MIT: contributi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto 23 gennaio 2021 con contributi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.

I destinatari della misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del predetto regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2021 

Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto. (21A00458)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate
agli incentivi  per  la  formazione  professionale  di  cui  all'art.
83-bis,  comma  28  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato  regolamento  in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per
l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative  per   la
formazione professionale, di cui all'art.  4,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; 
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in  particolare
l'art. 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea,  del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione
professionale; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2020-2022»  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare  la  tabella
10 relativa al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ivi
allegata; 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231,
(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019  con  il  n.
1-2304) che, sulla  base  dell'art.  1,  comma  150  della  legge  23
dicembre 2014, n.  190,  ha  ripartito  le  risorse  complessivamente
destinate   al   settore   dell'autotrasporto   per    il    triennio
2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento ed in  particolare
l'art.  1,  comma   1,   lettera   c)   del   summenzionato   decreto
interministeriale che destina 5.000.000 di euro all'incentivazione di
interventi  a  favore  della  formazione  professionale  nel  settore
dell'autotrasporto; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi; 
  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per
l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2020; 
  Vista la normativa adottata dal Governo per prevenire la diffusione
epidemiologica COVID-19 con particolare riferimento alle misure  che,
allo stato, non consentono lo svolgimento dei corsi di formazione «in
presenza», ma solo a «distanza»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 6  giugno  2019,  n.  231,  le
risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di  formazione
professionale    nel     settore     dell'autotrasporto     ammontano
complessivamente ad euro 5.000.000 per l'anno 2020. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino
ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da  tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione
finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non
sono concessi aiuti, ai sensi dell'art.  31,  comma  2  del  predetto
regolamento (CE)  n.  651/2014,  alla  formazione  organizzata  dalle
imprese per conformarsi  alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in
materia di formazione. 
  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale  6  novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti  all'art.  2  del  presente
decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono
essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di
formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti
richiesti al comma 2. 
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 19 aprile 2021 e deve avere termine entro il  6
agosto  2021.  Potranno  essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche'  successivi  alla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base
a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n.
651/2014. 
                               Art. 2 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi e dei controlli affidati dal Ministero di cui al presente
decreto  sono  svolti   dal   soggetto   gestore   «Rete   Autostrade
Mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
Societa'  per  azioni»  ai  sensi  dell'art.   19,   comma   5,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le  modalita'  e  nei  termini
previsti da apposito Atto attuativo, da stipularsi tra  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore ai  sensi
dell'Accordo di servizio prot. 261 del 26  giugno  2020  sottoscritto
fra le suddette parti. 
  2. Le  funzioni  e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto Atto attuativo,  sono
quelle di seguito elencate: 
    a) collaborare  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per  la  predisposizione  delle  procedure  di  accesso  ai
suddetti incentivi; 
    b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed ai beneficiari; 
    c) realizzare la gestione operativa del provvedimento in oggetto,
ivi comprese tutte le  attivita'  di  informatizzazione/archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi  e  comunicazione  operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'; 
    d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a  tali
incentivi; 
    e)  monitorare  l'andamento  dei  provvedimenti  e  svolgere   le
relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche  fornite
dalla  Direzione  generale  per   il   trasporto   stradale   e   per
l'intermodalita'. 
  3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal  comma
1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel  limite  massimo
del due per cento delle risorse destinate all'intervento  di  cui  al
presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico  preventivo
che tenga conto, ai sensi dell'Accordo di servizio sopra citato,  per
il  personale  impiegato,  delle  giornate/uomo  impegnate  e   delle
relative tariffe applicabili, per  i  costi  direttamente  imputabili
all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione  ed  approvazione  di  apposita  rendicontazione
redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'Accordo  di  servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 
  4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare  dell'interesse
primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il  predetto  soggetto  assicura  la  massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta'  nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle  sollecitazioni  del  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulle  attivita'  tecniche  e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile. 
                               Art. 3 
 
