MISE: PMI – agevolazioni per le Regioni meno sviluppate

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2018, il Decreto 9 marzo 2018 con l’intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle Regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 marzo 2018
Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente». (18A04761)
(GU n.164 del 17-7-2018)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla
normativa comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 14, che
stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato
comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a finalita'
regionale per gli investimenti;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale
2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione;
Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE)
n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la promozione della
competitivita' delle piccole e medie imprese (obiettivo tematico 3);
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione
della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015 e
successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390
final, del 7 dicembre 2017 (nel seguito, PON «Imprese e
competitivita'»);
Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» dell'Asse
III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese e competitivita'», che
prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con ricadute
immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine di sostenere
la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate
nelle regioni del Mezzogiorno;
Vista l'Azione 4.2.1 «Incentivi finalizzati alla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle
imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti
di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo,
dando priorita' alle tecnologie ad alta efficienza» dell'Asse IV,
«Efficienza energetica», del PON «Imprese e competitivita'», che
prevede interventi diretti a sostenere programmi di investimento
delle imprese finalizzati al conseguimento di maggiori livelli di
efficienza energetica all'interno delle strutture aziendali
localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate del Paese;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante
indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON «Imprese e
Competitivita'», pubblicato nel portale del Programma
(www.ponic.gov.it);
Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e
competitivita'», approvati dal Comitato di sorveglianza;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in applicazione della normativa comunitaria riguardante la
programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento
europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una
Strategia nazionale di specializzazione intelligente che individua
specifiche aree tematiche di intervento ad impatto elevato sul
posizionamento competitivo delle imprese, in grado pertanto di
rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del
mercato;
Considerato che la Commissione europea, con lettera
Ares(2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha comunicato che Strategia
nazionale di specializzazione intelligente soddisfa la
condizionalita' ex-ante 1.1. di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013,
art. 19 e allegato XI;
Considerato che il PON «Imprese e competitivita'» prevede che gli
interventi di politica industriale, finalizzati a pronomuovere la
competitivita' delle piccole e medie imprese, attuati nell'ambito
dell'obiettivo tematico 3 di cui all'art. 9 del citato regolamento
(UE) n. 1303/2013, siano riconducibili alla suddetta Strategia
nazionale di specializzazione intelligente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 21 marzo 2016, n. 67, relativo all'istituzione della
Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1, comma 2, stabilisce che
essa costituisce, per la programmazione 2014-2020, la sede di
definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale
anche con riferimento alla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente;
Considerato inoltre che il Cluster tecnologico nazionale fabbrica
intelligente ha elaborato una «Roadmap per la ricerca e
l'innovazione» che si pone l'obiettivo di descrivere visioni e
strategie per il futuro del settore manifatturiero italiano e di cui
costituisce il documento di posizionamento ufficiale trasversale a
tutte le aree tematiche di specializzazione della Strategia nazionale
di specializzazione intelligente;
Vista la delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2016, n.
186, con la quale il CIPE ha approvato il «Programma nazionale
complementare di azione e coesione Imprese e competitivita'
2014-2020» con risorse complessivamente stanziate pari a 696,25
milioni di euro, di cui 148,40 milioni per un intervento di
ammodernamento tecnologico dei processi produttivi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, che detta norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale
nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto
concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima
della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica
disponibile sul sito web del Registro medesimo;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in
sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di
legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del
medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un
punteggio aggiuntivo;
Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della
realizzazione di investimenti coerenti con il Piano nazionale Impresa
4.0, in grado di favorire la transizione del settore manifatturiero
verso la cosiddetta «Fabbrica intelligente», centrata sulla completa
digitalizzazione dei flussi di informazione con tutti gli attori
della catena del valore e sull'integrazione degli oggetti fisici nel
suddetto sistema informativo;
Considerato che la dotazione finanziaria del Programma nazionale
complementare di azione e coesione Imprese e competitivita'
2014-2020, definita dalla predetta delibera CIPE n. 10/2016, e'
diretta anche a sostenere la realizzazione di interventi coerenti con
il PON «Imprese e competitivita'», ai fini della costituzione di un
bacino di progetti secondo una logica di «overbooking»;
Ritenuto, pertanto, necessario sostenere la realizzazione di
investimenti innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0,
in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e
medie imprese operanti nei territori delle Regioni «meno sviluppate»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal
regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20
giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre
2013;
e) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20
dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione;
f) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta
degli aiuti a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020,
contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvata
dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione
della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;
g) «Regioni meno sviluppate»: le regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia;
h) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui
funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione tra il
Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana
(ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in
tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto
conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni spettanti
all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota di
cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
i) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite
nell'allegato l del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
l) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
m) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione
europea all'indirizzo internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html
n) «rating di legalita'»: certificazione istituita dall'art.
