MIT: COVID-19 – fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, il Decreto 27 gennaio 2021 con l’istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo.
Possono presentare domanda di accesso al fondo per la compensazione (ai sensi dell’art. 198 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34), gli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall’art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e che :
- alla data del 19 maggio 2020 erano in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’Ente nazionale dell’aviazione civile;
- alla data del 19 maggio 2020 impiegavano aeromobili con una capacità superiore a diciannove posti;
- alla data di presentazione della domanda, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 gennaio 2021
Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 11, 32, 41 e 117, commi 1 e 2, lettera q), della
Costituzione;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 41 relativo
alle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato dal 31
luglio 2020 al 15 ottobre 2020 con decreto-legge 30 luglio 2020, n.
83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.
124 e, da ultimo, al 31 gennaio 2021 con decreto-legge 7 ottobre
2020, n. 125;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione dell'art. 3, commi
6-bis e 6-ter, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 20 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, l'art. 79 del citato decreto-legge n. 18 del
2020, come modificato dall'art. 202 del richiamato decreto-legge n.
34 del 2020, che riconosce, al comma 2, a favore delle imprese
titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata
dall'ENAC che, alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge, adempiono ad oneri di servizio pubblico, misure a
compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento
eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita',
nonche', al comma 7, la costituzione, a tale fine, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo con una
dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020;
Visto, altresi', l'art. 198 del suddetto decreto-legge n. 34 del
2020, che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di un fondo di 130 milioni di euro
per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori
nazionali, diversi da quelli previsti dall'art. 79, comma 2, del
decreto-legge n. 18 del 2020;
Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22
marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio
2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre
2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre
2020, 4 dicembre 2020 con i quali sono state adottate misure urgenti
per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n. 112, 14
marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120, 18
marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183, 5
maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4
giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245 che, in conformita' ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati in
attuazione dei citati decreti-legge, hanno disposto, tra l'altro,
limitazioni all'apertura degli aeroporti nazionali e ai servizi di
trasporto aereo, nonche' obblighi agli utenti, agli equipaggi e ai
vettori;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo 2020, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Viste le ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020, 21
ottobre 2020, 4 novembre 2020, 10 novembre 2020, 13 novembre 2020, 19
novembre 2020, 20 novembre 2020, 24 novembre 2020, 27 novembre 2020,
5 dicembre 2020, 20 dicembre, 23 dicembre 2020, 2 gennaio 2021
recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Viste le ordinanze del Ministro della salute del 21 ottobre 2020,
23 ottobre 2020, 26 ottobre 2020 recanti «Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 18 dicembre 2020
recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio
nazionale»;
Vista la Comunicazione della Commissione UE COM (2020) 112 final
del 13 marzo 2020 «Risposta economica coordinata all'emergenza
COVID-19» ed, in particolare, l'Allegato 3 - aiuti di Stato, sezione
«Aiuti destinati a compensare le imprese per i danni subiti in
conseguenza dell'epidemia di COVID-19»;
Viste le ulteriori Comunicazioni della commissione UE 2020/C 91
1/01 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»,
C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020,
C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 di
modifica di tale Quadro;
Vista la Comunicazione della commissione UE COM (2020) 222 final
del 8 maggio 2020 «Seconda valutazione dell'applicazione della
restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»;
Vista la Comunicazione della commissione UE COM (2020) 399 final
dell'11 giugno 2020 «Terza valutazione dell'applicazione della
restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»;
Considerato che, in base al citato art. 198 del decreto-legge n. 34
del 2020, gli operatori nazionali che possono accedere al fondo ivi
previsto devono essere in possesso del prescritto Certificato di
operatore aereo (COA) in corso di validita' e titolari di licenza di
trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale
dell'aviazione civile, nonche' impiegare aeromobili con una capacita'
superiore a diciannove posti ed applicare ai propri dipendenti, con
base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre
2012, n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo
svolgimento della propria attivita', trattamenti retributivi comunque
non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo
nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
Considerato, altresi', che, per le modalita' attuative, il medesimo
art. 198 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando
che l'efficacia della medesima disposizione «e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
Vista la notifica effettuata alla Commissione europea in data 20
maggio 2020 da parte del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri del regime quadro in materia di
aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Vista la notifica effettuata alla Commissione europea in data 15
ottobre 2020 da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei ministri della misura di aiuto oggetto
del presente decreto;
Vista la decisione positiva (2020) 9625 final del 22 dicembre 2020
con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, l'attuazione della misura di cui all'art. 198
del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
Decreta:
Art. 1
Soggetti beneficiari e requisiti
1. Possono presentare domanda di accesso al fondo per la
compensazione ai sensi dell'art. 198 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, gli operatori nazionali diversi da quelli previsti
dall'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
che:
a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del
2020, erano in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo
(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto aereo
di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;
b) alla data di entrata di entrata in vigore del decreto-legge n.
