MISE: criteri di accesso al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria

Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016, il Decreto 17 ottobre 2016 con i criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Le risorse finanziarie messe a disposizione per le PMI, per la concessione delle garanzie dirette e delle controgaranzie sono pari a 35 milioni di euro.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di societa' in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, e, in particolare, l'art. 15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare,
l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una
migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse
finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la
concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31 maggio 1999, n. 248, e successivi decreti attuativi, anche
introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di
finanziamento garantito e di onere della garanzia;
Visto l'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012,
recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la
concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 20 agosto 2012, n. 193;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre
2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con il quale sono
state approvate le «Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate disposizioni
finalizzate a migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, anche attraverso, ai sensi
di quanto stabilito al comma 1, lettera b), la limitazione al
«....rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di
nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilita' di
garantire operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti
finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia,
salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutivita',
all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8
marzo 2014, n. 56, con il quale sono state attuate le disposizioni di
cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 e, in
particolare, l'art. 4, che stabilisce che «La garanzia del Fondo puo'
essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni finanziarie
di nuova concessione ed erogazione. Le richieste di garanzia riferite
a operazioni finanziarie gia' deliberate dai soggetti finanziatori
alla data di presentazione della stessa richiesta di garanzia sono
improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del Fondo, salvo
che le operazioni stesse non siano condizionate, nella loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia del Fondo»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto» e in
particolare l'art. 2-bis «Sostegno alle imprese fornitrici di
societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale» ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad
amministrazione straordinaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015,
con il quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni
delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere
generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
b) «Disposizioni operative»: le disposizioni di carattere
generale per l'amministrazione del Fondo approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015;
c) «Criteri di valutazione»: i criteri di valutazione di cui alla
Parte VI «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese»
delle disposizioni operative;
d) «Consiglio di gestione»: il Consiglio di gestione del Fondo
previsto dall'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
e) «decreto-legge n. 1/2015»: il decreto-legge 5 gennaio 2015, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto»;
f) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
g) «imprese debitrici»: le imprese che gestiscono almeno uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 231, e soggette ad
amministrazione straordinaria;
h) «PMI beneficiarie»: le piccole e medie imprese come definite
nell'allegato l del regolamento di esenzione il cui fatturato e'
costituito per almeno il 50 per cento, per almeno due esercizi, anche
non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da
fornitura di beni e servizi alle imprese debitrici; le PMI
beneficiarie non devono essere qualificabili come «imprese in
difficolta'» ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del
regolamento di esenzione;
i) «Commissario»: il commissario straordinario di cui al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero il commissario della
procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, comma
2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Art. 2
Risorse finanziarie
1. Per la concessione in favore delle PMI beneficiarie delle
garanzie dirette e delle controgaranzie di cui al presente decreto e'
utilizzata nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo la quota
di riserva pari a euro 35.000.000,00 di cui al decreto-legge n.
1/2015.
Art. 3
Accesso delle PMI beneficiarie al Fondo
1. Alla richiesta di garanzie dirette e di controgaranzie su
finanziamenti da concedere alle PMI beneficiarie deve essere
allegata, a pena di esclusione, una attestazione del Commissario
dell'impresa debitrice che la PMI beneficiaria ne e' fornitrice o
creditrice ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge n.
1/2015.
2. La garanzia diretta e la controgaranzia del Fondo sono
rilasciate sulle operazioni finanziarie da concedere alle PMI
beneficiarie:
a) fino all'importo massimo garantito dal Fondo di euro
2.500.000,00;
b) senza alcun onere o spesa;
c) a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite dalla
garanzia diretta o dalla controgaranzia del Fondo non venga acquisita
dai soggetti finanziatori nessun'altra garanzia reale, bancaria,
personale o assicurativa.
3. La garanzia diretta del Fondo e' concessa in favore delle PMI
beneficiarie fino alla misura massima dell'80 per cento
dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili.
4. Nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal
Consiglio di gestione, la garanzia diretta interviene fino alla
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione per
capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti
finanziatori nei confronti delle PMI beneficiarie, calcolato al
sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di recupero
cosi' come regolate dalle disposizioni operative.
5. La controgaranzia del Fondo e' concessa in favore delle PMI
beneficiarie fino alla misura massima dell'80 per cento
dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili, con
copertura fino all'80 per cento da parte del soggetto richiedente la
controgaranzia stessa.
6. Nei limiti dell'importo massimo garantito deliberato dal
Consiglio di gestione, la controgaranzia interviene fino alla misura
massima dell'80 per cento della somma liquidata dal soggetto
richiedente al soggetto finanziatore.
7. Le richieste di garanzia diretta e controgaranzia relative alle
operazioni finanziarie da concedere in favore delle PMI beneficiarie
sono deliberate dal Consiglio di gestione, in via prioritaria, entro
trenta giorni dall'arrivo della richiesta o dal completamento della
stessa.
8. Le PMI beneficiarie, per quanto non disposto dal presente
decreto, accedono alla garanzia diretta e alla controgaranzia del
Fondo secondo quanto previsto dalle disposizioni operative.
Art. 4
Valutazione delle PMI beneficiarie ai fini dell'accesso alla garanzia
diretta e alla controgaranzia del Fondo
1. Ai fini della valutazione delle PMI beneficiarie per
l'ammissione delle operazioni alla garanzia diretta e alla
controgaranzia del Fondo e' ridotto del 20 per cento, fatta eccezione
per l'indice B) del paragrafo I.1 dei criteri di valutazione,
ciascuno dei «Valori di riferimento», nonche' dei relativi «Valori»
definiti per l'assegnazione dei punteggi degli «Indici», indicati nei
criteri di valutazione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono riferite esclusivamente ai
criteri di valutazione vigenti alla data di pubblicazione del
presente decreto e sono applicate per un periodo comunque non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 5
Norme finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a
partire dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il Consiglio di gestione entro la data di entrata in vigore di
cui al comma 1 provvede a integrare le disposizioni operative al fine
di recepire le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Le disposizioni operative cosi' integrate sono pubblicate nei
siti internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 ottobre 2016
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2889



