MIT: COVID-19 – fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, il Decreto 27 gennaio 2021 con l’istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo.

Possono presentare domanda di accesso al fondo per la compensazione (ai sensi dell’art. 198 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34), gli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall’art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e che :

  1.  alla data del 19 maggio 2020 erano in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’Ente nazionale dell’aviazione civile;
  2. alla data del 19 maggio 2020 impiegavano aeromobili con una capacità superiore a diciannove posti;
  3. alla data di presentazione della domanda, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del settore.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 gennaio 2021 

Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo.

 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 11, 32, 41 e 117, commi 1 e 2, lettera q), della
Costituzione; 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in  particolare,  l'art.  41  relativo
alle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n.  250,  recante
«Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020
con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato dal  31
luglio 2020 al 15 ottobre 2020 con decreto-legge 30 luglio  2020,  n.
83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre  2020,  n.
124 e, da ultimo, al 31 gennaio  2021  con  decreto-legge  7  ottobre
2020, n. 125; 
   Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica   da   COVID-19»,   successivamente    abrogato    dal
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione  dell'art.  3,  commi
6-bis e 6-ter, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.  40,  recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 20  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; 
  Visto il decreto-legge 7  ottobre  2020,  n.  125  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137  recante  «Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese,   giustizia   e   sicurezza,   connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 5 gennaio  2021,  n.  1  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 79 del citato decreto-legge n. 18 del
2020, come modificato dall'art. 202 del richiamato  decreto-legge  n.
34 del 2020, che riconosce,  al  comma  2,  a  favore  delle  imprese
titolari di licenza  di  trasporto  aereo  di  passeggeri  rilasciata
dall'ENAC  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   medesimo
decreto-legge, adempiono ad oneri  di  servizio  pubblico,  misure  a
compensazione dei danni subiti come conseguenza  diretta  dell'evento
eccezionale al fine di  consentire  la  prosecuzione  dell'attivita',
nonche', al comma 7, la costituzione, a tale  fine,  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo con una
dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto, altresi', l'art. 198 del suddetto decreto-legge  n.  34  del
2020, che  ha  disposto  l'istituzione,  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, di un fondo di 130  milioni  di  euro
per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori
nazionali, diversi da quelli previsti  dall'art.  79,  comma  2,  del
decreto-legge n. 18 del 2020; 
  Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo
2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,  11  marzo  2020,  22
marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio
2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020,  7  agosto  2020,  7  settembre
2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020,  3  novembre
2020, 4 dicembre 2020 con i quali sono state adottate misure  urgenti
per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19; 
  Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n.  112,  14
marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120,  18
marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183,  5
maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4
giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245 che,  in  conformita'  ai
decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottati  in
attuazione dei citati decreti-legge,  hanno  disposto,  tra  l'altro,
limitazioni all'apertura degli aeroporti nazionali e  ai  servizi  di
trasporto aereo, nonche' obblighi agli utenti, agli  equipaggi  e  ai
vettori; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo  2020,  di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  di  contenimento   e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Viste le ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno 2020, 21
ottobre 2020, 4 novembre 2020, 10 novembre 2020, 13 novembre 2020, 19
novembre 2020, 20 novembre 2020, 24 novembre 2020, 27 novembre  2020,
5 dicembre 2020, 20  dicembre,  23  dicembre  2020,  2  gennaio  2021
recanti «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Viste le ordinanze del Ministro della salute del 21  ottobre  2020,
23 ottobre 2020, 26 ottobre 2020 recanti  «Ulteriori  misure  per  la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del  18  dicembre  2020
recante  «Ulteriori  limitazioni   agli   ingressi   nel   territorio
nazionale»; 
  Vista la Comunicazione della Commissione UE COM  (2020)  112  final
del  13  marzo  2020  «Risposta  economica  coordinata  all'emergenza
COVID-19» ed, in particolare, l'Allegato 3 - aiuti di Stato,  sezione
«Aiuti destinati a compensare  le  imprese  per  i  danni  subiti  in
conseguenza dell'epidemia di COVID-19»; 
  Viste le ulteriori Comunicazioni della  commissione  UE  2020/C  91
1/01 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19»,
C(2020) 2215 del 3 aprile 2020,  C(2020)  3156  dell'8  maggio  2020,
C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020  di
modifica di tale Quadro; 
  Vista la Comunicazione della commissione UE COM  (2020)  222  final
del  8  maggio  2020  «Seconda  valutazione  dell'applicazione  della
restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»; 
  Vista la Comunicazione della commissione UE COM  (2020)  399  final
dell'11  giugno  2020  «Terza  valutazione  dell'applicazione   della
restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»; 
  Considerato che, in base al citato art. 198 del decreto-legge n. 34
del 2020, gli operatori nazionali che possono accedere al  fondo  ivi
previsto devono essere in  possesso  del  prescritto  Certificato  di
operatore aereo (COA) in corso di validita' e titolari di licenza  di
trasporto  aereo  di  passeggeri   rilasciati   dall'Ente   nazionale
dell'aviazione civile, nonche' impiegare aeromobili con una capacita'
superiore a diciannove posti ed applicare ai propri  dipendenti,  con
base di servizio in Italia ai sensi del regolamento  (UE)  5  ottobre
2012, n. 965/2012, e ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo
svolgimento della propria attivita', trattamenti retributivi comunque
non inferiori a quelli  minimi  stabiliti  dal  Contratto  collettivo
nazionale del settore  stipulato  dalle  organizzazioni  datoriali  e
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; 
  Considerato, altresi', che, per le modalita' attuative, il medesimo
art. 198 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando
che  l'efficacia  della   medesima   disposizione   «e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
  Vista la notifica effettuata alla Commissione europea  in  data  20
maggio 2020 da parte del Dipartimento per le politiche europee  della
Presidenza del Consiglio dei ministri del regime quadro in materia di
aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Vista la notifica effettuata alla Commissione europea  in  data  15
ottobre 2020 da  parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  del  Dipartimento  per  le  politiche   europee   della
Presidenza del Consiglio dei ministri della misura di  aiuto  oggetto
del presente decreto; 
  Vista la decisione positiva (2020) 9625 final del 22 dicembre  2020
con  la  quale  la  Commissione  europea  ha  autorizzato,  ai  sensi
dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, l'attuazione della misura di  cui  all'art.  198
del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
  1.  Possono  presentare  domanda  di  accesso  al  fondo   per   la
compensazione ai sensi dell'art.  198  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, gli  operatori  nazionali  diversi  da  quelli  previsti
dall'art. 79, comma 2,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
che: 
    a) alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  34  del
2020, erano in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo
(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto  aereo
di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile; 
    b) alla data di entrata di entrata in vigore del decreto-legge n.
34 del 2020,  impiegavano  aeromobili  con  una  capacita'  superiore
a diciannove posti; 
    c) alla data di presentazione della domanda, applicano ai  propri
dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi  del  regolamento
(UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, e ai dipendenti  di  terzi  da  essi
utilizzati per lo svolgimento della  propria  attivita',  trattamenti
retributivi comunque non inferiori  a  quelli  minimi  stabiliti  dal
Contratto collettivo nazionale del settore.  
                               Art. 2 
 
