MISE: criteri di accesso al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria

MISE

Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016, il Decreto 17 ottobre 2016 con i criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per le PMI, per la concessione delle garanzie dirette e delle controgaranzie sono pari a 35 milioni di euro.

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

 

 


 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 ottobre 2016 

Criteri di accesso al Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese  da  parte  delle   imprese   creditrici   di   societa'   in
amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale.
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

                           di concerto con 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, e, in particolare, l'art. 15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  recante  «Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare,
l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai  fini  di  una
migliore finalizzazione verso l'accesso  al  credito  e  lo  sviluppo
delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di  garanzia
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle  risorse
finanziarie disponibili, con  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la
concessione della garanzia e per la gestione  del  Fondo  di  cui  al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31 maggio  1999,  n.  248,  e  successivi  decreti  attuativi,  anche
introducendo delle differenziazioni  in  termini  di  percentuali  di
finanziamento garantito e di onere della garanzia; 
  Visto  l'art.  39  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  26  giugno  2012,
recante «Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per la
concessione della garanzia del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 20 agosto 2012, n. 193; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con  il  quale  sono
state approvate le «Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2,  comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», che prevede che
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  adottate  disposizioni
finalizzate a migliorare l'efficacia degli interventi  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, anche attraverso,  ai  sensi
di quanto stabilito  al  comma  1,  lettera  b),  la  limitazione  al
«....rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di
nuova  concessione  ed  erogazione,  escludendo  la  possibilita'  di
garantire  operazioni  finanziarie  gia'  deliberate   dai   soggetti
finanziatori alla data di presentazione della richiesta di  garanzia,
salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro  esecutivita',
all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  27  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell'8
marzo 2014, n. 56, con il quale sono state attuate le disposizioni di
cui all'art. 1  del  citato  decreto-legge  n.  69  del  2013  e,  in
particolare, l'art. 4, che stabilisce che «La garanzia del Fondo puo'
essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni  finanziarie
di nuova concessione ed erogazione. Le richieste di garanzia riferite
a operazioni finanziarie gia' deliberate  dai  soggetti  finanziatori
alla data di presentazione della stessa richiesta  di  garanzia  sono
improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del Fondo,  salvo
che  le  operazioni  stesse  non  siano  condizionate,   nella   loro
esecutivita', all'acquisizione della garanzia del Fondo»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto» e  in
particolare  l'art.  2-bis  «Sostegno  alle  imprese  fornitrici   di
societa'  che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento  industriale  di
interesse  strategico  nazionale»  ai  sensi  dell'articolo   1   del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre  2012,  n.  231,  e  che  siano  soggette  ad
amministrazione straordinaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19  novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 2015,
con il quale sono state approvate  le  modifiche  e  le  integrazioni
delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di  carattere
generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della  legge
23 dicembre 1996, n. 662; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese,
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662; 
    b)  «Disposizioni  operative»:  le  disposizioni   di   carattere
generale per l'amministrazione del Fondo approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015; 
    c) «Criteri di valutazione»: i criteri di valutazione di cui alla
Parte VI «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese»
delle disposizioni operative; 
    d) «Consiglio di gestione»: il Consiglio di  gestione  del  Fondo
previsto dall'art. 1, comma 48, lettera a), della legge  27  dicembre
2013, n. 147; 
    e) «decreto-legge n. 1/2015»: il decreto-legge 5 gennaio 2015, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,  n.  20,
recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale in crisi  e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e
dell'area di Taranto»; 
    f) «Regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato; 
    g) «imprese debitrici»: le  imprese  che  gestiscono  almeno  uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  231,  e  soggette  ad
amministrazione straordinaria; 
    h) «PMI beneficiarie»: le piccole e medie imprese  come  definite
nell'allegato l del regolamento di  esenzione  il  cui  fatturato  e'
costituito per almeno il 50 per cento, per almeno due esercizi, anche
non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, da
fornitura  di  beni  e  servizi  alle  imprese  debitrici;   le   PMI
beneficiarie  non  devono  essere  qualificabili  come  «imprese   in
difficolta'» ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, punto 18),  del
regolamento di esenzione; 
    i)  «Commissario»:  il  commissario  straordinario  di   cui   al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2013,  n.  89,  ovvero  il  commissario  della
procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art.  2,  comma
2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. 
                               Art. 2 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Per la  concessione  in  favore  delle  PMI  beneficiarie  delle
garanzie dirette e delle controgaranzie di cui al presente decreto e'
utilizzata nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo  la  quota
di riserva pari a euro  35.000.000,00  di  cui  al  decreto-legge  n.
1/2015. 
                               Art. 3 
               Accesso delle PMI beneficiarie al Fondo 
 
