MISE: modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese dell’Emilia
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2016, la circolare n. 16076 del 23 febbraio 2016, con le modificazioni e integrazioni alla circolare 24 novembre 2015, n. 90178, recante «Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012».
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 23 febbraio 2016, n. 16076
Modificazioni e integrazioni alla circolare 24 novembre 2015, n. 90178, recante «Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012».
Alle imprese interessate
Ai Comuni della zona franca della regione Emilia-Romagna
Alla Regione Emilia-Romagna
Alle Camere di commercio interessate
Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati
All'Agenzia delle entrate
Con circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 il Ministero dello
sviluppo economico ha stabilito le modalita' e i termini di
presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore
delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita, ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei
territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e
nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Al fine di chiarire alcuni aspetti disciplinati dalla predetta
circolare, con particolare riferimento alle modalita' di recupero
delle imposte oggetto di esenzione eventualmente versate in eccedenza
dalle imprese beneficiarie in relazione ai periodi di imposta oggetto
di agevolazione (2015 e 2016), nonche' di prevedere semplificazioni
per la determinazione del reddito esente, con la presente circolare
sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni alla
richiamata circolare n. 90178 del 2015:
1) al paragrafo 4, lettera a), il quarto capoverso e' sostituito
dal seguente: «Parimenti non rilevano ai fini della determinazione
del reddito esente i componenti positivi e negativi riferiti a
esercizi precedenti al 2015, la cui tassazione o deduzione e' stata
rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR. Cio' implica, ad
esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla
formazione del reddito esente, ma costituisce, in ogni caso,
componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione
ordinaria.»;
2) al paragrafo 4, lettera a), quinto capoverso, le parole: «Per
l'esenzione dalle imposte sui redditi» sono sostituite dalle
seguenti: «Ai fini dell'individuazione delle perdite di periodo
riportabili»;
3) l'ultimo capoverso del paragrafo 4) e' sostituito dal
seguente: «N.B. Come piu' ampiamente specificato nei successivi
paragrafi 8 e 11, tutti i contribuenti che intendono fruire delle
agevolazioni devono versare, mediante il modello F24, le imposte per
le quali e' prevista l'esenzione utilizzando in compensazione
l'ammontare dell'agevolazione riconosciuto con il provvedimento di
concessione del Ministero.
Al riguardo, si precisa che la compensazione va effettuata anche
nell'ipotesi in cui le imposte per le quali e' prevista l'esenzione
siano state gia' versate. In tal caso, eventuali eccedenze di
versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso le ordinarie
modalita' previste per ciascuna imposta per la quale si fruisce
dell'esenzione (a titolo esemplificativo, le eccedenze di versamento
relative alle imposte sui redditi devono essere indicate nel quadro
RX del modello UNICO).».
Con riferimento alle modalita' di concessione delle agevolazioni,
si precisa, infine, che gli esempi riportati al paragrafo 8) della
circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 sono riferiti al caso in cui
l'impresa abbia richiesto, nel modulo di istanza, l'importo massimo
dell'agevolazione, dato dal massimale di aiuto previsto dal
regolamento de minimis (euro 200.000,00), detratti gli eventuali
aiuti a titolo di «de minimis» ottenuti dall'«impresa unica».
Preme chiarire che, al di la' dello specifico esempio riportato
nella circolare, la regola generale e' che ciascuna impresa partecipa
al riparto di cui al richiamato paragrafo 8) sulla base dell'importo
dell'agevolazione richiesta, come indicato dalla medesima impresa nel
modulo di istanza.
Si ribadisce che il riparto delle agevolazioni, in coerenza con
quanto previsto dall'art. 14 del decreto ministeriale 10 aprile 2013,
e' di tipo proporzionale. Esso sara', quindi, effettuato dal
Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie
disponibili di cui al paragrafo 5) della circolare tra tutte le
imprese ammissibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle
medesime risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni
complessivamente richieste dalle imprese, come risultante dai moduli
di istanza.
Per effetto delle predette modalita' di riparto, pertanto,
l'importo dell'agevolazione concessa dal Ministero potra' essere
inferiore a quello dell'agevolazione richiesta dall'impresa nel
modulo di istanza nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni
complessivamente richieste dalle imprese istanti superi la dotazione
finanziaria dell'intervento.
Si ricorda, da ultimo, che le istanze di agevolazione possono
essere presentate fino alle ore 12,00 del 31 marzo 2016. Entro tale
termine, qualora necessario, le istanze gia' presentate possono
essere comunque corrette attraverso l'invio di una nuova istanza, che
annulla e sostituisce la precedente.
Roma, 23 febbraio 2016
Il direttore generale
per gli incentivi alle imprese
Sappino



