo di aiuto
consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo
la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0
× C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella zona
interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalita'
regionale, esclusa l'intensita' di aiuto maggiorata (la
maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi
ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 50
milioni di euro e 100 milioni di euro e C e' la parte di costi
ammissibili superiore a 100 milioni di euro;
m) "innovazione dell'organizzazione": l'applicazione di nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi
i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera
sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti
derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la
produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
n) "tutela ambientale": qualsiasi azione volta a porre rimedio o
a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali
causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il rischio di
un tale danno o a promuovere un uso piu' razionale delle risorse
naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego
di fonti di energia rinnovabili.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi
industriale attraverso la valorizzazione della vitalita'
imprenditoriale e delle potenzialita' dei singoli territori, il
presente decreto stabilisce i termini, le modalita' e le procedure
per la presentazione delle domande di accesso, nonche' i criteri di
selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art.
27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012. E' data
priorita' all'attuazione degli interventi nell'ambito delle aree
caratterizzate da crisi industriale complessa.
2. Nell'ambito della realizzazione del Programma di promozione
industriale di cui alle leggi n. 181/1989 e n. 513/1993 e successive
modifiche e integrazioni, il Soggetto gestore opera nel rispetto dei
principi generali del Regolamento GBER, cosi' come gia' previsto dal
decreto ministeriale 8 gennaio 2009 citato nelle premesse, e, in
particolare:
a) per la concessione degli aiuti a finalita' regionale, nel
rispetto dei principi contenuti nell'art. 14 del medesimo
regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti
di Stato a finalita' regionale e delle intensita' di aiuto ivi
stabilite;
b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree
di crisi non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera
a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del Regolamento
GBER;
c) per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di
consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 18 del
Regolamento GBER;
d) per la concessione degli aiuti per l'innovazione
dell'organizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 29
del Regolamento GBER;
e) per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel
rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45
e 47 del Regolamento GBER.
3. I territori delle aree di crisi industriale non complessa
ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle
singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti
l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di
ispezioni e controlli di cui al presente decreto sono affidati al
Soggetto gestore.
2. Con apposita convenzione, da stipularsi entro 90 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i rapporti
tra Ministero e Soggetto gestore.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi incluse le
societa' cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice
civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice
civile, che, alla data di presentazione della domanda di
agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte
nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile
e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel
relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non
residenti sul territorio italiano la disponibilita' di almeno una
sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal
presente articolo;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a
procedure concorsuali;
c) non rientrare tra le societa' che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER;
e) esclusivamente per gli aiuti a finalita' regionale, non
rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la
stessa o analoga attivita' nello spazio economico europeo o che
abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita' entro due
anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona
interessata.
2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in
piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati
nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005.
Art. 5
Programmi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto
i programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 e i
programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4.
A completamento dei predetti programmi di investimento sono,
altresi', ammissibili, per un ammontare non superiore al 20 per cento
del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per
l'innovazione dell'organizzazione di cui al comma 5.
2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle
agevolazioni in conformita' ai divieti e alle limitazioni di cui agli
articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono essere diretti,
fermo restando quanto previsto al comma 3 per le imprese di grandi
dimensioni, a:
a) la realizzazione di nuove unita' produttive tramite l'adozione
di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative
rispetto al mercato di riferimento;
b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unita' produttive
esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti
aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo
complessivo;
c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di
unita' produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al comma 5,
lettera e);
d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei
limiti dell'art. 2, punto 49, del Regolamento GBER;
3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento
produttivo di cui al comma 2 sono ammissibili solo nel caso in cui
siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio
nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3,
lettera a), del TFUE, mentre nelle aree del territorio nazionale
ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del
TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma 2,
lettera a) e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una
diversificazione della produzione e a condizione che le nuove
attivita' non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente
nell'unita' produttiva. A tal fine per attivita' uguali o simili si
intendono attivita' che rientrano nella stessa classe (codice
numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita'
economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di
investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in
territori non ricompresi nelle predette aree del territorio
nazionale.