                Termine di proposizione delle domande 
                             e requisiti 
 
  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente  iscritte  al
Registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009
e le imprese di  autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi  che
esercitano  la  professione  esclusivamente  con  veicoli  di   massa
complessiva fino a 1,5  tonnellate,  regolarmente  iscritte  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
    b) le strutture societarie regolarmente  iscritte  nella  sezione
speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis dell'art.  1  del
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis,  del   codice   civile,   limitatamente   alle   imprese   di
autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella
citata sezione speciale dell'albo. 
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare  una  sola  domanda  di  accesso  al
contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara'  presa  in
considerazione solo la domanda presentata per prima. 
  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere  presentate,
a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del  19
marzo 2021, in via telematica, sottoscritte con  firma  digitale  dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate,
a partire dal 1°  febbraio  2021,  sul  sito  della  societa'  R.A.M.
S.p.a., e del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  nella
sezione  Autotrasporto  merci  -   Documentazione   -   Autotrasporto
contributi ed incentivi. 
  4. Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e'
fissato secondo le seguenti soglie: 
    euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 unita'); 
    euro 50.000 per le piccole  imprese  (che  occupano  meno  di  50
unita'); 
    euro 130.000 per le medie  imprese  (che  occupano  meno  di  250
unita'); 
    euro 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o
superiore a 250 unita'). 
  I raggruppamenti di imprese possono  ottenere  un  contributo  pari
alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili  alle   imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con
un tetto massimo di euro 800.000. 
  Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei
seguenti massimali: 
    a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante; 
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; 
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; 
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per
cento del totale dei costi ammissibili. 
  5. Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive
inerenti l'attivita' didattica  di  cui:  personale  docente,  tutor,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte
da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al
50 per cento di tutti i costi ammissibili. 
  6. Relativamente ad ogni progetto formativo, considerando l'attuale
stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la
modalita' di svolgimento preferenziale dei corsi. I  corsi  che  sono
svolti con strumenti informatici devono consentire: 
    I.  l'attivita'  formativa  attraverso  gli  strumenti  di  video
conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti  e
dei formatori consentendo, altresi', la condivisione dei documenti; 
    II. l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo
l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti; 
    III. i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente  essere
identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e
per  ciascuno  di  essi,  deve  essere  creato  un  apposito  profilo
contraddistinto da un codice  alfanumerico  attraverso  cui  accedere
alla piattaforma della video conferenza; 
    IV. le registrazioni dell'attivita' formativa e  delle  verifiche
periodiche devono essere archiviate, registrate in forma  elettronica
e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione  su
richiesta dell'amministrazione; 
    V. al Soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di
accesso alla videoconferenza. 
  7. Al momento della  compilazione  della  domanda  dovranno  essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: 
    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato successivamente alla presentazione della domanda; 
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle
ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari
dell'iniziativa); 
    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale  il  soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione  del  corso
formativo presentato e si  impegni  a  realizzarlo  nel  rispetto  di
quanto previsto dal presente decreto; 
    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: 
      i. costi della docenza in aula; 
      ii. costi dei tutor; 
      iii. altri costi per l'erogazione della formazione; 
      iv. spese di viaggio relative a formatori e  partecipanti  alla
formazione (sono escluse le spese di  alloggio,  ad  eccezione  delle
spese di alloggio minime  necessarie  per  i  partecipanti  che  sono
lavoratori con disabilita'); 
      v. materiali e forniture con attinenza al progetto; 
      vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la
quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di
formazione; 
      vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa
formativa programmata; 
      viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di
formazione; 
      ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate
dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di  esenzione  dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data  17  giugno
2014,  imputate  con  un   metodo   equo   e   corretto   debitamente
giustificato; 
    e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed
eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice  di  accesso
alla videoconferenza). Qualsiasi modifica di uno o piu' dei  predetti
elementi  del  calendario  del   corso   dovra'   essere   effettuata
direttamente on-line almeno tre giorni prima rispetto alla prima data
che si intende modificare,  fatti  salvi  casi  di  comprovata  forza
maggiore. Per tali casi, la modifica potra' infatti essere effettuata
on-line in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni,  ma  la
variazione dovra' essere documentata e motivata oggettivamente a pena
di esclusione della giornata formativa  modificata.  L'ammissibilita'
della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore
sara' oggetto di apposita  verifica  in  fase  di  valutazione  della
rendicontazione dei costi sostenuti. 
                               Art. 4 
 