5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita'
attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato 14 novembre 2012, n. 24075, e dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57;
o) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia
tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente
articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma
funzionalmente collegati;
p) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in
una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE)
(stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra
parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento
sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il
prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello
sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi
e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita'
analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
q) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma
giuridica rivestita, svolgono un'attivita' economica inerente
all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229
del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o
collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n.
4.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Al fine di rafforzare nel territorio delle Regioni meno
sviluppate la competitivita' del tessuto imprenditoriale e favorire
la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta
«Fabbrica intelligente», il presente decreto disciplina i termini, le
modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi
coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0 e finalizzati ad
aumentare il grado di efficienza o il livello di flessibilita'
dell'attivita' economica.
2. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Art. 3
Risorse disponibili
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli
aiuti di cui al presente decreto ammontano a:
a) euro 168.400.000,00 a valere sul Programma complementare di
azione e coesione «Imprese e competitivita'» 2014-2020 approvato dal
CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016;
b) euro 120.000.000,00 a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del
Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020
FESR;
c) euro 53.094.000,00 a valere sull'Asse IV, Azione 4.2.1 del
Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020
FESR, esclusivamente per la realizzazione dei programmi di
investimento diretti al cambiamento fondamentale del processo di
produzione di un'unita' produttiva esistente riconducibili alla linea
di intervento LI 2 «Tecnologie per un manifatturiero sostenibile» di
cui all'allegato n. 1.
2. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 1
e' riservata ai programmi proposti da micro e piccole imprese.
3. Al fine di garantire che le risorse di cui al comma 1 siano
utilizzate secondo una tempistica coerente con il Programma
complementare di azione e coesione «Imprese e competitivita'»
2014-2020 e il Programma operativo nazionale «Imprese e
competitivita'» 2014-2020 FESR, a partire dal 30 giugno 2018 ed
eventualmente il 31 dicembre e il 30 giugno di ciascun anno, il
Ministero provvede a individuare l'ammontare non utilizzato delle
risorse finanziarie imputate alla riserva di cui al comma 2 e a
rendere nuovamente disponibili tali risorse per la concessione degli
aiuti di cui al presente decreto ovvero per interventi aventi
analoghe finalita'.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle
imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono
essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale
vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro
delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il
possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere
dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilita'
dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di
almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle
imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e
societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in
regola in relazione agli obblighi contributivi;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto
dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le
agevolazioni di cui al presente decreto e impegnarsi a non procedere
alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento
dell'investimento stesso.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente decreto anche i Liberi professionisti
iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni
professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi
della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione
rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di
presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in
ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma
1.
3. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al
presente decreto le PMI e i Liberi professionisti:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
d) che alla data di presentazione della domanda si trovino in
condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi come
individuata all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER.
Art. 5
Programmi ammissibili
1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la
realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il
Piano nazionale «Impresa 4.0» e la Strategia nazionale di
specializzazione intelligente, consentano l'interconnessione tra
componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il
livello di efficienza e di flessibilita' nello svolgimento
dell'attivita' economica, con conseguente riduzione dei costi o
incremento del livello qualitativo dei prodotti.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati ammissibili i
programmi di investimento che, in misura prevalente, si
caratterizzano per l'acquisizione dei sistemi e delle tecnologie di
cui all'allegato n. 1, riconducibili all'area tematica «Fabbrica
intelligente» della Strategia nazionale di specializzazione
intelligente. Al fine di dimostrare la riconducibilita' del programma
di investimento proposto alla predetta area tematica, i soggetti
beneficiari di cui all'art. 4 devono presentare, unitamente alla
domanda di agevolazioni, un'apposita perizia giurata rilasciata da un
professionista iscritto al relativo albo professionale che descriva
in modo puntuale le tecnologie e le caratteristiche tecniche degli
investimenti e ne attesti, conseguentemente, la rispondenza ai
sistemi o alle tecnologie di cui al predetto allegato n. 1, nonche'
la ragionevolezza dei relativi costi. Ai fini dell'accesso alle
risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la predetta perizia
deve, inoltre, attestare, dandone una descrizione approfondita, la
riconducibilita' dei beni oggetto del programma di investimento
proposto alle «tecnologie per un manifatturiero sostenibile» come
individuate nello stesso allegato n. 1, nonche' l'ottenimento
all'interno dell'unita' produttiva oggetto del programma di maggiori
livelli di efficienza energetica a seguito della realizzazione degli
investimenti innovativi volti alla razionalizzazione dell'uso
dell'energia primaria nei processi produttivi.
