Min.Ambiente: Regolamento sulla consultazione dei piani di emergenza interna (PEI)

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, il Decreto 6 giugno 2016, n. 138 con il Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora negli stabilimenti.
Il Regolamento, che entra in vigore dal 6 agosto 2016, disciplina, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all’aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI.
L’obbligo di consultazione riguarda la stesura iniziale del PEI nonché i successivi aggiornamenti e revisioni.
Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 6 giugno 2016, n. 138
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare,
l'articolo 20, comma 5, che prevede che il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e d'intesa con
la Conferenza unificata, disciplina le forme di consultazione del
personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di
emergenza interna, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400;
Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino all'entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 20, comma 5, si applicano le
disposizioni recate dall'allegato F al decreto legislativo medesimo;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota prot. n. 0010482 del 12 maggio 2016;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20,
comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di
consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia
superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo
termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione,
alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di
seguito PEI.
2. L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello
stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a
lungo termine, riguarda la stesura iniziale del PEI nonche' i
successivi aggiornamenti e revisioni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
«stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105,
nonche' la seguente:
1) per «personale che lavora nello stabilimento» si intende il
personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
all'interno dello stabilimento. Al personale cosi' definito e'
equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto,
anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi
generali o agli interventi d'emergenza o ad operazioni connesse a
tali attivita' o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro
motivo di lavoro.
Art. 3
Forme di consultazione del personale
che lavora nello stabilimento
1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento
tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici
giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti
informazioni:
a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la
predisposizione del PEI;
b) la versione in bozza del PEI;
c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il
personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora
nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese
subappaltatrici;
d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e,
comunque, ogni documento rilevante.
3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i
suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale, che e' parte
integrante del PEI, ed e' depositato presso lo stabilimento a
disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 10 e 27
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso
dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o
proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore
tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui
al comma 3 medesimo.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26
giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento non trova piu' applicazione l'allegato F allo stesso
decreto legislativo.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 6 giugno 2016
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2326