4. I programmi di investimento per la tutela ambientale sono
ammissibili alle agevolazioni, in conformita' ai divieti e alle
limitazioni stabilite dal Regolamento GBER per gli aiuti per la
tutela ambientale, e devono essere diretti a:
a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle
attivita' dell'impresa, in conformita' e alle condizioni di cui
all'art. 36 del Regolamento GBER;
b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione
europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono
ancora in vigore, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 37
del Regolamento GBER;
c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformita' e
alle condizioni di cui all'art. 38 del Regolamento GBER;
d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformita' e
alle condizioni di cui all'art. 40 del Regolamento GBER;
e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in
conformita' e alle condizioni di cui all'art. 41 del Regolamento
GBER;
f) il risanamento di siti contaminati, in conformita' e alle
condizioni di cui all'art. 45 del Regolamento GBER;
g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in conformita' e
alle condizioni di cui all'art. 47 del Regolamento GBER.
5. I progetti per l'innovazione dell'organizzazione sono
ammissibili alle agevolazioni in conformita' ai divieti e alle
limitazioni di cui all'art. 29 del Regolamento GBER. In particolare,
per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili
solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI e
se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei
costi ammissibili del progetto.
6. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare
le seguenti attivita' economiche:
a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle
miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE
del Consiglio;
b) attivita' manifatturiere;
c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di
investimento produttivo di cui al comma 2 qualora le agevolazioni
siano concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER ovvero ai
programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4,
lettere d) ed e);
d) attivita' dei servizi alle imprese;
e) attivita' turistiche, intese come attivita' finalizzate allo
sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il
miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva.
7. Con la circolare di cui all'art. 6, comma 6, il Ministero
provvede a fornire indicazioni inerenti al dettaglio delle attivita'
ammissibili di cui al comma 6. Nel caso in cui l'intervento e'
disciplinato da un apposito accordo di programma, quest'ultimo, nei
limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e
tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati,
puo' individuare ulteriori attivita' economiche per l'applicazione
dell'intervento, nonche' prevedere la limitazione a specifici settori
di attivita' economica.
8. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi e i
progetti di cui al comma 1 devono:
a) riguardare unita' produttive ubicate in una delle aree di
crisi indicate all'art. 2, comma 1. In particolare, ciascun programma
di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli
obiettivi previsti e riguardare un'unica unita' produttiva, ad
eccezione dei progetti per l'innovazione dell'organizzazione che,
qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare piu' unita'
produttive;
b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a
1.500.000,00 euro (unmilionecinquecentomila);
c) essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 9. A tal fine per data di
avvio si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione
relativi all'investimento oppure la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di
quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di
studi di fattibilita' non sono considerati come avvio. Nel caso di
acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli
attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
d) essere realizzati entro 36 mesi dalla data di delibera di
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1, pena la
revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilita'
del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi,
sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria. La
data di ultimazione del programma coincide con quella relativa
all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero con il completamento
delle attivita' previste per i progetti per l'innovazione
dell'organizzazione e deve essere comunicata dal soggetto
beneficiario al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data stessa;
e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12
mesi dalla data di ultimazione, come comunicata ai sensi della
lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi
in cui l'intervento e' disciplinato da un apposito accordo di
programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora
previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli
addetti dell'unita' produttiva interessata dal programma di
investimenti, purche' la stessa sia operativa da almeno un biennio.
L'accordo di programma puo', inoltre, stabilire criteri e procedure
di premialita' per il conseguimento di specifiche finalita'
occupazionali.
9. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui
al comma 8, lettera e), i soggetti beneficiari si impegnano,
nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa
verifica della sussistenza dei requisiti professionali,
prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di
crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle
liste di mobilita', ovvero risultino disoccupati a seguito di
procedure di licenziamento collettivo. Nei casi in cui l'intervento
e' disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo puo'
diversamente definire il bacino di riferimento del personale da
rioccupare.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla
realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423
e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita'
del programma di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1,
sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della
domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e
17 del Regolamento GBER. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche
aziendali;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
d) programmi informatici e servizi per le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle
esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e) immobilizzazioni immateriali, cosi' come individuate all'art.
2, punto 30, del Regolamento GBER.
2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a
consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi
e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono
ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo
complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando
che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento
in equivalente sovvenzione lordo (ESL).
3. Per le imprese di grandi dimensioni le spese relative ad attivi
immateriali sostenute per la realizzazione di programmi di
investimento produttivo di cui all'art. 5, commi 2 e 3, sono
ammissibili solo nel limite del 50 per cento del costo totale del
programma di investimento.
4. In relazione ai programmi di investimento per la tutela
ambientale di cui all'art. 5, comma 4, sono considerati agevolabili i
costi di investimento cosi' come determinati dagli articoli 36, 37,
38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER.
