MISE: interventi volti a contrastare la cessazione delle attività o la delocalizzazione produttiva

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018, il Decreto 7 maggio 2018 con interventi di sostegno agli investimenti e all’occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva.
Al fine di contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di grandi imprese, dell’attività sul territorio nazionale, anche in connessione a scelte di delocalizzazione produttiva in altri Paesi e di rilanciare le medesime attività, anche mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva, sono assegnati all’Agenzia 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitivita’ FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito Fondo, denominato «Italia Venture III».
Fonte: MISE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attivita' o di delocalizzazione produttiva.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la delibera CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016 che approva il
«Piano operativo Imprese e Competitivita' FSC 2014-2020» e ne affida
la gestione al Ministero dello sviluppo economico;
Visto che il predetto Piano operativo ha l'obiettivo di rafforzare
e rilanciare la competitivita' dell'industria manifatturiera
nazionale, promuovendo l'innovazione industriale e gli investimenti
privati;
Visto, in particolare, l'asse tematico 2, «rilancio investimenti e
accesso al credito» del suddetto Piano operativo, che si pone
l'obiettivo di favorire lo sviluppo produttivo, tecnologico e
occupazionale dei diversi sistemi produttivi territoriali presenti
nel Paese, attraverso il sostegno a progetti di investimento ed
eventuali progetti di ricerca e sviluppo a essi associati, realizzati
da grandi, medie e piccole imprese, che siano in grado di favorire
l'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi, l'attrazione di
investimenti esterni, il rilancio produttivo e occupazionale di aree
soggette a crisi delle attivita' produttive, la transizione
industriale di comparti produttivi strategici per la competitivita'
del Paese verso produzioni a maggiore valore aggiunto;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha
istituito una societa' per azioni denominata Sviluppo Italia S.p.A.,
con lo scopo di «promuovere attivita' produttive, attrarre
investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova
imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare
sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni
pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione
finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla consulenza in
materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;
Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del
1999 che prevede la possibilita' per le amministrazioni centrali di
stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.;
Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che dispone che Sviluppo Italia assume la denominazione di «Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa» e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione
degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa e delle sue controllate dirette e indirette, che, ai fini della
loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione
ministeriale;
Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che indica l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa «quale
Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale» (punto 2.1.1);
Vista la Comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i punti
da 29 a 45 concernenti il «test dell'operatore in un'economia di
mercato»;
Considerato che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' azionista totalitaria
di Invitalia Ventures SGR S.p.A., avente quale oggetto sociale la
«prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
realizzata attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, il collocamento delle
relative quote e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti,
nonche' la gestione di patrimoni di OICR»;
Considerato che Invitalia Ventures SGR S.p.A. e' autorizzata alla
prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33
del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni e integrazioni e che la stessa e' iscritta al n. 59
dell'Albo delle societa' di gestione del risparmio sezione dei
gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativo) di cui all'art. 35,
comma 1 del medesimo decreto;
Vista la delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018 che prevede uno
stanziamento di euro 200 milioni per contrastare i fenomeni di
cessazione delle attivita' e/o di delocalizzazione produttiva
attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione
che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi
industriali di rilevante dimensione caratterizzati da gravi crisi
finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso
nuovi assetti imprenditoriali;
Considerato che la ripartizione delle risorse finanziarie del FSC,
secondo la chiave di riparto che prevede l'attribuzione delle stesse
in misura pari al 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per
cento in quelle del centro-nord, deve essere definita con riferimento
alla dotazione complessiva del FSC per il periodo 2014 - 2020;
Ritenuto di attuare l'intervento previsto dalla predetta delibera
CIPE in linea con le normali condizioni di mercato, soddisfacendo le
condizioni inerenti il «test dell'operatore in un'economia di
mercato» secondo quanto previsto dalla predetta Comunicazione della
Commissione (2014/C 19/04), qualificando l'intervento come «non
aiuto» ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;
b) «Fondo»: il fondo comune di investimento mobiliare di tipo
chiuso riservato, di cui all'art. 2, comma 1, istituito e gestito
dalla SGR;
c) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a
un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita
della proprieta' di una quota corrispondente della medesima impresa;
d) «investimento in quasi equity»: il tipo di finanziamento che
si colloca tra «equity» e debito e ha un rischio piu' elevato del
debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al
capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo
detiene si basa principalmente sui profitti e sulle perdite
dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo
andamento dell'impresa. Gli investimenti «quasi equity» possono
essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso
il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity o come
capitale privilegiato;
e) «investitore privato indipendente»: colui che non e' socio
dell'impresa in cui investe e che, a seguito dell'investimento, a
prescindere dall'assetto proprietario, sostiene interamente il
rischio relativo al proprio investimento. Al momento della
costituzione di una nuova societa', tutti gli investitori privati,
compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima
societa'. Tra gli investitori privati rientrano di norma la Banca
europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli
investimenti (FEI), quando investono a proprio rischio e con risorse
proprie, donazioni e fondazioni private, family offices, e business
angels, investitori aziendali (corporate), imprese di assicurazione,
fondi pensionistici, privati cittadini e istituzioni;
f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
g) «risultato finale della gestione del fondo»: il risultato
finale conseguito dalla gestione del fondo, dato dalla differenza tra
l'ammontare dell'attivo netto liquidato, comprensivo di eventuali
rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo e l'ammontare
del fondo inizialmente sottoscritto e versato;
h) «SGR»: Invitalia Ventures SGR S.p.A.
