MISE: cooperative – contributo per le spese relative all’attività di vigilanza – biennio 2017-2018

Il Ministro dello Sviluppo Economico a pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2017 , il Decreto 3 marzo 2017 con il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2017-2018.
Il contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative all’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2017/2018, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:
+-----+------------+------------------------------------------------+ | | | Parametri | | | |------------------------------------------------+ | | Fasce e | | Capitale | | | | importo | Numero soci| sottoscritto | Fatturato | +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ | | | | | fino a €| | a) | € 280,00| fino a 100|fino a € 5.160,00| 75.000,00| +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ | | | |da € 5.160,01 a €| da € 75.000,01 a| | b) | € 680,00|da 101 a 500| 40.000,00| € 300.000,00| +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ | | | superiore| superiore a €|da € 300.000,01 a| | c) | € 1.350,00| 500| 40.000,00| € 1.000.000,00| +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ | | | superiore| superiore a €|da € 1.000.000.01| | d) | € 1.730,00| 500| 40.000,00| a € 2.000.000,00| +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+ | | | superiore| superiore a €| superiore a €| | e) | € 2.380,00| 500| 40.000,00| 2.000.000,00| +-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
I contributi sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i
seguenti codici tributo:
===================================================
| Codice | Descrizione |
+=============+===================================+
| |contributo biennale - maggiorazioni|
| |del contributo (ad esclusione del |
| |10% dovuta dalle cooperative |
| |edilizie) - interessi per |
| 3010 |ritardato pagamento |
+-------------+-----------------------------------+
| |- maggiorazione del 10% dovuta |
| |dalle cooperative edilizie - |
| 3011 |interessi per ritardato pagamento |
+-------------+-----------------------------------+
| 3014 |- sanzioni |
+-------------+-----------------------------------+
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 marzo 2017
Contributo per le spese relative all'attivita' di vigilanza dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso, per il biennio 2017-2018.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l'art. 8 che prevede il versamento da parte delle
societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15 in
materia di vigilanza e di contributo per le spese relative alle
ispezioni ordinane;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare
l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005, che all'art. 25
stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito
cooperativo al 1° gennaio 2007;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006, recante modalita'
di accertamenti e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti
cooperativi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio
2007;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013, recante criteri e
modalita' di iscrizione delle societa' di mutuo soccorso nella
sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e
nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2014, in materia di
vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso;
Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3958
del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di societa' cooperative
dalle associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;
Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della misura del
contributo dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito
cooperative e dalle societa' di mutuo soccorso per il biennio
2017/2018;
Decreta:
Art. 1
Contributo delle societa' cooperative
1. Il contributo dovuto dalle societa' cooperative per le spese
relative all'attivita' di vigilanza sugli stessi enti e' corrisposto,
per il biennio 2017/2018, sulla base dei parametri e nella misura
indicata nella tabella a seguire:
+-----+------------+------------------------------------------------+
| | | Parametri |
| | |------------------------------------------------+
| | Fasce e | | Capitale | |
| | importo | Numero soci| sottoscritto | Fatturato |
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
| | | | | fino a €|
| a) | € 280,00| fino a 100|fino a € 5.160,00| 75.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
| | | |da € 5.160,01 a €| da € 75.000,01 a|
| b) | € 680,00|da 101 a 500| 40.000,00| € 300.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
| | | superiore| superiore a €|da € 300.000,01 a|
| c) | € 1.350,00| 500| 40.000,00| € 1.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
| | | superiore| superiore a €|da € 1.000.000.01|
| d) | € 1.730,00| 500| 40.000,00| a € 2.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
| | | superiore| superiore a €| superiore a €|
| e) | € 2.380,00| 500| 40.000,00| 2.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
2. Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di
cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
3. Nelle cooperative edilizie il fatturato e' determinato prendendo
come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di
valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II
(Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato
patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e la voce A
(Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425
del codice civile.
4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del
50%, per le societa' cooperative assoggettabili a revisione annuale
ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30%
per le societa' cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre
1991, n. 381.
5. L'aumento del 50% di cui al comma 4 si applica anche alle
societa' cooperative iscritte all'Albo nazionale delle societa'
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non
rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art.
15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui le stesse
abbiano gia' realizzato o avviato un programma edilizio.
6. Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio
1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi
1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di
abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle
regioni a statuto speciale.