34 del 2020, impiegavano aeromobili con una capacita' superiore
a diciannove posti;
c) alla data di presentazione della domanda, applicano ai propri
dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento
(UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi
utilizzati per lo svolgimento della propria attivita', trattamenti
retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal
Contratto collettivo nazionale del settore.
Art. 2
Compensazione danni
1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si intende
la riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento
e di contrasto all'emergenza da COVID-19 adottate a livello
nazionale, UE ed extra-UE, al netto dei costi cessanti connessi alla
riduzione dell'offerta di voli e dei minori costi di esercizio
derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Sono inclusi nei
danni i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all'emergenza da
COVID-19. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione,
contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo
danno. Ai fini del calcolo del menzionato danno si terra' conto della
metodologia costantemente seguita nella prassi della Commissione
europea in applicazione dell'art. 107 (2) (b) del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, sottraendo quindi alla perdita di
fatturato, registrata rispetto all'anno precedente l'evento
eccezionale, i costi non sostenuti e considerando i costi
incrementali. Nell'applicazione di tale metodologia e' garantita la
conformita' ai principi contabili internazionali, comunemente
utilizzati per la formulazione del EBITDA, nei limiti e per quanto
applicabili ai soggetti richiedenti.
2. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovracompensazione del danno
subito.
Art. 3
Oggetto della domanda
1. La domanda di cui all'art. 2 deve, a pena di inammissibilita':
a) essere redatta in conformita' al modello di cui all'Allegato A
del presente decreto;
b) indicare, per ogni mese del periodo emergenziale in cui
l'operatore ha subito un danno ai sensi dell'art. 2 comma 1, i dati
analitici, distinti per singola voce di ricavo e di costo, in
conformita' al modello di cui all'Allegato B del presente decreto;
c) essere corredata, da una relazione di un esperto indipendente
recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci
indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
d) recare la dichiarazione dell'operatore economico o del suo
legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l'assenza di responsabilita' nella causazione del danno da
compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile.
Art. 4
Modalita' di presentazione della domanda
1. Le domande di cui all'art. 3 devono pervenire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale
per gli aeroporti ed il trasporto aereo, entro il termine di
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
dell'autorizzazione della Commissione europea relativa alla
compatibilita', ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, delle
previsioni contenute nel medesimo articolo in ordine al regime
oggetto del presente decreto.
2. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente via Pec
all'indirizzo di posta elettronica: dg.ta@pec.mit.gov.it
3. La domanda proposta conserva validita' anche nel caso di
rimodulazione delle risorse di cui all'art. 198 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34.
Art. 5
Istruttoria e pagamento
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base
dell'istruttoria dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, provvede,
entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, all'adozione dei
provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate.
2. Il pagamento dell'importo riconosciuto viene effettuato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro dieci giorni
dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda.
3. Qualora il totale dei contributi riconoscibili alla generalita'
delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle
risorse stanziate nel fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge n.
34 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, l'entita' della
quota di contributo da assegnare a ciascuna impresa e' determinata in
modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa
rispetto al totale del contributo statale.
Art. 6
Divieto di cumulo e verifiche
1. Le somme corrisposte ai sensi dell'art. 5 non sono cumulabili
con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggette a
recupero in qualsiasi momento nel caso in cui le stesse superino il
danno subito come definito all'art. 2.
2. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di
controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso
alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di
cui al presente decreto ed il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti procede al recupero degli importi erogati.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato
dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di
controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di
compensazione, l'entita' della stessa e' corrispondentemente ridotta
e ne viene disposto il recupero.
5. Qualora venga disposto il recupero, parziale o totale, della
misura di compensazione, il beneficiario e' tenuto alla restituzione
dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso
di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla
data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra
la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche'
dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate,
sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
Bilancio dello Stato.
Art. 7
Relazione alla Commissione UE
1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti presenta alla stessa una relazione sugli importi
delle compensazioni concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati
qualora dovessero risultare superiori al danno subito come
conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19.
Art. 8
Efficacia
1. L'ambito di efficacia del presente decreto e' conforme alla
decisione finale positiva della Commissione Ue (2020) 9625 final del
22 dicembre 2020.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2021
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 528



