MIUR: criteri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2016, il Decreto n. 181 del 3 agosto 2016, con il Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016.
In considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed incremento dell’efficienza dei processi e delle lavorazioni, il presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall’articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 una riduzione del numero dei posti di organico e della corrispondente spesa di personale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 3 agosto 2016, n. 181
Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. (16G00194)
(GU n.219 del 19-9-2016)
Vigente al: 4-10-2016
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; recante
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»;
Visto l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione»;
Visto l'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria»;
Visto l'articolo 1, commi 334, 335 e 336, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
119, concernente il regolamento recante «Disposizioni per la
definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo
tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera
e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, nella seduta del 1° ottobre 2015;
Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti per materia, resi ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011,
rispettivamente il 9 marzo 2016 e il 15 marzo 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota prot. n. 5515 del 19 maggio 2016;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. In considerazione di un generale processo di digitalizzazione ed
incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, il
presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei
parametri per la definizione degli organici del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni
scolastiche ed educative statali ed e' finalizzato al raggiungimento
degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma
334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 una
riduzione del numero dei posti di organico e della corrispondente
spesa di personale, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo
64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 2
Consistenza complessiva delle dotazioni organiche
1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la consistenza
numerica delle dotazioni organiche del personale A.T.A. e' ridotta
complessivamente di 2.020 unita', con una riduzione della spesa di
personale pari a 50,7 milioni di euro annui. Conseguentemente, la
consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del
personale ATA e' determinata ogni tre anni, con eventuale revisione
annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, secondo i
parametri di calcolo contenuti nelle allegate tabelle 1, 2, 3/A, 3/B
e 3/C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 3 agosto 2016
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registrazione n. 3569
Tabella «1»
Organico di istituto: Circoli didattici, scuole secondarie di I grado
e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di I grado
Parte di provvedimento in formato grafico
Note:
a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e
amministrativi e' determinata in ragione di una unita' per ciascuna
istituzione scolastica autonoma.
b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla
determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto
comprensivo.
c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni
gruppo di 250 alunni a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di
scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di
scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola
secondaria di I grado e' assegnato un posto di collaboratore
scolastico; analogo incremento e' attribuito per le stesse sezioni
e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli
didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi
funzionanti in piu' sedi, il numero dei collaboratori scolastici
aumenta di un'unita' per le istituzioni con un plesso e/o succursale
o una sezione staccata; di 2 unita' per le istituzioni con numero di
sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unita' con numero di sedi compreso tra
5 e 7; di 4 unita' con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5
unita' con numero di sedi superiore a 11.
e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la
formazione in eta' adulta riorganizzati nei Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti e' assegnata un'unita' appartenente al
profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione
organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da
utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente
prospetto, e' determinata in ragione di un collaboratore scolastico
per ciascuna sede ove si svolgano le attivita' di educazione degli
adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola
secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni
educative, e' assegnato un ulteriore posto di assistente
amministrativo.
g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero
dei collaboratori scolastici e' ridotto di un'unita' rispetto alla
presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico
degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unita' ogni
200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico
dei collaboratori scolastici e' di 13 posti nelle istituzioni con
oltre 1900 alunni.
i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo,
frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola
primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei
collaboratori scolastici aumenta di una unita' nel rispetto del
contingente dei posti assegnati.
Tabella «2»
Organico di istituto: Istituzioni scolastiche dell'istruzione
secondaria di secondo grado
Parte di provvedimento in formato grafico
Note:
a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e
amministrativi e' determinata in ragione di una unita' per ciascuna
istituzione scolastica autonoma.
b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione
dell'organico di istituto.
c) Nei licei e negli istituti con piu' di 1.900 alunni,
l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel
rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unita' ogni 200
alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni
succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei
collaboratori scolastici aumenta di un'unita' per le istituzioni con
un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unita' per le
istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unita' con
numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unita' con numero di sedi
compreso tra 8 e 11; di 5 unita' con numero di sedi superiore a 11.
e) Negli istituti tecnici, professionali e nei licei artistici il
numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici
aumenta di un'unita' rispetto alla presente tabella.
f) La dotazione organica degli assistenti tecnici e' determinata
secondo le modalita' da definire con decreto interministeriale
relativo agli organici del personale ATA .
g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli
assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici e' ridotto
di un'unita' per ciascun profilo professionale rispetto alla presente
tabella, come integrata dalle precedenti note.
h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di
istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a
istituzioni educative, e' assegnato un ulteriore posto di assistente
amministrativo.
i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41 esimo,
frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei
collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei
posti assegnati, di una unita'.
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di
istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche
sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo
istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto
rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.
Tabella «3/A»
Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili
dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative
In presenza di soli convittori
Parte di provvedimento in formato grafico
Note:
Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero
dei guardarobieri aumenta di una unita' per ogni ulteriore gruppo di
100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi
aumenta di un'unita' per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal
centounesimo.
Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unita' per
ogni gruppo di 25 convittori.
Nei convitti con piu' di 250 convittori il numero degli
infermieri e' elevato a 2.
Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli
infermieri e' aumentato di una unita' e sono previsti posti di
collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella
organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche
esigenze.
(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con
numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100
convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli
assistenti amministrativi aumenta di una unita'.
(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica
e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a
200 il numero degli assistenti amministrativi e' determinato in una
unita' per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo
di 150 convittori oltre i 300.
Tabella «3/B»
Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili
dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative
In presenza di soli semiconvittori
Parte di provvedimento in formato grafico
Note:
Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per
ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque,
dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e
dei guardarobieri aumenta di una unita'. Il numero dei collaboratori
scolastici aumenta di una unita' per ogni ulteriore gruppo di 50
semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.
Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di
collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella
organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche
esigenze.
(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti
annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero
degli assistenti amministrativi e' determinato in una unita' in
presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unita' per ogni
gruppo di 200, con effetto dal centesimo.
Tabella «3/C»
Organico di istituto: Convitti nazionali ed educandati femminili
dello Stato - Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative
Per i convittori si applica la tabella 3/A
Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note:
Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B,
rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.
a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello
Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli
istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli
assistenti amministrativi e' determinato in una unita' per ogni
gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.



