MIUR: criteri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola

MIURIl Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2016, il Decreto n. 181 del 3 agosto 2016, con il Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri  per  la definizione delle dotazioni organiche del  personale  amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere  dall’anno  scolastico 2015/2016.

In considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, il  presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall’articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 una riduzione del numero dei posti di organico e della corrispondente spesa di personale.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 agosto 2016, n. 181 

Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri  per  la
definizione delle dotazioni organiche del  personale  amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere  dall'anno  scolastico
2015/2016. (16G00194) 

(GU n.219 del 19-9-2016)

 

 Vigente al: 4-10-2016

 

 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, recante  «Disciplina  dell'attivita'
di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado»; 
  Visto l'articolo 21 della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  recante
«Delega al Governo per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»; 
  Visto l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e), del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo
economico,    la    semplificazione,    la     competitivita',     la
stabilizzazione»; 
  Visto l'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,   recante   «Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria»; 
  Visto l'articolo 1, commi 334, 335 e 336, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
119,  concernente  il  regolamento  recante  «Disposizioni   per   la
definizione dei criteri e dei parametri per la  determinazione  della
consistenza complessiva degli organici del  personale  amministrativo
tecnico  ed  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
educative statali a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e  4,  lettera
e)  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, nella seduta del 1° ottobre 2015; 
  Udito  il  parere  reso  dalla  sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica  e
della Camera dei deputati  competenti  per  materia,  resi  ai  sensi
dell'articolo 19,  comma  10,  del  decreto-legge  n.  98  del  2011,
rispettivamente il 9 marzo 2016 e il 15 marzo 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota prot. n. 5515 del 19 maggio 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed
incremento dell'efficienza  dei  processi  e  delle  lavorazioni,  il
presente regolamento  disciplina  la  revisione  dei  criteri  e  dei
parametri  per  la   definizione   degli   organici   del   personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   (ATA)   delle   istituzioni
scolastiche ed educative statali ed e' finalizzato al  raggiungimento
degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma
334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 una
riduzione del numero dei posti di  organico  e  della  corrispondente
spesa di personale, fermi restando gli obiettivi di cui  all'articolo
64, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                               Art. 2 
 
 
          Consistenza complessiva delle dotazioni organiche 
 
  1. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2015/2016,  la  consistenza
numerica delle dotazioni organiche del personale  A.T.A.  e'  ridotta
complessivamente di 2.020 unita', con una riduzione  della  spesa  di
personale pari a 50,7 milioni di  euro  annui.  Conseguentemente,  la
consistenza  numerica  complessiva  delle  dotazioni  organiche   del
personale ATA e' determinata ogni tre anni, con  eventuale  revisione
annuale,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017,  secondo  i
parametri di calcolo contenuti nelle allegate tabelle 1, 2, 3/A,  3/B
e 3/C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 3 agosto 2016 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Giannini            
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registrazione n. 3569 
 
                                                          Tabella «1» 
Organico di istituto: Circoli didattici, scuole secondarie di I grado
  e  istituti  comprensivi  di  scuola  dell'infanzia,   primaria   e
  secondaria di I grado 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note: 
    a) La dotazione organica dei direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi e' determinata in ragione di una unita'  per  ciascuna
istituzione scolastica autonoma. 
    b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono  alla
determinazione dell'organico del circolo  didattico  e  dell'istituto
comprensivo. 
    c) Nel rispetto del contingente dei  posti  assegnati,  per  ogni
gruppo di 250 alunni a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di
scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi  di
scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato  di  scuola
secondaria  di  I  grado  e'  assegnato  un  posto  di  collaboratore
scolastico; analogo incremento e' attribuito per  le  stesse  sezioni
e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi. 
    d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei  circoli
didattici, scuole secondarie  di  I  grado  ed  istituti  comprensivi
funzionanti in piu' sedi,  il  numero  dei  collaboratori  scolastici
aumenta di un'unita' per le istituzioni con un plesso e/o  succursale
o una sezione staccata; di 2 unita' per le istituzioni con numero  di
sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unita' con numero di sedi compreso  tra
5 e 7; di 4 unita' con numero di sedi compreso  tra  8  e  11;  di  5
unita' con numero di sedi superiore a 11. 
    e) Ai  Centri  territoriali  permanenti  per  l'istruzione  e  la
formazione in eta' adulta riorganizzati nei  Centri  provinciali  per
l'istruzione degli adulti  e'  assegnata  un'unita'  appartenente  al
profilo professionale  di  assistente  amministrativo;  la  dotazione
organica  dei  collaboratori  scolastici  degli  stessi  Centri,   da
utilizzare  nelle  istituzioni  scolastiche  di   cui   al   presente
prospetto, e' determinata in ragione di un  collaboratore  scolastico
per ciascuna sede ove si svolgano le attivita'  di  educazione  degli
adulti, istituite a cura dei medesimi Centri. 
    f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo  e  della  scuola
secondaria  di  I  grado  annesse,  congiuntamente,   a   istituzioni
educative,  e'   assegnato   un   ulteriore   posto   di   assistente
amministrativo. 
    g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero
dei collaboratori scolastici e' ridotto di  un'unita'  rispetto  alla
presente tabella, come integrata dalle precedenti note. 
    h) Nel rispetto del contingente dei  posti  assegnati  l'organico
degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unita'  ogni
200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico
dei collaboratori scolastici e' di 13  posti  nelle  istituzioni  con
oltre 1900 alunni. 
    i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo,
frequentanti  sezioni  di  scuola  dell'infanzia,  classi  di  scuola
primaria e classi di scuola secondaria di  I  grado,  il  numero  dei
collaboratori scolastici aumenta  di  una  unita'  nel  rispetto  del
contingente dei posti assegnati.  
 
