MISE: risorse per interventi di riqualificazione aree di crisi

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, il Decreto 1 febbraio 2018 con l’assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 1 febbraio 2018
Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di
risanamento della siderurgia;
Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181
del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella
siderurgica;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli
interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con
progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati
mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei
territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10
concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura
degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le
modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale
complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione
dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n.
181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del
2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;
Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012,
che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la
crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo
in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo,
con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa norma,
tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, relativa
al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di
impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione
di accordi di programma;
Visto, altresi', il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n.
83 del 2012, che prevede che il Fondo per la crescita sostenibile
puo' operare anche attraverso le due distinte contabilita' speciali
gia' intestate al Fondo medesimo, esclusivamente per l'erogazione di
finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi,
anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o
dalle regioni, e che per ciascuna delle finalita' del Fondo sia
istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale,
che prevede che le risorse del Fondo, fatto salvo il rispetto dei
requisiti, delle priorita' e delle modalita' attuative previste dal
decreto stesso, possono essere utilizzate per il finanziamento degli
interventi non abrogati ai sensi dell'art. 23, comma 7, del
decreto-legge n. 83 del 2012, tra i quali gli interventi di cui alla
legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al Fondo per
la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del predetto art. 27
del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 73.022.417,67,
destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio delle
aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989, sono
state attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile
di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 83 del
2012;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 268 del 16 novembre 2016, con cui, tra l'altro, sono state
attribuite alla sopra menzionata sezione del Fondo per la crescita
sostenibile le risorse finanziarie nel frattempo affluite al Fondo ai
sensi del citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del
2012, pari a euro 5.914.155,00, nonche' ulteriori euro 80.000.000,00
delle risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201,
destinando la somma complessiva di euro 85.914.155,00, oltre a euro
80.000.000,00 delle risorse del Programma operativo nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, all'attuazione degli
interventi di cui alla legge n. 181/1989, a integrazione quindi
dell'importo assegnato con il predetto decreto ministeriale 19 marzo
2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale una quota pari a euro
148.768.097,18 delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita
sostenibile complessivamente destinate alla reindustrializzazione
delle aree di crisi, pari a euro 158.936.572,67, e' stata ripartita
tra le diverse tipologie di intervento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 222 del 22 settembre 2017, con il quale sono state attribuite alla
sopra menzionata sezione del Fondo per la crescita sostenibile le
risorse finanziarie nel frattempo affluite al Fondo ai sensi del piu'
volte citato comma 10 dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012,
pari a euro 18.457.730,00, nonche' ulteriori euro 51.373.794,51 delle
risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201, destinando
la somma complessiva di euro 69.831.524,51 agli interventi di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da
situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n.
181;
Visto il medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 7
giugno 2017, nella parte in cui ripartisce tra le diverse tipologie
di intervento il predetto importo di euro 69.831.524,51, nonche'
l'importo di euro 10.168.475,49 che residua dalla precedente
ripartizione di cui al menzionato decreto ministeriale 31 gennaio
2017;
Considerato che successivamente all'adozione del sopra citato
decreto ministeriale 7 giugno 2017 sono affluite al Fondo per la
crescita sostenibile ai sensi del comma 10 dell'art. 27 del
decreto-legge n. 83 del 2012 ulteriori somme pari a euro
6.210.116,00, che sono pertanto anch'esse da attribuire all'apposita
sezione del Fondo, per essere destinate al finanziamento degli
interventi di cui alla legge n. 181/1989;
Considerato che risultano esaurite le risorse finanziarie finora
assegnate agli interventi inseriti in accordi di programma relativi
ad aree di crisi industriale complessa, di seguito riepilogate:
euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile
(decreto 31 gennaio 2017);
euro 70.000.000,00 a valere sul Fondo unico legge n. 181/1989
(decreto 31 gennaio 2017);
euro 45.000.000,00 a valere sul PON Imprese e competitivita'
(decreto 31 gennaio 2017);
euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile
(decreto 7 giugno 2017),
in quanto destinate, in via programmatica, all'applicazione del
regime di aiuto di cui alla legge n. 11/1989 nelle aree di crisi
complessa di Piombino, Rieti, Livorno, Val Vibrata-Valle del
Tronto-Piceno, Trieste, Campochiaro-Bojano-Venafro, Taranto e Gela;
Considerato che e' necessario procedere all'attuazione degli
interventi di cui alla legge n. 181/1989 nell'ambito di accordi di
programma relativi ai Progetti di riconversione e riqualificazione
industriale per le aree di crisi complessa, tra i quali risultano di
piu' prossima definizione quelli per le aree di Frosinone, Savona e
Terni-Narni;
Ritenuto, pertanto, di dover approntare la copertura finanziaria
degli interventi predetti, quantificata complessivamente in euro
60.000.000,00, mediante l'assegnazione di risorse del Fondo per la
crescita sostenibile disponibili nella contabilita' speciale n. 1201;
Considerato che l'utilizzo della quota di risorse del Programma
nazionale operativo (PON) «Imprese e competitivita'»2014-2020 FESR,
pari a euro 45.000.000,00, accantonata ai sensi del citato decreto
ministeriale 31 gennaio 2017 in favore degli accordi di programma
relativi ad aree di crisi industriale complessa, con conferma della
riserva di euro 30.000.000,00 per l'area di Taranto, e' soggetto alla
clausola della sottoscrizione dei medesimi accordi entro la scadenza
del 31 dicembre 2017, prevista dallo stesso decreto ministeriale 31
gennaio 2017;
Considerato che gli accordi di programma relativi alle aree di
crisi industriale complessa di Taranto e Gela, ai quali e' destinato
il predetto importo di euro 45.000.000,00 a valere sulle risorse del
PON Imprese e competitivita', non sono stati sottoscritti entro il 31
dicembre 2017, ma se ne prevede il perfezionamento nel corso del
2018;
Ritenuto, pertanto, di differire la predetta scadenza del 31
dicembre 2017 al 31 dicembre 2018;
Accertato che nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la
crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni
gia' assunti e in aggiunta al predetto importo di euro 6.210.116,00,
risorse sufficienti per procedere alle ulteriori assegnazioni dianzi
specificate, nella misura di euro 53.789.884,00, per un totale quindi
di euro 60.000.000,00;
Decreta:
Art. 1
1. Una quota pari a euro 60.000.000,00 (sessantamilioni/00) delle
risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per
la crescita sostenibile e' attribuita alla sezione del Fondo relativa
alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012 ed e' destinata agli interventi di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da
situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n.
181.
2. Le risorse di cui al comma 1 incrementano la quota assegnata
agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad aree di
crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 citato nelle premesse.
3. Il termine del 31 dicembre 2017 previsto all'art. 1, comma 1,
lettera d), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e' differito al
31 dicembre 2018.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° febbraio 2018
Il Ministro: Calenda
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 143