3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo
svolgimento delle attivita' manifatturiere di cui alla sezione C
della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con
esclusione di quelle indicate al comma 4.
4. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da
disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i
programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del
carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei
trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' della produzione e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono in ogni
caso essere concesse per interventi subordinati all'impiego
preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di
importazione ovvero per il sostegno ad attivita' connesse
all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero
o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi di
investimento devono:
a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unita'
produttiva ovvero all'ampliamento della capacita', alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo
di produzione di un'unita' produttiva esistente;
b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei
territori delle Regioni meno sviluppate;
c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a
euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00;
d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni,
successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8.
Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del
primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione
di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita',
non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della
data di avvio dei lavori;
e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data
del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando
la possibilita' da parte del Ministero di concedere, su richiesta
motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di
ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del
programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato
e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno
tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle
agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione
dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e'
ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti
tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o
inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al
Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attivita'
economica dell'impresa beneficiaria deve essere, pena la revoca delle
agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle
Regioni meno sviluppate.
7. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a) e b), l'unita' produttiva oggetto del programma di
investimento deve essere nella disponibilita' del soggetto
proponente:
a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per
i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al
cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita'
produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in
relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano
dall'art. 4, comma 1, lettera a);
b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione
delle agevolazioni, tenuto conto del termine previsto all'art. 9,
comma 3, e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti
alla realizzazione di una nuova unita' produttiva.
8. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento
deve essere gia' nella disponibilita' del soggetto proponente per un
periodo non inferiore ai dodici mesi precedenti la presentazione
della domanda di agevolazioni.
9. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di
investimento di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari
sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 4, a
dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita' produttiva agevolata
del codice ATECO corrispondente all'attivita' economica a cui e'
finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente
documentazione:
a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il
Registro delle imprese;
b) nel caso di Liberi professionisti, la dichiarazione di inizio
attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e
integrazioni comunicata all'Agenzia delle entrate.
Art. 6
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove
immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli
2423 e seguenti del codice civile, che riguardino macchinari,
impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione
dei programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 2, nonche'
programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti
beni materiali.
2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che
figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e
mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di
investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo
delle agevolazioni;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento;
d) essere conformi alla normativa comunitaria in merito
all'ammissibilita' delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati
dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020;
e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA
Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine
l'impresa beneficiaria puo' utilizzare un conto corrente vincolato,
ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del
programma di investimento;
f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli
non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto
dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva; tali mezzi
mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a
servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto del programma di
investimento;
g) nel caso di programmi di investimento diretti alla
diversificazione della produzione, superare almeno del 200 per cento
il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come
risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio
dell'investimento.
3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado
di complessita' e integrazione tecnico-produttiva possono essere
realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla
modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando
che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivita' di
intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono
ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano
identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e
separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle
agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono
alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con i
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2.
4. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie
prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di
qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le
spese notarili;
g) relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa,
anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste
dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse;
i) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso
l'unita' produttiva interessata dal programma;
l) correlate all'acquisto di mezzi targati;
m) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a
500,00 euro al netto di IVA.
Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita'
massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento
GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, nella
forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato,
sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari
al 75 per cento, ripartita come di seguito indicato:
a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in
conto impianti pari al 35 per cento e un finanziamento agevolato pari
al 40 per cento;
b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto
impianti pari al 25 per cento e un finanziamento agevolato pari al 50
per cento.
2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa
beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione
dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata
massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione
dell'ultima quota a saldo ricade nei trenta giorni precedenti la
scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di
ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il
finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di
garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo
del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla
comunicazione n. 14/2008. A tal fine e' utilizzato il tasso di
riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni,
determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di
punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.
Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensita'
massima prevista dalla disciplina comunitaria di cui al comma 1, il
contributo in conto impianti e' ridotto in misura tale da garantire
il rispetto della predetta intensita'.
4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria
del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari
al 25 per cento delle spese ammissibili complessive, come stabilito
dal Regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14.
5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili e'
rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato
dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati
i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente
sostenute dall'impresa beneficiaria.
6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di
investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche,
che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati
ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
attribuite sulla base del Regolamento de minimis.
7. Le agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilita'
speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della
concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a
trasferire all'Agenzia le somme necessarie per la costituzione di uno
specifico fondo rotativo, in conformita' a quanto previsto dagli
articoli da 37 a 46 del Regolamento (UE) 1303/2013. L'Agenzia opera
in qualita' di soggetto gestore dello strumento finanziario
svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, le
attivita' di concessione, erogazione e verifica dei rientri connessi
al finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a trasferire
periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per l'erogazione del
contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.