5. In relazione ai progetti per l'innovazione dell'organizzazione
di cui all'art. 5, comma 5, sono ammissibili alle agevolazioni di cui
al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e
altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle
attivita' del progetto;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura
e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonche'
servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per
l'attivita' del progetto;
d) spese generali derivanti direttamente dal progetto;
e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
6. Il Ministero, con propria circolare, provvede a fornire, nel
rispetto dei principi generali del Regolamento GBER, le specifiche
indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai
limiti di ammissibilita' delle stesse.
Art. 7
Forma e intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in
conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro
i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dal Regolamento
GBER e, in particolare:
a) dall'art. 14 per i programmi di investimento produttivo di cui
all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2
ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di
cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
b) dall'art. 17 per i programmi di investimento produttivo di cui
all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2
ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse
alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del
TFUE;
c) dall'art. 18 per le spese per servizi di consulenza di cui
all'art. 6, comma 2, del presente decreto;
d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli
investimenti per la tutela ambientale;
e) dall'art. 29 per i progetti per l'innovazione
dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5, del presente decreto.
2. Le intensita' massime di aiuto di cui al comma 1 sono espresse
in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore
attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore
attualizzato delle spese ammissibili.
3. Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso
della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui all'art. 8,
comma 1 e all'art. 11, comma 1, e' pari al 50 per cento degli
investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un
periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni,
commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di
finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento
vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla
base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel
sito
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50 per
cento annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre
2004 richiamato nelle premesse.
4. Il contributo in conto impianti e' determinato in relazione
all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al comma 3, nei
limiti delle intensita' massime di aiuto di cui al comma 1, fermo
restando quanto previsto al comma 6. Gli accordi di programma,
qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle
Regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare,
nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del
finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti
concedibili.
5. In caso di partecipazione al capitale, di cui all'art. 8, comma
1 e all'art. 11, comma 1, l'intervento complessivo ai sensi della
legge 181, comprensivo del contributo a fondo perduto, del
finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale,
dovra', di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato
e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50
per cento dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili
per lo stesso intervento, cosi' come previsto ai sensi del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato
nelle premesse.
6. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto
impianti e della eventuale partecipazione al capitale di cui all'art.
8, comma 1 e all'art. 11, comma 1, non puo' essere superiore al 75
per cento degli investimenti ammissibili.
7. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano
di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30
giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di
preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla
differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento
vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da
corrispondere al predetto tasso agevolato.
8. Il finanziamento agevolato, di cui al comma 3, deve essere
assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado
sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire
esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di
investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie e' pari alla
quota capitale del finanziamento.
9. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria
del programma di investimento apportando un contributo finanziario,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in
una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad
almeno il 25 per cento delle spese ammissibili complessive ed e'
tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di
crisi nella quale e' ubicata l'unita' produttiva in cui e' realizzato
il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di
PMI, dalla data di ultimazione del programma.
10. La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica
individuale e alla successiva autorizzazione da parte della
Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:
a) all'importo di aiuto corretto per un investimento con costi
ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di
investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in
aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti nelle aree del territorio
nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3,
lettere a) e c), del TFUE;
b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento
produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi
di cui all'art. 2 ricadenti in aree del territorio nazionale diverse
da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3,
lettere a) e c), del TFUE;
c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di
cui all'art. 6, comma 2;
d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la
tutela ambientale di cui all'art. 5, comma 4, ad eccezione degli
investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite e'
pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento
dei siti contaminati per i quali il limite e' pari a 20 milioni di
euro;
e) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l'innovazione
dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5.
11. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito
accordo di programma, le agevolazioni di cui al presente decreto
possono essere concesse, su specifica richiesta dell'impresa
proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste
dal Regolamento de minimis.
Art. 8
Partecipazione al capitale
di rischio delle imprese
1. E' facolta' del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile ai
sensi del presente decreto richiedere una partecipazione di minoranza
del Soggetto gestore al capitale dell'impresa. Tale partecipazione e'
definita:
a) per le PMI aventi le caratteristiche indicate nell'art. 21 del
Regolamento GBER, secondo le modalita' indicate nei commi seguenti,
fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati
nello stesso art. 21 del Regolamento GBER;
b) per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI che non hanno
le caratteristiche indicate nell'art. 21 del Regolamento GBER,
secondo le modalita' indicate nei commi seguenti e, comunque, previa
notifica individuale della singola operazione alla Commissione
europea.
