MIUR: la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

MIURIl Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017, il Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Il Regolamento entrata in vigore il 5 gennaio 2018.
Fonte: MIUR

 

 


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 novembre 2017, n. 195

Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli  studenti
in alternanza scuola-lavoro e  le  modalita'  di  applicazione  della
normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi  di
lavoro  agli  studenti  in  regime   di   alternanza   scuola-lavoro.
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri»,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore»; 
  Visto l'articolo 4 della legge del 28 marzo 2003,  n.  53,  recante
«Delega  al  Governo  per  la  definizione   delle   norme   generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e  grado»,
e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  giugno
1999, n. 233, e  successive  modificazioni,  recante  «Riforma  degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
«Definizione   delle   norme   generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003,  n.
53»; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e  successive
modificazioni recante «Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle
prestazioni relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme
per  la  definizione  dei  percorsi  di  orientamento  all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e  coreutica,
per il raccordo tra  la  scuola,  le  universita'  e  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per  la
valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti
ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea  universitari  ad  accesso
programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n.  264,
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge  11
gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto il decreto  legislativo  14  gennaio  2008,  n.  22,  recante
«Definizione  dei   percorsi   di   orientamento   finalizzati   alle
professioni e al lavoro, a norma  dell'articolo  2,  comma  1,  della
legge 11 gennaio 2007, n. 1»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro» e successive modificazioni»; 
  Visto l'articolo 52  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, nella legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni  per
l'individuazione e validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e
informali e degli standard minimi di servizio del  sistema  nazionale
di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto l'articolo 5, comma 4-ter,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  istruzione,
universita' e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  30  giugno
1965,  n.  1124,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio  1994,
recante «Atto di indirizzo e di  coordinamento  relativo  ai  compiti
delle unita' sanitarie locali  in  materia  di  alunni  portatori  di
handicap», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, concernente il «Regolamento recante lo statuto delle studentesse
e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 4, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  giugno  2009,  n.  122,  concernente  il  «Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per  la  valutazione  degli
alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai  sensi  degli
articoli  2  e  3  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  nn.
87, 88, e successive modificazioni, e  89,  relativi  ai  regolamenti
concernenti   il   riordino,    rispettivamente,    degli    istituti
professionali,  degli  istituti  tecnici  e  dei   licei,   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante «Regolamento sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 20 novembre 2000, n. 429,  concernente  il  regolamento
recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento  della  prova
medesima; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 dicembre 2009, n.  99,  concernente  i  criteri  per
l'attribuzione  della  lode  nei  corsi  di  studio   di   istruzione
secondaria  superiore  e  tabelle   di   attribuzione   del   credito
scolastico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante «Indicazioni  nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento  concernenti  le
attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi  previsti
per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  89,  in  relazione
all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento»  che  prevede,
tra l'altro, l'attivazione di percorsi a partire dal secondo  biennio
finalizzati all'approfondimento delle conoscenze,  delle  abilita'  e
delle competenze richieste per l'inserimento nel  mondo  del  lavoro,
anche  attraverso  «iniziative  di  studio-lavoro  per  progetti,  di
esperienze pratiche e di tirocinio»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti,  dei
criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di
indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3
e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88)
negli spazi di  flessibilita'  previsti  dall'articolo  5,  comma  3,
lettera b) del citato decreto presidenziale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizione degli ambiti,  dei
criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di
indirizzo dei percorsi degli  istituti  professionali  (di  cui  agli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
2010, n. 87) negli spazi di flessibilita' previsti  dall'articolo  5,
comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
e del Ministro della salute 6 marzo 2013  concernente  i  criteri  di
qualificazione della figura del formatore per la salute  e  sicurezza
sul lavoro; 
  Viste le linee guida del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 4  agosto  2009  con  le  quali  vengono  fornite
indicazioni in materia di integrazione degli  alunni  disabili  nella
scuola; 
  Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 68 del 28 luglio 2010 con
le quali sono state definite le linee guida  del  primo  biennio  dei
percorsi, rispettivamente, degli istituti tecnici  e  degli  istituti
professionali; 
  Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012 con le quali sono state
definite le linee guida del secondo biennio e  del  quinto  anno  dei
percorsi  dei  nuovi  ordinamenti,  rispettivamente,  degli  istituti
tecnici e degli istituti professionali; 
  Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto  2012  con  le  quali  sono
state  definite  le  linee  guida  relative  ai  percorsi  opzionali,
rispettivamente,   degli   istituti   tecnici   e   degli    istituti
professionali di cui ai citati decreti del 24 aprile 2012; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2008/C111/01/CE del 23 aprile  2008  sulla  costituzione  del  Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C 155/01 del  18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  quadro
europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione
e della formazione professionale (EQAVET); 
  Vista la raccomandazione del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2009/C 155/02 del 18  giugno  2009  sull'istituzione  di  un  sistema
europeo di crediti per l'istruzione  e  la  formazione  professionale
(ECVET); 
  Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri  dell'istruzione
del  15  febbraio  2013  su  «Ripensare  l'istruzione:  investire  in
competenze per risultati socio-economici migliori» in  risposta  alla
comunicazione della CE - IP/12/1233 20/11/2012; 
  Vista la dichiarazione congiunta della Commissione  europea,  della
Presidenza del Consiglio dei ministri UE  e  delle  parti  sociali  a
livello europeo del 2 luglio 2013, relativa all'«Alleanza europea per
l'apprendistato» per la lotta  alla  disoccupazione  giovanile  e  il
miglioramento e la  diffusione  della  pratica  dell'apprendistato  e
dell'apprendimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione  e
formazione; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio dell'UE 2014/C 88/01 del  10
marzo 2014 su un quadro di qualita' per i tirocini; 
  Visto l'Accordo, siglato in data 21 dicembre 2011, tra il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro  della  salute,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la  formazione
dei lavoratori ai  sensi  dell'articolo  37,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  Sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche  di  cui
all'articolo 5-bis, del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nell'adunanza del 20 aprile 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
riunione del 3 agosto 2017; 
  Udito il parere n. 01941/2017  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla sezione consultiva per gli atti  normativi  nella  adunanza  di
sezione del 31 agosto 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con nota n. 11211 del 24 ottobre 2017; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente regolamento definisce la Carta  dei  diritti  e  dei
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro  (d'ora  in  avanti
denominata alternanza), allo  scopo  di  dare  ai  medesimi  studenti
l'opportunita' di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi
e della  ricerca,  utili  a  conseguire  e  integrare  le  competenze
curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte  consapevoli,
nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso  nel
mondo del lavoro. 
  2. Il presente regolamento definisce,  altresi',  le  modalita'  di
applicazione agli studenti  in  regime  di  alternanza  scuola-lavoro
delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni. 
                               Art. 2 
 