                         Compensazione danni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come  conseguenza
diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si  intende
la riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento
e  di  contrasto  all'emergenza  da  COVID-19  adottate   a   livello
nazionale, UE ed extra-UE, al netto dei costi cessanti connessi  alla
riduzione dell'offerta di  voli  e  dei  minori  costi  di  esercizio
derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati.  Sono  inclusi  nei
danni i costi aggiuntivi sostenuti per far  fronte  all'emergenza  da
COVID-19. Sono esclusi gli  importi  recuperabili  da  assicurazione,
contenzioso, arbitrato o altra fonte  per  il  ristoro  del  medesimo
danno. Ai fini del calcolo del menzionato danno si terra' conto della
metodologia costantemente  seguita  nella  prassi  della  Commissione
europea in applicazione  dell'art.  107  (2)  (b)  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, sottraendo quindi alla perdita  di
fatturato,   registrata   rispetto   all'anno   precedente   l'evento
eccezionale,  i  costi  non  sostenuti   e   considerando   i   costi
incrementali. Nell'applicazione di tale metodologia e'  garantita  la
conformita'  ai  principi   contabili   internazionali,   comunemente
utilizzati per la formulazione del EBITDA, nei limiti  e  per  quanto
applicabili ai soggetti richiedenti. 
  2. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovracompensazione  del  danno
subito. 
                               Art. 3 
 
