MISE: cooperative – contributo per le spese relative all’attività di vigilanza – biennio 2017-2018

MISE

Il Ministro dello Sviluppo Economico a pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2017 , il Decreto 3 marzo 2017 con il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2017-2018.

Il contributo dovuto dalle società cooperative per le spese relative all’attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2017/2018, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:

+-----+------------+------------------------------------------------+
|     |            |                Parametri                       |
|     |            |------------------------------------------------+
|     |   Fasce e  |            |     Capitale    |                 |
|     |   importo  | Numero soci|   sottoscritto  |    Fatturato    |
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |            |                 |         fino a €|
| a)  |    € 280,00|  fino a 100|fino a € 5.160,00|        75.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |            |da € 5.160,01 a €| da € 75.000,01 a|
| b)  |    € 680,00|da 101 a 500|        40.000,00|     € 300.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |   superiore|    superiore a €|da € 300.000,01 a|
| c)  |  € 1.350,00|         500|        40.000,00|   € 1.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |   superiore|    superiore a €|da € 1.000.000.01|
| d)  |  € 1.730,00|         500|        40.000,00| a € 2.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |   superiore|    superiore a €|    superiore a €|
| e)  |  € 2.380,00|         500|        40.000,00|     2.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+

I contributi sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i
seguenti codici tributo:

         ===================================================
         |   Codice    |            Descrizione            |
         +=============+===================================+
         |             |contributo biennale - maggiorazioni|
         |             |del contributo (ad esclusione del  |
         |             |10% dovuta dalle cooperative       |
         |             |edilizie)       - interessi per    |
         |    3010     |ritardato pagamento                |
         +-------------+-----------------------------------+
         |             |- maggiorazione del 10% dovuta     |
         |             |dalle cooperative edilizie    -    |
         |    3011     |interessi per ritardato pagamento  |
         +-------------+-----------------------------------+
         |    3014     |- sanzioni                         |
         +-------------+-----------------------------------+

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

 

 


 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 marzo 2017 

Contributo per le spese relative all'attivita'  di  vigilanza  dovuto
dalle societa' cooperative, dalle banche  di  credito  cooperativo  e
dalle  societa'  di  mutuo  soccorso,  per  il   biennio   2017-2018.
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l'art.  8  che  prevede  il  versamento  da  parte  delle
societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381; 
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15  in
materia di vigilanza e di  contributo  per  le  spese  relative  alle
ispezioni ordinane; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare
l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2005,  che  all'art.  25
stabilisce  l'avvio  della  vigilanza   sulle   Banche   di   credito
cooperativo al 1° gennaio 2007; 
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006,  recante  modalita'
di accertamenti e di riscossione dei  contributi  dovuti  dagli  enti
cooperativi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32   dell'8
febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti  in  data  17  gennaio
2007; 
  Visto il decreto ministeriale  6  marzo  2013,  recante  criteri  e
modalita' di  iscrizione  delle  societa'  di  mutuo  soccorso  nella
sezione del registro delle imprese relativa alle  imprese  sociali  e
nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative; 
  Visto il decreto  ministeriale  30  ottobre  2014,  in  materia  di
vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso; 
  Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico  n.  3958
del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di  societa'  cooperative
dalle associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14  dicembre
1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo; 
  Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della  misura  del
contributo dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito
cooperative e  dalle  societa'  di  mutuo  soccorso  per  il  biennio
2017/2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Contributo delle societa' cooperative 
 
  1. Il contributo dovuto dalle societa'  cooperative  per  le  spese
relative all'attivita' di vigilanza sugli stessi enti e' corrisposto,
per il biennio 2017/2018, sulla base dei  parametri  e  nella  misura
indicata nella tabella a seguire: 
    

+-----+------------+------------------------------------------------+
|     |            |                Parametri                       |
|     |            |------------------------------------------------+
|     |   Fasce e  |            |     Capitale    |                 |
|     |   importo  | Numero soci|   sottoscritto  |    Fatturato    |
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |            |                 |         fino a €|
| a)  |    € 280,00|  fino a 100|fino a € 5.160,00|        75.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |            |da € 5.160,01 a €| da € 75.000,01 a|
| b)  |    € 680,00|da 101 a 500|        40.000,00|     € 300.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |   superiore|    superiore a €|da € 300.000,01 a|
| c)  |  € 1.350,00|         500|        40.000,00|   € 1.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |   superiore|    superiore a €|da € 1.000.000.01|
| d)  |  € 1.730,00|         500|        40.000,00| a € 2.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+
|     |            |   superiore|    superiore a €|    superiore a €|
| e)  |  € 2.380,00|         500|        40.000,00|     2.000.000,00|
+-----+------------+------------+-----------------+-----------------+