2. La partecipazione, che deve essere per sua natura transitoria,
non puo' essere superiore al 30 per cento del capitale dell'impresa e
non puo' comportare per il Soggetto gestore responsabilita' di
gestione, ne' rilascio di garanzie.
3. L'assunzione e l'alienazione da parte del Soggetto gestore delle
partecipazioni al capitale delle imprese beneficiarie delle
agevolazioni sono effettuate a condizioni di mercato.
4. Il Soggetto gestore mantiene le partecipazioni al capitale di
rischio delle imprese almeno fino alla data di ultimazione del
programma di cui all'art. 5, comma 8, lettera d), e non oltre i 24
mesi successivi alla medesima data.
5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 6,
provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alle modalita'
di assunzione ed alienazione da parte del Soggetto gestore della
partecipazione al capitale di rischio, nonche' le ulteriori
istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione
dell'intervento partecipativo.
Art. 9
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di una procedura valutativa con procedimento a sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Ciascuna
domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di
investimento.
2. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 6,
provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita' di
accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e a fissare i
termini di presentazione della domanda di agevolazioni. Ai sensi
dell'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e dell'art. 34 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in allegato alla medesima
circolare e' riportato l'elenco degli oneri informativi a carico
delle imprese. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale il
Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita sezione del sito
www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it) le
modalita' di accesso alle agevolazioni e tutte le informazioni
necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese
proponenti.
3. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo
di programma, quest'ultimo puo' definire ulteriori modalita' di
accesso in relazione alle specifiche esigenze territoriali, in
conformita' ai criteri generali disciplinati con la circolare di cui
all'art. 6, comma 6.
Art. 10
Istruttoria delle domande
e criteri di valutazione
1. Le domande di agevolazioni sono presentate al Soggetto gestore,
che procede nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione,
fatto salvo quanto indicato all'art. 9, comma 3, all'istruttoria
delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza
e coerenza del profilo dei soci con personalita' giuridica e dei soci
persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla
pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al
progetto imprenditoriale;
b) fattibilita' tecnica del programma degli investimenti;
c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;
d) potenzialita' del mercato di riferimento, vantaggio
competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di
marketing;
e) fattibilita' e sostenibilita' economica e finanziaria del
progetto imprenditoriale.
2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda e'
attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite
con la circolare di cui all'art. 9, comma 2, con la quale il
Ministero fornisce, altresi', le indicazioni in ordine ai punteggi
minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni.
3. A favore delle imprese in possesso del rating di legalita' di
cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e'
stabilita, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n.
57, una maggiorazione del punteggio di cui al comma 2, nella misura
massima del 3 per cento del punteggio ottenuto.
4. Le domande di agevolazioni, complete dei dati richiesti, sono
istruite in tempo utile perche' possano essere deliberate entro 90
giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento
della stessa.
5. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o
piu' dei criteri di valutazione di cui al comma 1, il Soggetto
gestore invia al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione contenente i motivi
ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali
controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi
all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate
al Soggetto gestore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento
delle suddette comunicazioni.
6. Gli accordi di programma possono aggiungere ai criteri di
valutazione di cui al comma 1 ulteriori criteri, definendo i relativi
punteggi.
Art. 11
Concessione delle agevolazioni
1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui all'art.
10, il Soggetto gestore delibera la concessione delle agevolazioni,
che puo' essere subordinata, in caso di esercizio della facolta' di
cui all'art. 8, comma 1, alla preventiva acquisizione della
partecipazione al capitale da parte dello stesso Soggetto gestore con
le modalita' previste dalla circolare di cui all'art. 8, comma 5.
2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il
soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato,
indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la
forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, nonche' della
partecipazione se prevista, regola i tempi e le modalita' per
l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto
beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la
revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'art. 16,
comma 1, lettera i).
3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario la
delibera di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1,
unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la
sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti, la
stipula del contratto di finanziamento agevolato e, se prevista, la
stipula del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni; tale
documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 30
giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle
agevolazioni.
