MIT: contributi a favore di iniziative di formazione nel settore dell’autotrasporto
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2016, il Decreto 9 giugno 2016 con le disposizioni sulle modalità operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.
I soggetti destinatari della misura incentivante sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 giugno 2016
Disposizioni sulle modalita' operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. (16A05450)
(GU n.175 del 28-7-2016)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate
agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art.
83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in
base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le
indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per
l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la
formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare
l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media
impresa;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato;
Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione
professionale;
Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha autorizzato a decorrere dall'anno 2015 la spesa di 250 milioni
di euro annui per interventi in favore del settore
dell'autotrasporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile
2015, n. 130, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra
le diverse misure per le esigenze del settore;
Considerato che l'art. 1 comma 1, lettera c), del citato decreto
assegna per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione
professionale, l'importo di euro 10 milioni sul Fondo per il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse
finanziarie dei fondi stessi;
Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno
evidenziato l'opportunita' di definire immediatamente le procedure
per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di
formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno;
Vista la nota della Direzione generale del trasporto stradale e per
l'intermodalita' n. 9557 del 12 maggio 2016;
Ritenuto necessario definire le modalita' operative per
l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Finalita', beneficiari e intensita' del contributo
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 le risorse da
destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
Collettivo Nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino
ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove tecnologie, allo sviluppo della competitivita' ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione
finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. Non
sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto
regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle
imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in
materia di formazione.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tutte le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente
decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono
essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di
formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti
richiesti al precedente comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere
avviata a partire dal 1° dicembre 2016 e deve avere termine entro il
31 maggio 2017. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data,
purche' successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base
a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n.
651/2014.
Art. 2
Termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al
Registro Elettronico Nazionale istituito dal regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che
esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa
complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione
speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella
citata sezione speciale dell'Albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di accesso al
contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara' presa in
considerazione solo la domanda presentata per prima.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate,
a partire dal 26 settembre 2016 ed entro il termine perentorio del 28
ottobre 2016, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate,
a partire dal 12 settembre 2016, sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci -
Documentazione - Autotrasporto Contributi ed Incentivi.
4. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa e'
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di
imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa.
Per la determinazione del contributo si terra' altresi' conto dei
seguenti massimali:
a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per
cento del totale dei costi ammissibili.
Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per
l'attivita' didattica relative al personale docente, ai tutor, alle
spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto,
all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota
parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o
superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili. Per ogni
progetto formativo, la formazione a distanza non potra' superare il
20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto
formativo sia presente attivita' di formazione a distanza sara'
obbligatorio fornire, all'atto della presentazione della domanda,
idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli in
itinere sullo svolgimento di tali corsi.
5. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati
identificativi del richiedente ed alle informazioni previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:
a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente
all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 83 del 2009, che non potra' in alcun caso essere
modificato;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle
ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari
dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso
formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di
quanto previsto dal presente decreto;
d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
1. costi della docenza in aula;
2. costi dei tutor;
3. altri costi per l'erogazione della formazione;
4. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla
formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle
spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono
lavoratori con disabilita');
5. materiali e forniture con attinenza al progetto;
6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
7. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa
formativa programmata;
8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
9. spese generali indirette, secondo le modalita' dettate dall'art.
31 del regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di
Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014,
imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede
di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o piu'
dei predetti elementi del calendario del corso dovra' essere
effettuata direttamente online almeno tre giorni prima rispetto alla
prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata
forza maggiore. Per tali casi, la modifica potra' infatti essere
effettuata online in un termine di tempo anche inferiore ai tre
giorni, ma la variazione dovra' essere documentata e motivata
oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa
modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a comprova
della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita verifica in
fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.
Art. 3
Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilita', emergano
vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, ai
sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Qualora l'attivita' formativa venga avviata prima della
chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del
contributo.
Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma, ai fini del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei costi
rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti
previsti.
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra'
essere completato entro il termine perentorio del 31 maggio 2017.
Entro e non oltre la data del 20 giugno 2017 dovra' essere inviata
via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo
il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da
fatture in originale o copia conforme, ovvero da fatture pro-forma,
indicate in apposito elenco; tali fatture dovranno essere
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova
certa del loro pagamento, ovvero da una garanzia fideiussoria «a
prima richiesta» che l'impresa istante stipula a favore dello Stato,
per il periodo di un anno, a garanzia del pagamento delle spese
rendicontate - e non ancora pagate - a fronte dell'iniziativa
formativa effettuata, IVA inclusa. Le modalita' di invio della
rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno
pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione -
Autotrasporto Contributi ed Incentivi. A tale documentazione dovra'
essere allegata una relazione di fine attivita' debitamente
sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla
quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e
con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata
corrispondenza. La documentazione contabile dovra', a pena di
inammissibilita', essere certificata da un revisore legale
indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modifiche, integrazioni e norme attuative; il relativo costo potra'
essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui
all'art. 2, comma 5, lettera d), punto 6 ma non concorrera' a
determinare le soglie previste dall'art. 2, comma 4 del presente
decreto.
Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle
strutture societarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), andra'
allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al
Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che
esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso
di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;
b) dettaglio dei costi per singole voci;
c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori
svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di
piccola o media impresa;
e) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati
dall'ente attuatore;
f) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning;
g) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto
alle materie oggetto del corso;
h) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
i) coordinate bancarie dell'impresa.
3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di
cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano
dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base della sola documentazione
valida disponibile.
4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009,
procede, entro il 31 luglio 2017, alla verifica dei requisiti di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite posta elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente la Commissione,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni
presentate, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo
medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti delle risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa,
il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sara'
proporzionalmente ridotto.
Art. 4
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi
di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine,
anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa.
2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009
provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:
a) accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente
normativa o di quanto previsto dal presente decreto;
b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede
indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi
dell'art. 2, comma 5, lettera e);
c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a
distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda;
d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non
corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti
ai medesimi corsi.
3. Nel caso in cui il contributo fosse gia' erogato, l'impresa
sara' tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei
relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
4. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di cui
all'art. 3, comma 2, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', almeno
trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture
quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti
effettuati. In caso di mancato adempimento, la medesima Direzione
generale procede con l'escussione della garanzia, fatti salvi i
diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 giugno 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2176