8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica di
cui all'art. 4 del Regolamento GBER, i progetti di investimento
avviati dalla stessa impresa beneficiaria, o da altre imprese dello
stesso gruppo, nella stessa provincia (regione di livello 3 della
nomenclatura delle unita' territoriali statistiche) nei tre anni
precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi del
presente decreto, sono considerati parte di un unico progetto di
investimento.
Art. 8
Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla
base di una procedura valutativa con procedimento a sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di
agevolazioni sono definiti con successivi provvedimenti del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con i medesimi
provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve
essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni
unitamente al piano di investimento, alla perizia di cui all'art. 5,
comma 2, e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. I predetti
provvedimenti definiscono altresi' i punteggi, le condizioni e le
soglie minime di ammissibilita' adottati per ciascuno dei criteri e
indicatori di valutazione di cui all'allegato n. 2, il punteggio
aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del
rating di legalita', gli oneri informativi a carico delle imprese,
nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a disciplinare la
corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese
beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei
limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica
tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle
suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai
fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse
all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una
specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La
graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio
attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei
punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di
valutazione «caratteristiche dell'impresa proponente» di cui
all'allegato n. 2. In caso di parita' di punteggio, ai fini
dell'ammissione alla fase istruttoria prevale il programma con il
minor costo.
4. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda
di agevolazioni, il Ministero procede a valutare preliminarmente la
capacita' dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento
agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo
bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:
Cfa
Cflow ≥ -----
n
«Cflow »: indica la somma dei valori relativi al risultato di
esercizio (incrementato degli oneri straordinari e al netto dei
proventi straordinari) e agli ammortamenti;
«Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato
ai sensi dell'art. 7;
«n»: indica il numero degli anni di ammortamento del
finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede
di domanda di agevolazioni.
5. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 4, il
Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 3, alla
verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste
dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni
sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 2. Le
attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo restando la
possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Per le domande
per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito
positivo, il Ministero, verificata la vigenza e la regolarita'
contributiva dell'impresa beneficiaria nonche' l'assenza di cause
ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, procede alla
registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli
aiuti di Stato ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e alla
conseguente adozione del provvedimento di concessione. Per le domande
che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie
di ammissibilita' previste con i successivi provvedimenti
direttoriali di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non
ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
previsti dal presente decreto e/o a seguito della verifica
preliminare di cui al comma 4, il Ministero comunica i motivi
ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni.
6. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5 sono indicati
gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a
carico dell'impresa beneficiaria in ordine agli obiettivi, alle
modalita' e ai termini di realizzazione del programma di
investimento, gli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse
cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento agli
adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le
circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. L'impresa
beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di
concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena
la decadenza dalle agevolazioni concesse.
7. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione da parte dell'impresa
beneficiaria del provvedimento di concessione di cui al comma 5,
l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che,
tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 2, disciplina le
modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del
finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi a
carico dell'impresa beneficiaria.
Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della
presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie
avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla
realizzazione del programma di investimento per un importo almeno
pari al 25 per cento dell'importo complessivo dell'investimento
ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che puo'
essere riferita ad importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate
secondo una delle seguenti modalita':
a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato;
b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.
2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le
modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di
rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da
allegare.
3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve
essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro
centoventi giorni dalla data del provvedimento di concessione delle
agevolazioni di cui all'art. 8, comma 5.
4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse
deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di
ultimazione dell'investimento come definita all'art. 5, comma 6,
lettera e). L'ammontare delle agevolazioni spettanti sono definite
sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via
definitiva.
5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato
costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini:
a) nel caso in cui l'impresa abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni
dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
b) nel caso in cui l'impresa abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di
presentazione della richiesta di erogazione.
6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nei provvedimenti di
cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione
delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di
agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.
Art. 10
Ulteriori adempimenti
a carico delle imprese beneficiarie
1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti gia'
previsti dal presente decreto, e' tenuta a:
a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso
modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,
nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di
erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non
dedicato, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare distinti
pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso
SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);
b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi,
relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al
completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto
conto di quanto stabilito dall'art. 140 del Regolamento (UE)
1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere
conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente
giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i
dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di
documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in
versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza
accettati;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da
altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in
materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi
e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita'
separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali;
f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma
di investimento.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli indirizzi
operativi stabiliti con il decreto del Direttore generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, le
imprese beneficiarie devono:
a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita'
dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo
nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita'
allo scopo individuate dal Ministero;
b) garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano
gia' fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai
sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013 e/o
nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali
sull'ammissibilita' delle spese;
c) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle
operazioni dall'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013;
d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e
delle norme nazionali in materia di ammissibilita' delle spese,
tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non
discriminazione;
e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di
tutte le attivita' in materia di monitoraggio, controllo e
pubblicita' previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo
delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui
al Regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e
delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.