4. Il Soggetto gestore, entro 90 giorni dal ricevimento della
documentazione di cui al comma 3, con il soggetto beneficiario
provvede a:
a) sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti;
b) stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che
disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il
rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e
obblighi per il soggetto beneficiario;
c) stipulare, in caso di acquisizione della partecipazione al
capitale, il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero
azioni.
Art. 12
Erogazione delle agevolazioni
1. Il contributo in conto impianti e il finanziamento agevolato
sono erogati per stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte di titoli
di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL.
2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono
essere superiori al 25 per cento della spesa ammissibile complessiva.
Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e', comunque,
subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante
esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa non
quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente.
3. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono
definite nel contratto di contributo in conto impianti e nel
contratto di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4, tenuto conto
dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto
di investimento e, comunque, per un numero di SAL non superiore a 5.
Ciascun SAL non puo', comunque, essere inferiore al 15 per cento
della spesa ammissibile.
4. La prima erogazione delle agevolazioni puo' avvenire, su
richiesta dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel
limite del 25 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse,
previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza
assicurativa. Lo schema in base al quale deve essere redatta la
richiesta di erogazione e la documentazione da allegare alla stessa
sono definiti dal Soggetto gestore sulla base delle indicazioni
fornite dal Ministero con la circolare di cui al comma 5.
5. Il Ministero, con la circolare di cui all'art. 6, comma 6,
provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e alle
modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui al
presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da utilizzare
sono resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del
sito www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it).
6. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote
di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla
vigenza e alla regolarita' contributiva del soggetto beneficiario,
nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo
in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato di cui
all'art. 11, comma 4.
7. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti, il
Soggetto gestore opera una ritenuta del 10 per cento, che sara'
versata alle imprese una volta verificato il completamento del
programma di investimento.
Art. 13
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari,
relative a operazioni societarie, nonche' quelle afferenti il
programma di investimento devono essere preventivamente comunicate
dal beneficiario al Soggetto gestore con adeguata motivazione. Ai
fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto
gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei
requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di
investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito
negativo, il Soggetto gestore dispone, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.
Art. 14
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore
possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui
programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto
beneficiario, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di
contributo in conto impianti e di stipula del contratto di
finanziamento agevolato, invia al Soggetto gestore, con cadenza
semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto,
ovvero al terzo nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di
ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal
proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e
per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in
azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto
del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali
o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale
dichiarazione puo' comportare l'avvio del procedimento di revoca
totale delle agevolazioni.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte
dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il
monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti
ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli
disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante
ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di
avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle
agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli
obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita'
di verifica sono contenute nella delibera di concessione delle
agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1.
Art. 15
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese,
incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de
minimis, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento
GBER.
Art. 16
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o parzialmente, e i
relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento
agevolato risolti dal Soggetto gestore nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al
soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;
b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle
agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza
maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;
c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da
quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione
del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi
alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 anni ovvero 5 anni per
le grandi imprese dalla data di ultimazione del programma di
investimento medesimo;
d) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua
alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o
trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data
di ultimazione del programma di investimento;
e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei
confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano
trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di
investimento;
f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo
di cui all'art. 14;
g) mancato rimborso delle rate del finanziamento agevolato per
oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero mancata
corresponsione degli interessi di preammortamento alla scadenza
stabilita;
h) mancata realizzazione del programma occupazionale di cui
all'art. 5, comma 8, lettera e), in presenza di un decremento
dell'obiettivo occupazionale superiore al 10 per cento di quello
previsto nel programma stesso;
i) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla
delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di
contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato.
2. In caso di decremento dell'obiettivo occupazionale di cui al
comma 1, lettera h), nei limiti del 50 per cento di quanto previsto
la revoca e' parziale e comporta l'applicazione di un tasso
corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato,
operazioni oltre 18 mesi, settore industria, pubblicato
dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio sito
istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione
non realizzata rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori
al 50 per cento la revoca e' totale e comporta la restituzione
integrale delle agevolazioni accordate.
Art. 17
Risorse disponibili
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto si
provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art. 27,
commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, a cui potranno
aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale,
regionale ovvero comunitaria.
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dal presente decreto si applicano, altresi', alle domande di
agevolazione:
a) gia' presentate e a favore delle quali, alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, non e' stata ancora deliberata la concessione
delle agevolazioni;
b) relative a interventi disciplinati da accordi di programma
vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 giugno 2015
Il Ministro: Guidi
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2698