                             Destinatari 
 
  1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli  istituti
tecnici e professionali, nonche' dei licei, impegnati nei percorsi di
alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi. 
  2. Nel  rispetto  delle  competenze  legislative  e  amministrative
attribuite alle  regioni  ed  alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli  studenti  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in  regime
di sussidiarieta' dagli istituti professionali  di  Stato,  impegnati
nei percorsi di alternanza. 
                               Art. 3 
 
              Modalita' di svolgimento dell'alternanza 
 
  1. I percorsi di alternanza sono parte integrante  e  coerente  del
percorso di studi. 
  2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  15   aprile   2005,   n.   77,   e   successive
modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati  sotto
la  responsabilita'  dell'istituzione  scolastica,  sulla   base   di
apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le  rispettive
associazioni  di  rappresentanza,  o  con  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura,  o  con  gli  enti  pubblici  e
privati, ivi inclusi quelli del  terzo  settore,  o  con  gli  ordini
professionali, ovvero con i musei e gli  altri  istituti  pubblici  e
privati  operanti  nei  settori  del  patrimonio  e  delle  attivita'
culturali, artistiche e  musicali,  nonche'  con  enti  che  svolgono
attivita' afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione
sportiva  riconosciuti  dal  CONI,  disponibili  ad  accogliere   gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione  lavorativa,  che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
  3. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nel  Piano  triennale
dell'offerta formativa predisposto dall'istituzione scolastica e  nel
Patto educativo di corresponsabilita' e  sono  co-progettati  con  il
soggetto ospitante. 
  4. L'alternanza puo' essere svolta  anche  durante  la  sospensione
delle   attivita'   didattiche,   secondo   il   percorso   formativo
personalizzato e con le modalita' di verifica ivi stabilite,  nonche'
con la modalita' dell'impresa  formativa  simulata.  Il  percorso  di
alternanza  puo'  essere  realizzato  anche  all'estero  secondo   le
modalita' stabilite dalle istituzioni scolastiche  nell'ambito  della
loro autonomia. 
  5. La durata  delle  attivita'  giornaliere  svolte  in  regime  di
alternanza non puo'  superare  l'orario  indicato  nella  convenzione
stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura  ospitante,  da
definirsi nel rispetto della normativa vigente. 
  6.  Le  istituzioni   scolastiche,   nell'ambito   degli   ordinari
stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attivita'
di progettazione dei percorsi in  alternanza,  anche  avvalendosi  di
quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della  legge  13
luglio 2015, n. 107. 
                               Art. 4 
 
