MISE: modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese dell’Emilia

MISEIl Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2016, la circolare n. 16076 del 23 febbraio 2016,  con le modificazioni e integrazioni alla circolare 24 novembre 2015, n. 90178, recante «Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015,  n. 78, nei territori dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012».

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

 

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 23 febbraio 2016, n. 16076 

Modificazioni e integrazioni alla  circolare  24  novembre  2015,  n.
90178, recante «Modalita' e termini di presentazione delle istanze di
accesso alle agevolazioni in favore  delle  microimprese  localizzate
nella  zona  franca  istituita,  ai  sensi   dell'articolo   12   del
decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  nei  territori  dell'Emilia
colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni  colpiti  dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012».
 
Alle imprese interessate 
Ai Comuni della zona franca della regione Emilia-Romagna 
Alla Regione Emilia-Romagna 
Alle Camere di commercio interessate 
Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati 
All'Agenzia delle entrate 
 
  Con circolare n. 90178 del 24  novembre  2015  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  ha  stabilito  le  modalita'  e  i  termini   di
presentazione delle istanze di accesso alle  agevolazioni  in  favore
delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita, ai
sensi  dell'art.  12  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei
territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17  gennaio  2014  e
nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
  Al fine di chiarire  alcuni  aspetti  disciplinati  dalla  predetta
circolare, con particolare riferimento  alle  modalita'  di  recupero
delle imposte oggetto di esenzione eventualmente versate in eccedenza
dalle imprese beneficiarie in relazione ai periodi di imposta oggetto
di agevolazione (2015 e 2016), nonche' di  prevedere  semplificazioni
per la determinazione del reddito esente, con la  presente  circolare
sono  apportate  le  seguenti  modificazioni  e   integrazioni   alla
richiamata circolare n. 90178 del 2015: 
    1) al paragrafo 4, lettera a), il quarto capoverso e'  sostituito
dal seguente: «Parimenti non rilevano ai  fini  della  determinazione
del reddito esente  i  componenti  positivi  e  negativi  riferiti  a
esercizi precedenti al 2015, la cui tassazione o deduzione  e'  stata
rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR. Cio' implica,  ad
esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla
formazione  del  reddito  esente,  ma  costituisce,  in  ogni   caso,
componente positivo di  reddito  di  impresa  soggetto  a  tassazione
ordinaria.»; 
    2) al paragrafo 4, lettera a), quinto capoverso, le parole:  «Per
l'esenzione  dalle  imposte  sui  redditi»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «Ai  fini  dell'individuazione  delle  perdite  di  periodo
riportabili»; 
    3)  l'ultimo  capoverso  del  paragrafo  4)  e'  sostituito   dal
seguente: «N.B.  Come  piu'  ampiamente  specificato  nei  successivi
paragrafi 8 e 11, tutti i contribuenti  che  intendono  fruire  delle
agevolazioni devono versare, mediante il modello F24, le imposte  per
le  quali  e'  prevista  l'esenzione  utilizzando  in   compensazione
l'ammontare dell'agevolazione riconosciuto con  il  provvedimento  di
concessione del Ministero. 
  Al riguardo, si precisa che la compensazione  va  effettuata  anche
nell'ipotesi in cui le imposte per le quali e'  prevista  l'esenzione
siano state  gia'  versate.  In  tal  caso,  eventuali  eccedenze  di
versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso  le  ordinarie
modalita' previste per ciascuna  imposta  per  la  quale  si  fruisce
dell'esenzione (a titolo esemplificativo, le eccedenze di  versamento
relative alle imposte sui redditi devono essere indicate  nel  quadro
RX del modello UNICO).». 
  Con riferimento alle modalita' di concessione  delle  agevolazioni,
si precisa, infine, che gli esempi riportati al  paragrafo  8)  della
circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 sono riferiti al caso in  cui
l'impresa abbia richiesto, nel modulo di istanza,  l'importo  massimo
dell'agevolazione,  dato  dal  massimale  di   aiuto   previsto   dal
regolamento de minimis  (euro  200.000,00),  detratti  gli  eventuali
aiuti a titolo di «de minimis» ottenuti dall'«impresa unica». 
  Preme chiarire che, al di la'  dello  specifico  esempio  riportato
nella circolare, la regola generale e' che ciascuna impresa partecipa
al riparto di cui al richiamato paragrafo 8) sulla base  dell'importo
dell'agevolazione richiesta, come indicato dalla medesima impresa nel
modulo di istanza. 
  Si ribadisce che il riparto delle  agevolazioni,  in  coerenza  con
quanto previsto dall'art. 14 del decreto ministeriale 10 aprile 2013,
e'  di  tipo  proporzionale.  Esso  sara',  quindi,  effettuato   dal
Ministero  ripartendo  proporzionalmente   le   risorse   finanziarie
disponibili di cui al paragrafo  5)  della  circolare  tra  tutte  le
imprese ammissibili, sulla base del rapporto  tra  l'ammontare  delle
medesime  risorse  disponibili   e   l'importo   delle   agevolazioni
complessivamente richieste dalle imprese, come risultante dai  moduli
di istanza. 
  Per  effetto  delle  predette  modalita'  di   riparto,   pertanto,
l'importo dell'agevolazione  concessa  dal  Ministero  potra'  essere
inferiore  a  quello  dell'agevolazione  richiesta  dall'impresa  nel
modulo di istanza nel caso  in  cui  l'ammontare  delle  agevolazioni
complessivamente richieste dalle imprese istanti superi la  dotazione
finanziaria dell'intervento. 
  Si ricorda, da ultimo,  che  le  istanze  di  agevolazione  possono
essere presentate fino alle ore 12,00 del 31 marzo 2016.  Entro  tale
termine, qualora  necessario,  le  istanze  gia'  presentate  possono
essere comunque corrette attraverso l'invio di una nuova istanza, che
annulla e sostituisce la precedente. 
    Roma, 23 febbraio 2016 
 
                                                Il direttore generale 
                                       per gli incentivi alle imprese 
                                                              Sappino

 

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Autore: La Redazione

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