  1. Alla richiesta  di  garanzie  dirette  e  di  controgaranzie  su
finanziamenti  da  concedere  alle  PMI  beneficiarie   deve   essere
allegata, a pena di  esclusione,  una  attestazione  del  Commissario
dell'impresa debitrice che la PMI beneficiaria  ne  e'  fornitrice  o
creditrice ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1,  del  decreto-legge  n.
1/2015. 
  2.  La  garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  del  Fondo   sono
rilasciate  sulle  operazioni  finanziarie  da  concedere  alle   PMI
beneficiarie: 
    a)  fino  all'importo  massimo  garantito  dal  Fondo   di   euro
2.500.000,00; 
    b) senza alcun onere o spesa; 
    c) a condizione che sulle operazioni finanziarie assistite  dalla
garanzia diretta o dalla controgaranzia del Fondo non venga acquisita
dai soggetti  finanziatori  nessun'altra  garanzia  reale,  bancaria,
personale o assicurativa. 
  3. La garanzia diretta del Fondo e' concessa in  favore  delle  PMI
beneficiarie   fino   alla   misura   massima   dell'80   per   cento
dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili. 
  4.  Nei  limiti  dell'importo  massimo  garantito  deliberato   dal
Consiglio di gestione,  la  garanzia  diretta  interviene  fino  alla
misura massima dell'80 per cento dell'ammontare dell'esposizione  per
capitale  e  interessi,  contrattuali  e  di   mora,   dei   soggetti
finanziatori nei  confronti  delle  PMI  beneficiarie,  calcolato  al
sessantesimo giorno successivo all'avvio delle procedure di  recupero
cosi' come regolate dalle disposizioni operative. 
  5. La controgaranzia del Fondo e'  concessa  in  favore  delle  PMI
beneficiarie   fino   alla   misura   massima   dell'80   per   cento
dell'ammontare  delle   operazioni   finanziarie   ammissibili,   con
copertura fino all'80 per cento da parte del soggetto richiedente  la
controgaranzia stessa. 
  6.  Nei  limiti  dell'importo  massimo  garantito  deliberato   dal
Consiglio di gestione, la controgaranzia interviene fino alla  misura
massima  dell'80  per  cento  della  somma  liquidata  dal   soggetto
richiedente al soggetto finanziatore. 
  7. Le richieste di garanzia diretta e controgaranzia relative  alle
operazioni finanziarie da concedere in favore delle PMI  beneficiarie
sono deliberate dal Consiglio di gestione, in via prioritaria,  entro
trenta giorni dall'arrivo della richiesta o dal  completamento  della
stessa. 
  8. Le PMI  beneficiarie,  per  quanto  non  disposto  dal  presente
decreto, accedono alla garanzia diretta  e  alla  controgaranzia  del
Fondo secondo quanto previsto dalle disposizioni operative. 
                               Art. 4 
Valutazione delle PMI beneficiarie ai fini dell'accesso alla garanzia
               diretta e alla controgaranzia del Fondo 
 
  1.  Ai  fini  della  valutazione   delle   PMI   beneficiarie   per
l'ammissione  delle  operazioni  alla   garanzia   diretta   e   alla
controgaranzia del Fondo e' ridotto del 20 per cento, fatta eccezione
per l'indice  B)  del  paragrafo  I.1  dei  criteri  di  valutazione,
ciascuno dei «Valori di riferimento», nonche' dei  relativi  «Valori»
definiti per l'assegnazione dei punteggi degli «Indici», indicati nei
criteri di valutazione. 
  2. Le modifiche di cui al comma 1 sono riferite  esclusivamente  ai
criteri  di  valutazione  vigenti  alla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto  e  sono  applicate  per  un  periodo  comunque  non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
                               Art. 5 
                            Norme finali 
 
  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  a
partire dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Il Consiglio di gestione entro la data di entrata in  vigore  di
cui al comma 1 provvede a integrare le disposizioni operative al fine
di recepire le disposizioni di cui al presente decreto. 
  3. Le disposizioni operative cosi' integrate  sono  pubblicate  nei
siti internet del  Fondo  (www.fondidigaranzia.it)  e  del  Ministero
dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).  
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 17 ottobre 2016 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2889 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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