                   Diritti e doveri degli studenti 
 
  1. Il patto educativo di corresponsabilita',  di  cui  all'articolo
5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,  n.
249, definisce anche i diritti  e  i  doveri  degli  studenti  e  dei
soggetti   con   responsabilita'   genitoriale   nel   rapporto   con
l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali e'  svolto  il
percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal  presente
articolo. 
  2. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze
in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore
negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200  ore
nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi. 
  3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno  diritto
ad un  ambiente  di  apprendimento  favorevole  alla  crescita  della
persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo  di
studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identita' di ciascuno. 
  4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i  soggetti
con  responsabilita'  genitoriale  hanno  diritto  ad  una  ampia   e
dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalita' educative
e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato  in  cui
vengono declinati le competenze attese e gli  obblighi  che  derivano
dall'attivita' in contesto lavorativo. 
  5. Per gli studenti con disabilita', i percorsi di alternanza  sono
realizzati in modo da  promuovere  l'autonomia  nell'inserimento  nel
mondo del lavoro, in conformita' ai principi del decreto  legislativo
13 aprile 2017, n. 66. 
  6. Gli studenti sono supportati nell'attivita' di alternanza da  un
tutor interno designato dall'istituzione scolastica  e  da  un  tutor
della struttura ospitante designato  dalla  struttura  ospitante.  Al
termine delle  attivita',  gli  studenti  hanno  diritto  a  prendere
visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor. 
  7. Gli studenti, al termine  di  ciascun  percorso  di  alternanza,
hanno  diritto  al  riconoscimento  dei  risultati  di  apprendimento
conseguiti, in termini di competenze, abilita'  e  conoscenze,  anche
trasversali, relativi al percorso formativo seguito.  A  tal  fine  i
tutor  forniscono  al  consiglio  di  classe  elementi   utili   alle
valutazioni  periodiche  e  finali   dello   studente   e   ai   fini
dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze  sono  certificate
dall'istituzione  scolastica  a  norma  del  decreto  legislativo  16
gennaio 2013, n. 13. 
  8. Gli studenti hanno altresi' diritto ad esprimere una valutazione
sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato
rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai  fini  orientativi,
sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione.  A
tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi  strumenti  di
rilevazione. 
  9. Gli studenti, durante i periodi  di  alternanza,  rispettano  le
regole di comportamento, funzionali e organizzative  della  struttura
presso la quale e'  svolto  il  periodo  di  alternanza,  nonche'  il
regolamento   degli   studenti   dell'istituzione    scolastica    di
appartenenza. 
  10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a: 
    a) garantire  l'effettiva  frequenza  delle  attivita'  formative
erogate  dal  soggetto  ospitante,  che  sono  parte  integrante  del
curricolo scolastico; 
    b) rispettare le norme in materia di igiene, salute  e  sicurezza
sui luoghi di lavoro; 
    c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a
dati, informazioni e  conoscenze  acquisiti  durante  lo  svolgimento
dell'esperienza in alternanza. 
  11.  Ai  fini  della  validita'  del  percorso  di  alternanza,  e'
richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti
del monte ore previsto dal progetto. 
  12. Gli studenti, al termine  dell'attivita'  di  alternanza,  sono
tenuti  a  relazionare  in  merito  all'esperienza  svolta,  con   le
modalita' individuate di concerto tra l'istituzione scolastica  e  la
struttura ospitante. 
  13.   Gli   eventuali   provvedimenti   disciplinari    conseguenti
all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati
dall'istituzione scolastica  di  appartenenza  secondo  le  procedure
previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,  n.  249,  e
successive modificazioni, nonche' dal regolamento di istituto. 
  14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti  di  cui
al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta
giorni,  all'istituzione  scolastica  di   appartenenza,   ai   sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni. 
                               Art. 5 
 