    
  2. Per fatturato deve intendersi il «valore  della  produzione»  di
cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile. 
  3. Nelle cooperative edilizie il fatturato e' determinato prendendo
come riferimento il maggior  valore  tra  l'eventuale  incremento  di
valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci  B-II
(Immobilizzazioni  materiali)   e   C-I   (Rimanenze)   dello   Stato
patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e  la  voce  A
(Valore della produzione) del Conto economico, di cui  all'art.  2425
del codice civile. 
  4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del
50%, per le societa' cooperative assoggettabili a  revisione  annuale
ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59  e  del  30%
per le societa' cooperative di cui all'art. 3 della legge 8  novembre
1991, n. 381. 
  5. L'aumento del 50% di cui  al  comma  4  si  applica  anche  alle
societa'  cooperative  iscritte  all'Albo  nazionale  delle  societa'
cooperative edilizie di abitazione  e  dei  loro  consorzi,  che  non
rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato  art.
15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel  caso  in  cui  le  stesse
abbiano gia' realizzato o avviato un programma edilizio. 
  6. Come disposto dall'art. 20, comma  c)  della  legge  31  gennaio
1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei  precedenti  commi
1, 4 e 5 sono maggiorati del  10%  per  le  cooperative  edilizie  di
abitazione e loro consorzi, ivi compresi  quelli  aventi  sede  nelle
regioni a statuto speciale. 
                               Art. 2 
 
           Contributo delle banche di credito cooperativo 
 
  1. Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per  le
spese relative  all'attivita'  di  vigilanza  sugli  stessi  enti  e'
corrisposto, per il biennio 2017/2018, sulla  base  dei  parametri  e
nella misura indicata nella tabella a seguire: 
    


------------------------------------------------------------+
|       |                 |          Parametri              |
|       |                 |---------------------------------+
|       |                 |             |    Totale attivo  |
|       | Fasce e importo | Numero soci | (migliaia di euro)|
+-------+-----------------+-------------+-------------------+
|  a)   |       € 1.980,00|   fino a 980|     fino a 124.000|
+-------+-----------------+-------------+-------------------+
|       |                 |             |       da 124.001 a|
|  b)   |       € 3.745,00|da 981 a 1680|            290.000|
+-------+-----------------+-------------+-------------------+
|  c)   |       € 6.660.00|  oltre 168i)|      oltre 290.000|
+-------+-----------------+-------------+-------------------+

 
    
                               Art. 3 
 
             Contributo delle societa' di mutuo soccorso 
 
  1. Il contributo dovuto dalle societa' di  mutuo  soccorso  per  le
spese relative  all'attivita'  di  vigilanza  sugli  stessi  enti  e'
corrisposto, per il biennio 2017/2018, sulla  base  dei  parametri  e
nella misura indicata nella tabella a seguire: 
    
 
=====================================================================
|           |  Importo (in  |             | Contributi mutualistici |
|   Fasce   |     euro)     | Numero soci |        (in euro)        |
+===========+===============+=============+=========================+
|     a     |   € 280,00    |fino a 1.000 |     fino a 100.000      |
+-----------+---------------+-------------+-------------------------+
|           |               | da 1.001 a  |                         |
|     b     |   € 560,00    |   10.000    |  da 100.001 a 500.000   |
+-----------+---------------+-------------+-------------------------+
|     c     |   € 840,00    |oltre 10.000 |      oltre 500.000      |
+-----------+---------------+-------------+-------------------------+
 
                               Art. 4 
 
                       Calcolo del contributo 
 
  1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui
agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale  di  tutti  i
parametri ivi previsti. Le societa' cooperative, le banche di credito
cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che  superino  anche  uno
solo  dei  parametri  ivi  previsti  sono  tenuti  al  pagamento  del
contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il  parametro
piu' alto. 
  2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2  e  3  deve
essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31
dicembre 2016 ovvero dal  bilancio  chiuso  nel  corso  del  medesimo
esercizio 2016. 
                               Art. 5 
 
