MISE: contributi alle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, il Decreto 8 marzo 2017 con i criteri e le modalità per l’accesso, da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 8 marzo 2017
Criteri e modalita' per l'accesso da parte delle imprese operanti
nell'ambito dell'economia sociale ai contributi non rimborsabili
concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per
la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che
istituisce un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la
crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale,
per il perseguimento di interessi generali e di finalita' di utilita'
sociale individuate dalla normativa di settore (di seguito, «decreto
3 luglio 2015»);
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 3 luglio 2015, che
prevede: a) al comma 1, che le agevolazioni sono concesse nella forma
di finanziamenti a tasso agevolato; b) al comma 4, che, in aggiunta
al finanziamento agevolato, puo' essere concesso dal Ministero dello
sviluppo economico un contributo non rimborsabile a copertura di una
quota delle spese ammissibili; c) al comma 5, che le agevolazioni
previste dal decreto sono concesse a titolo di «de minimis»;
Visto l'art. 7 del decreto 3 luglio 2015, ai sensi del quale i
finanziamenti agevolati previsti dal decreto sono concessi a valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca (di seguito, «FRI») di cui all'art. 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, previa assegnazione delle risorse disposta
dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355, della medesima legge, e che
la copertura finanziaria per la concessione dei contributo previsto
dal comma 4 dell'art. 6 dello stesso decreto puo' essere disposta
anche a valere su risorse previste da specifiche disposizioni
normative;
Visto l'art. 8 del medesimo decreto 3 luglio 2015, che rinvia la
definizione della disciplina attuativa della misura a successivi
decreti, prevedendo, in particolare, al comma 1, che specifiche
condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni previste nella forma del finanziamento agevolato sono
stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e, al comma 2, che i criteri e le modalita' relative alla concessione
del contributo aggiuntivo sono stabiliti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico;
Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
concernente il «Fondo per la crescita sostenibile», che stabilisce,
tra l'altro, che il predetto Fondo e' destinato, sulla base di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti, al finanziamento di
programmi e interventi con un impatto significativo in ambito
nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, rispondenti
a specifiche finalita', tra le quali quella, di cui alla lettera b)
del comma 2 del medesimo articolo, del rafforzamento della struttura
produttiva;
Visto l'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
8 marzo 2013, che, nel dare attuazione al comma 4 del citato art. 23
del decreto-legge n. 83 del 2012, prevede che il Fondo per la
crescita sostenibile opera anche attraverso le due distinte
contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo, rappresentate
dalla contabilita' speciale n. 1201 per l'erogazione dei
finanziamenti agevolati e dalla contabilita' speciale n. 1726 per gli
interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni, nonche'
utilizzando l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle
altre forme di aiuto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2003, che individua nella predetta contabilita' speciale n.
1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora Fondo per
la crescita sostenibile, il carattere di fondo rotativo misto;
Ritenuto che gli oneri per il contributo aggiuntivo ai
finanziamenti agevolati del FRI, di cui all'art. 8 del decreto 3
luglio 2015, possano essere posti a carico del Fondo per la crescita
sostenibile, e in particolare della predetta contabilita' speciale n.
1201, secondo le modalita' di gestione in contabilita' ordinaria gia'
in essere nell'ambito del predetto Fondo;
Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio
2016, che ha assegnato al regime di aiuto di cui al decreto 3 luglio
2015 l'importo di 200.000.000 euro a valere sul FRI, a copertura
delle agevolazioni per i programmi di investimento finalizzati alla
creazione o allo sviluppo delle imprese previste dall'art. 3 del
decreto 3 luglio 2015, secondo i criteri previsti dall'art. 4 del
medesimo decreto;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013 (di seguito, «regolamento (UE) n.
1407/2013»);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Ritenuto, pertanto, di destinare risorse a valere sul Fondo per la
crescita sostenibile per la copertura finanziaria del contributo
aggiuntivo di cui all'art. 6, comma 4, del decreto 3 luglio 2015,
nonche' per la copertura degli oneri di gestione degli interventi
secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e dall'art. 19, comma 5, del citato
decreto-legge n. 78 del 2009;
Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita
sostenibile, alla data di adozione del presente decreto, consente la
destinazione di risorse per le finalita' di cui al decreto 3 luglio
2015;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 8, comma 2,
del decreto 3 luglio 2015, i criteri e le modalita' per la
concessione e l'erogazione, a valere sulle risorse di cui all'art. 2,
dei contributi previsti dall'art. 6, comma 4, del medesimo decreto 3
luglio 2015 in aggiunta ai finanziamenti agevolati concessi a valere
sul FRI.
Art. 2
Risorse
1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto e'
posta a carico, per un importo pari a euro 23.000.000,00, delle
risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, a tal fine
utilizzando l'apposito capitolo di bilancio di cui all'art. 18, comma
2, del decreto interministeriale 8 marzo 2013 citato in premessa,
previo versamento delle somme occorrenti dalla contabilita' speciale
n. 1201 intestata allo stesso Fondo e successiva riassegnazione delle
medesime somme al predetto capitolo. Per le medesime finalita' e'
corrispondentemente e parimenti integrata la sezione del Fondo di cui
all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134.
2. Sull'importo di cui al comma 1 gravano altresi' gli oneri
derivanti dall'affidamento delle attivita' di gestione di cui
all'art. 3, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse
disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto 3
luglio 2015.
Art. 3
Soggetto gestore
1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla
gestione della misura di cui al decreto 3 luglio 2015 e
all'erogazione del contributo di cui al presente decreto, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di appositi
accordi convenzionali, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art.
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.
Art. 4
Programmi ammissibili
1. Il contributo di cui al presente decreto e' concedibile per la
realizzazione dei programmi di cui all'art. 4 del decreto 3 luglio
2015 che rientrino nel campo di applicazione del regolamento (UE) n.
1407/2013, a condizione che presentino spese ammissibili non
superiori a euro 3.000.000,00.
Art. 5
Misura dell'agevolazione
1. Il contributo di cui al presente decreto e' concesso con il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 10, del decreto 3 luglio 2015,
in aggiunta al finanziamento agevolato, nella misura massima del 5
per cento delle spese ammissibili complessive e, comunque, nei limiti
del massimale di aiuto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto 3
luglio 2015.
Art. 6
Modalita' di erogazione
1. L'erogazione del contributo e' disposta in un'unica soluzione ad
avvenuta ultimazione del programma di investimento, su istanza
dell'impresa beneficiaria, formulata contestualmente alla richiesta
di erogazione del saldo del finanziamento agevolato e alla
presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute di
cui all'art. 10, comma 2, del decreto 3 luglio 2015.
2. L'erogazione del contributo e' subordinata alla dimostrazione da
parte dell'impresa richiedente dell'avvenuta ultimazione del
programma di investimento e dell'effettivo pagamento, mediante
esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa rendicontati
ed e' disposta entro 80 giorni dalla presentazione dell'istanza di
cui al comma 1.
Art. 7
Revoche e rinvio
1. Il contributo e' revocato nei casi previsti dall'art. 12 del
decreto 3 luglio 2015.
2. Resta fermo quant'altro previsto dal decreto 3 luglio 2015 e non
richiamato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 marzo 2017
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 258



