MIT: contributi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto 23 gennaio 2021 con contributi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.
I destinatari della misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del predetto regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 gennaio 2021
Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto. (21A00458)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate
agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art.
83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in
base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le
indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per
l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la
formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare
l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media
impresa;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea, del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione
professionale;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare la tabella
10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi
allegata;
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231,
(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n.
1-2304) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio
2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento ed in particolare
l'art. 1, comma 1, lettera c) del summenzionato decreto
interministeriale che destina 5.000.000 di euro all'incentivazione di
interventi a favore della formazione professionale nel settore
dell'autotrasporto;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse
finanziarie dei fondi stessi;
Ritenuto necessario definire le modalita' operative per
l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2020;
Vista la normativa adottata dal Governo per prevenire la diffusione
epidemiologica COVID-19 con particolare riferimento alle misure che,
allo stato, non consentono lo svolgimento dei corsi di formazione «in
presenza», ma solo a «distanza»;
Decreta:
Art. 1
Finalita', beneficiari e intensita' del contributo
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2019, n. 231, le
risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano
complessivamente ad euro 5.000.000 per l'anno 2020.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino
ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove tecnologie, allo sviluppo della competitivita' ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione
finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. Non
sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto
regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle
imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in
materia di formazione.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tutte le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente
decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono
essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di
formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti
richiesti al comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere
avviata a partire dal 19 aprile 2021 e deve avere termine entro il 6
agosto 2021. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data,
purche' successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base
a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n.
651/2014.
Art. 2
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei
monitoraggi e dei controlli affidati dal Ministero di cui al presente
decreto sono svolti dal soggetto gestore «Rete Autostrade
Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti
Societa' per azioni» ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini
previsti da apposito Atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore ai sensi
dell'Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto
fra le suddette parti.
2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto Atto attuativo, sono
quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai
suddetti incentivi;
b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed ai beneficiari;
c) realizzare la gestione operativa del provvedimento in oggetto,
ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione/archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';
d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali
incentivi;
e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le
relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite
dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita'.
3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma
1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo
del due per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al
presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo
che tenga conto, ai sensi dell'Accordo di servizio sopra citato, per
il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle
relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili
all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione
redatta secondo le specifiche contenute nell'Accordo di servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse
primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.
Art. 3
Termine di proposizione delle domande
e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al
Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che
esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa
complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione
speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella
citata sezione speciale dell'albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di accesso al
contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara' presa in
considerazione solo la domanda presentata per prima.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate,
a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19
marzo 2021, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate,
a partire dal 1° febbraio 2021, sul sito della societa' R.A.M.
S.p.a., e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella
sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto
contributi ed incentivi.
4. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa e'
fissato secondo le seguenti soglie:
euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 unita');
euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50
unita');
euro 130.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250
unita');
euro 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o
superiore a 250 unita').
I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari
alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese,
associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con
un tetto massimo di euro 800.000.
Per la determinazione del contributo si terra' altresi' conto dei
seguenti massimali:
a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per
cento del totale dei costi ammissibili.
5. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive
inerenti l'attivita' didattica di cui: personale docente, tutor,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e
costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al
50 per cento di tutti i costi ammissibili.
6. Relativamente ad ogni progetto formativo, considerando l'attuale
stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la
modalita' di svolgimento preferenziale dei corsi. I corsi che sono
svolti con strumenti informatici devono consentire:
I. l'attivita' formativa attraverso gli strumenti di video
conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e
dei formatori consentendo, altresi', la condivisione dei documenti;
II. l'intero corso deve essere video registrato consentendo
l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
III. i docenti ed i partecipanti devono previamente essere
identificati con acquisizione di copia del documento di identita', e
per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo
contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere
alla piattaforma della video conferenza;
IV. le registrazioni dell'attivita' formativa e delle verifiche
periodiche devono essere archiviate, registrate in forma elettronica
e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione su
richiesta dell'amministrazione;
V. al Soggetto gestore devono essere comunicati i codici di
accesso alla videoconferenza.
7. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi del richiedente ed alle informazioni previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:
a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente
all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 83 del 2009, che non potra' in alcun caso essere
modificato successivamente alla presentazione della domanda;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle
ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari
dell'iniziativa);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso
formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di
quanto previsto dal presente decreto;
d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
i. costi della docenza in aula;
ii. costi dei tutor;
iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
iv. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla
formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle
spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono
lavoratori con disabilita');
v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione;
vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa
formativa programmata;
viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di
formazione;
ix. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate
dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno
2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente
giustificato;
e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed
eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso
alla videoconferenza). Qualsiasi modifica di uno o piu' dei predetti
elementi del calendario del corso dovra' essere effettuata
direttamente on-line almeno tre giorni prima rispetto alla prima data
che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza
maggiore. Per tali casi, la modifica potra' infatti essere effettuata
on-line in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la
variazione dovra' essere documentata e motivata oggettivamente a pena
di esclusione della giornata formativa modificata. L'ammissibilita'
della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore
sara' oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della
rendicontazione dei costi sostenuti.
Art. 4
Attivita' istruttoria ed erogazione
dei contributi
1. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilita', emergano
vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, ai
sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Qualora l'attivita' formativa venga avviata prima della
chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del
contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma, ai fini del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei costi
rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti
previsti.
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra'
essere completato entro il termine perentorio del 6 agosto 2021.
Entro e non oltre quarantacinque giorni dal termine di ciascun
progetto formativo dovra' essere inviata in via telematica specifica
rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato
all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in
originale o copia conforme.
Le modalita' di invio della rendicontazione dei costi e della
presentazione dei documenti saranno pubblicate sul sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto
merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi. A
tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine
attivita' debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o
dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il
piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi
della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovra', a
pena di inammissibilita', essere certificata da un revisore legale
indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo n. 39/2012 e successive modifiche,
integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potra' essere
rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art.
3, comma 7, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a determinare le
soglie previste dall'art. 3, comma 4 del presente decreto.
All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati,
i seguenti documenti:
a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle
strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), andra'
allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al
registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che
esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso
di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;
b) dettaglio dei costi per singole voci;
c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori
svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di
piccola o media impresa;
e) registrazione dei corsi da cui risulti la presenza dei
partecipanti ed inviati direttamente dall'ente attuatore dai quali
sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi
rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale,
codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio,
amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla
lezione;
f) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso, resa
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante la veridicita' delle informazioni riportate
nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in
modalita' e-learning di cui al punto e);
g) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto
alle materie oggetto del corso;
h) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
i) coordinate bancarie dell'impresa.
3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di
cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano
dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base della sola documentazione
valida disponibile.
4. La commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009,
procede, entro il 14 aprile 2021 alla verifica dei requisiti di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite posta elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Contestualmente la commissione e
il soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica,
le infrastrutture ed i trasporti Societa' per azioni» procederanno
alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nella sezione Autotrasporto merci → Documentazione →
Autotrasporto Contributi ed Incentivi e sul sito www.ramspa.it →
nella sezione Incentivi → Formazione professionale dell'elenco delle
domande presentate ai sensi del presente decreto, completo
dell'indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con
l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco
verra' aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole
fasi procedimentali previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241. Scaduto il termine per la presentazione di tutte le
rendicontazioni, la commissione, valutati gli esiti dell'attivita'
istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige l'elenco delle
imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', per i
conseguenti adempimenti.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti delle risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa,
il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sara'
proporzionalmente ridotto.
Art. 5
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi
di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine,
anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa.
2. La commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009
provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:
a) accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente
normativa o di quanto previsto dal presente decreto;
b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede
indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi
dell'art. 3, comma 5, lettera e);
c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a
distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda;
d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non
corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti
ai medesimi corsi.
3. Nel caso in cui il contributo fosse gia' erogato, l'impresa
sara' tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei
relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 gennaio 2021
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 358.