                      Limitazioni ed eccezioni 
 
  1. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le
societa' di mutuo soccorso che  deliberano  il  proprio  scioglimento
entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2017/2018
sono tenute al pagamento  del  contributo  minimo,  ferma  -  per  le
societa' cooperative,  ricorrendone  la  fattispecie,  l'applicazione
delle maggiorazioni di cui all'art. 1, commi 4, 5 e  6  del  presente
decreto. 
  2. Il termine del pagamento per le societa' cooperative, le  banche
di credito cooperativo e le  societa'  di  mutuo  soccorso  di  nuova
costituzione e' di  novanta  giorni  dalla  data  di  iscrizione  nel
registro delle imprese. La  fascia  contributiva,  in  tal  caso,  e'
determinata sulla base  dei  soli  parametri  rilevabili  al  momento
dell'iscrizione nel registro delle imprese. 
  3.  Sono  esonerate  dal  pagamento  del  contributo  le   societa'
cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di  mutuo
soccorso iscritte nel registro delle  imprese  dopo  il  31  dicembre
2017. 
                               Art. 6 
 
Modalita' di versamento dei  contributi  dovuti  al  Ministero  dello
                         sviluppo economico 
 
  1.  I  contributi  di  pertinenza  del  Ministero  dello   sviluppo
economico sono riscossi esclusivamente per  il  tramite  dell'Agenzia
delle entrate, mediante versamento  sul  modello  F24  utilizzando  i
seguenti codici tributo: 
    
 
         ===================================================
         |   Codice    |            Descrizione            |
         +=============+===================================+
         |             |contributo biennale - maggiorazioni|
         |             |del contributo (ad esclusione del  |
         |             |10% dovuta dalle cooperative       |
         |             |edilizie)       - interessi per    |
         |    3010     |ritardato pagamento                |
         +-------------+-----------------------------------+
         |             |- maggiorazione del 10% dovuta     |
         |             |dalle cooperative edilizie    -    |
         |    3011     |interessi per ritardato pagamento  |
         +-------------+-----------------------------------+
         |    3014     |- sanzioni                         |
         +-------------+-----------------------------------+
 
  2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le
societa' di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali  di
rappresentanza possono utilizzare per il  pagamento  il  modello  F24
precompilato, disponibile collegandosi  e  registrandosi  al  portale
delle          cooperative,          all'indirizzo           internet
http://cooperative.mise.gov.it. 
  3. Per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e
le societa' di mutuo soccorso che ritardano od omettono -  in  misura
totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si  provvedera'
ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale
18 dicembre 2006, che stabilisce le modalita' di  accertamento  e  di
riscossione dei contributi in questione. 
                               Art. 7 
 
   Contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza 
 
  1. I contributi  di  pertinenza  delle  associazioni  nazionali  di
rappresentanza,  assistenza,  tutela  e   revisione   del   movimento
cooperativo, dovuti  dalle  societa'  cooperative,  dalle  banche  di
credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso che  risultano
ad esse associate, sono riscossi con  le  modalita'  stabilite  dalle
associazioni stesse. 
  2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le
societa'  di  mutuo  soccorso  che  aderiscono  ad  una  associazione
nazionale di  rappresentanza  prima  del  termine  stabilito  per  il
versamento del contributo sono  tenute  a  effettuare  il  versamento
all'associazione.   Nel   caso   in   cui   tale   adesione   avvenga
successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve
essere versato al Ministero dello sviluppo economico. 
                               Art. 8 
 
              Termine per il versamento del contributo 
 
  1. Il termine per  il  versamento  del  contributo  e'  fissato  in
novanta giorni e decorre dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  a  norma
dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006. 
  2. L'inottemperanza alle disposizioni della legge 31 gennaio  1992,
n. 59, comporta per le societa' cooperative e  i  loro  consorzi,  ai
sensi dell'art. 21, comma 2, della citata norma, la  decadenza  dalle
agevolazioni fiscali e  di  altra  natura  previste  dalla  normativa
vigente. 
                               Art. 9 
 
                            Norme finali 
 
  1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione. 
  2.  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  integralmente  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sul  sito  web  del
Ministero dello  sviluppo  economico,  nella  sottosezione  normativa
dedicata agli enti cooperativi. 
    Roma, 3 marzo 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 207 
La Redazione

Autore: La Redazione

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