MIT: misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2020
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019, la Delibera 16 ottobre 2019 con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2020.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 16 ottobre 2019
Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2020.
IL PRESIDENTE
del Comitato centrale per l'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» ed, in
particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalita' di versamento del
contributo per l'iscrizione all'Albo;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante
«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in
particolare, l'art. 9, comma 2, lett. d) in base al quale il Comitato
centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.
123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.
134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare,
l'art. 6, comma 10;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale e'
stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2017, al
reg. 1, foglio 4512, con il quale e' stato conferito alla dott.ssa
Maria Teresa Di Matteo l'incarico dirigenziale di livello
dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'Albo
nazionale degli autotrasportatori;
Considerato che:
occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di
autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2020 alle spese per il
funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di
tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di
stabilita' 2014 e 2015;
la misura delle suddette quote deve essere determinata in
relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;
il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di
terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in
circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 630.601;
Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2020, l'importo delle
quote nella misura stabilita per l'anno 2019;
Ritenuto di dover confermare per l'anno 2020 la possibilita' di
procedere al versamento del contributo di iscrizione con le seguenti
modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione
«Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per
l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2020 o ad eventuali
annualita' pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n.
34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in
esso reperibili:
a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione
informatica ove sara' possibile pagare tramite carta di credito Visa,
Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto
corrente BancoPosta online;
b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato
automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto che
l'impresa iscritta dovra' stampare e pagare presso un qualsiasi
ufficio postale;
Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella
seduta del 16 ottobre 2019;
Delibera:
Art. 1
1. Entro il 31 dicembre 2019, le imprese iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2019,
debbono corrispondere, per l'annualita' 2020, la quota prevista
dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2
lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella
misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti
modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione
«Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per
l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2020 o ad eventuali
annualita' pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n.
34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in
esso reperibili:
a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione
informatica ove sara' possibile pagare tramite carta di credito Visa,
Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto
corrente BancoPosta online;
b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato
automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che
l'impresa iscritta dovra' stampare e pagare presso un qualsiasi
ufficio postale.
3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di
cui al primo comma, l'iscrizione all'albo sara' sospesa con la
procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974,
n. 298.
Art. 2
1. La quota da versare per l'anno 2020 e' stabilita nelle seguenti
misure:
1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque
iscritte all'albo: euro 30,00;
1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente
punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione
numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei
veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
|A |da 2 a 5 |5,16 |
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
|B |da 6 a 10 |10,33 |
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
|C |da 11 a 50 |25,82 |
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
|D |da 51 a 100 |103,29 |
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
|E |da 101 a 200 |258,23 |
+-------+-------------------+-------------+
| |Imprese iscritte | |
| |all'Albo con un | |
| |numero di veicoli | |
|F |superiore a 200 |516,46 |
+-------+-------------------+-------------+
1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti
punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa
complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e'
titolare:
+-------+---------------------------+-----------+
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| |capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva da 6.001 | |
| |a 11.500 chilogrammi, | |
| |nonche' per ogni trattore | |
| |con peso rimorchiabile da | |
|A |6.001 a 11.500 chilogrammi |5,16 |
+-------+---------------------------+-----------+
| |Per ogni veicolo, dotato | |
| |di' capacita' di carico, | |
| |con massa complessiva da | |
| |11.501 a 26.000 | |
| |chilogrammi, nonche' per | |
| |ogni trattore con peso | |
| |rimorchiabile da 11.501 a | |
|B |26.000 chilogrammi |7,75 |
+-------+---------------------------+-----------+
| |Per ogni veicolo, dotato di| |
| |capacita' di carico, con | |
| |massa complessiva oltre i | |
| |26.000 chilogrammi, nonche'| |
| |per ogni trattore con peso | |
| |rimorchiabile oltre 26.000 | |
|C |chilogrammi |10,33 |
+-------+---------------------------+-----------+
Art. 3
1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno
2020 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di
consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o
delle competenti strutture periferiche.
Roma, 16 ottobre 2019
Il Presidente: Di Matteo