                                                          Tabella «2» 
Organico  di  istituto:   Istituzioni   scolastiche   dell'istruzione
  secondaria di secondo grado 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note: 
    a) La dotazione organica dei direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi e' determinata in ragione di una unita'  per  ciascuna
istituzione scolastica autonoma. 
    b) Gli studenti dei corsi serali concorrono  alla  determinazione
dell'organico di istituto. 
    c)  Nei  licei  e  negli  istituti  con  piu'  di  1.900  alunni,
l'organico degli assistenti amministrativi  viene  incrementato,  nel
rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unita'  ogni  200
alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. 
    d) Nel rispetto del contingente dei  posti  assegnati,  per  ogni
succursale,  sezione  staccata  o  sede  aggregata  il   numero   dei
collaboratori scolastici aumenta di un'unita' per le istituzioni  con
un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unita'  per  le
istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di  3  unita'  con
numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unita'  con  numero  di  sedi
compreso tra 8 e 11; di 5 unita' con numero di sedi superiore a 11. 
    e) Negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici il
numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici
aumenta di un'unita' rispetto alla presente tabella. 
    f) La dotazione organica degli assistenti tecnici e'  determinata
secondo  le  modalita'  da  definire  con  decreto  interministeriale
relativo agli organici del personale ATA . 
    g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni  il  numero  degli
assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici  e'  ridotto
di un'unita' per ciascun profilo professionale rispetto alla presente
tabella, come integrata dalle precedenti note. 
    h) Alle istituzioni scolastiche della scuola  degli  istituti  di
istruzione  secondaria  di  II  grado  annesse,   congiuntamente,   a
istituzioni educative, e' assegnato un ulteriore posto di  assistente
amministrativo. 
    i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo,
frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado,  il  numero  dei
collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto  del  contingente  dei
posti assegnati, di una unita'. 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
    Fermi restando gli incrementi suindicati,  per  gli  istituti  di
istruzione secondaria superiore, unificati,  le  dotazioni  organiche
sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni  singolo
istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto
rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. 
 
                                                        Tabella «3/A» 
Organico di istituto:  Convitti  nazionali  ed  educandati  femminili
  dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative 
 
                   In presenza di soli convittori 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note: 
    Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il  numero
dei guardarobieri aumenta di una unita' per ogni ulteriore gruppo  di
100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi
aumenta di un'unita' per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal
centounesimo. 
    Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unita'  per
ogni gruppo di 25 convittori. 
    Nei  convitti  con  piu'  di  250  convittori  il  numero   degli
infermieri e' elevato a 2. 
    Negli  istituti  e  scuole  speciali  statali  il  numero   degli
infermieri e' aumentato di  una  unita'  e  sono  previsti  posti  di
collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella  tabella
organica di ciascun istituto o scuola in  relazione  alle  specifiche
esigenze. 
    (a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato e negli istituti e scuole speciali statali.  Nei  convitti  con
numero di  convittori  superiore  a  200,  per  ogni  gruppo  di  100
convittori,  con  effetto  dal  cinquantunesimo,  il   numero   degli
assistenti amministrativi aumenta di una unita'. 
    (b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica
e professionale. Nei convitti con numero di  convittori  superiore  a
200 il numero degli assistenti amministrativi e' determinato  in  una
unita' per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo
di 150 convittori oltre i 300.  
 
                                                        Tabella «3/B» 
Organico di istituto:  Convitti  nazionali  ed  educandati  femminili
  dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative 
 
                 In presenza di soli semiconvittori 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note: 
    Nei convitti con numero di semiconvittori superiore  a  200,  per
ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con  effetto,  comunque,
dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti  amministrativi  e
dei guardarobieri aumenta di una unita'. Il numero dei  collaboratori
scolastici aumenta di una unita' per  ogni  ulteriore  gruppo  di  50
semiconvittori, a partire dal venticinquesimo. 
    Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti  posti  di
collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella  tabella
organica di ciascun istituto o scuola in  relazione  alle  specifiche
esigenze. 
    (a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato e negli  istituti  e  scuole  speciali  statali.  Nei  convitti
annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero
degli assistenti amministrativi  e'  determinato  in  una  unita'  in
presenza di 200 semiconvittori e di una  ulteriore  unita'  per  ogni
gruppo di 200, con effetto dal centesimo. 
 
                                                        Tabella «3/C» 
Organico di istituto:  Convitti  nazionali  ed  educandati  femminili
  dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative 
Per i convittori si applica la tabella 3/A 
Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Note: 
    Valgono  le  annotazioni  previste  nelle  tabelle  3/A  e   3/B,
rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori. 
    a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili  dello
Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti  annessi  agli
istituti di  istruzione  tecnica  e  professionale  il  numero  degli
assistenti amministrativi e'  determinato  in  una  unita'  per  ogni
gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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