Art. 2
Istituzione di un fondo comune di investimento
1. Al fine di contrastare gli effetti economici e sociali legati
alla cessazione, da parte di grandi imprese, dell'attivita' sul
territorio nazionale, anche in connessione a scelte di
delocalizzazione produttiva in altri Paesi e di rilanciare le
medesime attivita', anche mediante processi di conversione o
riqualificazione produttiva, sono assegnati all'Agenzia euro
200.000.000,00, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e
Competitivita' FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a
eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito
Fondo, denominato «Italia Venture III».
2. Le quote del Fondo, oltre che dall'Agenzia, possono essere
sottoscritte, per un ammontare complessivo non superiore al 50
percento della dotazione finanziaria del Fondo, anche da investitori
istituzionali ovvero da investitori privati indipendenti, individuati
dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente.
3. L'importo complessivo massimo del Fondo viene definito nel
regolamento di cui all'art. 5.
4. Il Fondo e' istituito dalla SGR e dalla medesima gestito in
piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e
orientata al profitto.
5. Nell'ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti
della SGR e' assicurata la presenza di comprovate competenze e
professionalita'.
6. Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a decorrere dalla
data di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31
dicembre successivo al compimento del decimo anno. La SGR puo', in
coerenza con la normativa in materia di esercizio dell'attivita' di
intermediazione finanziaria, deliberare una eventuale proroga, non
superiore a tre anni, della durata del Fondo medesimo per il
completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio.
Art. 3
Modalita' di intervento del Fondo
1. Il Fondo opera investendo nelle operazioni finanziarie di cui
all'art. 4, comma 1, mediante investimenti in equity e quasi equity,
compresi i prestiti, i leasing, il rilascio di garanzie o una
combinazione di strumenti a favore delle imprese target.
2. Il Fondo investe nelle imprese target unitamente e
contestualmente a investitori privati indipendenti. Le risorse
apportate da investitori privati indipendenti devono essere almeno
pari al 30 percento dell'importo investito. Tale condizione e'
verificata nei seguenti casi:
a) mediante la sottoscrizione da parte di investitori privati
indipendenti di quote del Fondo per un valore almeno pari al 30 per
cento del suo ammontare totale;
b) mediante il coinvestimento da parte di investitori privati
indipendenti nelle singole operazioni effettuate dal Fondo, per un
importo almeno pari al 30 per cento dell'investimento nella singola
operazione;
c) mediante una combinazione delle modalita' indicate alle
lettere a) e b), tale da garantire che le risorse finanziarie
complessivamente impiegate nella singola operazione siano apportate
per almeno il 30 percento da investitori privati indipendenti.
3. Gli investitori privati indipendenti di cui al comma 2 sono
individuati dalla SGR attraverso una procedura aperta e trasparente.
4. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti investono nelle
imprese target alle medesime condizioni.
Art. 4
Tipologia di operazioni e imprese target
1. Il Fondo investe, con le modalita' di cui all'art. 3, nelle
imprese di cui al comma 2 per sostenere progetti di rilancio di
attivita' e di asset di grandi imprese e complessi industriali di
grandi dimensioni interessati da crisi finanziarie e produttive,
anche in conseguenza di cessazione delle attivita' e/o di
delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalita' di un
loro ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli
occupazionali preesistenti.
2. Le imprese oggetto dell'intervento del Fondo devono:
a) avere un organico pari almeno a 250 dipendenti;
b) operare nel settore manifatturiero o in servizi ad esso
collegati.