                        Oggetto della domanda 
 
  1. La domanda di cui all'art. 2 deve, a pena di inammissibilita': 
    a) essere redatta in conformita' al modello di cui all'Allegato A
del presente decreto; 
    b) indicare, per  ogni  mese  del  periodo  emergenziale  in  cui
l'operatore ha subito un danno ai sensi dell'art. 2 comma 1,  i  dati
analitici, distinti per  singola  voce  di  ricavo  e  di  costo,  in
conformita' al modello di cui all'Allegato B del presente decreto; 
    c) essere corredata, da una relazione di un esperto  indipendente
recante la descrizione anche del nesso causale tra  le  singole  voci
indicate ai fini della determinazione del danno subito e  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
    d) recare la dichiarazione dell'operatore  economico  o  del  suo
legale rappresentante, resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante
l'assenza  di  responsabilita'  nella   causazione   del   danno   da
compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile. 
                               Art. 4 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
  1. Le domande di cui all'art. 3 devono pervenire al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale
per gli  aeroporti  ed  il  trasporto  aereo,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
dell'autorizzazione   della   Commissione   europea   relativa   alla
compatibilita', ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE,  delle
previsioni contenute  nel  medesimo  articolo  in  ordine  al  regime
oggetto del presente decreto. 
  2. Le  domande  devono  essere  trasmesse  esclusivamente  via  Pec
all'indirizzo di posta elettronica: dg.ta@pec.mit.gov.it 
  3. La  domanda  proposta  conserva  validita'  anche  nel  caso  di
rimodulazione delle risorse di cui all'art. 198 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34. 
                               Art. 5 
 
                       Istruttoria e pagamento 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  sulla  base
dell'istruttoria dell'Ente nazionale dell'aviazione civile, provvede,
entro trenta giorni dalla ricezione delle domande,  all'adozione  dei
provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate. 
  2. Il pagamento  dell'importo  riconosciuto  viene  effettuato  dal
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  entro  dieci  giorni
dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda. 
  3. Qualora il totale dei contributi riconoscibili alla  generalita'
delle  imprese  beneficiarie  sia  complessivamente  superiore   alle
risorse stanziate nel fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge  n.
34 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni,  l'entita'  della
quota di contributo da assegnare a ciascuna impresa e' determinata in
modo proporzionale al contributo riconoscibile  alla  stessa  impresa
rispetto al totale del contributo statale. 
                               Art. 6 
 
                    Divieto di cumulo e verifiche 
 
  1. Le somme corrisposte ai sensi dell'art. 5  non  sono  cumulabili
con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e  sono  soggette  a
recupero in qualsiasi momento nel caso in cui le stesse  superino  il
danno subito come definito all'art. 2. 
  2. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di
controlli  effettuati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sia accertata l'insussistenza  dei  requisiti  di  accesso
alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici  di
cui al presente decreto ed il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti procede al recupero degli importi erogati. 
  3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver  presentato
dichiarazioni mendaci o documentazione falsa. 
  4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di
controlli  effettuati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sia accertata la spettanza solo parziale della  misura  di
compensazione, l'entita' della stessa e' corrispondentemente  ridotta
e ne viene disposto il recupero. 
  5. Qualora venga disposto il recupero,  parziale  o  totale,  della
misura di compensazione, il beneficiario e' tenuto alla  restituzione
dell'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso
di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla
data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra
la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche'
dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate  e  revocate,
sul pertinente capitolo dello stato di  previsione  dell'entrata  del
Bilancio dello Stato. 
                               Art. 7 
 
                    Relazione alla Commissione UE 
 
  1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione  della  Commissione
europea ai  sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti presenta alla  stessa  una  relazione  sugli  importi
delle compensazioni concesse e sugli eventuali  pagamenti  recuperati
qualora  dovessero  risultare  superiori   al   danno   subito   come
conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19. 
                               Art. 8 
 
                              Efficacia 
 
  1. L'ambito di efficacia del  presente  decreto  e'  conforme  alla
decisione finale positiva della Commissione Ue (2020) 9625 final  del
22 dicembre 2020. 
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 gennaio 2021 
 
                   Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                             De Micheli 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                             Patuanelli 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Gualtieri 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 528 
La Redazione

Autore: La Redazione

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