                 Attivita' istruttoria ed erogazione 
                           dei contributi 
 
  1. Qualora in esito  all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241. Qualora  l'attivita'  formativa  venga  avviata  prima  della
chiusura della suddetta fase procedimentale,  le  giornate  formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai  fini  del
contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita',  non e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini  del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei  costi
rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti
previsti. 
  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine  perentorio  del  6  agosto  2021.
Entro e non  oltre  quarantacinque  giorni  dal  termine  di  ciascun
progetto formativo dovra' essere inviata in via telematica  specifica
rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo  presentato
all'atto  della  domanda,  risultanti  da  fatture  quietanziate   in
originale o copia conforme. 
  Le modalita' di invio  della  rendicontazione  dei  costi  e  della
presentazione dei documenti saranno pubblicate sul sito del Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  nella  sezione  Autotrasporto
merci - Documentazione - Autotrasporto  contributi  ed  incentivi.  A
tale documentazione  deve  essere  allegata  una  relazione  di  fine
attivita' debitamente  sottoscritta  dall'impresa,  dal  consorzio  o
dalla cooperativa, dalla quale si evinca  la  corrispondenza  con  il
piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi
della mancata corrispondenza. La documentazione contabile  dovra',  a
pena di inammissibilita', essere certificata da  un  revisore  legale
indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di
cui  al  decreto  legislativo  n.  39/2012  e  successive  modifiche,
integrazioni e norme  attuative.  Il  relativo  costo  potra'  essere
rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui  all'art.
3, comma 7, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a  determinare  le
soglie previste dall'art. 3, comma 4 del presente decreto. 
  All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere  allegati,
i seguenti documenti: 
    a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione  del  contratto  di  lavoro  applicato.  Nel  caso  delle
strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b),  andra'
allegato l'elenco completo delle  aziende  partecipanti  al  progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione  al
registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di autotrasportatore su  strada  (ovvero  all'Albo  degli
autotrasportatori di cose per conto  di  terzi  per  le  imprese  che
esercitano la professione  di  autotrasportatore  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a  1,5  tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso
di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato; 
    b) dettaglio dei costi per singole voci; 
    c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    d)  documentazione  comprovante  l'eventuale  caratteristica   di
piccola o media impresa; 
    e) registrazione  dei  corsi  da  cui  risulti  la  presenza  dei
partecipanti ed inviati direttamente dall'ente  attuatore  dai  quali
sia possibile evincere,  a  pena  di  non  riconoscimento  dei  costi
rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice  fiscale,
codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo,  socio,
amministratore, etc.) di  ogni  discente  che  ha  preso  parte  alla
lezione; 
    f) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso, resa
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, attestante la veridicita' delle informazioni  riportate
nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in
modalita' e-learning di cui al punto e); 
    g) dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto
alle materie oggetto del corso; 
    h) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; 
    i) coordinate bancarie dell'impresa. 
  3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano
dei costi  verra'  riparametrato  d'ufficio  sulla  base  dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione
valida disponibile. 
  4. La commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede, entro il 14 aprile  2021  alla  verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite  posta  elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Contestualmente la commissione e
il soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per  la  logistica,
le infrastrutture ed i trasporti Societa'  per  azioni»  procederanno
alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, nella  sezione  Autotrasporto  merci  →  Documentazione  →
Autotrasporto Contributi ed Incentivi  e  sul  sito  www.ramspa.it  →
nella sezione Incentivi → Formazione professionale dell'elenco  delle
domande  presentate  ai  sensi   del   presente   decreto,   completo
dell'indicazione delle rispettive somme di  spesa  preventivate,  con
l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco
verra' aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione  delle  singole
fasi procedimentali previste dall'art. 10-bis della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Scaduto il termine per la  presentazione  di  tutte  le
rendicontazioni, la commissione, valutati  gli  esiti  dell'attivita'
istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige  l'elenco  delle
imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica  alla  Direzione
generale per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita',  per  i
conseguenti adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto. 
                               Art. 5 
 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  -  si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento  dei  corsi
di formazione, sia durante la  loro  effettuazione  che  al  termine,
anche  attraverso  l'eventuale  verifica  delle  registrazioni  delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento  degli  impegni  connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa. 
  2. La commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009
provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di: 
    a) accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della  vigente
normativa o di quanto previsto dal presente decreto; 
    b) mancata effettuazione del corso  nella  data  e/o  nella  sede
indicata nel  calendario,  come  eventualmente  modificato  ai  sensi
dell'art. 3, comma 5, lettera e); 
    c) mancata effettuazione dell'eventuale  corso  di  formazione  a
distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda; 
    d)  dichiarazione  di  presenza  o   frequenza   ai   corsi   non
corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione  degli  iscritti
ai medesimi corsi. 
  3. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa
sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 23 gennaio 2021 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 358. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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