MIT: esenzione dall’obbligo rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, il Decreto 22 aprile 2025 con l’esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.

In attuazione del regolamento (CE) n. 561/2006 e del regolamento (UE) n. 165/2014, alcune categorie di trasporto effettuate interamente sul territorio nazionale sono escluse dall’applicazione delle norme su tempi di guida, interruzioni e riposi dei conducenti (artt. 6-9 del reg. 561/2006) e sull’uso del tachigrafo (art. 3, par. 2, del reg. 165/2014).

Tali esclusioni si applicano ai trasporti effettuati con i seguenti veicoli:

  • Veicoli ≤ 7,5 tonnellate utilizzati dai fornitori del servizio postale universale;

  • Veicoli adibiti a scuola guida, purché non usati per trasporto a fini di lucro;

  • Veicoli usati per servizi essenziali (fognature, rete idrica/elettrica/gas, manutenzione stradale, smaltimento rifiuti domestici, telecomunicazioni);

  • Veicoli speciali per il trasporto di attrezzature di circhi o parchi di divertimenti;

  • Veicoli per la raccolta del latte nelle fattorie o restituzione di contenitori/prodotti lattiero-caseari per alimentazione animale;

  • Veicoli speciali per il trasporto di denaro o valori;

  • Veicoli per il trasporto di rifiuti o carcasse animali non destinati al consumo umano;

  • Veicoli per il trasporto di animali vivi su tratte brevi (entro 100 km) tra fattorie, mercati locali e macelli.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 aprile 2025 

Esenzione dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014.

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2006  relativo  all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai  tachigrafi  nel  settore
dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE)  n.  3821/85
del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel  settore  dei
trasporti su strada e modifica il regolamento (CE)  n.  561/2006  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  all'armonizzazione  di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti  su
strada; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e, in particolare, gli articoli 174 e 179; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  20  giugno  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  236
del 10 ottobre 2007, che ha previsto la deroga alle  disposizioni  di
cui agli articoli da 6 a 9 del citato regolamento (CE)  n.  561/2006,
in  conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.   13   del   medesimo
regolamento, per alcune tipologie di trasporto; 
  Considerato che la suddetta deroga e' motivata  dalla  peculiarita'
di alcune tipologie di trasporto, concernenti  a  volte  il  notevole
frazionamento dell'attivita' di guida ovvero la copertura di tragitti
piuttosto brevi e territorialmente limitati; 
  Considerato che ragioni di opportunita', legate  all'organizzazione
del lavoro e all'economia delle imprese  impegnate  nel  settore  del
trasporto di animali vivi, nonche' l'attenzione particolare che  deve
essere prestata al benessere degli stessi, suggeriscono  di  inserire
la fattispecie di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettera p) tra quelle
che usufruiscono della deroga dall'applicazione degli articoli da 6 a
9  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006  nonche'  dell'esenzione  dal
montaggio ed uso dell'apparecchio di controllo ai sensi dell'art.  3,
paragrafo 2 del regolamento (UE) n.  165/2014,  come  recepiti  dagli
articoli 174 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
  Considerato che  ragioni  di  opportunita'  e  di  salute  pubblica
impongono di provvedere in maniera rapida al trasporto di rifiuti  di
animali e delle loro carcasse ai fini del  loro  smaltimento,  tenuto
anche conto delle recenti fenomenologie di  epidemie  che  colpiscono
gli allevamenti; 
  Valutata pertanto la necessita' di integrare  le  fattispecie  gia'
ricomprese nel citato decreto del Ministro dei  trasporti  20  giugno
2007, prevedendo le medesime  deroghe  anche  per  le  corrispondenti
fattispecie di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettere n) e p); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dall'art.  13,  paragrafo  1,
lettere d), g), h), j), l), m), n)  e  p)  del  regolamento  (CE)  n.
561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del  15  marzo  2006,
non si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 9 del medesimo
regolamento (CE) n. 561/2006 nonche' dell'art.  3,  paragrafo  2  del
regolamento (UE) n. 165/2014, come recepiti dagli articoli 174 e  179
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ai  trasporti
effettuati sul territorio nazionale impiegando: 
    a) veicoli  o  una  combinazione  di  veicoli  di  massa  massima
ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati  dai  fornitori
di  servizi  universali  di  cui  all'art.  2,  paragrafo  13,  della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del  mercato
interno dei servizi  postali  comunitari  e  il  miglioramento  della
qualita' del servizio per la consegna di spedizioni  nell'ambito  del
servizio universale; 
    b) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente
di guida  o  dell'attestato  di  idoneita'  professionale  e  per  il
relativo esame, purche' non utilizzati per il trasporto di persone  o
di merci a fini di lucro; 
    c)  veicoli  impiegati  nell'ambito  di   servizi   fognari,   di
protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete  idrica,
elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale,
di raccolta e smaltimento dei  rifiuti  domestici  a  domicilio,  dei
telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della  televisione  e
della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio; 
    d) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi
di divertimenti; 
    e) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle  fattorie  o
la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di  prodotti
lattieri destinati all'alimentazione animale; 
    f) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori; 
    g) veicoli adibiti al  trasporto  di  rifiuti  di  animali  o  di
carcasse non destinate al consumo umano; 
    h) veicoli utilizzati per il  trasporto  di  animali  vivi  dalle
fattorie ai mercati locali o viceversa,  o  dai  mercati  ai  macelli
locali, entro un raggio fino a 100 chilometri. 
                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto e' comunicato alla  Commissione  europea  ed
entra in vigore il giorno stesso della data della  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Il decreto del Ministro dei trasporti 20 giugno 2007  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  236  del  10
ottobre 2007 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 aprile 2025 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 1679 
La Redazione

Autore: La Redazione

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