Art. 11
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate,
al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli
interventi finanziati.
2. A conclusione del programma di investimento, al fine
dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle
agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5, il Ministero effettua un
controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento.
In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco
per un campione significativo di programmi di investimento agevolati,
nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione e'
definito sulla base di criteri di estrazione casuale in modo da
assicurare la verifica in loco su almeno il 10 per cento dei
programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere
composto, per almeno il 50 per cento, da programmi con un importo
degli investimenti superiore a euro 1.500.000,00. Gli oneri delle
commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse
dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.
Art. 12
Variazioni
1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero variazioni del programma di investimento relative agli
obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione
delle attivita' o ai beni di investimento, devono essere
tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle
opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in
considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni
previste all'art. 13. La comunicazione deve essere accompagnata da
un'argomentata relazione illustrativa.
2. Le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le
caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la
funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque,
di importo non superiore al 30 per cento dell'investimento ammesso,
non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono
valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al
rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6.
3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle
agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle
agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello concesso
all'impresa beneficiaria.
Art. 13
Revoche
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa
beneficiaria e non sanabili;
b) mancata presentazione della prima richiesta di erogazione a
stato avanzamento entro centoventi giorni dalla data del
provvedimento di concessione delle agevolazioni;
c) mancata realizzazione del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). La realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
d) mancata attivazione, con riferimento all'unita' produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art. 5, comma 9, del codice
ATECO di attivita' economica cui e' finalizzato il programma di
investimento;
e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei
confronti della medesima di altra procedura concorsuale, laddove
intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione
dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il Ministero di
valutare, nel caso di apertura nei confronti del soggetto
beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la
compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del
programma di investimento agevolato;
f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche e integrazioni.
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il
soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art.
5, comma 6, lettera f);
b) cessazione o rilocalizzazione dell'attivita' economica a cui
e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle Regioni
meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni;
c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprieta' dell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati
dal presente decreto;
d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di
erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attivita'
economica, dei livelli occupazionali e/o della capacita' produttiva
oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli
obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato
compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;
e) realizzazione parziale del programma di investimento nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso in cui la
parte di investimenti realizzata risulti organica e funzionale si
procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
f) mancata istallazione dei beni oggetto del programma di
investimento agevolato nei termini di cui all'art. 9, comma 5,
purche' la parte di investimenti realizzata relativa ai beni
istallati risulti organica e funzionale;
g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di
cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimenti realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;
h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate
del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e' riconosciuta
all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata
al periodo in cui e' stato verificato il pieno rispetto degli
obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) e' riconosciuta
all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata
ai beni in relazione ai quali e' stato verificato il pieno rispetto
degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera g) e' riconosciuta all'impresa
esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per
i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;
d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla
quota di finanziamento agevolato non restituita.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in
misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entita'
dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti
agli articoli 10 e 11 e in tutti gli altri casi previsti dal
provvedimento di concessione.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del presente decreto e'
comunicato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento GBER ed
e' applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate
dalla Commissione europea.
2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di
pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del Regolamento GBER
attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Il presente regime di aiuti sara' oggetto di relazioni annuali
trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b),
del Regolamento GBER.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 marzo 2018
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 538
Allegato 1
(articolo 5, comma 2)
TECNOLOGIE RELATIVE ALLE LINEE DI INTERVENTO
RIFERIBILI ALL'AREA TEMATICA
"FABBRICA INTELLIGENTE"
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(articolo 8)
DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE
Le domande di agevolazione che superano le verifiche di
ammissibilita' di cui all'art. 8, comma 4, sono successivamente
valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti
criteri:
a) Caratteristiche dell'impresa proponente. Tale criterio e'
istruito sulla base dei seguenti indicatori:
i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato
sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi
finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a
medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni;
ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base
del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra
l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri
finanziari;
iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del
rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il
totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo;
iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato,
determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due
esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e
l'importo del fatturato;
b) Qualita' della proposta. Tale criterio e' istruito sulla
base dei seguenti indicatori:
i. qualita' della proposta progettuale, calcolato sulla base
del rapporto tra l'importo degli investimenti ammessi ricadenti nelle
tipologie tecnologiche di cui all'allegato n. 1 e l'importo
complessivo degli investimenti proposti;
ii. fattibilita' tecnica, calcolato sulla base del rapporto
tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di
adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi;
iii. sostenibilita' economica dell'investimento, calcolato
come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon
andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato
sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo
medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare
complessivo degli investimenti ammessi.



