MIT: misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto – anno 2018
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, la Delibera 18 ottobre 2017 con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto, per l’anno 2018.
Entro il 31 dicembre 2017, le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori, debbono corrispondere, per l’annualità 2018, la quota prevista dall’art. 9, comma 2 lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nella apposita funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite carta di credito, per l’importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.
La quota da versare per l’anno 2018 è stabilita nelle seguenti misure:
Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 30,00.
Ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:
===========================================
| | Imprese iscritte | |
| | all'Albo con un | |
| | numero di veicoli | |
| A | da 2 a 5 | 5,16 |
+=======+===================+=============+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| B |da 6 a 10 | 10,33|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| C |da 11 a 50 | 25,82|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| D |da 51 a 100 | 103,29|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| E |da 101 a 200 | 258,23|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| F |superiore a 200 | 516,46|
+-------+-------------------+-------------+
Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall’Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare:
=================================================
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| | capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva da 6.001 | |
| | a 11.500 chilogrammi, | |
| | nonche' per ogni trattore | |
| | con peso rimorchiabile da | |
| A |6.001 a 11.500 chilogrammi | 5,16 |
+=======+===========================+===========+
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| |capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva da 11.501| |
| |a 26.000 chilogrammi, | |
| |nonche' per ogni trattore | |
| |con peso rimorchiabile da | |
| B |11.501 a 26.000 chilogrammi| 7,75|
+-------+---------------------------+-----------+
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| |capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva oltre i | |
| |26.000 chilogrammi, nonche'| |
| |per ogni trattore con peso | |
| |rimorchiabile oltre 26.000 | |
| C |chilogrammi | 10,33|
+-------+---------------------------+-----------+
La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno 2018 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
Fonte: MIT
DELIBERA 18 ottobre 2017
Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto, per l'anno 2018. (Delibera n. 7/2017).
IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante
«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato
centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in
particolare, l'art. 9, comma 2 lett. d) in base al quale il Comitato
centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.
123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.
134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'albo
nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare,
l'art. 6, comma 10;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale e'
stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale
per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
Vista la legge del 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del
decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga e definizione
di termini», con la quale all'art. 9-duodecies e' stato prorogato di
un anno il termine di durata in carica dei componenti del Comitato
centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014, al
reg. 1, foglio 4487, con il quale e' stato conferito alla dott.ssa
Maria Teresa Di Matteo l'incarico dirigenziale di livello
dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'albo
nazionale degli autotrasportatori;
Considerato, pertanto, che:
occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di
autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2018 alle spese per il
funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di
tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di
stabilita' 2014 e 2015;
la misura delle suddette quote deve essere determinata in
relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;
il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di
terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in
circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 584.266;
Ritenuto:
di dover confermare, per l'anno 2018, l'importo delle quote nella
misura stabilita per l'anno 2017;
di dover proseguire, anche per l'anno 2018, ad utilizzare, per la
riscossione delle quote, il sistema telematico attivabile nella
apposita funzione informatica, presente sul sito
www.alboautotrasporto.it, che consente il pagamento online tramite
carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o
PostePay Impresa ovvero conto corrente BancoPosta online, per
l'importo visualizzabile sul sito stesso, da accreditarsi sul conto
n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni
reperibili nel predetto sito;
Vista la conforme deliberazione assunta nella seduta del 16 ottobre
2017;
Delibera:
Art. 1
1. Entro il 31 dicembre 2017, le imprese iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2017,
debbono corrispondere, per l'annualita' 2018, la quota prevista
dall'art. 9, comma 2 lett. d) del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
2. Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente
attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nella
apposita funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite carta di
credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay
Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo
visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso
reperibili.
3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di
cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa con la
procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974,
n. 298.
Art. 2
1. La quota da versare per l'anno 2018 e' stabilita nelle seguenti
misure:
1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque
iscritte all'Albo: € 30,00.
1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente
punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione
numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei
veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:
===========================================
| | Imprese iscritte | |
| | all'Albo con un | |
| | numero di veicoli | |
| A | da 2 a 5 | 5,16 |
+=======+===================+=============+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| B |da 6 a 10 | 10,33|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| C |da 11 a 50 | 25,82|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| D |da 51 a 100 | 103,29|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| E |da 101 a 200 | 258,23|
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
| F |superiore a 200 | 516,46|
+-------+-------------------+-------------+
1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti
punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa
complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e'
titolare:
=================================================
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| | capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva da 6.001 | |
| | a 11.500 chilogrammi, | |
| | nonche' per ogni trattore | |
| | con peso rimorchiabile da | |
| A |6.001 a 11.500 chilogrammi | 5,16 |
+=======+===========================+===========+
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| |capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva da 11.501| |
| |a 26.000 chilogrammi, | |
| |nonche' per ogni trattore | |
| |con peso rimorchiabile da | |
| B |11.501 a 26.000 chilogrammi| 7,75|
+-------+---------------------------+-----------+
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| |capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva oltre i | |
| |26.000 chilogrammi, nonche'| |
| |per ogni trattore con peso | |
| |rimorchiabile oltre 26.000 | |
| C |chilogrammi | 10,33|
+-------+---------------------------+-----------+
Art. 3
1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno
2018 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di
consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o
delle competenti strutture periferiche.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 31 ottobre 2017.
Roma, 18 ottobre 2017
Il presidente: Di Matteo