                         Salute e sicurezza 
 
  1. Gli studenti impegnati nei  percorsi  in  regime  di  alternanza
ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica  una  formazione
generale in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo  37,  comma  2,
del medesimo decreto legislativo. Tale formazione  e'  certificata  e
riconosciuta a tutti gli effetti ed e' integrata  con  la  formazione
specifica che gli  studenti  ricevono  all'ingresso  nella  struttura
ospitante, fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione
tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del
quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 
  2.  E'  di  competenza  dei  dirigenti  scolastici   delle   scuole
secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi  di  formazione
in materia di tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di  alternanza  e
svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni. 
  3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura  ospitante
nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono
essere: 
    a) stipulati dagli uffici scolastici regionali  appositi  accordi
territoriali con i soggetti e gli enti  competenti  ad  erogare  tale
formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi  paritetici  previsti
nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211; 
    b) svolti percorsi formativi in modalita'  e-learning,  anche  in
convenzione con le piattaforme  pubbliche  esistenti  riguardanti  la
formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21  dicembre
2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128; 
    c) promosse forme piu' idonee di collaborazione,  integrazione  e
compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. 
  4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti  di
cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica
finalita' didattica e formativa, ai sensi dell'articolo  2  comma  1,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e
successive modificazioni, che equipara gli studenti allo  status  dei
lavoratori, e' stabilito che il numero di  studenti  ammessi  in  una
struttura sia  determinato  in  funzione  delle  effettive  capacita'
strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante,
nonche' in ragione della  tipologia  di  rischio  cui  appartiene  la
medesima   struttura   ospitante    con    riferimento    all'accordo
Stato-regioni del 21  dicembre  2011,  n.  221,  in  una  proporzione
numerica studenti/tutor della struttura ospitante  non  superiore  al
rapporto di 5 a 1 per attivita' a  rischio  alto,  non  superiore  al
rapporto di 8 a 1 per attivita' a rischio  medio,  non  superiore  al
rapporto di 12 a 1 per attivita' a rischio basso. 
  5.  Agli  studenti  in  regime  di  alternanza  e'   garantita   la
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei  casi  previsti
dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si
renda necessaria, la stessa e' a cura delle aziende sanitarie locali,
fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione tra queste
ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto  a  carico  del  quale
gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. 
  6.  Gli  studenti  impegnati  nelle  attivita'  di  alternanza,  in
presenza  dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi,   rispettivamente
previsti dagli articoli 1  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono  assicurati  presso  l'INAIL
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti
da una assicurazione per la responsabilita' civile verso  terzi,  con
relativi oneri a carico  dell'istituzione  scolastica.  Le  coperture
assicurative devono riguardare anche attivita'  eventualmente  svolte
dagli studenti al di  fuori  della  sede  operativa  della  struttura
ospitante, purche' ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza. 
                               Art. 6 
 
       Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro 
 
  1. Presso ciascun ufficio  scolastico  regionale  e'  istituita  la
commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo
di garantire il rispetto delle disposizioni del presente  regolamento
sul territorio regionale. 
  2. La commissione e' presieduta dal dirigente preposto  all'ufficio
scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed e'  composta
dai seguenti soggetti: 
    a) tre  studenti  designati  dal  coordinamento  regionale  delle
consulte provinciali degli studenti; 
    b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante  della
regione  di  riferimento  dell'ufficio  scolastico  regionale  e   un
genitore, designati dal dirigente preposto alla  direzione  di  detto
ufficio. 
  3. Gli studenti della scuola  secondaria  superiore  o  i  soggetti
aventi la relativa potesta' genitoriale  possono  presentare  reclamo
all'ufficio scolastico regionale territorialmente  competente  contro
le violazioni delle norme di cui agli  articoli  2,  3,  4  e  5  del
presente regolamento, commesse in occasione  dell'organizzazione  dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero  legate  a  disposizioni
emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto  con  il  presente
regolamento. 
  4. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico  regionale,  ovvero
altro dirigente delegato, avvalendosi dell'istruttoria  svolta  dalla
commissione, decide sul reclamo  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. 
  5. La commissione effettua l'attivita' istruttoria di cui al  comma
4  esclusivamente  sulla   base   dell'esame   della   documentazione
presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone  il
reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati. 
  6. La commissione resta in carica per due anni scolastici. 
  7. Per la partecipazione  ai  lavori  della  commissione  non  sono
previsti compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o
altre utilita', comunque denominate. 
                               Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodotti  dai
percorsi di alternanza scuola lavoro  svolti  prima  dell'entrata  in
vigore del presente regolamento ai sensi del decreto  legislativo  15
aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 3 novembre 2017 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Fedeli 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti MIUR,  MIBAC,  Min  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2318 
La Redazione

Autore: La Redazione

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