Art. 5
Regolamento del Fondo
1. L'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, trasmette al Ministero lo schema di regolamento del
Fondo, predisposto dalla SGR.
2. Il Ministero, entro venti giorni dalla trasmissione di cui al
comma 1, valutata la conformita' dello schema di regolamento alle
finalita' dell'intervento, comunica all'Agenzia il proprio nulla osta
all'invio alla Banca d'Italia del regolamento del Fondo approvato dai
competenti organi della SGR.
3. L'Agenzia comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto
perfezionamento dell'iter presso la Banca d'Italia
Art. 6
Modalita' e termini di trasferimento
delle risorse al Fondo
1. Successivamente al perfezionamento dell'iter di cui all'art. 5,
comma 3, l'Agenzia richiede al Ministero l'erogazione delle risorse
di cui all'art. 2, comma 1. Le predette risorse sono versate dal
Ministero, entro dieci giorni dalla richiesta dell'Agenzia, su un
apposito conto corrente bancario fruttifero intestato alla medesima
Agenzia.
2. L'Agenzia procede alla sottoscrizione delle quote del Fondo, con
le modalita' previste dal regolamento del Fondo, dando tempestiva
comunicazione al Ministero dell'avvenuta sottoscrizione.
3. Il conto corrente di cui al comma 1 e' aperto presso primaria
banca, individuata dall'Agenzia mediante selezione comparativa idonea
a garantire le migliori condizioni di remunerativita'. Gli interessi
maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sul predetto conto
corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero.
4. Le risorse trasferite dal Ministero sul conto corrente di cui al
comma 1 sono utilizzate dall'Agenzia esclusivamente per versare le
quote del Fondo da essa sottoscritte. Il versamento delle quote
avviene in funzione dei richiami operati dalla SGR connessi ai
fabbisogni del Fondo, relativamente a:
a) deliberazione, da parte dei competenti organi della SGR, degli
investimenti nelle imprese target di cui all'art. 4;
b) liquidazione alla SGR, per la quota di propria pertinenza,
della commissione annua di gestione di cui all'art. 7, comma 1;
c) pagamento degli altri oneri a carico del Fondo individuati dal
regolamento del medesimo Fondo.
Art. 7
Commissioni
1. Per la gestione del Fondo, alla SGR e' riconosciuta una
commissione annua pari al 2% (due per cento).
2. La commissione di gestione di cui al comma 1 e' applicata, per i
primi cinque anni a decorrere dalla data dell'unico «closing» del
Fondo, ovvero, in caso di piu' closing, dal primo closing, al valore
nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al Fondo. A
decorrere dal sesto anno dalla data dell'unico «closing» del Fondo,
ovvero, in caso di piu' closing, dal primo closing, la stessa misura
della commissione di gestione e' applicata al valore complessivo del
costo degli investimenti, come risultante dall'ultimo rendiconto
annuale, al netto delle quote sottoscritte e non ancora richiamate,
delle plusvalenze non realizzate e della liquidita' presente nel
Fondo.
3. Alla SGR e' altresi' riconosciuta anche una commissione di
performance il cui importo e' pari al 10% (dieci percento) della
differenza tra il valore finale del Fondo e il valore del patrimonio
versato del Fondo, qualora il risultato finale della gestione del
Fondo sia eccedente il rendimento minimo del 4% (quattro per cento)
annuo composto applicato all'ammontare versato del patrimonio del
Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto
delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali
rimborsi gia' ricevuti dai partecipanti.
Art. 8
Monitoraggio e controllo
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno di durata del Fondo,
l'Agenzia trasmette al Ministero una dettagliata relazione, che
illustra:
a) l'attivita' svolta dalla SGR nell'anno di riferimento;
b) il numero degli investimenti effettuati dal Fondo e
l'ammontare investito;
c) le caratteristiche e i principali dati delle operazioni
oggetto di investimento;
d) l'andamento generale della gestione del Fondo.
Art. 9
Modalita' e termini di restituzione delle risorse
al Ministero
1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione del Fondo,
l'Agenzia restituisce al Ministero, in un'unica soluzione, l'importo
corrispondente alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei
proventi e del risultato netto della gestione derivanti dallo
smobilizzo degli investimenti, unitamente agli interessi maturati sul
conto corrente di cui all'art. 6, comma 1.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Con provvedimento del Ministero possono essere fornite
specificazioni o chiarimenti in merito ai contenuti delle
disposizioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 maggio 2018
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 706