Art. 2
Contributo delle banche di credito cooperativo
1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le
spese relative all'attivita' di vigilanza sugli stessi enti e'
corrisposto, per il biennio 2017/2018, sulla base dei parametri e
nella misura indicata nella tabella a seguire:
------------------------------------------------------------+
| | | Parametri |
| | |---------------------------------+
| | | | Totale attivo |
| | Fasce e importo | Numero soci | (migliaia di euro)|
+-------+-----------------+-------------+-------------------+
| a) | € 1.980,00| fino a 980| fino a 124.000|
+-------+-----------------+-------------+-------------------+
| | | | da 124.001 a|
| b) | € 3.745,00|da 981 a 1680| 290.000|
+-------+-----------------+-------------+-------------------+
| c) | € 6.660.00| oltre 168i)| oltre 290.000|
+-------+-----------------+-------------+-------------------+
Art. 3
Contributo delle societa' di mutuo soccorso
1. Il contributo dovuto dalle societa' di mutuo soccorso per le
spese relative all'attivita' di vigilanza sugli stessi enti e'
corrisposto, per il biennio 2017/2018, sulla base dei parametri e
nella misura indicata nella tabella a seguire:
=====================================================================
| | Importo (in | | Contributi mutualistici |
| Fasce | euro) | Numero soci | (in euro) |
+===========+===============+=============+=========================+
| a | € 280,00 |fino a 1.000 | fino a 100.000 |
+-----------+---------------+-------------+-------------------------+
| | | da 1.001 a | |
| b | € 560,00 | 10.000 | da 100.001 a 500.000 |
+-----------+---------------+-------------+-------------------------+
| c | € 840,00 |oltre 10.000 | oltre 500.000 |
+-----------+---------------+-------------+-------------------------+
Art. 4
Calcolo del contributo
1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui
agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale di tutti i
parametri ivi previsti. Le societa' cooperative, le banche di credito
cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che superino anche uno
solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del
contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il parametro
piu' alto.
2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2 e 3 deve
essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31
dicembre 2016 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo
esercizio 2016.
Art. 5
Limitazioni ed eccezioni
1. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le
societa' di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento
entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2017/2018
sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma - per le
societa' cooperative, ricorrendone la fattispecie, l'applicazione
delle maggiorazioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6 del presente
decreto.
2. Il termine del pagamento per le societa' cooperative, le banche
di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso di nuova
costituzione e' di novanta giorni dalla data di iscrizione nel
registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, e'
determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento
dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le societa'
cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo
soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre
2017.
Art. 6
Modalita' di versamento dei contributi dovuti al Ministero dello
sviluppo economico
1. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo
economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia
delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i
seguenti codici tributo:
===================================================
| Codice | Descrizione |
+=============+===================================+
| |contributo biennale - maggiorazioni|
| |del contributo (ad esclusione del |
| |10% dovuta dalle cooperative |
| |edilizie) - interessi per |
| 3010 |ritardato pagamento |
+-------------+-----------------------------------+
| |- maggiorazione del 10% dovuta |
| |dalle cooperative edilizie - |
| 3011 |interessi per ritardato pagamento |
+-------------+-----------------------------------+
| 3014 |- sanzioni |
+-------------+-----------------------------------+
2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le
societa' di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di
rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24
precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al portale
delle cooperative, all'indirizzo internet
http://cooperative.mise.gov.it.
3. Per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e
le societa' di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura
totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera'
ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale
18 dicembre 2006, che stabilisce le modalita' di accertamento e di
riscossione dei contributi in questione.
Art. 7 Contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza 1. I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dalle societa' cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalita' stabilite dalle associazioni stesse. 2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che aderiscono ad una associazione nazionale di rappresentanza prima del termine stabilito per il versamento del contributo sono tenute a effettuare il versamento all'associazione. Nel caso in cui tale adesione avvenga successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 8
Termine per il versamento del contributo
1. Il termine per il versamento del contributo e' fissato in
novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a norma
dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.
2. L'inottemperanza alle disposizioni della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, comporta per le societa' cooperative e i loro consorzi, ai
sensi dell'art. 21, comma 2, della citata norma, la decadenza dalle
agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa
vigente.
Art. 9
Norme finali
1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
2. Il presente decreto verra' pubblicato integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del
Ministero dello sviluppo economico, nella sottosezione normativa
dedicata agli enti cooperativi.
Roma, 3 marzo 2017
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 207



